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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 24/02/2026, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1618/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6992/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220022024318000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 bis d.lgs. 546/92 depositato in data 13.12.2023 Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale di cui in epigrafe, notificatagli in data 22.04.2023, con cui si ingiungeva il pagamento della somma di complessivi euro 1124,66, a titolo di Tari anno 2015, oltre interessi e sanzioni.
Eccepiva quindi l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa in oggetto e la decadenza dell'Amministrazione dall'azione di riscossione, rilevando l'omessa/irregolare notifica dell' avviso di accertamento prodromico, il difetto di specificazione delle modalità di calcolo degli interessi. Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'agente della riscossione, dando atto della correttezza del proprio operato ed eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle questioni di merito anteriori alla trasmissione del ruolo dell'ente impositore. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Indi, all'esito della camera di consiglio in data 01.12.2025, la controversia veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e vada accolto per quanto di ragione, non potendo che rilevarsi, in via assorbente degli ulteriori profili di doglianza, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa in oggetto, afferente a Tari/Tarsu 2015, la quale, in difetto di prova dell'invio dell' avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato, risulta maturatasi anche tenuto conto delle disposizioni emergenziali introdotte nel computo dei termini a seguito della nota pandemia da Covid 19.
Deve quindi rilevarsi come, in difetto di vocatio in ius dell'ente impositore da parte della parte ricorrente, in base alla disciplina applicabile ratione temporis sarebbe stato onere del convenuto, richiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, legittimato passivo in relazione alle questioni di merito anteriori all'avvio della procedura di riscossione del tributo, di tal chè, in difetto di tale adempimento, non può che rilevarsi come, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, lo stesso risponda anche riguardo a tali profili nei confronti della controparte.
Conseguentemente, le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza a carico dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 220,00 oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA ed R.S. da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Catania, 01.12.2025 Il Giudice
dott. Antonella Resta
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6992/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220022024318000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 bis d.lgs. 546/92 depositato in data 13.12.2023 Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale di cui in epigrafe, notificatagli in data 22.04.2023, con cui si ingiungeva il pagamento della somma di complessivi euro 1124,66, a titolo di Tari anno 2015, oltre interessi e sanzioni.
Eccepiva quindi l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa in oggetto e la decadenza dell'Amministrazione dall'azione di riscossione, rilevando l'omessa/irregolare notifica dell' avviso di accertamento prodromico, il difetto di specificazione delle modalità di calcolo degli interessi. Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'agente della riscossione, dando atto della correttezza del proprio operato ed eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle questioni di merito anteriori alla trasmissione del ruolo dell'ente impositore. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Indi, all'esito della camera di consiglio in data 01.12.2025, la controversia veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e vada accolto per quanto di ragione, non potendo che rilevarsi, in via assorbente degli ulteriori profili di doglianza, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa in oggetto, afferente a Tari/Tarsu 2015, la quale, in difetto di prova dell'invio dell' avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato, risulta maturatasi anche tenuto conto delle disposizioni emergenziali introdotte nel computo dei termini a seguito della nota pandemia da Covid 19.
Deve quindi rilevarsi come, in difetto di vocatio in ius dell'ente impositore da parte della parte ricorrente, in base alla disciplina applicabile ratione temporis sarebbe stato onere del convenuto, richiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, legittimato passivo in relazione alle questioni di merito anteriori all'avvio della procedura di riscossione del tributo, di tal chè, in difetto di tale adempimento, non può che rilevarsi come, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, lo stesso risponda anche riguardo a tali profili nei confronti della controparte.
Conseguentemente, le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza a carico dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 220,00 oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA ed R.S. da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Catania, 01.12.2025 Il Giudice
dott. Antonella Resta