Versione
14 giugno 1985
14 giugno 1985
Art. 4. Organi dell'ente
Sono organi dell'ente "Ferrovie dello Stato":
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei revisori dei conti;
4) il direttore generale.
Sono organi dell'ente "Ferrovie dello Stato":
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei revisori dei conti;
4) il direttore generale.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/2010, n. 22861Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente - Dott. MONACI Stefano - Consigliere - Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere - Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 19286-2009 proposto da: IA IU, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO LINATI 75, presso lo studio dell'avvocato D'AIUTO GERARDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TORRIERO CLAUDIO, giusta mandato a margine del ricorso; - ricorrente - contro RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata ROMA, CORSO VITTORIO …Leggi di più...
- delegificazione tariffa 1966·
- compenso prestazioni professionali·
- art. 2233 c.c.·
- art. 112 c.p.c.·
- omissione di pronuncia·
- giurisdizione Corte di Cassazione·
- principio di autosufficienza·
- L. n. 210 del 1985