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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1304/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Maria Lupo,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1304/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...] Pal. A, Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Siracusa, al C.so Gelone n. 68, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Giorgio Nicastro del Lago
ATTORE contro
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente, in Controparte_1 C.F._2 viale Santa Panagia n. 276, e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente, in CP_2 C.F._3 viale Santa Panagia n. 276, rappresentati e difesi dell'Avv. Federico Cassarino (c.f. C.F._4
), giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di
[...] quest'ultimo sito Canicattini Bagni nella Via Umberto n. 130,
(di seguito ), P.IVA corrente in Mogliano Controparte_3 CP_3 P.IVA_1
pagina 1 di 11 Veneto (TV), via Marocchesa n° 14, in persona dei legali rappresentati pro tempore Dr. Controparte_4
(Amministratore Delegato e Direttore Generale) e Dr. (Dirigente),
[...] Controparte_5 rappresentata e difesa, giusta procura generali alle liti in atti, dall'Avv. Santo Spagnolo del Foro di
Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Alessandra Formisano, sito a
Siracusa, in viale Teracati 182/B;
CONVENUTI
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale d'udienza del 18.09.2025, con concessione dei termini 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
78/2021 del 27.01.2021 (nella causa iscritta al RGN 2958/2019) con cui il Giudice di Pace di Siracusa aveva rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti di , Controparte_1 CP_2
e dell'assicurazione , escludendo che il sinistro fosse avvenuto “per fatto e
[...] Controparte_3 colpa del nelle modalità descritte nell'atto introduttivo del giudizio”, e per l'effetto rigettava CP_1 la domanda proposta nei confronti dei convenuti;
condannava al Parte_1 Parte_1 pagamento in favore della delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro Controparte_3
1.700,00, per compensi, rimanendo a carico dell'attore le spese di CTU per come liquidate con separato decreto.
In particolare, l'appellante deduceva che:
- in data 18.09.2018, alle ore 9.10 circa, il sig. si trovava a piedi su Viale Santa Parte_1
Panagia all'altezza del civico n. 276, in Siracusa, allorquando veniva investito dal veicolo Fiat
Punto Classic, condotto per l'occasione dal Sig. e di proprietà della moglie Controparte_1
Sig.ra (terzo trasportato), assicurato con la compagnia , con CP_2 Controparte_3 polizza stipulata in data 03.03.2018, registrato con il numero DV446WP;
- il , eseguendo una repentina manovra in retromarcia, travolgeva l' ; CP_1 Pt_1
pagina 2 di 11 - il sig. , soccorso da alcuni passanti, veniva trasportato in ambulanza e ricoverato presso il Pt_1 reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale Umberto I di Siracusa, dove veniva sottoposto a visita medica in seguito alla quale veniva diagnosticata: “Frattura emipiatto tibiale posteromediale ginocchio sinistro”;
- in data 24.09.2018 lo stesso veniva sottoposto ad intervento chirurgico e gli veniva praticata riduzione e sintesi con placca e viti, per poi essere dimesso in data 28.09.2018, con prognosi di giorni 30 e postumi invalidanti, e con una terapia da seguire;
- il sinistro veniva denunciato in data 28.09.2018 ed in data 15.10.2018 veniva inviata a mezzo pec alla compagnia “ ” sede di Siracusa, richiesta di Controparte_6 risarcimento del danno fisico, oltre spese legali;
- la compagnia assicurativa incaricava come liquidatore il sig. , col quale Controparte_7 venivano eseguite le trattative per la liquidazione del danno;
con lettera del 01.02.2019 la detta compagnia invitava il sig. a prenotare la visita medico legale presso lo studio del dott. Pt_1
in Catania, per la valutazione del danno fisico;
il liquidatore incaricato Persona_1 dall'assicurazione, dott. , offriva a titolo di risarcimento del danno fisico subito dal sig. CP_7
la somma di € 16.500,00 che veniva accettata dallo stesso, pro bono pacis ed attese le Pt_1 difficoltà finanziarie, con dichiarazione di accettazione inviata il 12.04.2019, sebbene tale somma coprisse solo in parte il danno subito;
- tuttavia, in maniera del tutto incomprensibile ed immotivata, in riscontro alla suddetta accettazione, la con e-mail del 15.04.2019, comunicava che, Controparte_6 in seguito ad ulteriori accertamenti, veniva sospesa la trattazione del sinistro;
- con comunicazione pec del 02.05.2019, il sig. formulava invito alla negoziazione assistita Pt_1 nei confronti della la quale, in data 06.05.19, riscontrava Controparte_6 negativamente;
per tale ragione, l'odierno appellante citava in giudizio, innanzi all'ufficio del giudice di pace di
Siracusa, la Compagnia Assicurativa nonché i signori e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
al fine di far accertare e dichiarare la esclusiva colpa e responsabilità del sig. ,
[...] Controparte_1 conducente della vettura Fiat Punto Classic, di proprietà della sig.ra nel sinistro occorso;
CP_2 condannare i convenuti al risarcimento integrale dei danni fisici riportati e documentati, i quali ammontano a complessivi € 16.500,00 oltre interessi e rivalutazione, nonché alla liquidazione delle spese stragiudiziali pari ad € 2.757,74; ritenere e dichiarare la responsabilità della
[...]
l risarcimento del danno per inadempimento contrattuale da mala gestio e Controparte_6
pagina 3 di 11 conseguentemente condannare la stessa oltre al risarcimento del danno anche al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria, anche oltre il massimale, dalla data del sinistro sino al soddisfo.
Il Giudice di Pace di Siracusa, istruita la causa con l'escussione del teste e con Testimone_1
l'espletamento di CTU medica, rigettava la domanda attorea.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con l'atto introduttivo del presente giudizio, Parte_1 censurando le statuizioni del giudice di prime cure per erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, della prova per testi e della CTU.
Con comparsa depositata in data 11.05.2022 si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
i quali non contestavano la dinamica dell'incidente prospettata da parte attrice e dunque la
[...] responsabilità esclusiva per colpa del nell'evento sinistroso e tuttavia chiedevano di tenerli CP_1 indenni dalle pretese risarcitorie del Sig. , condannando la Parte_1 Controparte_3 all'eventuale risarcimento del danno nei suoi confronti, in virtù della polizza stipulata in data
03.03.2018.
Con comparsa del 25.06.2021 si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto Controparte_3 dell'atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 18.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di appello è fondato e merita accoglimento.
1.E' innanzitutto fondato il rilievo dell'appellante secondo cui il Giudice di pace di Siracusa, nell'escludere che il sinistro si fosse verificato nelle modalità descritte dall'attore e nel ritenere, invece, che fosse caduto accidentalmente, ha basato tale convincimento su mere presunzioni e Parte_1 su elementi privi di effettivo valore probatorio, disattendendo così le risultanze istruttorie ritualmente acquisite.
1.1. In effetti, considerata l'assenza sul luogo del sinistro delle forze dell'ordine, l'attività istruttoria si
è incentrata principalmente sulla deposizione del teste oculare il quale, in quanto vicino Testimone_1 di casa, conosceva personalmente sia sia . Parte_1 Controparte_1
Il teste ha dichiarato di aver assistito al sinistro dal balcone della propria abitazione, sita in viale
Panagia n. 276, palazzo B, che si affaccia sulla predetta via;
e, in modo conforme e compatibile con pagina 4 di 11 quanto sostenuto dall'odierno attore, ha riferito di aver visto che il sig. , mentre Controparte_1 eseguiva con la propria autovettura una manovra in retromarcia per uscire dallo stato di sosta – essendo il veicolo parcheggiato a margine del marciapiede, nel posto di sosta riservato ai disabili – investiva l' , che si trovava immediatamente dietro l'autovettura. Pt_1
Ha aggiunto che, nell'immediatezza del fatto, il si era accertato delle condizioni fisiche CP_1 dell' , il quale, comprendendo che il primo era in ritardo per accompagnare la figlia a una visita Pt_1 medica, lo aveva rassicurato lasciandolo andare. Al momento dell'impatto, l' infatti non aveva Pt_1 avvertito dolori fisici, che erano invece comparsi circa dieci minuti dopo.
Il teste ha infine precisato che, pur non avendo visto con esattezza il punto del corpo dell' colpito Pt_1 dal veicolo, aveva capito immediatamente che l'impatto aveva interessato il ginocchio, poiché egli si portava le mani a quella parte.
Ebbene il Giudice di primo grado ha ritenuto che la testimonianza, dell'unico soggetto sentito (
[...]
, che a parere di questo giudicante, appare lineare e chiara, fosse in realtà dubbia, fondando Tes_1 tale convincimento, da un lato, su una presunta contraddittorietà con le dichiarazioni di parte attrice
(senza peraltro specificare sotto quale profilo la ricostruzione del testimone si discosterebbe sostanzialmente da quella dell'attore) e, dall'altra, sull'assunto che la circostanza riferita dal teste, secondo cui avvertì il dolore solo dopo 10 minuti dall'impatto, sarebbe incompatibile con il forte Pt_1 trauma accertato “frattura dell'emipiatto tibiale interno al ginocchio sinistro”.
E tuttavia, non si comprende come il Giudice di prime cure, fosse arrivato alla conclusione che il tipo di frattura patito da “escluderebbe che l'attore subito dopo l'impatto non avesse avvertito Pt_1 lancinanti dolori se non dopo 10 minuti, tant'è che avrebbe tranquillizato il facendolo CP_1 andare via e non invece richiedendo l'intervento immediato dell'autombulanza”.
Tale conclusione infatti non si ricava da alcun referto medico in atti, né dalla richiamata consulenza del CTU che, al contrario, ha ravvisato la compatibilità del sinistro automobilistico con il tipo di lesioni riscontrate e a cui il Giudice, nell'escludere la riconducibilità delle lesioni al sinistro stradale, non ha invece dato alcun peso.
1.2. In secondo luogo, il Giudice di prime cure ha attribuito valore dirimente, ai fini di una ricostruzione dei fatti difforme da quella proposta dal testimone e dalla parte attrice, alla registrazione audio della chiamata al 118 prodotta da Tale registrazione, riferibile al medesimo luogo Controparte_3
e momento temporale del sinistro, riporta la voce di un soggetto non identificato che segnala agli operatori l'intervento di un'ambulanza in viale Santa Panagia n. 276 per la caduta (asseritamente accidentale) di un uomo, verificatasi dopo un litigio nel quale sarebbero stati coinvolti alcuni cani, con pagina 5 di 11 conseguente contusione al ginocchio della persona offesa. Detta registrazione, secondo il Giudice, avrebbe trovato riscontro nel referto del pronto soccorso, in cui si menziona una "caduta accidentale in condominio".
Orbene, deve preliminarmente osservarsi che la registrazione in questione, oggetto di contestazione e disconoscimento da parte dell'interessato, non avrebbe potuto essere utilizzata in giudizio se non previa verificazione formale. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da la controparte, nella CP_3 prima difesa utile (udienza 17.01.2020) successiva alla materiale produzione della pennetta USB contenente l'audio (udienza 8.11.2019), ne aveva eccepito l'inutilizzabilità.
In ogni caso, anche ammettendone la piena utilizzabilità e la riferibilità all'episodio per cui è causa, il
Giudice, avvalendosi del contenuto della registrazione per sostenere una diversa dinamica del sinistro, ha fondato la propria valutazione su dichiarazioni generiche provenienti da un soggetto ignoto che avrebbe riferito di aver assistito ai fatti dal balcone di casa senza che si sappia a quale distanza si trovasse.
1.3 Il Giudice, a sostegno della decisione, ha richiamato inoltre le risultanze del report GPS installato sull'autovettura della sig.ra , dal quale risulta che il veicolo, alle ore 8:40, si sarebbe mosso dal CP_2 luogo di sosta in viale Santa Panagia n. 274/278 e che, alle ore 9:10, si trovava già distante da tale area.
Tuttavia, tali dati non escludono la dinamica del sinistro così come descritta dal testimone, che ha collocato l'evento intorno alle ore 9:10. Anzi, il movimento rilevato dal GPS alle ore 8:40 appare compatibile con la fascia temporale in cui il sinistro sarebbe avvenuto.
Va altresì rilevato che l'indicazione oraria fornita dal testimone (all'incirca alle ore 9:10) è approssimativa e non incide sulla complessiva attendibilità della deposizione, atteso che sussiste sostanziale coerenza tra la fascia oraria indicata dal teste e quella emergente dallo strumento di rilevazione installato sul veicolo, non potendosi esigere dal teste la indicazione “al minuto” dell'orario del sinistro.
Peraltro anche la discrepanza temporale tra la chiamata al 118 (alle ore 10:56) e l'analisi del GPS installato sulla vettura in questione, che, a quell'ora, indicava la presenza in luogo diverso della città è compatibile con la ricostruzione della vicenda fornita da il quale ha sostenuto che Testimone_1
subito dopo il sinistro, avrebbe detto al di andare via per accudire la figlia Parte_1 CP_1 portatrice di handicap, e solo dopo avrebbe chiesto l'ausilio di un'ambulanza quando si rendeva conto che il dolore era insopportabile.
Il lasso temporale indicato tra l'investimento (nella prima mattinata) e la chiamata al 118 (intorno alle
11) giustificherebbe la discrepanza temporale rispetto agli spostamenti dell'auto del CP_1
pagina 6 di 11 monitorati con il GPS: infatti, il sinistro sarebbe accaduto ben prima della chiamata al 118, ovvero due ore prima, orario in cui l'auto assicurata si trovava effettivamente in Viale Santa Panagia.
Alla luce di quanto sopra, a parere di questo Giudice, deve darsi rilievo alla prova principe del procedimento, ovvero quella del testimone il quale ha fornito una ricostruzione della Testimone_1 vicenda lineare, chiara, oltre che compatibile, sia con le dichiarazioni dell'attore, che con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio del Dott. e del rilevatore GPS dell'automobile, fermo Tes_2 restando quanto sopra detto sulla fascia oraria (prima mattinata), in cui sarebbe avvenuto l'incidente.
1.4 Invero, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di pace, deve ritenersi, che nella mattina del
18.09.2025 (poco prima delle 9.00, ovvero alle ore 8:40) , nell'effettuare la manovra di Controparte_1 retromarcia per uscire dall'aria di sosta, non si avvedeva della presenza di e lo investiva Parte_1 colpendolo al ginocchio.
Quest'ultimo nell'immediatezza dei fatti, vedendo che il signor , soggetto a lui conosciuto in Pt_1 quanto vicino di casa, andava di fretta perché doveva condurre la figlia ad una visita, lo lasciava andare e solo dopo 10 minuti avvertiva il forte dolore dovuto al trauma subito.
Giunto al pronto soccorso gli veniva riscontrata “frattura all'emipiatto tibiale” (referto del 27.09.2018, redatto in tale data “per dimenticanza”).
La lesione subita è risultata compatibile con l'investimento da parte dell'automobile (cfr. consulenza
Dott. ). Tes_2
Infine, va rilevato che e nel costituirsi nel presente grado di giudizio, Controparte_1 CP_2 hanno espressamente riconosciuto la dinamica del sinistro così come allegata dall'attore, affermando la esclusiva responsabilità per colpa di , il quale, nell'effettuare la manovra di retromarcia, Controparte_1 per la fretta non si è avveduto della presenza di e lo ha investito. Parte_1
Tali elementi, sopravvenuti rispetto al giudizio di primo grado, unitamente alla sentenza del Tribunale di Siracusa del 24.06.2025, che ha assolto dal reato di falsa testimonianza, nonché alle sommarie Pt_1 informazioni rese nel procedimento penale, nelle quali si conferma la ricostruzione della dinamica del sinistro accolta in questa sede e da cui può comprendersi, come si legge in sentenza, il perché al pronto soccorso il avrebbe riferito di una “caduta accidentale” (pensando di risolvere la questione Pt_1 privatamente), costituiscono mezzi di prova che non potevano essere prodotti nel giudizio di prime cure e che, in deroga al divieto di novum probatorio in appello, possono essere utilizzati in questo grado, in quanto sopravvenuti e decisivi ai fini del decidere.
pagina 7 di 11 Alla luce di tali emergenze istruttorie, e per come accertata la dinamica del sinistro, non sussistono dubbi in ordine alla responsabilità colposa di , il quale ha violato le norme del codice Controparte_1 della strada e le regole di ordinaria diligenza nella esecuzione della manovra di retromarcia.
2. Va dunque accolta la domanda risarcitoria di parte attrice atteso che la frattura patita dal va Pt_1 qualificata come danno biologico, ovvero all'integrità psico – fisica, come confermato dal CTU il quale ha così concluso: il periziando in data 18.09.2018 ha riportato la frattura dell'emipiatto tibiale interno del ginocchio sinistro. La durata della malattia è stata di giorni 10 da considerare come invalidità temporanea al 100% ai quali vanno aggiunti altri 30 da considerarsi come invalidità temporanea relativa al 75%, 20 al 50% e 20 al 25%. La malattia de quo comporta un danno biologico valutabile nella misura dell'8%.
Ne discende che, applicando i parametri di cui sopra, con riferimento all'anno 2018 (data del sinistro) e all'età del danneggiato all'epoca (61 anni), utilizzando le tabelle 2018 il danno biologico può essere quantificato nella misura di euro 12.336,00.
I convenuti quindi saranno tenuti in solido al pagamento a della somma a titolo di danno Pt_1 biologico patito, fermo restando che l'Assicurazione, in forza del contratto di assicurazione, dovrà poi tenere indenne l'assicurato dall'obbligo risarcitorio.
3. Ciò detto, va invece escluso il risarcimento del danno morale richiesto dall'appellante, non avendo egli fornito elementi probatori idonei a dimostrarne l'effettiva sussistenza in connessione al sinistro dedotto in giudizio.
Il riconoscimento del danno morale, anche quando se ne invochi la desumibilità in via presuntiva dalla lesione dell'integrità psicofisica (danno biologico), richiede una chiara distinzione delle diverse voci di danno non patrimoniale coinvolte. Il giudice, individuato l'interesse costituzionalmente protetto inciso, deve valutare separatamente, sul piano della prova, l'aspetto interiore del pregiudizio (danno morale) e l'incidenza peggiorativa sulla vita quotidiana (danno dinamico-relazionale o esistenziale).
In materia di danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità richiede che l'accertamento abbia ad oggetto la sofferenza umana derivante dalla lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, nelle sue componenti interna e relazionale, entrambe potenzialmente autonome ma solo se puntualmente provate caso per caso (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125 - 02).
Il giudice deve considerare tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'illecito, evitando tuttavia duplicazioni risarcitorie attraverso la mera attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Ai fini liquidatori è necessaria un'istruttoria concreta, che consenta l'accertamento effettivo del danno pagina 8 di 11 mediante tutti i mezzi di prova ammessi, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, fermo restando l'obbligo di tenere distinti il pregiudizio interiore (dolore, vergogna, disistima, paura, disperazione) e le ripercussioni sulla vita di relazione (Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del
28/09/2018, Rv. 650858 - 01).
L'utilizzo delle presunzioni non può sfociare in un automatismo di riconoscimento del danno morale ogni qual volta sia accertato un danno biologico, essendo necessaria una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a rappresentare, in termini concreti, la sofferenza e l'alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo dedotte.
Resta in ogni caso ferma la possibilità per il danneggiato di dimostrare la compresenza di conseguenze dannose sui piani del danno biologico e del danno morale, purché ne provi in modo rigoroso sia la diversità, dove evitare duplicazioni, sia l'effettiva coesistenza.
Nel caso concreto, l'odierno ricorrente non ha offerto specifici elementi di prova, né allegato circostanze ulteriori rispetto a quelle considerate nella liquidazione del danno biologico, sicché deve escludersi il riconoscimento di un autonomo danno morale.
4. Da ultimo anche la domanda di parte appellante di risarcimento come conseguenza di una responsabilità dell'Assicurazione per mala gestio, va rigettata.
Invero, l'obbligo dell'assicuratore di responsabilità civile, sancito dall'art. 1917 c.c., di tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito da questi commesso, si estende al terzo danneggiato e sorge a partire dalla richiesta di pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicurato o, direttamente, dal danneggiato terzo. Da quel momento, l'assicuratore è tenuto ad attivarsi con la diligenza del buon padre di famiglia professionale (art. 1176, comma 2, c.c.), accertando le responsabilità, stimando il danno e formulando offerta di pagamento. La violazione di tale obbligo configura inadempimento contrattuale, con conseguente responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c., potenzialmente eccedente il massimale per il danno ulteriore da ritardo ingiustificato.
Si distingue tra "mala gestio propria", attinente al rapporto assicuratore-assicurato per rifiuto o ritardo colposo nel soddisfare il terzo quando, con ordinaria diligenza, la fondatezza della pretesa risarcitoria è valutabile, e "mala gestio impropria", relativa al rapporto diretto con il terzo danneggiato per ritardo dilatorio nella prestazione risarcitoria, con obbligo di interessi e maggior danno ex art. 1224 c.2 c.c.
pagina 9 di 11 Nel caso di specie, il sinistro è stato denunciato il 28/09/2018; ne è seguita una richiesta risarcitoria a mezzo pec del 15/10/2018 da parte di nei confronti di La compagnia quindi ha nominato Pt_1 CP_3 un liquidatore (dott. ), ha invitato il danneggiato a visita medico-legale presso il dott. Controparte_7
in Catania (lettera 01/02/2019) e ha formulato una offerta di circa € 16.500 per il danno fisico Per_1 subito (accettata pro bono pacis dal danneggiato il 12/04/2019, pur lamentandone la parzialità).
Tuttavia, l'assicurazione il 15/04/2019 ha sospeso la pratica per "ulteriori accertamenti" e, in seguito, ha rifiutato l'invito al negoziato il 02/05/2019 (riscontro 06/05/2019). A seguito del rifiuto dell'assicurazione ha così presentato domanda giudiziale di risarcimento dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Siracusa (RG n. 2958/2019), che è stata rigettata con sentenza n. 78/2021 del
27/01/2021 escludendo la responsabilità colposa del , ragion per cui è stato proposto appello CP_1 innanzi a questo Giudice.
Ebbene, nonostante oggi, in riforma della sentenza del Giudice di pace, si ritiene la responsabilità colposa di nel sinistro per cui è causa e il conseguente obbligo risarcitorio di Controparte_1 CP_3
, come sopra meglio espresso, tuttavia, è evidente come la condotta dell'Assicurazione non abbia
[...] integrato gli estremi della mala gestio né propria né impropria.
Invero, l'assicurazione si è attivata tempestivamente (con un liquidatore dedicato, visita medico-legale e offerta congrua di denaro), dimostrando una diligenza professionale ex art. 1176 c.2 c.c.; mentre, la sospensione della pratica negoziale è stata giustificata da elementi oggettivi di incertezza sulla dinamica del sinistro, tra cui i dati orari del GPS del veicolo, che inducevano fondato dubbio sulla responsabilità del danneggiante e sulla riconducibilità delle lesioni al sinistro stradale. Tali rilievi, accolti, peraltro, dal Giudice di Pace, giustificano la prudenza dell'assicuratore nel non esporsi a pagamento incontrollato, senza per questo violare la buona fede contrattuale.
Non sussistono, pertanto, i requisiti per il riconoscimento di interessi moratori o di un maggior danno ex art. 1224 c.2 c.c. oltre massimale, né vi è prova di ritardo colposo o rifiuto ingiustificato dell'assicurazione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di , Controparte_3 secondo i parametri del D.M. 55/2014 (e successive modifiche), in relazione al valore della controversia, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria (nel minimo) e decisoria, e con riferimento all'attività difensiva concretamente espletata per ciascuna fase.
pagina 10 di 11 Rispetto a e data la loro condotta processuale di adesione alle domande Controparte_1 CP_2 dell'appellante, le spese vanno integralmente compensate con la parte vittoriosa.
Nulla sulle spese stragiudiziali non documentate.
PQM
Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
In riforma della sentenza del Giudice di Pace di Siracusa n. 78/2021, depositata il 28.01.2021,
accertata la responsabilità per colpa di , nel sinistro in oggetto, per l'effetto, condanna Controparte_1 solidalmente tra loro , e al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2 Controparte_3
della somma di euro 12.336,00, a titolo di danno biologico, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione dalla data dell'incidente al soddisfo.
Rigetta per il resto.
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di parte appellante che liquida Controparte_3 per il primo grado in euro 1.700,00 e in euro 4.237,00 per il presente grado di giudizio, per complessivi euro 5.937,00 da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. Giorgio Nicastro del Lago, nonché al pagamento delle spese della CTU svolta in primo grado.
Siracusa, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Lupo
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