Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00327/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01305/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Furore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Paolo di Civitate, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cancellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 8 luglio 2025;
e per la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Paolo di Civitate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 l’avv. EL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza in data 7 luglio 2025 i ricorrenti - in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-, vittima di un infortunio in data 2 giugno 2025 allorquando, mentre utilizzava un’altalena presente nell’area giochi della Villa comunale di San Paolo di Civitate, a causa della rottura improvvisa di una delle due catene di sostegno cadeva violentemente riportando una -OMISSIS- - hanno chiesto al Comune di accedere ai seguenti documenti:
“ 1. Elenco analitico di tutti i giochi presenti nell’area giochi comunale;
2. Relative schede tecniche e certificazioni di conformità dei giochi;
3. Fatture di acquisto e di eventuale installazione delle attrezzature ludiche;
4. Schede di manutenzione e di ogni intervento effettuato sui giochi;
5. Copia integrale dei filmati di videosorveglianza relativi al giorno 2 giugno 2025, dalle ore 9 alle ore 20, in corrispondenza dell’area giochi;
6. Indicazione espressa del responsabile del trattamento dei dati personali presso il Comune, ai sensi degli artt. 13 e 37 GDPR, nonché delle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato ”.
La richiesta è stata espressamente motivata in ragione della necessità di tutelare i diritti del minore.
Il termine di 30 giorni di cui all’art. 25, comma 4, l. n. 241 del 1990 è decorso senza riscontro da parte dell’Amministrazione, sicché sull’istanza si è formato il silenzio diniego.
Con il presente mezzo di tutela, notificato il 26 gennaio 2026, la parte ricorrente insorge avverso il predetto provvedimento tacito di diniego, concludendo per la condanna del Comune all’ostensione dei documenti richiesti.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha rappresentato la materiale inesistenza dei filmati di videosorveglianza, i quali, in base alla normativa di settore, devono essere conservati per soli 7 giorni.
Il 19 febbraio 2026, il Comune ha depositato la prova dell'invio alla parte ricorrente, in data 9 febbraio 2026, delle schede tecniche dei giochi e dei relativi attestati conformità.
La causa viene ritenuta per la decisione alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
2. In sede di discussione, la parte ricorrente ha preso atto dell’indisponibilità delle riprese di videosorveglianza e della trasmissione delle schede tecniche dei giochi e dei relativi attestati conformità, insistendo per l’accesso all’ulteriore documentazione richiesta.
Posto che, pertanto, la pretesa conoscitiva deve ritenersi in parte qua soddisfatta, rammenta il Collegio che l’ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 4 del 2021).
Ne deriva che, nel caso di specie, il diritto di accesso dei ricorrenti va limitato ai documenti relativi all’altalena e non “ a tutti i giochi presenti nell’area giochi comunali ”, non ravvisandosi un nesso di strumentalità con l’interesse risarcitorio del quale sono titolari.
Ne deriva che il ricorso va accolto limitatamente all’accesso alle fatture di acquisto e d’installazione (idonee a documentare il tempo di utilizzo) e alle schede di manutenzione e d’intervento sulla sola altalena, con esclusione, altresì, dell’elenco completo dei giochi.
Quanto alle riprese di videosorveglianza, rammenta il Collegio che la materiale inesistenza tra gli atti in possesso dell'Amministrazione intimata dei documenti richiesti con l'istanza di accesso rende inammissibile la relativa azione, poiché un'eventuale decisione di accoglimento, in mancanza della documentazione oggetto di accesso, non potrebbe che avere un valore meramente formale, non essendo in seguito suscettibile di essere portata a esecuzione. Peraltro, nel caso di specie, la parte ricorrente ha preso atto di siffatta indisponibilità, non insistendo sulla relativa pretesa ostensiva e ritenendo satisfattiva la comunicazione di siffatta indisponibilità, sebbene rappresentata dal Comune solo negli atti del giudizio per il tramite del difensore e non in un proprio atto.
Ne deriva che il ricorso va accolto in parte, con conseguente ordine al Comune di consentire l’accesso ai documenti sopra indicati nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, del presente provvedimento.
Per il resto va dichiarata cessata la materia del contendere, in ragione dell’intervenuta ostensione delle schede tecniche dei giochi e dei relativi attestati conformità.
Le spese seguono la soccombenza, anche virtuale, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA LE, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
EL NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NI | NA LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.