Articolo 4 della Legge 17 maggio 1985, n. 210
Articolo 3Articolo 5
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14 giugno 1985
Art. 4. Organi dell'ente

Sono organi dell'ente "Ferrovie dello Stato":
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei revisori dei conti;
4) il direttore generale.
Entrata in vigore il 14 giugno 1985
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