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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 8983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8983 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 30405 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 17.9.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertà n. 10, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Francesca Colombaroni ed Enrico Perrella che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la Direzione Generale dell' in Roma, viale del CP_1 Castro Pretorio n. 118, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Di Giugno, Raffaella Ciardo e Paolo Felix Iurich come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.8.2024 , premettendo di essere stato assunto in data Parte_1
1.9.1994 e di essere dal 18.11.1999 dipendente di (d'ora innanzi anche - ente CP_1 CP_1 pubblico preposto alla regolamentazione delle attività di trasporto aereo in Italia e al controllo della sicurezza – deduceva di essere inquadrato nella II^ qualifica professionale, in qualità di Perito Industriale, da ultimo, nel livello economico 3° ed assegnato, dapprima, alla sede di Roma via Gaeta n. 3 e attualmente presso gli Uffici dell'Aeroporto di Roma Urbe e lamentava di avere svolto, in aggiunta alle attività istituzionali proprie della qualifica di appartenenza (di cui all'art. 11, comma 3, Statuto all'allegato 1 CCNL 2002/2005 ed alla Disposizione Organizzativa n. CP_1 CP_1 22/2010), anche molteplici incarichi professionali assegnatigli dalla convenuta, per i quali era prevista la corresponsione della retribuzione di posizione.
1 Rivendicava, nella presente sede, il diritto al pagamento della somma di € 118.010,18 oltre accessori, relativa al periodo dal marzo 2014 al marzo 2024, in ragione dello svolgimento delle attività di cui all'art. 83 comma 1 lett. b CCNL 1998/01, come previsto dall'Accordo sindacale del 19.11.2003 e nella tabella allegata. Deduceva che l'amministrazione non gli aveva corrisposto il detto emolumento, neppure a seguito della diffida stragiudiziale. Contestava la violazione della normativa contrattuale sugli incarichi professionali di posizione, di cui ai contratti collettivi nazionali, integrativi e agli accordi sindacali vigenti ex art. 40, comma 4, d.lgs. 165/2001, del principio di parità di trattamento economico e contrattuale di cui all'art. 45, comma 2 d.lgs.165/2001, nonché dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e concludeva chiedendo: “In via principale: 1) accertare e dichiarare il diritto Parte dell'odierno ricorrente a percepire la anche ex artt. 2126 c.c. e 36 Cost., a fronte dello svolgimento degli incarichi professionali di posizione di cui al presente atto, se del caso previo accertamento dell'inadempimento dell' agli obblighi di contratto e di legge per tutte le causali CP_1 di cui in premessa;
2) condannare, in ogni caso, l'Ente resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma non inferiore ad € 118.010,18 oltre accessori, maturata dal marzo 2014 al marzo 2024 per le causali di cui in premessa, ovvero alle somme maggiori o minori secondo giustizia e/o equità; In via subordinata: 3) condannare l'Ente resistente ex art. 2041 c.c. al pagamento in favore del ricorrente della somma non inferiore ad € 118.010,18 oltre accessori, ovvero alle somme maggiori o minori secondo giustizia e/o equità; in tutti i casi, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art 1284, anche ex comma 4, cc (conformemente a Cass., SSUU, nn. 12449/2024 e 12974/2024)”. Si costituiva in giudizio tempestivamente l'amministrazione resistente, svolgendo una serie di eccezioni preliminari e nel merito deducendo l'infondatezza del ricorso e proponendo, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento dei danni per carenza, da parte del ricorrente, dei titoli richiesti per poter venire inquadrato nel ruolo dei professionisti dell' CP_1 Segnatamente la convenuta eccepiva l'improponibilità del ricorso affermando la nullità degli incarichi per mancata iscrizione del ricorrente nell'albo professionale dei periti industriali. Ne contestava, poi, nel merito la fondatezza affermando che:
- il ricorrente non aveva dato prova del conferimento degli incarichi, né del loro effettivo svolgimento;
- non ricorrevano i presupposti costituiti dall'atto scritto di conferimento dell'incarico proveniente dal Direttore Generale dell'Ente ai sensi dell'art. 7 CCNI e dalla CP_1 compatibilità con le risorse annualmente assegnate nel CCNL;
- non vi era evidenza che gli incarichi conferiti corrispondessero a quelli previsti dall'art. 83 CCNL e che in particolare fossero di alta specializzazione, trattandosi invece di attività rientranti nelle mansioni ordinarie del lavoratore (come previste dal CCNL 1998/01, dall'art. 15 L. 70/1975 e dall'art. 36 DPR 411/76);
- il ricorrente non aveva dato prova dell'assegnazione di obiettivi e del loro conseguimento, atteso che la retribuzione di posizione oggetto di causa doveva in realtà essere qualificata come retribuzione di risultato, atteso che l'art. 76 comma 7 del CCNL 98/01 si riferiva ad incarichi di alta e specifica responsabilità di prodotto e di risultato e che l'art. 83 comma 1 lett. b) concerneva attività di elevata professionalità connessa a specifici progetti e obiettivi;
- in ogni caso l'art. 83 CCNL cit. doveva ritenersi non più vigente in quanto a) l'accordo sindacale del 19.11.2003 aveva efficacia temporalmente circoscritta al periodo fino al 31.12.2004 ed era stato poi soppiantato dalla apposita procedura Enac PRO-05 del 24.11.2024 “conferimento incarichi non dirigenziali” e successivi aggiornamenti;
b) era stato legittimamente e ritualmente disdettato il 24.2.2022 con atto indirizzato anche alla sigla Cida Fm di appartenenza del ricorrente.
2 Deduceva, infine, la prescrizione quinquennale dei crediti, l'erroneità dei conteggi perché i calcoli con decorrenza 1.3.14 non erano stati fatti con gli importi ridotti di cui al CCNI del 21.9.2015, applicabile anche al ricorrente e l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento. Fallito il tentativo di conciliazione, dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e istruita la causa solo documentalmente, essa era decisa all'udienza del 17.9.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Preliminarmente deve essere in questa sede confermata l'ordinanza del 15.1.2025 con cui è stata dichiarata la decadenza della parte resistente dalla domanda riconvenzionale perché, come ritualmente eccepito dal ricorrente alla prima udienza, non è stato richiesto lo spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c..
2. Tanto premesso e passando al merito il ricorrente deduce in punto di diritto che:
- nell'ambito dell'ente convenuto esistono tre categorie di dipendenti: tecnici/amministravi, professionisti e dirigenti;
- che i professionisti, come il ricorrente, sono ingegneri, architetti, geometri e periti;
- l'art. 76 comma 7 CCNL Enac 1998/01 – norma confermata dalla contrattazione collettiva successiva – stabilisce che ai dipendenti professionisti possano essere attribuiti incarichi, in aggiunta alle mansioni proprie dell'area professionale di appartenenza, caratterizzati dall'alta e specifica responsabilità di prodotto e di risultato e che proprio per questo l' ha contratto una CP_1 polizza assicurativa (a proprio carico) presso i Lloyds a copertura della responsabilità civile verso terzi (ex art. 79 CCNL 1998/2001), con premio superiore a quello del restante personale;
- l'art. 83 CCNL cit. individua tre tipi di incarichi: a) di direzione di unità organizzative non dirigenziali o di uffici professionali;
b) di elevata professionalità connesse a specifici progetti e obiettivi, anche straordinari;
c) di coordinamento di un gruppo di professionisti;
- l'art. 87 comma 1 lett. e) CCNL 1998/01 (confermato dalla successiva contrattazione) attribuisce al professionista che abbia svolto gli incarichi in commento, il diritto all'erogazione della
“retribuzione di posizione” e quest'ultima è quantificata dall'art. 92, comma 2, lett. a) in una somma variabile compresa tra un minimo di € 6.197,48 ed un massimo di € 15.493,71 annui;
- l'accordo sindacale siglato il 19.11.2003 – dalla commissione paritetica prevista dall'art. 7 del CCNI 1998/2001- prevede una tabella di tipizzazione delle attività di cui agli incarichi in oggetto (a, b, c), disciplina i criteri di attribuzione della retribuzione di posizione a seconda che il professionista svolga un solo incarico o più incarichi contemporaneamente e ne quantifica l'importo (in particolare con riferimento a quelli di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) minimo € 12.394,96 – massimo € 15.493,70);
- tale accordo del 19.11.2003 è stato valido fino al febbraio 2022 avendo dato disdetta CP_1 con nota del 24.2.2022;
- tale accordo si applica anche ad esso esponente al quale è inopponibile il CCNI del 21.9.2015 che abroga l'art. 7 del CCNI 1998/01 (disposizione con cui era stata demandata alla commissione paritetica la definizione dei criteri per l'attribuzione della retribuzione di posizione) e modifica l'accordo in questione riducendo a ribasso gli importi della retribuzione di posizione, Cont atteso che il sindacato a cui aderiva l'esponente (poi confluito in poi confluito CP_2 in , aveva manifestato dissenso rispetto alla modifica;
Controparte_4
- dal 1.4.2022 il CCNI 2016/18 ha previsto che per gli incarichi di cui all'art. 83 lett. b) la retribuzione di posizione fosse di € 12.395,00. Espone in punto di fatto che:
- egli oltre alle attività istituzionali proprie della qualifica di appartenenza aveva svolto nel periodo di interesse (2014-2024) i seguenti incarichi professionali assegnatigli da CP_1 a) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Ciampino, conferito e svolto dal settembre 2012 al giugno
3 2018 (docc.ti 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; b) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Pisa, conferito e svolto dal giugno 2013 all'aprile 2015 (docc.ti 7B, 7C, 7D, 8A); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; c) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Marina di Campo (Isola D'Elba), conferito e svolto dal giugno 2013 sino al luglio 2015, e dal luglio 2021 al marzo 2024 (docc.ti 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; d) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Arezzo, conferito e svolto dal maggio 2014 al giugno 2018 (docc.ti 7C, 7D, 7E, 7F); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / e conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; e) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Siena, conferito e svolto dal maggio 2014 al maggio 2019 (docc.ti 7C, 7D, 7E, 7F, 10); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; f) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Latina, conferito e svolto dall'agosto 2014 al maggio 2019 (docc.ti 7C, 7D, 7E, 7F, 10); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; g) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Olbia, conferito e svolto dall'aprile 2015 al luglio 2015, e dal giugno 2018 al marzo 2024 (docc.ti 7E, 7F, 8, 9B, 9C, 9D, 10, 11); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; h) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Cagliari, conferito e svolto dall'aprile 2015 al gennaio 2017, e dal giugno 2018 al marzo 2024 (docc.ti 7E, 8, 9B, 9C, 9D, 10, 12A, 12B); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; i) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Alghero, conferito e svolto dal luglio 2015 al gennaio 2017, ed ancora dal giugno 2018 al marzo 2024 (docc.ti 7E, 7F, 9B, 9C, 9D, 10, 13); attività
4 riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; j) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member e, a partire dall'aprile 2016 quale Team Leader, per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Rieti, conferito e svolto dal luglio 2015 al marzo 2024 (docc.ti 7E, 7F, 9B, 9C, 9D, 10, 14); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; k) “Alta Sorveglianza Lavori” di riqualifica area immigration T3 – Lotti 1 e 2, aeroporto di Fiumicino, conferito e svolto dal maggio 2016 all'aprile 2019 (docc.ti 15A, 5B); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 1^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003;
- le suddette attività sono altamente specialistiche, comportano elevato impegno, totale autonomia e responsabilità diretta dei relativi atti professionali: in particolare il ricorrente ha svolto funzioni di Team Member/Leader per la certificazione di aeroporti (incarichi sub lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) dovendo in tale veste accertare le caratteristiche fisiche, le infrastrutture, gli impianti, i sistemi, le aree, l'organizzazione aziendale ed operativa del gestore, le sue dotazioni tecnologiche, i mezzi, il personale, le procedure di gestione e la permanenza dei requisiti certificativi;
nonché ha svolto funzioni di alta vigilanza lavori (incarico sub lett. k) dovendo verificare, controllare ed attestare la conformità delle opere al progetto e alle perizie, nonché il rispetto di quanto previsto dalle condizioni contrattuali, la corrispondenza quantitativa che qualitativa alla contabilità, firmando i SAL, segnalando eventuali difformità e promuovendo azioni per rimuovere difficoltà;
- le dette attività rientravano negli incarichi di posizione di cui all'art. 83 CCNL 1998/01 e che ciò era desumibile: a) sia per tabulas raffrontandoli con gli incarichi tipizzati nell'Accordo sindacale siglato il 19.11.2003, b) sia in base a sentenze rese in favore di colleghi del ricorrente, c) sia perché l'Ente aveva pagato spontaneamente a titolo di RDP colleghi del ricorrente che avevano svolto identici incarichi;
- dunque aveva maturato il diritto alla RDP, essendo creditore di € 118.010,18 oltre accessori, somma maturata dal marzo 2014 al marzo 2024, come risultante dai conteggi di cui al ricorso (tenendo conto di € 15.493,70 per il periodo marzo 2014 marzo 2022 in ragione dello svolgimento contemporaneo di due o più attività professionali di posizione;
di € 12.395,00 per il periodo dall'aprile 2022 al marzo 2024, in ragione dello svolgimento, per il periodo di riferimento, di diverse attività riconducibili all'art. 83 comma 1 lett. b, detraendo in ogni caso la quota di indennità professionale corrispondente alla ex indennità di impiego di cui al CCNL ex RAI).
3. Osserva il Tribunale che:
- l'art. 76, comma 7, del CCNL 19.12.2001 per il personale dipendente dell' prevede che “Ai CP_1 professionisti possono essere attribuiti, in aggiunta alle mansioni proprie dell'area professionale di appartenenza, incarichi caratterizzati da alta e specifica responsabilità di prodotto e di risultato secondo la disciplina di cui agli artt. 83 e 84”;
- il successivo l'art. 83 così dispone: “
1. L' , sulla base del proprio ordinamento ed in CP_1 relazione alle proprie esigenze organizzative, conferisce ai professionisti incaricati da alta e specifica responsabilità di prodotto e di risultato per l'espletamento delle seguenti funzioni correlate a specifiche posizioni organizzative: a) Funzioni di direzione di unità organizzative non dirigenziali o di uffici professionali;
b) Funzioni di elevata professionalità connesse a specifici progetti ed obiettivi, anche straordinari;
c) Funzioni di coordinamento di un gruppo di professionisti.
2. Gli incarichi di direzione di unità organizzative o di uffici professionali di cui alla lettera a) del comma 1 sono conferiti ai professionisti con riferimento alle posizioni organizzative istituite dall'ente, nell'ambito del proprio modello organizzativo. Tali incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di particolare complessità caratterizzate da elevato grado di
5 autonomia gestionale ed organizzativa.
3. Gli incarichi di elevata professionalità di cui alla lettera b) del comma 1 sono conferiti per l'espletamento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione in relazione a progetti ed obiettivi con contenuti di alta professionalità e specializzazione in relazione a progetti ed obiettivi predefiniti dall'ente, anche straordinario e/o in attuazione di rilevanti impegni istituzionali.
4. Gli incarichi di elevata professionalità di cui alla lettera c) del comma 1 sono conferiti per l'espletamento di funzioni di coordinamento dell'attività svolta da un gruppo di professionisti”;
- l'art. 87, primo comma lettera e) del medesimo CCNL, prevede una retribuzione di posizione connessa all'espletamento degli incarichi di cui all'art. 83;
- il successivo art. 92 prevede l'attribuzione dell'indennità di posizione ai professionisti cui siano stati conferiti i relativi incarichi ai sensi dell'art. 83, nonché il valore massimo e minimo della predetta indennità;
- l'art. 7 (retribuzione di posizione) del CCNI 1998/01 ha stabilito la misura degli importi annui per la retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al CCNL, art. 83, comma 1 lett. a), b) e c);
- con l'accordo sindacale del 19.11.2003 (attuativo dell'art. 7 CCNI cit.) sono stati definiti i criteri di attribuzione della retribuzione di posizione: in particolare – per quanto qui interessa – nella tabella allegata a tale verbale di accordo sono previsti, tra gli incarichi riconducibili alle varie ipotesi previste dall'art. 83, 1 b), le attività descritte nel ricorso e sono altresì stati quantificati i relativi importi.
4. Questo essendo il quadro generale, innanzitutto contesta la nullità degli incarichi oggetto CP_1 del contendere per mancata iscrizione del all'albo professionale (rectius collegio) dei periti Pt_1 industriali.
4.a.Sulla premessa che “In astratto, l'attività svolta da controparte, su cui si fondano le pretese economiche, rientra senz'altro nell'ambito delle attività riservate dalla legge ai soggetti iscritti nell'albo professionale” (pag. 6 della memoria) invoca, dunque, l'applicazione dell'art. 2231 primo comma c.c. in base al quale “Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione” e deduce l'improponibilità della domanda giudiziaria.
4.b. Il ricorrente si è difeso osservando che è stato istituito con d.lgs.250/1997 succedendo al CP_1 Registro all' alla Controparte_5 Controparte_6
che ai sensi dell'art. 10 comma 2 del d.lgs. Controparte_7 250/97 il personale confluito in dai predetti enti è stato oggetto di un processo di unificazione CP_1 giuridica ed economica attraverso apposite tabelle di equiparazione;
che in particolare, con delibera del 12.4.2000 n. 9, il c.d.a. di sentite le OO.SS., aveva approvato la tabella di equiparazione CP_1 del personale (doc. 47 bis); che il ricorrente, sulla base della predetta tabella, è stato inquadrato come gli altri dipendenti provenienti dai profili professionali tecnici (geometri e periti diplomati) nell'Area tecnico-amministrativa per poi essere ammesso a partecipare ad una procedura selettiva per il passaggio all'area professionale di II^ qualifica sulla base del titolo posseduto (diploma abilitante) e dell'esperienza almeno quinquennale maturata in via continuativa nell'esercizio di attività professionale;
che infatti con nota del 20.9.2000 ha nominato una Commissione per CP_1 individuare il personale che avrebbe potuto essere equiparato alla II^ qualifica professionale onde fronteggiare il fatto che medio tempore erano intervenute modifiche normative che richiedevano, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione, un periodo di pratica e il superamento dell'esame di Stato (in particolare per i periti industriali era intervenuta la modifica dell'ordinamento con la L. 17/1990 che aveva superato il precedente assetto normativo per il quale il diploma di scuola secondaria superiore era titolo abilitante); che quindi il personale – periti e geometri – che come il ricorrente era stato inquadrato nell'Area tecnico-amministrativa e che era in possesso del titolo abilitante (il diploma di perito industriale conseguito nell'a.s. 1979/80 era all'epoca titolo abilitante) e che aveva maturato una pluriennale esperienza professionale è stato ammesso a partecipare alla procedura selettiva per l'inquadramento nella II^ qualifica
6 professionale;
che infatti il bando della selezione del 5.5.2003 all'art. 2 prevedeva congiuntamente i seguenti requisiti: a) l'appartenenza all'Area tecnico-amministrativa, b) l'iscrizione ai rispettivi albi, registri e collegi ovvero l'abilitazione all'esercizio della professione, c) l'essere in servizio alla data del 31.7.1997; che dunque l'abilitazione era alternativa all'iscrizione all'albo/collegio; che il ricorrente possedeva tutti i requisiti richiesti dal bando e compilava la domanda in modo chiaro e completo, facendo ben presente di essere in possesso del diploma abilitante di Perito Industriale e di non essere iscritto al Collegio dei periti (doc. 45, 46); che inoltre con nota del 22.6.2004 il Direttore Dipartimento Amministrazione aveva chiesto alle diverse strutture di appartenenza, in vista dell'approvazione delle graduatorie, una verifica del possesso dei requisiti dei candidati e l'attestazione che il personale in elenco avesse effettivamente svolto attività lavorativa equiparabile a quella di natura professionale per la quale fosse risultato idoneo nella selezione e il ricorrente figurava al primo posto nell'elenco (doc. 49); che la giurisprudenza amministrativa già da tempo aveva statuito come legittima l'ammissione ad un concorso pubblico, ove fosse prescritto il possesso del requisito dell'abilitazione o dell'iscrizione al relativo albo professionale, dei soggetti in possesso del diploma di abilitazione già conseguito in vigenza della previgente normativa (Consiglio di Stato, sez. V, 12/06/1997, n. 634); che in ogni caso all'esito della procedura selettiva era risultato idoneo nella graduatoria approvata dal DG n. 88/04 del 13.7.04 in base alla quale, con Disposizione n. 0000077/DG del 18.11.10, era inquadrato nella II^ qualifica professionale, area periti (doc. 50); che era quindi smentita documentalmente l'affermazione per cui l' avrebbe per CP_1 anni presunto che il fosse iscritto all'albo professionale essendo indubbio che fosse invece Pt_1 a conoscenza della sua non-iscrizione e che abbia fatto le sue valutazioni ritenendolo, in base alle leggi vigenti, idoneo per la II^ qualifica e per lo svolgimento degli incarichi/attività oggetto del presente giudizio;
che del resto solo con il DPR n. 137/2012 veniva sancito il libero accesso alle professioni regolamentate anche per i pubblici dipendenti, con conseguente venir meno dei relativi divieti di iscrizione nei relativi collegi previsti fino a quel momento dall'art. 7 del RD n. 275/1929; che in ogni caso i vertici istituzionali dell'ente non avevano mai contestato la legittimità dello svolgimento dei predetti incarichi di alta responsabilità prima del 2025 ed era quindi indiscutibile il legittimo affidamento che fin dal 2010 il aveva riposto nella correttezza del suo operato;
Pt_1 che doveva considerarsi contrario al principio di correttezza e di buona fede il comportamento dell'ente che imputava strumentalmente al ricorrente, dopo oltre venti anni dallo svolgimento della procedura selettiva e dal conseguente inquadramento professionale, di non possedere un titolo che all'epoca aveva ritenuto non necessario e che lo accusava ora, sostanzialmente, di avere svolto in modo abusivo la professione e di avere violato norme imperative di ordine pubblico di primaria importanza sulla cui ipotetica violazione, però, non aveva mai ritenuto di svolgere alcun controllo per decenni e che scopriva solo in occasione della richiesta del compenso da parte del dipendente.
4.c. Ritiene l'Ufficio che non sia condivisibile la prospettazione di per l'assorbente ragione CP_1 che l'art. 2231 c.c., il quale priva il prestatore d'opera dell'azione per il pagamento della retribuzione quando l'esercizio dell'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo, è applicabile soltanto nel contratto di opera professionale e non nel campo del lavoro intellettuale prestato con le caratteristiche della collaborazione e subordinazione: in tale campo trova applicazione l'art. 2126 c.c., per il quale la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro, eseguito contro il divieto di legge, non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha di fatto avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa (Cass. 21.7.1978, n. 3646; Cass. 27.6.1978, n. 3181; Cass. 30.5.1974, n. 1550). Nel caso di specie gli incarichi professionali conferiti al non hanno determinato affatto, Pt_1 come opina l'ente, la conclusione di altrettanti contratti di opera professionale, caratterizzati dall'autonomia del prestatore di lavoro, dal rischio economico, dall'assenza del vincolo di subordinazione, ma al contrario si sono inseriti nel rapporto di lavoro subordinato in essere con come mere prestazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie del dipendente: dunque gli CP_1 incarichi si sono svolti all'interno di un rapporto di lavoro connotato dalla subordinazione tecnico-
7 funzionale, dall'inserimento del dipendente nel contesto organizzativo aziendale, dal suo assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della parte datoriale. In altri termini il fatto che l'oggetto degli incarichi fosse l'espletamento di un'attività professionale non toglie che essi si siano svolti in una situazione di eterodirezione da parte di che ha operato CP_1 il coordinamento spaziale e temporale della prestazione lavorativa del ricorrente, la quale ultima è sempre stata caratterizzata dalla doppia alienità sia rispetto all'organizzazione produttiva, sia rispetto al risultato della stessa, di cui il titolare dei mezzi di produzione è sempre stato immediatamente legittimato ad appropriarsi. Pertanto ai sensi dell'art. 2126 c.c., applicabile anche ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici (art. 2129 c.c.), l'eventuale nullità o annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione e il lavoratore ha comunque diritto alla prestazione retributiva per tutto il tempo in cui essa sia stata concretamente effettuata. Né, in via generale, la mancanza di un'autorizzazione amministrativa o dell'iscrizione ad un albo o elenco, prescritta per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, comporta automaticamente l'illeceità dell'oggetto o della causa del contratto di lavoro subordinato (Cass. 9.3.2023, n. 7031; Cass. 12.5.1989, n. 2171; Cass. 26.1.1984, n. 618), dovendo invece a tale fine verificarsi l'ipotesi di una violazione di norme di ordine pubblico, ipotesi da ritenere qui non ricorrente: non può, infatti, nel caso di specie essere trascurato il quadro nel quale si è verificato lo svolgimento da parte del ricorrente degli incarichi professionali per cui è causa, caratterizzato dal possesso di un diploma abilitante all'esercizio della professione di perito, dalla sopravvenienza della normativa richiedente l'esame di Stato ai fini dell'abilitazione, dalla partecipazione ad una procedura selettiva nella quale lo stesso ente aveva equiparato il diploma abilitante all'iscrizione al Collegio e ha per molti anni utilizzato la prestazione del ricorrente, nella piena consapevolezza dell'assenza dell'iscrizione, valorizzando il titolo posseduto e la pluriennale esperienza e professionalità acquisita.
5. contesta, poi, dal punto di vista formale la necessità del conferimento degli incarichi da CP_1 parte del Direttore Generale. Sul punto si condivide quanto già espresso in fattispecie analoga dalla giurisprudenza di merito per cui “La violazione delle procedure di nomina non è certamente ascrivibile al professionista, bensì all'ente che non si può avvalere della propria violazione per conseguire un indebito vantaggio” (cfr. Corte di Appello di Roma n. 4623/2018; cfr. anche Corte di Appello di Roma n. 3558/2018) e di legittimità “… in tale quadro, da cui si evince come gli incarichi destinati alla qualificazione come posizioni organizzative fossero già delineati attraverso la contrattazione e concertazione collettiva, finisce per risultare altresì irrilevante l'accertamento in ordine alle regolarità formare di essi;
infatti, proprio per la predeterminazione collettiva delle posizioni organizzative, l'eventuale invalidità del loro conferimento non impedirebbe, ai sensi dell'art. 2126, co. 2., c.c., come ritenuto dai precedenti specifici in ambito di questa S.C. sopra citati, il riconoscimento delle CP_1 corrispondenti retribuzioni oggetto di causa, il che esime da ogni altra considerazione” (Cass. 32557/2021), osservandosi aggiuntivamente che gli atti di conferimento/ordini di servizio provengono dall' (cfr. docc. in atti) e che le relative attività sono state svolte dal ricorrente in CP_1 favore dell'ente medesimo, che non ha mai svolto contestazioni al riguardo.
6. contesta altresì, genericamente, lo svolgimento effettivo degli incarichi oggetto di causa. CP_1 La documentazione riversata in atti, tuttavia, convince l'Ufficio circa l'effettivo espletamento degli stessi da parte del ricorrente: invero per un verso è dimostrato il formale conferimento dei singoli incarichi professionali per cui è causa (cfr. docc. 8-15) e per altro verso il lungo tempo trascorso dal loro conferimento, senza contestazioni da parte dell'ente circa il mancato svolgimento, induce a ritenere anche a livello logico – indiziario (art. 2729 c.c.), che gli incarichi siano stati concretamente espletati.
8 7. Deve poi ritenersi provato che le attività concretamente svolte dal ricorrente, e analiticamente indicate nel ricorso, sono riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 83 del CCNL 1998/01 e dalla tabella allegata all'accordo del 19.11.2003 (colonna centrale intitolata “art. 83, c. 1, lett. b”): la circostanza infatti – che emerge positivamente dal confronto tra gli incarichi concretamente svolti e le prestazioni di cui all'art. 83 cit. e alla tabella (in senso conforme si è pronunciato questo Tribunale e la Corte di Appello di Roma in molteplici arresti prodotti dalla difesa del ricorrente, che hanno riconosciuto il diritto alla retribuzione di posizione per le attività di membro di commissioni di agibilità e collaudo) - non è neppure stata specificamente contestata, essendosi limitato a CP_1 dedurre per un verso che l'accordo del 19.11.2003 è ormai superato e non più vigente e per altro verso che gli incarichi svolti dal ricorrente non esulano dall'attività istituzionale dell'ente e che sono propri della sua qualifica e profilo di appartenenza, senza tuttavia esaminare, nel concreto, alcuno di essi (pur puntualmente elencati e descritti nel ricorso stesso) per fornire conforto a tale assunto.
8. Provato il conferimento degli incarichi, il loro svolgimento e la loro riconducibilità agli incarichi aggiuntivi non rientranti nelle ordinarie mansioni del dipendente, deve disattendersi, altresì, l'eccezione sollevata da circa la natura del compenso qui rivendicato che sarebbe non già CP_1 quello di una retribuzione di posizione, spettante dunque esclusivamente in forza dell'incarico ricevuto e della posizione assunta, ma di una retribuzione di risultato, spettante solo a condizione che il dipendente provi il conferimento di obiettivi e il loro concreto raggiungimento. La doglianza è, infatti, infondata alla luce del rilievo per cui la retribuzione di posizione (espressamente agganciata dall'art. 87 comma 1 lett. 3 agli incarichi di cui all'art. 83 del CCNL 98/01, previsioni rimaste inalterate anche nei successivi CCNL) è legata espressamente ed esclusivamente alla maggiore gravosità delle funzioni svolte dal dipendente (art. 7 CCNI 98/01) a differenza della retribuzione di risultato (art. 8 CCNI 98/01) la cui spettanza invece presuppone il raggiungimento di determinati obiettivi, secondo una distinzione mantenuta anche dall'accordo sindacale del 19.11.2003 in cui le due retribuzioni (di posizione e di risultato) trovavano una distinta disciplina rispettivamente negli articoli 1 e 2. Né può indurre a diverso avviso la circostanza che l'art. 76 comma 7 e l'art. 83 comma 1 del CCNL 1998/01 facciano riferimento ad “incarichi caratterizzati da alta e specifica responsabilità di produzione e di risultato” atteso che tali aspetti connotano l'incarico e servono a specificarne la portata e nulla dicono in merito ai presupposti in presenza dei quali essi possano essere retribuiti.
9. In realtà la difesa di è sostanzialmente basata sulla deduzione che l'operatività dell'accordo CP_1 del 19.11.2003 sarebbe cessata il 31.12.2004 e che successivamente sarebbe divenuta operativa la procedura organizzativa PRO-05. L'assunto non appare tuttavia condivisibile, dovendosi invece abbracciare le opposte argomentazioni sviluppate a tale riguardo dalla locale Corte di Appello e da questo Tribunale nei numerosi precedenti richiamati dal ricorrente nei propri scritti (in particolare C. Appello di Roma 1168/2022, 1469/2021, 4394/2019, 4999/2018, 2497/2018). Si richiama in particolare quanto condivisibilmente affermato dalla Corte di Appello di Roma nell'ambito di analogo contenzioso (sentenza n. 4394 del 12.12.2019): “In primo luogo dalla lettura dello stesso resta smentita l'affermazione che sia stato stipulato solamente per sanare una situazione transitoria relativa al biennio 2002 – 2003: infatti, per la sanatoria della situazione relativa a detto periodo nell'Accordo è prevista una specifica disciplina di prima attuazione, con ciò rendendo evidente che i principi nello stesso dettati sono, invece, valevoli anche per il prosieguo. Né l'Ente appellante spiega perché l'Accordo sarebbe stato superato dalla procedura organizzativa PRO – 05, non essendo sufficiente a tal fine il generico richiamo alla sua potestà di organizzazione. L' , infatti, è un ente pubblico soggetto alla disciplina del d.lgs. n. 165 del 2001 il cui articolo CP_1 40, comma 1, nel testo vigente all'epoca dei fatti fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del
9 2009, prevedeva quanto segue: <<
1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.>>. Successivamente, il d.lgs. n. 150 del 2009 ha sostituito il testo dell'articolo 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 nel seguente modo: <<
1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.>>. Gli incarichi di posizione e la relativa retribuzione è materia direttamente pertinente al rapporto di lavoro, quindi sicuramente rientrante nella contrattazione collettiva, i cui accordi non possono essere derogati o posti nel nulla da disposizioni regolamentari interne la cui efficacia è limitata alla disciplina delle procedure per pervenire all'attribuzione degli incarichi. Esclusa la perdita di efficacia dell'Accordo del 19.11.2003 per la sopravvenienza della procedura organizzativa PRO – 05, resta da esaminare l'ulteriore eccezione che tale perdita di efficacia sarebbe stata determinata, a partire dal 1.1.2011, dall'entrata in vigore dell'articolo 65 del d.lgs. n. 150 del 2009. Anche tale eccezione appare infondata. L'articolo da ultimo richiamato prevede, ai commi 1 e 2, quanto segue: <<
1. Entro il 31 dicembre
2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.
2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.>>. Al riguardo si rileva che l'Accordo del 19.11.2003 è direttamente riconducibile al CCNL che istituisce e detta la disciplina degli incarichi di posizione e della relativa retribuzione (articoli 83, 87 e 92) e non al CCNI, ragion per cui non appare comunque applicabile la disposizione dettata dall'articolo 65 del d.lgs. n. 150 del 2009. Ad ogni buon conto, anche a voler considerare l'Accordo del 19.11.2003 alla stregua di un contratto collettivo integrativo, l'articolo 65 non troverebbe comunque applicazione al caso specifico. Tale ultima previsione di legge, infatti, impone di adeguare i contratti collettivi integrativi: a) alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge;
b) a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del d.lgs. 150 del 2009. E' stato già in precedenza riportato il testo dell'articolo 40, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001 come sostituito dal d.lgs. n. 150 del 2009: dall'esame di tale testo appare evidente che l'Accordo del 19.11.2003 non interseca alcuno dei settori riservati esclusivamente alla legge [organizzazione degli uffici, partecipazione sindacale, prerogative dirigenziali, conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), legge 23 ottobre 1992, n. 421]. L'Accordo, invece, appare rientrare pienamente nella materia della contrattazione collettiva, trattandosi di disciplinare diritti ed obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro dei professionisti dipendenti dell' . CP_1 L'Accordo, infine, non riguarda le materie di cui al Titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009. Si deve concludere, pertanto, per la perdurante vigenza dell'Accordo del 19.11.2003”.
10 D'altro canto non ha prodotto, a sostegno dei propri assunti, procedura di conferimento degli CP_1 incarichi non dirigenziali ed. 2004, ma solo gli aggiornamenti del 2006 (doc. 9.1), del 2012 (doc. 9.2.), del 2014 (doc. 9.3) e del 2019 (doc. 9.4.), mentre il ricorrente è stato autorizzato a depositare il testo integrale della procedura originaria. Sia dalla PRO-05 ed. 2004, che dai successivi aggiornamenti emerge, in realtà, che esse continuassero a richiamare espressamente l'accordo del 19.11.2003, confermandone quindi con ciò la perdurante vigenza. Pertanto tali procedure, che peraltro sono atti endoprocedimentali unilaterali, sia nell'edizione del 2004 che in quelle successive richiamano espressamente l'Accordo sindacale e le tipizzazioni in esso contenute. Inoltre la procedura nella versione del 2019 (all.
9.4 fasc. a pag. 5 sancisce che i criteri CP_1 generali indicati sono comunque assoggettati alle disposizioni dei rispettivi CCNL. Ne consegue, dunque, che le “procedure organizzative per il conferimento di incarichi non dirigenziali” approvate da non hanno modificato, né sostituito quanto previsto dall'accordo CP_1 sindacale del 2003 costituendo solo atti amministrativi interni diretti a dare esecuzione alle norme contrattuali ed agli accordi siglati con le OO.SS. In merito, da ultimo, al profilo della disdetta unilaterale di effettuata il 24.2.2022, essa non CP_1 appare rilevante nel caso di specie atteso che tutti gli incarichi sono stati conferiti in epoca precedente.
10. È pertanto fondata la domanda del ricorrente. La quantificazione del dovuto non è stata oggetto di specifiche contestazioni e rilievi di natura CP_ contabile da parte dell' convenuto. Sul punto parte ricorrente ha precisato che la quantificazione è stata operata tenendo conto del parametro di € 15.493,70 dal marzo 2014 al marzo del 2022 e di € 12.395,00 dall'aprile del 2022 al marzo del 2024, ai sensi dell'art. 7 del CCNI 2016/18 che ha rideterminato gli importi della retribuzione di posizione per i diversi tipi di incarichi. Nella quantificazione, inoltre, non si è tenuto conto della rideterminazione in peius operata dal Cont CCNI del settembre 2015 con decorrenza dal 1.3.2014, atteso che il sindacato (già CP_4 già ), aveva manifestato espresso dissenso alla modifica (docc. 35, 36, 37) e che esso CP_8 esponente aderiva a tale sigla sindacale (adesione documentata in atti, doc. 40) che non risulta tra quelle firmatarie del predetto accordo integrativo. In ogni caso e per scrupolo di completezza si richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione circa l'inapplicabilità dei CCNI nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato non firmatario e dissenziente, come nel caso di specie (“I contratti collettivi aziendali devono ritenersi applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo medesimo e potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e diverso” (cfr. Cass. 10353 del 28/5/2004 e Cass. 6044 del 18/04/2012), orientamento confermato dalla locale Corte di Appello in fattispecie analoga alla presente (Corte di Appello di Roma n. 1168/2022).
11. Infondata è poi l'eccezione di prescrizione, stante l'assorbente rilievo per cui il ricorrente ha dato prova di avere validamente interrotto il termine con la diffida del 29.3.2019 ricevuta il 1°.
4.19 e con quella del 25.3.2024 ricevuta in parti data (docc. 16, 17 fasc. ricorrente).
12. Infine non può trovare accoglimento la domanda con cui il ricorrente chiede l'applicazione dei
“super-interessi” di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., norma in base alla quale “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
11 Si pone, infatti, rispetto all'applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. un problema di compatibilità con l'art. 429 comma terzo c.p.c. che stabilisce, con specifico riguardo ai crediti retributivi vantati dal lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro “Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del suo credito condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione diritto”. Sul punto deve essere qui richiamato, in quanto pienamente condivisibile, l'orientamento espresso di recente dalla Suprema Corte (Cass. 11343/2025) che - richiamando il proprio precedente arresto (Cass. 30087/2024) e la sentenza delle Sezioni Unite n. 12449 del 2024 - ha osservato che, sebbene sul piano strettamente letterale, il rinvio che si legge agli interessi legati nel terzo comma dell'art. 429 c.p.c. potrebbe riferirsi anche al quarto comma dell'art. 1284 c.c. e che dunque potrebbe astrattamente ipotizzarsi che il giudice quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro debba determinare gli interessi, dapprima nella misura legale ex art. 1284, comma primo, c.c., “con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto” e, poi,
“dal momento in cui è proposta domanda giudiziale”, nella diversa misura legale ex art. 1284, comma quarto, c.c., salvo comunque dover determinare “il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione del suo credito”, tuttavia sul piano interpretativo tale soluzione non sia praticabile. Partendo, infatti, dalla Relazione illustrativa all'art. 17 d.l. n. 132/2014 (poi convertito in legge), che ha introdotto il comma quarto dell'art. 1284 c.c. la Suprema Corte ha individuato la ratio dell'intervento normativo nell'intento di “evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso di interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato”. Ora, prosegue la Corte, proprio tale ratio dell'intervento legislativo del 2014 porta a escludere che esso possa essere compatibile con il disposto dell'art. 429, comma terzo, c.p.c.. Infatti rispetto all'art. 429 comma terzo c.p.c. le Sezioni unite, con orientamento ormai univoco e consolidato, hanno espressamente affermato che gli interessi debbono calcolarsi sulla somma via via rivalutata e che ciò impone al datore di lavoro un aggravio rispetto alla mera ricostituzione del
“valore” della retribuzione non corrisposta, che può giustificarsi solo in relazione a quella funzione di “remora” (ossia di pena privata), tipica della norma (Cass., sez. un., 29.1.2001, n. 38). Ritiene in definitiva il Collegio che, se il cumulo di interessi legali ex art. 1284, comma primo, c.c. e rivalutazione - cumulo già “penalizzante” per il debitore per come previsto ab origine dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., - andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi “punitivi” (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost.. Dunque, anche un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali previsioni conduce ad escludere il su descritto esito esegetico e ad affermare che la disposizione di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. sia estranea alla materia dei crediti di lavoro.
13. La domanda va, quindi, accolta e quanto agli accessori dovuti sulla sorte di € 118.010,18 deve specificarsi che vige il divieto di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, che prevede il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali è stato, infatti, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 459 del 2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, con la conseguenza che il divieto permane nel settore del pubblico impiego.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, attenendosi al parametro minimo dello scaglione di valore di riferimento della controversia (€ 52.000,00- € 260.000,00).
12 Non appaiono, invece, sussistere i presupposti per la condanna della parte resistente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione di posizione per lo svolgimento degli incarichi professionali di cui in parte motiva e condanna parte resistente al pagamento in suo favore della somma di € 118.010,18, oltre accessori di legge come in parte motiva, nonché alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 6.696,00 per compenso delle quattro fasi, oltre contributo unificato, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
Roma, 17.9.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
13
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 30405 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 17.9.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertà n. 10, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Francesca Colombaroni ed Enrico Perrella che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la Direzione Generale dell' in Roma, viale del CP_1 Castro Pretorio n. 118, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Di Giugno, Raffaella Ciardo e Paolo Felix Iurich come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.8.2024 , premettendo di essere stato assunto in data Parte_1
1.9.1994 e di essere dal 18.11.1999 dipendente di (d'ora innanzi anche - ente CP_1 CP_1 pubblico preposto alla regolamentazione delle attività di trasporto aereo in Italia e al controllo della sicurezza – deduceva di essere inquadrato nella II^ qualifica professionale, in qualità di Perito Industriale, da ultimo, nel livello economico 3° ed assegnato, dapprima, alla sede di Roma via Gaeta n. 3 e attualmente presso gli Uffici dell'Aeroporto di Roma Urbe e lamentava di avere svolto, in aggiunta alle attività istituzionali proprie della qualifica di appartenenza (di cui all'art. 11, comma 3, Statuto all'allegato 1 CCNL 2002/2005 ed alla Disposizione Organizzativa n. CP_1 CP_1 22/2010), anche molteplici incarichi professionali assegnatigli dalla convenuta, per i quali era prevista la corresponsione della retribuzione di posizione.
1 Rivendicava, nella presente sede, il diritto al pagamento della somma di € 118.010,18 oltre accessori, relativa al periodo dal marzo 2014 al marzo 2024, in ragione dello svolgimento delle attività di cui all'art. 83 comma 1 lett. b CCNL 1998/01, come previsto dall'Accordo sindacale del 19.11.2003 e nella tabella allegata. Deduceva che l'amministrazione non gli aveva corrisposto il detto emolumento, neppure a seguito della diffida stragiudiziale. Contestava la violazione della normativa contrattuale sugli incarichi professionali di posizione, di cui ai contratti collettivi nazionali, integrativi e agli accordi sindacali vigenti ex art. 40, comma 4, d.lgs. 165/2001, del principio di parità di trattamento economico e contrattuale di cui all'art. 45, comma 2 d.lgs.165/2001, nonché dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e concludeva chiedendo: “In via principale: 1) accertare e dichiarare il diritto Parte dell'odierno ricorrente a percepire la anche ex artt. 2126 c.c. e 36 Cost., a fronte dello svolgimento degli incarichi professionali di posizione di cui al presente atto, se del caso previo accertamento dell'inadempimento dell' agli obblighi di contratto e di legge per tutte le causali CP_1 di cui in premessa;
2) condannare, in ogni caso, l'Ente resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma non inferiore ad € 118.010,18 oltre accessori, maturata dal marzo 2014 al marzo 2024 per le causali di cui in premessa, ovvero alle somme maggiori o minori secondo giustizia e/o equità; In via subordinata: 3) condannare l'Ente resistente ex art. 2041 c.c. al pagamento in favore del ricorrente della somma non inferiore ad € 118.010,18 oltre accessori, ovvero alle somme maggiori o minori secondo giustizia e/o equità; in tutti i casi, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art 1284, anche ex comma 4, cc (conformemente a Cass., SSUU, nn. 12449/2024 e 12974/2024)”. Si costituiva in giudizio tempestivamente l'amministrazione resistente, svolgendo una serie di eccezioni preliminari e nel merito deducendo l'infondatezza del ricorso e proponendo, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento dei danni per carenza, da parte del ricorrente, dei titoli richiesti per poter venire inquadrato nel ruolo dei professionisti dell' CP_1 Segnatamente la convenuta eccepiva l'improponibilità del ricorso affermando la nullità degli incarichi per mancata iscrizione del ricorrente nell'albo professionale dei periti industriali. Ne contestava, poi, nel merito la fondatezza affermando che:
- il ricorrente non aveva dato prova del conferimento degli incarichi, né del loro effettivo svolgimento;
- non ricorrevano i presupposti costituiti dall'atto scritto di conferimento dell'incarico proveniente dal Direttore Generale dell'Ente ai sensi dell'art. 7 CCNI e dalla CP_1 compatibilità con le risorse annualmente assegnate nel CCNL;
- non vi era evidenza che gli incarichi conferiti corrispondessero a quelli previsti dall'art. 83 CCNL e che in particolare fossero di alta specializzazione, trattandosi invece di attività rientranti nelle mansioni ordinarie del lavoratore (come previste dal CCNL 1998/01, dall'art. 15 L. 70/1975 e dall'art. 36 DPR 411/76);
- il ricorrente non aveva dato prova dell'assegnazione di obiettivi e del loro conseguimento, atteso che la retribuzione di posizione oggetto di causa doveva in realtà essere qualificata come retribuzione di risultato, atteso che l'art. 76 comma 7 del CCNL 98/01 si riferiva ad incarichi di alta e specifica responsabilità di prodotto e di risultato e che l'art. 83 comma 1 lett. b) concerneva attività di elevata professionalità connessa a specifici progetti e obiettivi;
- in ogni caso l'art. 83 CCNL cit. doveva ritenersi non più vigente in quanto a) l'accordo sindacale del 19.11.2003 aveva efficacia temporalmente circoscritta al periodo fino al 31.12.2004 ed era stato poi soppiantato dalla apposita procedura Enac PRO-05 del 24.11.2024 “conferimento incarichi non dirigenziali” e successivi aggiornamenti;
b) era stato legittimamente e ritualmente disdettato il 24.2.2022 con atto indirizzato anche alla sigla Cida Fm di appartenenza del ricorrente.
2 Deduceva, infine, la prescrizione quinquennale dei crediti, l'erroneità dei conteggi perché i calcoli con decorrenza 1.3.14 non erano stati fatti con gli importi ridotti di cui al CCNI del 21.9.2015, applicabile anche al ricorrente e l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento. Fallito il tentativo di conciliazione, dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e istruita la causa solo documentalmente, essa era decisa all'udienza del 17.9.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Preliminarmente deve essere in questa sede confermata l'ordinanza del 15.1.2025 con cui è stata dichiarata la decadenza della parte resistente dalla domanda riconvenzionale perché, come ritualmente eccepito dal ricorrente alla prima udienza, non è stato richiesto lo spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c..
2. Tanto premesso e passando al merito il ricorrente deduce in punto di diritto che:
- nell'ambito dell'ente convenuto esistono tre categorie di dipendenti: tecnici/amministravi, professionisti e dirigenti;
- che i professionisti, come il ricorrente, sono ingegneri, architetti, geometri e periti;
- l'art. 76 comma 7 CCNL Enac 1998/01 – norma confermata dalla contrattazione collettiva successiva – stabilisce che ai dipendenti professionisti possano essere attribuiti incarichi, in aggiunta alle mansioni proprie dell'area professionale di appartenenza, caratterizzati dall'alta e specifica responsabilità di prodotto e di risultato e che proprio per questo l' ha contratto una CP_1 polizza assicurativa (a proprio carico) presso i Lloyds a copertura della responsabilità civile verso terzi (ex art. 79 CCNL 1998/2001), con premio superiore a quello del restante personale;
- l'art. 83 CCNL cit. individua tre tipi di incarichi: a) di direzione di unità organizzative non dirigenziali o di uffici professionali;
b) di elevata professionalità connesse a specifici progetti e obiettivi, anche straordinari;
c) di coordinamento di un gruppo di professionisti;
- l'art. 87 comma 1 lett. e) CCNL 1998/01 (confermato dalla successiva contrattazione) attribuisce al professionista che abbia svolto gli incarichi in commento, il diritto all'erogazione della
“retribuzione di posizione” e quest'ultima è quantificata dall'art. 92, comma 2, lett. a) in una somma variabile compresa tra un minimo di € 6.197,48 ed un massimo di € 15.493,71 annui;
- l'accordo sindacale siglato il 19.11.2003 – dalla commissione paritetica prevista dall'art. 7 del CCNI 1998/2001- prevede una tabella di tipizzazione delle attività di cui agli incarichi in oggetto (a, b, c), disciplina i criteri di attribuzione della retribuzione di posizione a seconda che il professionista svolga un solo incarico o più incarichi contemporaneamente e ne quantifica l'importo (in particolare con riferimento a quelli di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) minimo € 12.394,96 – massimo € 15.493,70);
- tale accordo del 19.11.2003 è stato valido fino al febbraio 2022 avendo dato disdetta CP_1 con nota del 24.2.2022;
- tale accordo si applica anche ad esso esponente al quale è inopponibile il CCNI del 21.9.2015 che abroga l'art. 7 del CCNI 1998/01 (disposizione con cui era stata demandata alla commissione paritetica la definizione dei criteri per l'attribuzione della retribuzione di posizione) e modifica l'accordo in questione riducendo a ribasso gli importi della retribuzione di posizione, Cont atteso che il sindacato a cui aderiva l'esponente (poi confluito in poi confluito CP_2 in , aveva manifestato dissenso rispetto alla modifica;
Controparte_4
- dal 1.4.2022 il CCNI 2016/18 ha previsto che per gli incarichi di cui all'art. 83 lett. b) la retribuzione di posizione fosse di € 12.395,00. Espone in punto di fatto che:
- egli oltre alle attività istituzionali proprie della qualifica di appartenenza aveva svolto nel periodo di interesse (2014-2024) i seguenti incarichi professionali assegnatigli da CP_1 a) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Ciampino, conferito e svolto dal settembre 2012 al giugno
3 2018 (docc.ti 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; b) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Pisa, conferito e svolto dal giugno 2013 all'aprile 2015 (docc.ti 7B, 7C, 7D, 8A); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; c) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Marina di Campo (Isola D'Elba), conferito e svolto dal giugno 2013 sino al luglio 2015, e dal luglio 2021 al marzo 2024 (docc.ti 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; d) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Arezzo, conferito e svolto dal maggio 2014 al giugno 2018 (docc.ti 7C, 7D, 7E, 7F); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / e conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; e) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Siena, conferito e svolto dal maggio 2014 al maggio 2019 (docc.ti 7C, 7D, 7E, 7F, 10); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; f) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Latina, conferito e svolto dall'agosto 2014 al maggio 2019 (docc.ti 7C, 7D, 7E, 7F, 10); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; g) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Olbia, conferito e svolto dall'aprile 2015 al luglio 2015, e dal giugno 2018 al marzo 2024 (docc.ti 7E, 7F, 8, 9B, 9C, 9D, 10, 11); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; h) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Cagliari, conferito e svolto dall'aprile 2015 al gennaio 2017, e dal giugno 2018 al marzo 2024 (docc.ti 7E, 8, 9B, 9C, 9D, 10, 12A, 12B); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; i) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Alghero, conferito e svolto dal luglio 2015 al gennaio 2017, ed ancora dal giugno 2018 al marzo 2024 (docc.ti 7E, 7F, 9B, 9C, 9D, 10, 13); attività
4 riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; j) “Coordinamento o membro di team ispettivi per attività connesse a progetti straordinari di elevato contenuto professionale ed innovativi” quale Team Member e, a partire dall'aprile 2016 quale Team Leader, per la certificazione e sorveglianza dell'aeroporto di Rieti, conferito e svolto dal luglio 2015 al marzo 2024 (docc.ti 7E, 7F, 9B, 9C, 9D, 10, 14); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 5^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003; k) “Alta Sorveglianza Lavori” di riqualifica area immigration T3 – Lotti 1 e 2, aeroporto di Fiumicino, conferito e svolto dal maggio 2016 all'aprile 2019 (docc.ti 15A, 5B); attività riconducibile nell'art. 83, c. 1, lett. B / conforme alla fattispecie di cui alla 1^ esemplificazione della colonna centrale della tabella allegata all'Accordo 19.11.2003;
- le suddette attività sono altamente specialistiche, comportano elevato impegno, totale autonomia e responsabilità diretta dei relativi atti professionali: in particolare il ricorrente ha svolto funzioni di Team Member/Leader per la certificazione di aeroporti (incarichi sub lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) dovendo in tale veste accertare le caratteristiche fisiche, le infrastrutture, gli impianti, i sistemi, le aree, l'organizzazione aziendale ed operativa del gestore, le sue dotazioni tecnologiche, i mezzi, il personale, le procedure di gestione e la permanenza dei requisiti certificativi;
nonché ha svolto funzioni di alta vigilanza lavori (incarico sub lett. k) dovendo verificare, controllare ed attestare la conformità delle opere al progetto e alle perizie, nonché il rispetto di quanto previsto dalle condizioni contrattuali, la corrispondenza quantitativa che qualitativa alla contabilità, firmando i SAL, segnalando eventuali difformità e promuovendo azioni per rimuovere difficoltà;
- le dette attività rientravano negli incarichi di posizione di cui all'art. 83 CCNL 1998/01 e che ciò era desumibile: a) sia per tabulas raffrontandoli con gli incarichi tipizzati nell'Accordo sindacale siglato il 19.11.2003, b) sia in base a sentenze rese in favore di colleghi del ricorrente, c) sia perché l'Ente aveva pagato spontaneamente a titolo di RDP colleghi del ricorrente che avevano svolto identici incarichi;
- dunque aveva maturato il diritto alla RDP, essendo creditore di € 118.010,18 oltre accessori, somma maturata dal marzo 2014 al marzo 2024, come risultante dai conteggi di cui al ricorso (tenendo conto di € 15.493,70 per il periodo marzo 2014 marzo 2022 in ragione dello svolgimento contemporaneo di due o più attività professionali di posizione;
di € 12.395,00 per il periodo dall'aprile 2022 al marzo 2024, in ragione dello svolgimento, per il periodo di riferimento, di diverse attività riconducibili all'art. 83 comma 1 lett. b, detraendo in ogni caso la quota di indennità professionale corrispondente alla ex indennità di impiego di cui al CCNL ex RAI).
3. Osserva il Tribunale che:
- l'art. 76, comma 7, del CCNL 19.12.2001 per il personale dipendente dell' prevede che “Ai CP_1 professionisti possono essere attribuiti, in aggiunta alle mansioni proprie dell'area professionale di appartenenza, incarichi caratterizzati da alta e specifica responsabilità di prodotto e di risultato secondo la disciplina di cui agli artt. 83 e 84”;
- il successivo l'art. 83 così dispone: “
1. L' , sulla base del proprio ordinamento ed in CP_1 relazione alle proprie esigenze organizzative, conferisce ai professionisti incaricati da alta e specifica responsabilità di prodotto e di risultato per l'espletamento delle seguenti funzioni correlate a specifiche posizioni organizzative: a) Funzioni di direzione di unità organizzative non dirigenziali o di uffici professionali;
b) Funzioni di elevata professionalità connesse a specifici progetti ed obiettivi, anche straordinari;
c) Funzioni di coordinamento di un gruppo di professionisti.
2. Gli incarichi di direzione di unità organizzative o di uffici professionali di cui alla lettera a) del comma 1 sono conferiti ai professionisti con riferimento alle posizioni organizzative istituite dall'ente, nell'ambito del proprio modello organizzativo. Tali incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di particolare complessità caratterizzate da elevato grado di
5 autonomia gestionale ed organizzativa.
3. Gli incarichi di elevata professionalità di cui alla lettera b) del comma 1 sono conferiti per l'espletamento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione in relazione a progetti ed obiettivi con contenuti di alta professionalità e specializzazione in relazione a progetti ed obiettivi predefiniti dall'ente, anche straordinario e/o in attuazione di rilevanti impegni istituzionali.
4. Gli incarichi di elevata professionalità di cui alla lettera c) del comma 1 sono conferiti per l'espletamento di funzioni di coordinamento dell'attività svolta da un gruppo di professionisti”;
- l'art. 87, primo comma lettera e) del medesimo CCNL, prevede una retribuzione di posizione connessa all'espletamento degli incarichi di cui all'art. 83;
- il successivo art. 92 prevede l'attribuzione dell'indennità di posizione ai professionisti cui siano stati conferiti i relativi incarichi ai sensi dell'art. 83, nonché il valore massimo e minimo della predetta indennità;
- l'art. 7 (retribuzione di posizione) del CCNI 1998/01 ha stabilito la misura degli importi annui per la retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al CCNL, art. 83, comma 1 lett. a), b) e c);
- con l'accordo sindacale del 19.11.2003 (attuativo dell'art. 7 CCNI cit.) sono stati definiti i criteri di attribuzione della retribuzione di posizione: in particolare – per quanto qui interessa – nella tabella allegata a tale verbale di accordo sono previsti, tra gli incarichi riconducibili alle varie ipotesi previste dall'art. 83, 1 b), le attività descritte nel ricorso e sono altresì stati quantificati i relativi importi.
4. Questo essendo il quadro generale, innanzitutto contesta la nullità degli incarichi oggetto CP_1 del contendere per mancata iscrizione del all'albo professionale (rectius collegio) dei periti Pt_1 industriali.
4.a.Sulla premessa che “In astratto, l'attività svolta da controparte, su cui si fondano le pretese economiche, rientra senz'altro nell'ambito delle attività riservate dalla legge ai soggetti iscritti nell'albo professionale” (pag. 6 della memoria) invoca, dunque, l'applicazione dell'art. 2231 primo comma c.c. in base al quale “Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione” e deduce l'improponibilità della domanda giudiziaria.
4.b. Il ricorrente si è difeso osservando che è stato istituito con d.lgs.250/1997 succedendo al CP_1 Registro all' alla Controparte_5 Controparte_6
che ai sensi dell'art. 10 comma 2 del d.lgs. Controparte_7 250/97 il personale confluito in dai predetti enti è stato oggetto di un processo di unificazione CP_1 giuridica ed economica attraverso apposite tabelle di equiparazione;
che in particolare, con delibera del 12.4.2000 n. 9, il c.d.a. di sentite le OO.SS., aveva approvato la tabella di equiparazione CP_1 del personale (doc. 47 bis); che il ricorrente, sulla base della predetta tabella, è stato inquadrato come gli altri dipendenti provenienti dai profili professionali tecnici (geometri e periti diplomati) nell'Area tecnico-amministrativa per poi essere ammesso a partecipare ad una procedura selettiva per il passaggio all'area professionale di II^ qualifica sulla base del titolo posseduto (diploma abilitante) e dell'esperienza almeno quinquennale maturata in via continuativa nell'esercizio di attività professionale;
che infatti con nota del 20.9.2000 ha nominato una Commissione per CP_1 individuare il personale che avrebbe potuto essere equiparato alla II^ qualifica professionale onde fronteggiare il fatto che medio tempore erano intervenute modifiche normative che richiedevano, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione, un periodo di pratica e il superamento dell'esame di Stato (in particolare per i periti industriali era intervenuta la modifica dell'ordinamento con la L. 17/1990 che aveva superato il precedente assetto normativo per il quale il diploma di scuola secondaria superiore era titolo abilitante); che quindi il personale – periti e geometri – che come il ricorrente era stato inquadrato nell'Area tecnico-amministrativa e che era in possesso del titolo abilitante (il diploma di perito industriale conseguito nell'a.s. 1979/80 era all'epoca titolo abilitante) e che aveva maturato una pluriennale esperienza professionale è stato ammesso a partecipare alla procedura selettiva per l'inquadramento nella II^ qualifica
6 professionale;
che infatti il bando della selezione del 5.5.2003 all'art. 2 prevedeva congiuntamente i seguenti requisiti: a) l'appartenenza all'Area tecnico-amministrativa, b) l'iscrizione ai rispettivi albi, registri e collegi ovvero l'abilitazione all'esercizio della professione, c) l'essere in servizio alla data del 31.7.1997; che dunque l'abilitazione era alternativa all'iscrizione all'albo/collegio; che il ricorrente possedeva tutti i requisiti richiesti dal bando e compilava la domanda in modo chiaro e completo, facendo ben presente di essere in possesso del diploma abilitante di Perito Industriale e di non essere iscritto al Collegio dei periti (doc. 45, 46); che inoltre con nota del 22.6.2004 il Direttore Dipartimento Amministrazione aveva chiesto alle diverse strutture di appartenenza, in vista dell'approvazione delle graduatorie, una verifica del possesso dei requisiti dei candidati e l'attestazione che il personale in elenco avesse effettivamente svolto attività lavorativa equiparabile a quella di natura professionale per la quale fosse risultato idoneo nella selezione e il ricorrente figurava al primo posto nell'elenco (doc. 49); che la giurisprudenza amministrativa già da tempo aveva statuito come legittima l'ammissione ad un concorso pubblico, ove fosse prescritto il possesso del requisito dell'abilitazione o dell'iscrizione al relativo albo professionale, dei soggetti in possesso del diploma di abilitazione già conseguito in vigenza della previgente normativa (Consiglio di Stato, sez. V, 12/06/1997, n. 634); che in ogni caso all'esito della procedura selettiva era risultato idoneo nella graduatoria approvata dal DG n. 88/04 del 13.7.04 in base alla quale, con Disposizione n. 0000077/DG del 18.11.10, era inquadrato nella II^ qualifica professionale, area periti (doc. 50); che era quindi smentita documentalmente l'affermazione per cui l' avrebbe per CP_1 anni presunto che il fosse iscritto all'albo professionale essendo indubbio che fosse invece Pt_1 a conoscenza della sua non-iscrizione e che abbia fatto le sue valutazioni ritenendolo, in base alle leggi vigenti, idoneo per la II^ qualifica e per lo svolgimento degli incarichi/attività oggetto del presente giudizio;
che del resto solo con il DPR n. 137/2012 veniva sancito il libero accesso alle professioni regolamentate anche per i pubblici dipendenti, con conseguente venir meno dei relativi divieti di iscrizione nei relativi collegi previsti fino a quel momento dall'art. 7 del RD n. 275/1929; che in ogni caso i vertici istituzionali dell'ente non avevano mai contestato la legittimità dello svolgimento dei predetti incarichi di alta responsabilità prima del 2025 ed era quindi indiscutibile il legittimo affidamento che fin dal 2010 il aveva riposto nella correttezza del suo operato;
Pt_1 che doveva considerarsi contrario al principio di correttezza e di buona fede il comportamento dell'ente che imputava strumentalmente al ricorrente, dopo oltre venti anni dallo svolgimento della procedura selettiva e dal conseguente inquadramento professionale, di non possedere un titolo che all'epoca aveva ritenuto non necessario e che lo accusava ora, sostanzialmente, di avere svolto in modo abusivo la professione e di avere violato norme imperative di ordine pubblico di primaria importanza sulla cui ipotetica violazione, però, non aveva mai ritenuto di svolgere alcun controllo per decenni e che scopriva solo in occasione della richiesta del compenso da parte del dipendente.
4.c. Ritiene l'Ufficio che non sia condivisibile la prospettazione di per l'assorbente ragione CP_1 che l'art. 2231 c.c., il quale priva il prestatore d'opera dell'azione per il pagamento della retribuzione quando l'esercizio dell'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo, è applicabile soltanto nel contratto di opera professionale e non nel campo del lavoro intellettuale prestato con le caratteristiche della collaborazione e subordinazione: in tale campo trova applicazione l'art. 2126 c.c., per il quale la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro, eseguito contro il divieto di legge, non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha di fatto avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa (Cass. 21.7.1978, n. 3646; Cass. 27.6.1978, n. 3181; Cass. 30.5.1974, n. 1550). Nel caso di specie gli incarichi professionali conferiti al non hanno determinato affatto, Pt_1 come opina l'ente, la conclusione di altrettanti contratti di opera professionale, caratterizzati dall'autonomia del prestatore di lavoro, dal rischio economico, dall'assenza del vincolo di subordinazione, ma al contrario si sono inseriti nel rapporto di lavoro subordinato in essere con come mere prestazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie del dipendente: dunque gli CP_1 incarichi si sono svolti all'interno di un rapporto di lavoro connotato dalla subordinazione tecnico-
7 funzionale, dall'inserimento del dipendente nel contesto organizzativo aziendale, dal suo assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della parte datoriale. In altri termini il fatto che l'oggetto degli incarichi fosse l'espletamento di un'attività professionale non toglie che essi si siano svolti in una situazione di eterodirezione da parte di che ha operato CP_1 il coordinamento spaziale e temporale della prestazione lavorativa del ricorrente, la quale ultima è sempre stata caratterizzata dalla doppia alienità sia rispetto all'organizzazione produttiva, sia rispetto al risultato della stessa, di cui il titolare dei mezzi di produzione è sempre stato immediatamente legittimato ad appropriarsi. Pertanto ai sensi dell'art. 2126 c.c., applicabile anche ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici (art. 2129 c.c.), l'eventuale nullità o annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione e il lavoratore ha comunque diritto alla prestazione retributiva per tutto il tempo in cui essa sia stata concretamente effettuata. Né, in via generale, la mancanza di un'autorizzazione amministrativa o dell'iscrizione ad un albo o elenco, prescritta per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, comporta automaticamente l'illeceità dell'oggetto o della causa del contratto di lavoro subordinato (Cass. 9.3.2023, n. 7031; Cass. 12.5.1989, n. 2171; Cass. 26.1.1984, n. 618), dovendo invece a tale fine verificarsi l'ipotesi di una violazione di norme di ordine pubblico, ipotesi da ritenere qui non ricorrente: non può, infatti, nel caso di specie essere trascurato il quadro nel quale si è verificato lo svolgimento da parte del ricorrente degli incarichi professionali per cui è causa, caratterizzato dal possesso di un diploma abilitante all'esercizio della professione di perito, dalla sopravvenienza della normativa richiedente l'esame di Stato ai fini dell'abilitazione, dalla partecipazione ad una procedura selettiva nella quale lo stesso ente aveva equiparato il diploma abilitante all'iscrizione al Collegio e ha per molti anni utilizzato la prestazione del ricorrente, nella piena consapevolezza dell'assenza dell'iscrizione, valorizzando il titolo posseduto e la pluriennale esperienza e professionalità acquisita.
5. contesta, poi, dal punto di vista formale la necessità del conferimento degli incarichi da CP_1 parte del Direttore Generale. Sul punto si condivide quanto già espresso in fattispecie analoga dalla giurisprudenza di merito per cui “La violazione delle procedure di nomina non è certamente ascrivibile al professionista, bensì all'ente che non si può avvalere della propria violazione per conseguire un indebito vantaggio” (cfr. Corte di Appello di Roma n. 4623/2018; cfr. anche Corte di Appello di Roma n. 3558/2018) e di legittimità “… in tale quadro, da cui si evince come gli incarichi destinati alla qualificazione come posizioni organizzative fossero già delineati attraverso la contrattazione e concertazione collettiva, finisce per risultare altresì irrilevante l'accertamento in ordine alle regolarità formare di essi;
infatti, proprio per la predeterminazione collettiva delle posizioni organizzative, l'eventuale invalidità del loro conferimento non impedirebbe, ai sensi dell'art. 2126, co. 2., c.c., come ritenuto dai precedenti specifici in ambito di questa S.C. sopra citati, il riconoscimento delle CP_1 corrispondenti retribuzioni oggetto di causa, il che esime da ogni altra considerazione” (Cass. 32557/2021), osservandosi aggiuntivamente che gli atti di conferimento/ordini di servizio provengono dall' (cfr. docc. in atti) e che le relative attività sono state svolte dal ricorrente in CP_1 favore dell'ente medesimo, che non ha mai svolto contestazioni al riguardo.
6. contesta altresì, genericamente, lo svolgimento effettivo degli incarichi oggetto di causa. CP_1 La documentazione riversata in atti, tuttavia, convince l'Ufficio circa l'effettivo espletamento degli stessi da parte del ricorrente: invero per un verso è dimostrato il formale conferimento dei singoli incarichi professionali per cui è causa (cfr. docc. 8-15) e per altro verso il lungo tempo trascorso dal loro conferimento, senza contestazioni da parte dell'ente circa il mancato svolgimento, induce a ritenere anche a livello logico – indiziario (art. 2729 c.c.), che gli incarichi siano stati concretamente espletati.
8 7. Deve poi ritenersi provato che le attività concretamente svolte dal ricorrente, e analiticamente indicate nel ricorso, sono riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 83 del CCNL 1998/01 e dalla tabella allegata all'accordo del 19.11.2003 (colonna centrale intitolata “art. 83, c. 1, lett. b”): la circostanza infatti – che emerge positivamente dal confronto tra gli incarichi concretamente svolti e le prestazioni di cui all'art. 83 cit. e alla tabella (in senso conforme si è pronunciato questo Tribunale e la Corte di Appello di Roma in molteplici arresti prodotti dalla difesa del ricorrente, che hanno riconosciuto il diritto alla retribuzione di posizione per le attività di membro di commissioni di agibilità e collaudo) - non è neppure stata specificamente contestata, essendosi limitato a CP_1 dedurre per un verso che l'accordo del 19.11.2003 è ormai superato e non più vigente e per altro verso che gli incarichi svolti dal ricorrente non esulano dall'attività istituzionale dell'ente e che sono propri della sua qualifica e profilo di appartenenza, senza tuttavia esaminare, nel concreto, alcuno di essi (pur puntualmente elencati e descritti nel ricorso stesso) per fornire conforto a tale assunto.
8. Provato il conferimento degli incarichi, il loro svolgimento e la loro riconducibilità agli incarichi aggiuntivi non rientranti nelle ordinarie mansioni del dipendente, deve disattendersi, altresì, l'eccezione sollevata da circa la natura del compenso qui rivendicato che sarebbe non già CP_1 quello di una retribuzione di posizione, spettante dunque esclusivamente in forza dell'incarico ricevuto e della posizione assunta, ma di una retribuzione di risultato, spettante solo a condizione che il dipendente provi il conferimento di obiettivi e il loro concreto raggiungimento. La doglianza è, infatti, infondata alla luce del rilievo per cui la retribuzione di posizione (espressamente agganciata dall'art. 87 comma 1 lett. 3 agli incarichi di cui all'art. 83 del CCNL 98/01, previsioni rimaste inalterate anche nei successivi CCNL) è legata espressamente ed esclusivamente alla maggiore gravosità delle funzioni svolte dal dipendente (art. 7 CCNI 98/01) a differenza della retribuzione di risultato (art. 8 CCNI 98/01) la cui spettanza invece presuppone il raggiungimento di determinati obiettivi, secondo una distinzione mantenuta anche dall'accordo sindacale del 19.11.2003 in cui le due retribuzioni (di posizione e di risultato) trovavano una distinta disciplina rispettivamente negli articoli 1 e 2. Né può indurre a diverso avviso la circostanza che l'art. 76 comma 7 e l'art. 83 comma 1 del CCNL 1998/01 facciano riferimento ad “incarichi caratterizzati da alta e specifica responsabilità di produzione e di risultato” atteso che tali aspetti connotano l'incarico e servono a specificarne la portata e nulla dicono in merito ai presupposti in presenza dei quali essi possano essere retribuiti.
9. In realtà la difesa di è sostanzialmente basata sulla deduzione che l'operatività dell'accordo CP_1 del 19.11.2003 sarebbe cessata il 31.12.2004 e che successivamente sarebbe divenuta operativa la procedura organizzativa PRO-05. L'assunto non appare tuttavia condivisibile, dovendosi invece abbracciare le opposte argomentazioni sviluppate a tale riguardo dalla locale Corte di Appello e da questo Tribunale nei numerosi precedenti richiamati dal ricorrente nei propri scritti (in particolare C. Appello di Roma 1168/2022, 1469/2021, 4394/2019, 4999/2018, 2497/2018). Si richiama in particolare quanto condivisibilmente affermato dalla Corte di Appello di Roma nell'ambito di analogo contenzioso (sentenza n. 4394 del 12.12.2019): “In primo luogo dalla lettura dello stesso resta smentita l'affermazione che sia stato stipulato solamente per sanare una situazione transitoria relativa al biennio 2002 – 2003: infatti, per la sanatoria della situazione relativa a detto periodo nell'Accordo è prevista una specifica disciplina di prima attuazione, con ciò rendendo evidente che i principi nello stesso dettati sono, invece, valevoli anche per il prosieguo. Né l'Ente appellante spiega perché l'Accordo sarebbe stato superato dalla procedura organizzativa PRO – 05, non essendo sufficiente a tal fine il generico richiamo alla sua potestà di organizzazione. L' , infatti, è un ente pubblico soggetto alla disciplina del d.lgs. n. 165 del 2001 il cui articolo CP_1 40, comma 1, nel testo vigente all'epoca dei fatti fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del
9 2009, prevedeva quanto segue: <<
1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.>>. Successivamente, il d.lgs. n. 150 del 2009 ha sostituito il testo dell'articolo 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 nel seguente modo: <<
1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.>>. Gli incarichi di posizione e la relativa retribuzione è materia direttamente pertinente al rapporto di lavoro, quindi sicuramente rientrante nella contrattazione collettiva, i cui accordi non possono essere derogati o posti nel nulla da disposizioni regolamentari interne la cui efficacia è limitata alla disciplina delle procedure per pervenire all'attribuzione degli incarichi. Esclusa la perdita di efficacia dell'Accordo del 19.11.2003 per la sopravvenienza della procedura organizzativa PRO – 05, resta da esaminare l'ulteriore eccezione che tale perdita di efficacia sarebbe stata determinata, a partire dal 1.1.2011, dall'entrata in vigore dell'articolo 65 del d.lgs. n. 150 del 2009. Anche tale eccezione appare infondata. L'articolo da ultimo richiamato prevede, ai commi 1 e 2, quanto segue: <<
1. Entro il 31 dicembre
2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.
2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.>>. Al riguardo si rileva che l'Accordo del 19.11.2003 è direttamente riconducibile al CCNL che istituisce e detta la disciplina degli incarichi di posizione e della relativa retribuzione (articoli 83, 87 e 92) e non al CCNI, ragion per cui non appare comunque applicabile la disposizione dettata dall'articolo 65 del d.lgs. n. 150 del 2009. Ad ogni buon conto, anche a voler considerare l'Accordo del 19.11.2003 alla stregua di un contratto collettivo integrativo, l'articolo 65 non troverebbe comunque applicazione al caso specifico. Tale ultima previsione di legge, infatti, impone di adeguare i contratti collettivi integrativi: a) alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge;
b) a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del d.lgs. 150 del 2009. E' stato già in precedenza riportato il testo dell'articolo 40, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001 come sostituito dal d.lgs. n. 150 del 2009: dall'esame di tale testo appare evidente che l'Accordo del 19.11.2003 non interseca alcuno dei settori riservati esclusivamente alla legge [organizzazione degli uffici, partecipazione sindacale, prerogative dirigenziali, conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), legge 23 ottobre 1992, n. 421]. L'Accordo, invece, appare rientrare pienamente nella materia della contrattazione collettiva, trattandosi di disciplinare diritti ed obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro dei professionisti dipendenti dell' . CP_1 L'Accordo, infine, non riguarda le materie di cui al Titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009. Si deve concludere, pertanto, per la perdurante vigenza dell'Accordo del 19.11.2003”.
10 D'altro canto non ha prodotto, a sostegno dei propri assunti, procedura di conferimento degli CP_1 incarichi non dirigenziali ed. 2004, ma solo gli aggiornamenti del 2006 (doc. 9.1), del 2012 (doc. 9.2.), del 2014 (doc. 9.3) e del 2019 (doc. 9.4.), mentre il ricorrente è stato autorizzato a depositare il testo integrale della procedura originaria. Sia dalla PRO-05 ed. 2004, che dai successivi aggiornamenti emerge, in realtà, che esse continuassero a richiamare espressamente l'accordo del 19.11.2003, confermandone quindi con ciò la perdurante vigenza. Pertanto tali procedure, che peraltro sono atti endoprocedimentali unilaterali, sia nell'edizione del 2004 che in quelle successive richiamano espressamente l'Accordo sindacale e le tipizzazioni in esso contenute. Inoltre la procedura nella versione del 2019 (all.
9.4 fasc. a pag. 5 sancisce che i criteri CP_1 generali indicati sono comunque assoggettati alle disposizioni dei rispettivi CCNL. Ne consegue, dunque, che le “procedure organizzative per il conferimento di incarichi non dirigenziali” approvate da non hanno modificato, né sostituito quanto previsto dall'accordo CP_1 sindacale del 2003 costituendo solo atti amministrativi interni diretti a dare esecuzione alle norme contrattuali ed agli accordi siglati con le OO.SS. In merito, da ultimo, al profilo della disdetta unilaterale di effettuata il 24.2.2022, essa non CP_1 appare rilevante nel caso di specie atteso che tutti gli incarichi sono stati conferiti in epoca precedente.
10. È pertanto fondata la domanda del ricorrente. La quantificazione del dovuto non è stata oggetto di specifiche contestazioni e rilievi di natura CP_ contabile da parte dell' convenuto. Sul punto parte ricorrente ha precisato che la quantificazione è stata operata tenendo conto del parametro di € 15.493,70 dal marzo 2014 al marzo del 2022 e di € 12.395,00 dall'aprile del 2022 al marzo del 2024, ai sensi dell'art. 7 del CCNI 2016/18 che ha rideterminato gli importi della retribuzione di posizione per i diversi tipi di incarichi. Nella quantificazione, inoltre, non si è tenuto conto della rideterminazione in peius operata dal Cont CCNI del settembre 2015 con decorrenza dal 1.3.2014, atteso che il sindacato (già CP_4 già ), aveva manifestato espresso dissenso alla modifica (docc. 35, 36, 37) e che esso CP_8 esponente aderiva a tale sigla sindacale (adesione documentata in atti, doc. 40) che non risulta tra quelle firmatarie del predetto accordo integrativo. In ogni caso e per scrupolo di completezza si richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione circa l'inapplicabilità dei CCNI nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato non firmatario e dissenziente, come nel caso di specie (“I contratti collettivi aziendali devono ritenersi applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo medesimo e potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e diverso” (cfr. Cass. 10353 del 28/5/2004 e Cass. 6044 del 18/04/2012), orientamento confermato dalla locale Corte di Appello in fattispecie analoga alla presente (Corte di Appello di Roma n. 1168/2022).
11. Infondata è poi l'eccezione di prescrizione, stante l'assorbente rilievo per cui il ricorrente ha dato prova di avere validamente interrotto il termine con la diffida del 29.3.2019 ricevuta il 1°.
4.19 e con quella del 25.3.2024 ricevuta in parti data (docc. 16, 17 fasc. ricorrente).
12. Infine non può trovare accoglimento la domanda con cui il ricorrente chiede l'applicazione dei
“super-interessi” di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., norma in base alla quale “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
11 Si pone, infatti, rispetto all'applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. un problema di compatibilità con l'art. 429 comma terzo c.p.c. che stabilisce, con specifico riguardo ai crediti retributivi vantati dal lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro “Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del suo credito condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione diritto”. Sul punto deve essere qui richiamato, in quanto pienamente condivisibile, l'orientamento espresso di recente dalla Suprema Corte (Cass. 11343/2025) che - richiamando il proprio precedente arresto (Cass. 30087/2024) e la sentenza delle Sezioni Unite n. 12449 del 2024 - ha osservato che, sebbene sul piano strettamente letterale, il rinvio che si legge agli interessi legati nel terzo comma dell'art. 429 c.p.c. potrebbe riferirsi anche al quarto comma dell'art. 1284 c.c. e che dunque potrebbe astrattamente ipotizzarsi che il giudice quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro debba determinare gli interessi, dapprima nella misura legale ex art. 1284, comma primo, c.c., “con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto” e, poi,
“dal momento in cui è proposta domanda giudiziale”, nella diversa misura legale ex art. 1284, comma quarto, c.c., salvo comunque dover determinare “il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione del suo credito”, tuttavia sul piano interpretativo tale soluzione non sia praticabile. Partendo, infatti, dalla Relazione illustrativa all'art. 17 d.l. n. 132/2014 (poi convertito in legge), che ha introdotto il comma quarto dell'art. 1284 c.c. la Suprema Corte ha individuato la ratio dell'intervento normativo nell'intento di “evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso di interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato”. Ora, prosegue la Corte, proprio tale ratio dell'intervento legislativo del 2014 porta a escludere che esso possa essere compatibile con il disposto dell'art. 429, comma terzo, c.p.c.. Infatti rispetto all'art. 429 comma terzo c.p.c. le Sezioni unite, con orientamento ormai univoco e consolidato, hanno espressamente affermato che gli interessi debbono calcolarsi sulla somma via via rivalutata e che ciò impone al datore di lavoro un aggravio rispetto alla mera ricostituzione del
“valore” della retribuzione non corrisposta, che può giustificarsi solo in relazione a quella funzione di “remora” (ossia di pena privata), tipica della norma (Cass., sez. un., 29.1.2001, n. 38). Ritiene in definitiva il Collegio che, se il cumulo di interessi legali ex art. 1284, comma primo, c.c. e rivalutazione - cumulo già “penalizzante” per il debitore per come previsto ab origine dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., - andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi “punitivi” (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost.. Dunque, anche un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali previsioni conduce ad escludere il su descritto esito esegetico e ad affermare che la disposizione di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. sia estranea alla materia dei crediti di lavoro.
13. La domanda va, quindi, accolta e quanto agli accessori dovuti sulla sorte di € 118.010,18 deve specificarsi che vige il divieto di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, che prevede il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali è stato, infatti, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 459 del 2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, con la conseguenza che il divieto permane nel settore del pubblico impiego.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, attenendosi al parametro minimo dello scaglione di valore di riferimento della controversia (€ 52.000,00- € 260.000,00).
12 Non appaiono, invece, sussistere i presupposti per la condanna della parte resistente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione di posizione per lo svolgimento degli incarichi professionali di cui in parte motiva e condanna parte resistente al pagamento in suo favore della somma di € 118.010,18, oltre accessori di legge come in parte motiva, nonché alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 6.696,00 per compenso delle quattro fasi, oltre contributo unificato, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
Roma, 17.9.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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