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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/06/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 16495-2024 R.G.
* * *
Oggi 17/06/2025 h. 14.33 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. LI VOLTI MARIAMICHAELA per parte convenuta: avv. FINI e avv. MARTINA SCEUSI
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti (note conclusive) parte convenuta: richiama le conclusioni in atti (note conclusive)
Le parti discutono la causa: parte attrice in replica precisa che la presenza di accordi sarebbe il doc. 4 secondo la controparte ma tale delibera è un atto unilaterale mai notificato alla Città ed i doc. 11 e 12 nulla provano per l'oggetto di causa, anzi dimostrano il contrario. Si ribadisce l'assenza di effettivo incasso da parte del e comunque il credito sarebbe CP_1
prescritto; parte convenuta illustra il contenuto delle note conclusive: sono arrivate delle distinte da parte del una delle quali reca un timbro, richiama le MCE e la delibera CP_1
che indica le cifre è un atto pubblico e Asl O2 ha seguito analogo percorso e poi ha fatturato a differenza di AOU ed ha ottenuto il pagamento.
Parte attrice contesta: non sono distinte ma elenchi e non vi è mai stata interruzione della prescrizione e non vi è mai stata la fatturazione prevista dalla legge.
Parte convenuta ribadisce che il dot. 7 è intitolato “Distinta”.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 16495/2024, promossa da:
elettivamente domiciliato in presso l'Avvocatura Parte_1 Pt_1
Comunale in via Corte d'Appello n. 16 rappresentato e difeso dall'avv. RImichaela Li
Volti per procura generale alle liti in atti;
Parte opponente contro
di Controparte_2 Pt_1
elettivamente domiciliata in al Corso Bramante n. 88 presso lo studio degli avv.ti Pt_1
Giovanna Manzoli e Chiara Fini che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente come da procura alle liti in atti;
Parte opposta
* * *
Oggetto: opposizione ad ingiunzione fiscale R.D. 639/1910.
CONCLUSIONI DELLE PARTI parte opponente: “nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o illegittimità e/o inefficacia del procedimento di riscossione coattiva ex RD 639/1910 ingiunzione di pagamento della somma di € 1.032.573,57= per recupero credito per mancato versamento di rette N. 89989 del 9 luglio 2024, perché emessa in mancanza di un titolo valido per un credito certo, reale liquido ed esigibile, ovvero per essere l'ingiunzione stata emessa in assenza dei presupposti di base per procedere alla fase della c.d. formalizzazione dell'esistenza del credito, ai sensi della regolamentazione interna dell'AOU e per tutti i motivi spiegati in narrativa conseguentemente revocarla;
in via principale, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità per intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'ingiunzione opposta, per i motivi esposti in narrativa, e quindi la sua illegittimità, e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare priva di giuridici effetti l'ingiunzione medesima, mandando assolta l'esponente da ogni richiesta, anche in punto pagamento degli interessi per i quali a tutto concedere opera il regimento prescrizionale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. In ogni caso accertare l'infondatezza della pretesa pecuniaria
Contr avanzata dall' nei riguardi del e conseguentemente revocare e/o Parte_1
annullare e/o dichiarare priva di giuridici effetti l'ingiunzione oggetto di opposizione per i motivi esposti in narrativa mandando assolta l'esponente da ogni richiesta, anche in punto pagamento degli interessi per i quali a tutto concedere opera il regimento prescrizionale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.
Nulla in punto spese legali, spese generali e/o oneri riflessi per le ragioni argomentate in narrativa.
Vinte le spese, oltre ad onorari e spese di procedura liquidate comprensive di CU da liquidarsi anche in caso di pronuncia di compensazione delle spese di liti, applicando la maggiorazione del 30% di cui all'art. 4 comma 1bis del D.M. n. 55/2014, essendo il presente atto stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, contenendo la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati, oltre agli accessori di legge nella misura del 23,8,%
corrispondente agli oneri riflessi posti a carico del datore di lavoro, come prevede l' art. 1 comma 208 legge n 266/2005, esenti IVA e CPA non essendo l'avvocatura interna iscritta alla relativa cassa e soggetta al regime IVA”.
* * *
per parte opposta: “nel merito, rigettare l'opposizione all'ingiunzione ex R.D. n. 639/1910
(prot. n. 89989 del 9/07/2024) per tutte le ragioni e difese sopra esposte e, per l'effetto,
confermare il Regio Decreto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione avversaria, limitare l'eventuale credito dell' nella somma accertata in corso di causa, con conseguente condanna del CP_2
al relativo pagamento in favore dell'A.O.U. In via istruttoria, nella Parte_1
denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere ritenuta provata l'iscrizione dei debiti oggetto del presente giudizio all'interno del bilancio del quantomeno sino CP_1
al 31/12/2014, ordinare alla , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in Controparte_4
giudizio dei bilanci e della documentazione contabile sottesa (per la parte che qui rileva con riguardo a crediti nei confronti dell' opposta) relativi alle annualità dal 2009 sino CP_2
ad oggi o quantomeno sino al 2014 e, nell'ipotesi in cui l'analisi di tale documentazione dovesse rivelarsi di difficile interpretazione, ammettere una CTU volta a fornire un ausilio in tal senso, con riserva di integrazione dell'eventuale quesito che verrà formulato. In ogni caso, con il favore delle spese di giudizio ex D.M. 10.3.2014 n. 55, anche ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, oltre accessori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910.
In data 26 agosto 2024 l'AOU notificava al l'ingiunzione di pagamento Parte_1 prot. N. 0089989 ex R.D. 639/1910 per il “recupero del credito da mancato versamento delle rette di degenza”; precisamente veniva ingiunto il pagamento della somma di €
1.032.575,57, di cui € 872.652,97 per capitale, € 158.212,16 per interessi, € 20,00 per esposti ed € 1.708,44 per spese legali. Secondo la ricostruzione del creditore opposto, il titolo si è correttamente formato sulla base della seguente ricostruzione dei fatti:
“Con provvedimento della Giunta comunale n. 2009 01876/019, la - in Controparte_4
ottemperanza agli indirizzi di carattere prioritario stabiliti dalla Regione Piemonte - approvava il testo di un Protocollo d'IN con la Regione, l' Controparte_5
(in allora) di (di seguito, anche,
[...] Controparte_6 Pt_1 [...]
o ) e l'A.S.L. O2, cui avrebbe dato attuazione con successivi CP_6 CP_3
protocolli/accordi (doc. n. 1) e ciò per realizzare gli indirizzi di cui al Piano Socio Sanitario regionale 2007-2010, volti all'incremento dei posti letto, al fine di rispondere al fabbisogno di assistenza residenziale e di de-ospedalizzazione protetta presso le residenze assistenziali, nonché del D.P.C.M. Del 29/11/2001, sulla definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza
(cfr. doc. 1).
Il precitato Protocollo d'IN veniva poi sottoscritto dalle parti e, per adesione, dalla
Presidente della Regione e dal Sindaco della Città di , il 25/05/2009 (doc. n. 2). Pt_1
Tale accordo disciplinava, tra l'altro, l'iter volto a cedere al la gestione CP_6 dell'“Istituto di Riposo per la Vecchiaia - IRV Casa Protetta” (di seguito, anche, “IRV” o
“Istituto”) inizialmente trasferito al a seguito dell'estinzione dell' (cfr. CP_1 CP_7
p. 3, doc. 2).
In attesa della sottoscrizione, il 29/04/2009 con provvedimento 2009 01898/019 (cfr. doc.
7, ex adv.), il Consiglio Comunale della Città deliberava, su mandato della Giunta (cfr. p.
4, doc. n. 1), il trasferimento - senza corrispettivo in denaro - della proprietà superficiaria del compendio sede dell'IRV, nonché la costituzione del diritto superficiario sull'area di relativa pertinenza, a favore del CP_6
Contestualmente, nelle more della relativa formalizzazione, si demandava all'organo esecutivo l'approvazione del contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile, da sottoscrivere con l' per garantire la prosecuzione delle attività dell'Istituto, e CP_3
l'adozione dei protocolli/accordi del punto 1.
Con Deliberazione n. 252/271/52/2009 del 28/05/2009, l' pprovava la disciplina del CP_3
contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile con il e, dunque, la Parte_1 successiva stipula (doc. n. 3) al fine di subentrare nella gestione dell'IRV dal 1/06/2009 (cfr. anche doc. 8, ex adv.).
All'interno della Deliberazione aziendale n. 42/040/72/2010 del 28/01/2010, avente ad oggetto “Presidio per anziani 'Istituto di riposo per la vecchiaia - IRV casa protetta'.
Regolamentazione aspetti amministrativi ed economico-contabili”, in sede di premesse si dava atto che (doc. n. 4; cfr. anche doc. 4.2., ex adv.): tra e A.O.U. erano intervenuti CP_1 accordi in forza dei quali “la gestione delle procedure e dei procedimenti amministrativo/contabili concernenti il versamento della quota alberghiero/assistenziale da parte degli ospiti della RSA ovvero dei loro congiunti, tutori, ecc. continuasse a essere effettuata a cura del fino al 31/12/2009 a titolo di supporto e Parte_1
collaborazione con l' che nelle more avrebbe Controparte_2
organizzato i propri uffici per procedere direttamente a decorrere dal 01/01/2010”; in data
29/12/2009, il Dirigente del Settore Anziani, Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le
Aziende Sanitarie del aveva trasmesso, all' le informazioni Parte_1 CP_2
necessarie per attivare, internamente, le procedure di riscossione la componente socio- assistenziale per i soggetti non auto-sufficienti, imputabile agli ospiti, era stata quantificata in 42,10 euro/die per persona, come da specifica comunicazione del . Parte_1
Alla luce delle suddette motivazioni, con il provvedimento citato - regolarmente pubblicato sull'albo pretorio - venivano approvate le modalità di determinazione delle rette e, in particolare, le quote a carico di ciascun ospite, le compartecipazioni comunali, oltre alle modalità per il versamento degli importi da pagare, da parte degli ospiti e di interfacciamento, con utenti pubblici e privati (cfr. doc. 4).
Veniva, inoltre, quantificato come da specifica comunicazione del Parte_1
l'importo, pari a € 834.590,40, che l'Ente comunale era tenuto a corrispondere all' CP_3
per le rette di degenza degli ospiti dell'IRV (per il periodo 1/06/2009- 31/12/2009), avendole incassate in nome e per conto del Detto importo trovava infatti CP_6
corrispondenza nella distinta redatta e trasmessa dalla al nosocomio (doc. n. Controparte_4
5).
Nonostante la comunicazione (anche a utenti e relativi familiari) delle nuove procedure - le quali prevedevano il pagamento della retta direttamente all'Ente ospedaliero, a decorrere dal 1°/01/2010 - venivano effettuati alcuni versamenti per “ERRORE DA OSPITI ALLA
CITTA' DI TORINO” (doc. n. 6) per complessivi € 38.062,57, come risulta anche dalla distinta “da allegare al bonifico a favore dell' relativa a versamenti effettuati CP_8 da ospiti dell'IRV di competenza anno 2010”, redatta e trasmessa dall'Ente comunale (doc.
n. 7; cfr. anche doc. 4.1., ex adv.).
In forza degli accordi intervenuti tra la e l'A.O.U. (cfr. punto 6) e delle Controparte_4
comunicazioni del in ordine alle somme da versare all' (cfr. punti 6, 7, 8 e CP_1 CP_2
9), si inseriva il credito vantato nei confronti del ammontate a complessivi € CP_1
872.652,97 (somma di € 834.590,40 e di € 38.062,57) - come da “MCE” (note contabili, relative al ) del 2009 e del 2010 (cfr. doc. n. 8 e doc. 5 6) - all'interno dei Parte_2
libri giornali, con prime note, rispettivamente nn. 93967/2009 e 100699/2010; quindi, lo si registrava in contabilità (doc. n. 9).
Da ultimo, con nota prot. n. 8170 del 22/01/2024, l' sollecitava la CP_2 Controparte_4
affinché provvedesse al pagamento, trasmettendo anche le due distinte dei punti 8 e 9 (doc.
n. 11)”.
2. Eccezione di inammissibilità dell'ingiunzione fiscale.
La difesa dell'ente ingiunto eccepisce l'inammissibilità dello strumento utilizzato per insussistenza di un “titolo reale, certo, liquido ed esigibile” ed in particolare evidenzia che
“i due elenchi richiamati nel provvedimento di riscossione (doc.
4.1. Elenco versamenti ospiti IRV 2010 e 4.2. Elenco ospiti casa protetta IRV) non possono assolutamente formare oggetto di ingiunzione di pagamento, trattandosi di documentazione di incerta provenienza
(vedasi nota AOU 21.2.2024 doc. 4) e soprattutto priva di esecutività e/o esecutorietà che possano legittimare, peraltro, una richiesta così datata (sul punto, si veda infra in punto prescrizione)” nonché l'inosservanza dell'art. 6 del Regolamento del 6 novembre 2014, successivamente rivisitato con Deliberazione DG n. 1742 del 18.12.2023 (doc. 5 e doc. 6), secondo cui: “Il presupposto generale per l'utilizzabilità della procedura di riscossione ex
RD 639/21910 è che il credito sia certo, liquido ed esigibile” e “di tale credito deve esserne certificata la reale esistenza”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, per tale dovendo intendersi quello fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti” (Cass. civ., Sez. unite, 1° febbraio 2025, n. 2448), nella quale si puntualizza che resta “affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (Cass., Sez. Un., 25 maggio 2009, n. 11992 e successive conformi;
fra le più recenti, Cass. Sez. 3, 5 novembre 2024, n. 28447)”.
3. Onere della prova nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale.
Nel merito, la difesa del ritiene l'insussistenza del credito attesa Parte_1
“l'assenza di prova scritta del titolo che ne attesti la sua esistenza in termini di certezza, tanto sull'an che sul quantum”
La Corte di Cassazione ha chiarito che “il giudizio di opposizione all'ingiunzione ex art. 3
r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante; pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento” (Cass. civ., Sez. III, 8 febbraio 2023, n. 3843; Id., Sez.
III, 9 ottobre 2023, n. 28301).
In tema di onere della prova, si è sancito che ““la P.A. opposta assume la posizione sostanziale di attrice, in quanto l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che grava sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi del credito portato dal provvedimento, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (Cass. civ., Sez. III, 26 luglio 2022, n. 23346; Id., Sez. III,
8 aprile 2021, n. 9381, nella quale si è evidenziato che “non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie”).
4. Ricostruzione della vicenda. Ciò premesso e chiarito, occorre analizzare tutti gli atti richiamati nell'ingiunzione opposta nonché eventuali documenti prodotti in causa per valutare se i medesimi siano l'espressione
(e quindi la prova) di un rapporto obbligatorio.
Il provvedimento della Giunta comunale n. 2009 01876/019 ha deliberato:
1) l'approvazione del testo del “Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte, la , Controparte_4
l' e l' per la gestione di percorsi di Controparte_9 CP_10
dimissioni protette, continuità assistenziale e lungoassistenza presso le strutture I. R. V. –
Casa Protetta, AR LB e RI BR”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 1 – n. ) (ALLEGATO NON PRODOTTO);
2) di dare attuazione, con successivi protocolli operativi da formalizzare tra le Direzioni degli
Enti coinvolti, a quanto previsto dal protocollo d'intesa allegato;
3) di dare mandato al Direttore Generale, in qualità di Presidente della delegazione trattante, di attuare la procedura di cui all'art. 31 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
4) di demandare al Consiglio Comunale l'approvazione di specifica deliberazione prevista all'art. 4 del protocollo allegato per il trasferimento patrimoniale delle sedi delle strutture sopraindicate alle e all'ASL O2 (cfr. doc. 1). Controparte_11
Tale deliberazione non contiene alcuna formalizzazione di un rapporto obbligatorio perché si limita a richiamare il “Protocollo d'IN”.
Il Protocollo d'IN sottoscritto in data 25maggio 2009 si limita a disciplinare l'iter volto a cedere al la gestione dell'“Istituto di Riposo per la Vecchiaia - IRV Casa CP_6
Protetta” (di seguito, anche, “IRV” o “Istituto”) inizialmente trasferito al Comune, a seguito dell'estinzione dell' , ma non contiene alcuna indicazione di oneri a carico del CP_7
per il pagamento delle rette (doc. 2). CP_1
La Deliberazione del Direttore Generale A.O.U. del 28 maggio 2009 attiene al contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile con il Comune di , e non dispone alcuna Pt_1
previsione di spesa per le rette di degenza (doc. n. 3).
La Deliberazione del Direttore Generale A.O.U. del 28 gennaio 2010 disciplina invece la regolamentazione degli aspetti amministrativi ed economico-contabili del CP_12
'Istituto di riposo per la vecchiaia - IRV casa protetta'”, precisamente:
[...] - viene indicata una “dotazione complessiva di 144 posti letto RSA;
- prevede che la gestione delle procedure di gestione dei versamenti della quota alberghiero sanitaria fino al 31 dicembre 2009 continui ad essere effettuata a cura del Parte_1
Contr
“a titolo di collaborazione e supporto con l' ”;
- fissa la componente socio-assistenziale con decorrenza dal 1° aprile 2009 pari ad € 42,10 euro al giorno per persona assistita “come da comunicazione del ”; Parte_1
- stabilisce che i criteri di cui al pt 2 vengano utilizzati per quantificare l'importo che il deve all'A.O.U. a titolo di rette di degenza per il periodo Parte_1
1.6.2009/31.12.2009, il cui introito presunto è pari ad € 834.590,40” (doc. 4).
A parere di questo giudice anche tale Deliberazione non è sufficiente quale prova del credito ingiunto poiché si limita a regolamentare gli aspetti amministrativi nonché a recepire le indicazioni del circa la quantificazione del costo delle rette, ma viene poi Parte_1 indicato un “introito presunto pari ad € 834.590,40”.
Tale cifra è evidentemente stata calcolata dall'A.O.U. sulla base della distinta denominata
“elenco quote con ospiti Casa protetta” di cui al doc. 5 (corrispondente al doc.
4.2 di controparte); tale distinta consiste in una dettagliata descrizione dei giorni di degenza delle persone (indicate in modo analitico: nome, cognome, data di nascita, data di inserimento ed eventuale data di decesso) e del calcolo della quota di € 42,10 con l'indicazione della voce
“DA INCASSARE DALLA CITTA' DI TORINO” per l'importo complessivo di €
834.590,40.
Il documento è privo di data e di sottoscrizione (non vi è neppure una data di trasmissione)
e, soprattutto, è di provenienza unilaterale, senza alcuna accettazione del debitore ingiunto.
Sulla base della ricostruzione dell'ente creditore, tale quantificazione veniva effettuata
“come da specifica comunicazione del , ma tale “specifica Parte_1 comunicazione” dell'ente locale debitore non viene prodotta né nella fase stragiudiziale né in questo giudizio.
Circa il valore da attribuire a tale documento, la difesa dell'ente locale sostiene infatti che la distinta “rappresenta unicamente una lista di ricoverati con le quote alberghiere che gli stessi avrebbero potenzialmente dovuto pagare;
in quanto tale, essa non dà affatto prova di quanto effettivamente riscosso dal così da rendere il credito certo, liquido ed CP_1 esigibile”, così come la Deliberazione del 28 gennaio 2010 che “si riferisce ad un semplice importo presunto”.
Al contrario, per quanto riguarda le rette del mese di gennaio 2010, l'A.O.U. produce invece la c.d. “specifica comunicazione del ” sottoscritta dal Cassiere della Parte_1
Divisione Servizi Sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie nella quale vengono indicate gli importi versati dagli ospiti al e le quote rispettivamente di competenza Parte_1 dell'ente locale e dell' con residuo credito di quest'ultimo per € 38.062,57 (doc. 7). CP_3
La produzione di tale documento dimostra che il pagamento a favore di A.O.U. avrebbe dovuto avvenire, in conformità con quanto siglato nel Protocollo d'IN e nelle successive deliberazioni di A.O.U., soltanto a seguito della redazione (e quindi del conteggio) da parte del di quanto incassato dagli ospiti. Parte_1
Le ulteriori produzioni di sono soltanto le c.d. Prime note contabili (doc. 6 e 8) CP_3
l'estratto dei Libri Giornali 2009 e 2010, nei quali viene indicato in data 31 dicembre 2009 CP_ il credito di € 834.590,40 per “rette da ricevere incassate da per ns conto” ed in data
31 dicembre 2019 il credito di € 38.062,57 per “rette versate per errore da ospiti alla
[...]
” (doc. 9), nonché le lettere di messa in mora ed un estratto del bilancio dell'anno CP_4
2023.
Il credito indicato nell'ingiunzione non può essere considerato non contestato ex art.115
c.p.c. attesa l'opposizione svolta proprio al fine di farne accertare l'inesistenza. Non si condivide infatti l'allegazione della difesa di parte opposta secondo cui “risulta innegabile l'efficacia probatoria di tali elenchi considerato che sono stati redatti sulla base di dati elaborati dal e trasmessi dallo stesso Ente che non ne ha mai espressamente CP_1
smentito la provenienza e neppure ha negato d'aver incassato per conto dell'Amministrazione gli importi ivi indicati e, successivamente, ingiunti da quest'ultima.
Tant'è che, come già evidenziato, nella distinta riferita agli introiti dell'anno 2010 è dato leggere: “Distinta da allegare al bonifico a favore dell' relativa a versamenti CP_8 effettuati da ospiti dell'IRV di competenza anno 2010”, con ogni conseguente riconoscimento del debito”.
Come sopra evidenziato, soltanto la distinta relativa all'anno 2010 ha efficacia probatoria poiché redatta da un responsabile del e non si può pretendere che la difesa Parte_1 dell'ingiunto “smentisca la provenienza” di dati elaborati dal che non sono stati CP_1 prodotti né nella fase stragiudiziale né in giudizio, ma di cui vi è una generica allegazione di esistenza.
Parimenti non si può ritenere non contestata dalla difesa del la Parte_1 circostanza di “aver incassato per conto dell'Amministrazione gli importi ivi indicati” poiché, come già detto, l'opposizione è stata proposta proprio per dimostrare l'assenza dei presupposti per il pagamento.
La difesa del ha prodotto con la memoria depositata in data 18 marzo Parte_1
2025:
a) la Determinazione Dirigenziale n. 6/2015 del 13 gennaio 2015 avente ad oggetto la regolamentazione contabile delle rette incassate per conto dell'Asl O2 presso gli istituti
AR LB e RI BR nell'anno 2009 nella quale viene espressamente richiamata la deliberazione del 7 aprile 2009 di approvazione del “Protocollo di intesa tra la Regione
Piemonte, la , l' di e l' Controparte_4 Controparte_9 Pt_1 CP_10
per la gestione di percorsi di dimissioni protette, continuità assistenziale e lungoassistenza presso le strutture I. R. V. – Casa Protetta, AR LB e RI BR” nonché l'accordo di continuare ad incassare le rette fino al 31 dicembre 2009 per consentire all'Asl O2 di comunicare i nuovi dati per i pagamenti agli utenti, con l'espressa dichiarazione di aver incassato a tale titolo “un importo complessivo di € 819.003,19”, e con la conclusione che
“al fine di regolarizzare la situazione contabile, in vista dell'armonizzazione contabile prevista per l'anno 2015 occorre provvedere a rimborsare all'ASL O2 le sopra citate cifre introitate per conto del medesimo” (doc. 11);
b) la Determinazione dirigenziale n. 519 del 4 febbraio 2015 avente ad oggetto la liquidazione delle rette incassate per conto dell'Asl O2 presso gli istituti AR LB e RI BR nella quale si provvede alla liquidazione delle fatture n. 1785 e 1786 emesse da Asl O2 per la somma complessiva di € 819.003,19 (doc.12).
Alcuna Determinazione dirigenziale del è stata adottata (o quantomeno Parte_1
prodotta in giudizio) con riferimento alle rette asseritamente incassate dagli ospiti dell' , ossia per le rette di cui l' Parte_3 CP_3 intima il pagamento nell'ingiunzione impugnata.
Il mero inserimento del credito nei libri giornali degli anni 2009 e 2010 non è sufficiente per provarne l'esistenza poiché si tratta di adempimenti svolti in modo unilaterale da in assenza del nulla osta del con l'indicazione di quanto CP_3 Parte_1 effettivamente percepito dagli ospiti dell'IRV Casa Protetta.
In merito, si ricorda che la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di contestazione, “la nota dell'ASL debitrice in cui erano indicate le fatture in relazione alle quali emettere nota di credito” non costituisce una valida prova (Cass. civ. Sez. III, 14 novembre 2024, n.
29474) così come, in generale, si è sempre affermato che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 2023,
n. 19944).
Le allegazioni difensive relative all'asserito mantenimento del credito da parte del
[...]
nella propria contabilità quantomeno fino al 31 dicembre 2014 non è conferente Parte_1
poiché nel documento sub. 11 (di cui al precedente pt a) si fa esclusivo riferimento agli istituti AR LB e RI BR, e non alla IRV Casa Protetta, e ciò ad ulteriore dimostrazione che il era convinta di non avere residui passivi a favore Parte_1
della . Controparte_2
La lettura di tali documenti proposta dalla difesa di parte opposta nelle note conclusive non
è condivisibile poiché la circostanza che “il Comune avesse concluso accordi di tenore analogo a quelli perfezionati con quest' anche con l'A.S.L. O2” risulta addirittura CP_2 nel Protocollo d'IN (oltre a non essere contestato), ma la regolare esecuzione del medesimo con A.S.L. O2 (con il riaccredito delle rate riscosse) è certamente un dato che non può essere utilizzato per dimostrare l'entità delle rate asseritamente riscosse per conto della attesa la differente collocazione, il diverso numero di ospiti ed i Controparte_2
differenti periodi di degenza.
5. Istruttoria della causa.
Atteso quanto sopra, le istanze istruttorie di prova orale del erano Parte_1
superflue, mentre quelle dell' sono inammissibili per le ragioni già indicate CP_3 nell'ordinanza del 16 aprile 2025 qui interamente richiamate poiché volte a supplire alla totale carenza di prova dell'esistenza del credito, in spregio al criterio di riparto dell'onere della prova. Peraltro, occorre evidenziare che l'eventuale inserimento nella documentazione contabile del (“bilanci dal 2009 ad oggi o quantomeno sino al 2014”) di Parte_1
un eventuale credito della non sarebbe comunque idoneo a superare Controparte_2 l'onere della prova di quest'ultima relativa all'esistenza ed all'entità del credito, e ciò a maggiore ragione se si considera che viene richiesta l'esibizione (ed addirittura una c.t.u. per la lettura dei bilanci del ) per gli anni dal 2009 al 2023 (o almeno sino Parte_1
al 2014) e vengono invece prodotti soltanto i bilanci 2009, 2010 e 2023 della CP_2
.
[...]
Non solo.
A differenza di quanto indicato nei bilanci 2009 e 2010, nel bilancio relativo all'anno 2023 prodotto quale doc. 10 non vi è alcuna indicazione di un “Credito verso il Parte_1
CP_ a titolo di “rette da ricevere incassate da per ns conto” (come nel bilancio del 2009), ma una generica indicazione di CREDITI V/COMUNI, senza indicare quali Comuni, e quindi senza alcun esplicito riferimento all'oggetto di causa.
Peraltro, come bene evidenziato dalla difesa di parte opponente, “la circostanza della mera iscrizione nel bilancio dell'AOU delle cifre contestate e del loro mantenimento, a seguito Contr dell'estinzione dell'Azienda ospedaliera e la costituzione dell' Controparte_6
costituisce un elemento assolutamente Controparte_14
irrilevante, ai fini del perfezionamento di una fattispecie obbligatoria, trattandosi di atto interno, non opponibile a questo Comune, in assenza di documenti che ne attestino il riconoscimento da parte del debitore, nell'ammontare e nel tempo di riscossione”.
6. Considerazioni finali.
La difesa del creditore opposto non ha assolto all'onere della prova a lei spettante della sussistenza del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento poiché si è limitata, nonostante l'opposizione svolta dal debitore, ad offrire in visione al giudice dei documenti di provenienza unilaterale, come tali non idonei a dimostrare né l'an né tantomeno il quantum dell'ingiunzione di pagamento, e ciò ad eccezione dell'importo di € 38.062,57 relativo alle somme riscosse nel mese di gennaio 2010 atteso il riconoscimento del debito contenuto nella distinta sottoscritta da un funzionario del di cui al doc. Parte_1
7.
L'eventuale omesso rispetto delle procedure contabili richiamate dalla difesa di parte opponente (art. 184 TUELL, art. 48 Regolamento di contabilità) non fa venir meno il potere di accertamento del credito in sede giudiziale. L'omessa prova del credito ingiunto (oltre a quanto si dirà in punto prescrizione) rende superflua la valutazione della sussistenza dei presupposti per poter agire con il rimedio speciale di cui al R.D. 639/1910.
Non si condivide la tesi esposta dalla difesa del creditore opposto secondo cui da un
“censurabile comportamento del si dovrebbe desumere l'esistenza del credito (cfr CP_1
nota conclusiva “il avrebbe mantenuto in vita, pur in assenza dell'eccepita carenza CP_1 di fatturazione al riguardo, l'iscrizione del debito oggetto di ingiunzione - evidentemente riconoscendolo - quantomeno fino al 31/12/2014”) poiché evidentemente l' ha CP_3
serbato un quantomeno pari comportamento negligente (se non addirittura superiore attesa la qualità di “creditore”).
Attesa l'elevato importo richiesto e considerata la natura pubblica degli enti, la prova del credito deve essere fornita con la produzione di idonea prova scritta (per esempio, producendo l'eventuale “nulla osta alla fatturazione dell'anno 2009, al pari di quanto effettuato per l'anno 2010), essendo invece insufficienti mere allegazioni di esistenza del credito sulla base di comportamenti concludenti.
Infine, l'aver in corso di causa precisato che “l'operazione di che trattasi trae origine, lo si ricorda, da meri accordi di collaborazione paritaria tra i due enti e non da rapporti obbligatori a prestazioni corrispettive” non pare dirimente poiché – come bene evidenziato dalla difesa del – per poter riscuote il credito era necessaria la prova che “le somme contenute CP_1 nell'ingiunzione, oggetto di opposizione, siano state effettivamente incassate dal , CP_1
seppur sulla base dell'accordo di collaborazione siglato nel Protocollo d'IN.
7. Eccezione di prescrizione.
Attesa la conclusione di cui sopra, l'eccezione di prescrizione viene esaminata con riferimento al minor credito di € 38.062,57 relativo alle rette del mese di gennaio 2010 percepite dal e non ancora corrisposte all' Parte_1 CP_3
L'ordinanza di pagamento impugnata dà atto nella premessa:
a) che il credito è sorto sulla base della Deliberazione dell' Controparte_15
n. 42/040/72/2010 del 28/01/2010 veniva “formalizzata la
[...]
regolamentazione degli aspetti amministrativi ed economico contabili per la gestione del presidio” per il periodo 1° giugno 2009 -31 dicembre 2009 (€ 834.590,40) e con ulteriore CP_ distinta redatta dalla venivano quantificate le rette per il mese di gennaio Parte_1 2010 (€ 38.062,57) e che era stato iscritto nel bilancio dell' con due documenti CP_2
contabili;
b) che con nota prot. 0008170 del 22 gennaio 2024 trasmessa via pec al ) Parte_1 veniva richiesto il pagamento della somma di € 872.652,97”.
In risposta alla richiesta del , l'A.O.U. nella nota prot. n. 002397 del 21 Parte_1
febbraio 2024 dichiara che “non sono state al momento reperite precedenti comunicazioni inerenti il credito di cui all'oggetto”.
In corso di causa la difesa del creditore opposto non ha prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente la lettera di diffida del 22 gennaio 2024.
A differenza di quanto allegato dalla difesa del creditore opposto, il fatto che “l'Ente comunale, in sede stragiudiziale, non ha formalmente eccepito la prescrizione del credito”
è del tutto irrilevante poiché non vi è alcun termine per sollevare l'eccezione.
Come già detto, inoltre, non corrispondere a verità l'allegazione che il Parte_1 avrebbe “mantenuto in vita il credito” quantomeno fino al 31/12/2014 poiché tale credito non era stato indicato nella determinazione dirigenziale del 13 gennaio 2015 che fa esclusivo riferimento alle rette degli Istituti AR LB e RI BR, e quindi non vi è stato alcun riconoscimento del debito da parte del . Parte_1
Per questi motivi
l'eccezione merita accoglimento.
8. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della media difficoltà della causa, degli incombenti svolti (omesso svolgimento di istruttoria orale e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.) e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore di causa: da €
1.000.001,00 ad € 2.000.000,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti, senza la richiesta maggiorazione poiché il testo redatto non consentiva la ricerca testuale nella versione della Consolle del Magistrato e peraltro i documenti che si sarebbero potuti consultare erano soltanto dodici).
p. q. m.
il giudice, definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento impugnata;
- accerta e dichiara l'insussistenza del credito di € 834.590,40 relativo al rimborso delle rette del periodo 1.6.2009/31.12.2009;
- accerta e dichiara la sussistenza del credito di € 38.062,57 relativo al rimborso delle rette del mese di gennaio 2010;
- accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del credito di € 38.062,57 relativo al rimborso delle rette del mese di gennaio 2010;
visto l'art. 91 c.p.c.
dichiara tenuta e condanna parte opposta al pagamento a favore di parte opponente delle spese processuali che liquida in complessivi € 23.946,00 per competenze professionali (di cui € 5.989,00 per fase di studio, € 3.951,00 per fase introduttiva, € 8.797,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 5.209,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 17 giugno 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 16495-2024 R.G.
* * *
Oggi 17/06/2025 h. 14.33 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. LI VOLTI MARIAMICHAELA per parte convenuta: avv. FINI e avv. MARTINA SCEUSI
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti (note conclusive) parte convenuta: richiama le conclusioni in atti (note conclusive)
Le parti discutono la causa: parte attrice in replica precisa che la presenza di accordi sarebbe il doc. 4 secondo la controparte ma tale delibera è un atto unilaterale mai notificato alla Città ed i doc. 11 e 12 nulla provano per l'oggetto di causa, anzi dimostrano il contrario. Si ribadisce l'assenza di effettivo incasso da parte del e comunque il credito sarebbe CP_1
prescritto; parte convenuta illustra il contenuto delle note conclusive: sono arrivate delle distinte da parte del una delle quali reca un timbro, richiama le MCE e la delibera CP_1
che indica le cifre è un atto pubblico e Asl O2 ha seguito analogo percorso e poi ha fatturato a differenza di AOU ed ha ottenuto il pagamento.
Parte attrice contesta: non sono distinte ma elenchi e non vi è mai stata interruzione della prescrizione e non vi è mai stata la fatturazione prevista dalla legge.
Parte convenuta ribadisce che il dot. 7 è intitolato “Distinta”.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 16495/2024, promossa da:
elettivamente domiciliato in presso l'Avvocatura Parte_1 Pt_1
Comunale in via Corte d'Appello n. 16 rappresentato e difeso dall'avv. RImichaela Li
Volti per procura generale alle liti in atti;
Parte opponente contro
di Controparte_2 Pt_1
elettivamente domiciliata in al Corso Bramante n. 88 presso lo studio degli avv.ti Pt_1
Giovanna Manzoli e Chiara Fini che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente come da procura alle liti in atti;
Parte opposta
* * *
Oggetto: opposizione ad ingiunzione fiscale R.D. 639/1910.
CONCLUSIONI DELLE PARTI parte opponente: “nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o illegittimità e/o inefficacia del procedimento di riscossione coattiva ex RD 639/1910 ingiunzione di pagamento della somma di € 1.032.573,57= per recupero credito per mancato versamento di rette N. 89989 del 9 luglio 2024, perché emessa in mancanza di un titolo valido per un credito certo, reale liquido ed esigibile, ovvero per essere l'ingiunzione stata emessa in assenza dei presupposti di base per procedere alla fase della c.d. formalizzazione dell'esistenza del credito, ai sensi della regolamentazione interna dell'AOU e per tutti i motivi spiegati in narrativa conseguentemente revocarla;
in via principale, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità per intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'ingiunzione opposta, per i motivi esposti in narrativa, e quindi la sua illegittimità, e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare priva di giuridici effetti l'ingiunzione medesima, mandando assolta l'esponente da ogni richiesta, anche in punto pagamento degli interessi per i quali a tutto concedere opera il regimento prescrizionale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. In ogni caso accertare l'infondatezza della pretesa pecuniaria
Contr avanzata dall' nei riguardi del e conseguentemente revocare e/o Parte_1
annullare e/o dichiarare priva di giuridici effetti l'ingiunzione oggetto di opposizione per i motivi esposti in narrativa mandando assolta l'esponente da ogni richiesta, anche in punto pagamento degli interessi per i quali a tutto concedere opera il regimento prescrizionale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.
Nulla in punto spese legali, spese generali e/o oneri riflessi per le ragioni argomentate in narrativa.
Vinte le spese, oltre ad onorari e spese di procedura liquidate comprensive di CU da liquidarsi anche in caso di pronuncia di compensazione delle spese di liti, applicando la maggiorazione del 30% di cui all'art. 4 comma 1bis del D.M. n. 55/2014, essendo il presente atto stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, contenendo la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati, oltre agli accessori di legge nella misura del 23,8,%
corrispondente agli oneri riflessi posti a carico del datore di lavoro, come prevede l' art. 1 comma 208 legge n 266/2005, esenti IVA e CPA non essendo l'avvocatura interna iscritta alla relativa cassa e soggetta al regime IVA”.
* * *
per parte opposta: “nel merito, rigettare l'opposizione all'ingiunzione ex R.D. n. 639/1910
(prot. n. 89989 del 9/07/2024) per tutte le ragioni e difese sopra esposte e, per l'effetto,
confermare il Regio Decreto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione avversaria, limitare l'eventuale credito dell' nella somma accertata in corso di causa, con conseguente condanna del CP_2
al relativo pagamento in favore dell'A.O.U. In via istruttoria, nella Parte_1
denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere ritenuta provata l'iscrizione dei debiti oggetto del presente giudizio all'interno del bilancio del quantomeno sino CP_1
al 31/12/2014, ordinare alla , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in Controparte_4
giudizio dei bilanci e della documentazione contabile sottesa (per la parte che qui rileva con riguardo a crediti nei confronti dell' opposta) relativi alle annualità dal 2009 sino CP_2
ad oggi o quantomeno sino al 2014 e, nell'ipotesi in cui l'analisi di tale documentazione dovesse rivelarsi di difficile interpretazione, ammettere una CTU volta a fornire un ausilio in tal senso, con riserva di integrazione dell'eventuale quesito che verrà formulato. In ogni caso, con il favore delle spese di giudizio ex D.M. 10.3.2014 n. 55, anche ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, oltre accessori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910.
In data 26 agosto 2024 l'AOU notificava al l'ingiunzione di pagamento Parte_1 prot. N. 0089989 ex R.D. 639/1910 per il “recupero del credito da mancato versamento delle rette di degenza”; precisamente veniva ingiunto il pagamento della somma di €
1.032.575,57, di cui € 872.652,97 per capitale, € 158.212,16 per interessi, € 20,00 per esposti ed € 1.708,44 per spese legali. Secondo la ricostruzione del creditore opposto, il titolo si è correttamente formato sulla base della seguente ricostruzione dei fatti:
“Con provvedimento della Giunta comunale n. 2009 01876/019, la - in Controparte_4
ottemperanza agli indirizzi di carattere prioritario stabiliti dalla Regione Piemonte - approvava il testo di un Protocollo d'IN con la Regione, l' Controparte_5
(in allora) di (di seguito, anche,
[...] Controparte_6 Pt_1 [...]
o ) e l'A.S.L. O2, cui avrebbe dato attuazione con successivi CP_6 CP_3
protocolli/accordi (doc. n. 1) e ciò per realizzare gli indirizzi di cui al Piano Socio Sanitario regionale 2007-2010, volti all'incremento dei posti letto, al fine di rispondere al fabbisogno di assistenza residenziale e di de-ospedalizzazione protetta presso le residenze assistenziali, nonché del D.P.C.M. Del 29/11/2001, sulla definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza
(cfr. doc. 1).
Il precitato Protocollo d'IN veniva poi sottoscritto dalle parti e, per adesione, dalla
Presidente della Regione e dal Sindaco della Città di , il 25/05/2009 (doc. n. 2). Pt_1
Tale accordo disciplinava, tra l'altro, l'iter volto a cedere al la gestione CP_6 dell'“Istituto di Riposo per la Vecchiaia - IRV Casa Protetta” (di seguito, anche, “IRV” o
“Istituto”) inizialmente trasferito al a seguito dell'estinzione dell' (cfr. CP_1 CP_7
p. 3, doc. 2).
In attesa della sottoscrizione, il 29/04/2009 con provvedimento 2009 01898/019 (cfr. doc.
7, ex adv.), il Consiglio Comunale della Città deliberava, su mandato della Giunta (cfr. p.
4, doc. n. 1), il trasferimento - senza corrispettivo in denaro - della proprietà superficiaria del compendio sede dell'IRV, nonché la costituzione del diritto superficiario sull'area di relativa pertinenza, a favore del CP_6
Contestualmente, nelle more della relativa formalizzazione, si demandava all'organo esecutivo l'approvazione del contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile, da sottoscrivere con l' per garantire la prosecuzione delle attività dell'Istituto, e CP_3
l'adozione dei protocolli/accordi del punto 1.
Con Deliberazione n. 252/271/52/2009 del 28/05/2009, l' pprovava la disciplina del CP_3
contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile con il e, dunque, la Parte_1 successiva stipula (doc. n. 3) al fine di subentrare nella gestione dell'IRV dal 1/06/2009 (cfr. anche doc. 8, ex adv.).
All'interno della Deliberazione aziendale n. 42/040/72/2010 del 28/01/2010, avente ad oggetto “Presidio per anziani 'Istituto di riposo per la vecchiaia - IRV casa protetta'.
Regolamentazione aspetti amministrativi ed economico-contabili”, in sede di premesse si dava atto che (doc. n. 4; cfr. anche doc. 4.2., ex adv.): tra e A.O.U. erano intervenuti CP_1 accordi in forza dei quali “la gestione delle procedure e dei procedimenti amministrativo/contabili concernenti il versamento della quota alberghiero/assistenziale da parte degli ospiti della RSA ovvero dei loro congiunti, tutori, ecc. continuasse a essere effettuata a cura del fino al 31/12/2009 a titolo di supporto e Parte_1
collaborazione con l' che nelle more avrebbe Controparte_2
organizzato i propri uffici per procedere direttamente a decorrere dal 01/01/2010”; in data
29/12/2009, il Dirigente del Settore Anziani, Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le
Aziende Sanitarie del aveva trasmesso, all' le informazioni Parte_1 CP_2
necessarie per attivare, internamente, le procedure di riscossione la componente socio- assistenziale per i soggetti non auto-sufficienti, imputabile agli ospiti, era stata quantificata in 42,10 euro/die per persona, come da specifica comunicazione del . Parte_1
Alla luce delle suddette motivazioni, con il provvedimento citato - regolarmente pubblicato sull'albo pretorio - venivano approvate le modalità di determinazione delle rette e, in particolare, le quote a carico di ciascun ospite, le compartecipazioni comunali, oltre alle modalità per il versamento degli importi da pagare, da parte degli ospiti e di interfacciamento, con utenti pubblici e privati (cfr. doc. 4).
Veniva, inoltre, quantificato come da specifica comunicazione del Parte_1
l'importo, pari a € 834.590,40, che l'Ente comunale era tenuto a corrispondere all' CP_3
per le rette di degenza degli ospiti dell'IRV (per il periodo 1/06/2009- 31/12/2009), avendole incassate in nome e per conto del Detto importo trovava infatti CP_6
corrispondenza nella distinta redatta e trasmessa dalla al nosocomio (doc. n. Controparte_4
5).
Nonostante la comunicazione (anche a utenti e relativi familiari) delle nuove procedure - le quali prevedevano il pagamento della retta direttamente all'Ente ospedaliero, a decorrere dal 1°/01/2010 - venivano effettuati alcuni versamenti per “ERRORE DA OSPITI ALLA
CITTA' DI TORINO” (doc. n. 6) per complessivi € 38.062,57, come risulta anche dalla distinta “da allegare al bonifico a favore dell' relativa a versamenti effettuati CP_8 da ospiti dell'IRV di competenza anno 2010”, redatta e trasmessa dall'Ente comunale (doc.
n. 7; cfr. anche doc. 4.1., ex adv.).
In forza degli accordi intervenuti tra la e l'A.O.U. (cfr. punto 6) e delle Controparte_4
comunicazioni del in ordine alle somme da versare all' (cfr. punti 6, 7, 8 e CP_1 CP_2
9), si inseriva il credito vantato nei confronti del ammontate a complessivi € CP_1
872.652,97 (somma di € 834.590,40 e di € 38.062,57) - come da “MCE” (note contabili, relative al ) del 2009 e del 2010 (cfr. doc. n. 8 e doc. 5 6) - all'interno dei Parte_2
libri giornali, con prime note, rispettivamente nn. 93967/2009 e 100699/2010; quindi, lo si registrava in contabilità (doc. n. 9).
Da ultimo, con nota prot. n. 8170 del 22/01/2024, l' sollecitava la CP_2 Controparte_4
affinché provvedesse al pagamento, trasmettendo anche le due distinte dei punti 8 e 9 (doc.
n. 11)”.
2. Eccezione di inammissibilità dell'ingiunzione fiscale.
La difesa dell'ente ingiunto eccepisce l'inammissibilità dello strumento utilizzato per insussistenza di un “titolo reale, certo, liquido ed esigibile” ed in particolare evidenzia che
“i due elenchi richiamati nel provvedimento di riscossione (doc.
4.1. Elenco versamenti ospiti IRV 2010 e 4.2. Elenco ospiti casa protetta IRV) non possono assolutamente formare oggetto di ingiunzione di pagamento, trattandosi di documentazione di incerta provenienza
(vedasi nota AOU 21.2.2024 doc. 4) e soprattutto priva di esecutività e/o esecutorietà che possano legittimare, peraltro, una richiesta così datata (sul punto, si veda infra in punto prescrizione)” nonché l'inosservanza dell'art. 6 del Regolamento del 6 novembre 2014, successivamente rivisitato con Deliberazione DG n. 1742 del 18.12.2023 (doc. 5 e doc. 6), secondo cui: “Il presupposto generale per l'utilizzabilità della procedura di riscossione ex
RD 639/21910 è che il credito sia certo, liquido ed esigibile” e “di tale credito deve esserne certificata la reale esistenza”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, per tale dovendo intendersi quello fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti” (Cass. civ., Sez. unite, 1° febbraio 2025, n. 2448), nella quale si puntualizza che resta “affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (Cass., Sez. Un., 25 maggio 2009, n. 11992 e successive conformi;
fra le più recenti, Cass. Sez. 3, 5 novembre 2024, n. 28447)”.
3. Onere della prova nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale.
Nel merito, la difesa del ritiene l'insussistenza del credito attesa Parte_1
“l'assenza di prova scritta del titolo che ne attesti la sua esistenza in termini di certezza, tanto sull'an che sul quantum”
La Corte di Cassazione ha chiarito che “il giudizio di opposizione all'ingiunzione ex art. 3
r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante; pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento” (Cass. civ., Sez. III, 8 febbraio 2023, n. 3843; Id., Sez.
III, 9 ottobre 2023, n. 28301).
In tema di onere della prova, si è sancito che ““la P.A. opposta assume la posizione sostanziale di attrice, in quanto l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che grava sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi del credito portato dal provvedimento, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (Cass. civ., Sez. III, 26 luglio 2022, n. 23346; Id., Sez. III,
8 aprile 2021, n. 9381, nella quale si è evidenziato che “non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie”).
4. Ricostruzione della vicenda. Ciò premesso e chiarito, occorre analizzare tutti gli atti richiamati nell'ingiunzione opposta nonché eventuali documenti prodotti in causa per valutare se i medesimi siano l'espressione
(e quindi la prova) di un rapporto obbligatorio.
Il provvedimento della Giunta comunale n. 2009 01876/019 ha deliberato:
1) l'approvazione del testo del “Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte, la , Controparte_4
l' e l' per la gestione di percorsi di Controparte_9 CP_10
dimissioni protette, continuità assistenziale e lungoassistenza presso le strutture I. R. V. –
Casa Protetta, AR LB e RI BR”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 1 – n. ) (ALLEGATO NON PRODOTTO);
2) di dare attuazione, con successivi protocolli operativi da formalizzare tra le Direzioni degli
Enti coinvolti, a quanto previsto dal protocollo d'intesa allegato;
3) di dare mandato al Direttore Generale, in qualità di Presidente della delegazione trattante, di attuare la procedura di cui all'art. 31 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
4) di demandare al Consiglio Comunale l'approvazione di specifica deliberazione prevista all'art. 4 del protocollo allegato per il trasferimento patrimoniale delle sedi delle strutture sopraindicate alle e all'ASL O2 (cfr. doc. 1). Controparte_11
Tale deliberazione non contiene alcuna formalizzazione di un rapporto obbligatorio perché si limita a richiamare il “Protocollo d'IN”.
Il Protocollo d'IN sottoscritto in data 25maggio 2009 si limita a disciplinare l'iter volto a cedere al la gestione dell'“Istituto di Riposo per la Vecchiaia - IRV Casa CP_6
Protetta” (di seguito, anche, “IRV” o “Istituto”) inizialmente trasferito al Comune, a seguito dell'estinzione dell' , ma non contiene alcuna indicazione di oneri a carico del CP_7
per il pagamento delle rette (doc. 2). CP_1
La Deliberazione del Direttore Generale A.O.U. del 28 maggio 2009 attiene al contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile con il Comune di , e non dispone alcuna Pt_1
previsione di spesa per le rette di degenza (doc. n. 3).
La Deliberazione del Direttore Generale A.O.U. del 28 gennaio 2010 disciplina invece la regolamentazione degli aspetti amministrativi ed economico-contabili del CP_12
'Istituto di riposo per la vecchiaia - IRV casa protetta'”, precisamente:
[...] - viene indicata una “dotazione complessiva di 144 posti letto RSA;
- prevede che la gestione delle procedure di gestione dei versamenti della quota alberghiero sanitaria fino al 31 dicembre 2009 continui ad essere effettuata a cura del Parte_1
Contr
“a titolo di collaborazione e supporto con l' ”;
- fissa la componente socio-assistenziale con decorrenza dal 1° aprile 2009 pari ad € 42,10 euro al giorno per persona assistita “come da comunicazione del ”; Parte_1
- stabilisce che i criteri di cui al pt 2 vengano utilizzati per quantificare l'importo che il deve all'A.O.U. a titolo di rette di degenza per il periodo Parte_1
1.6.2009/31.12.2009, il cui introito presunto è pari ad € 834.590,40” (doc. 4).
A parere di questo giudice anche tale Deliberazione non è sufficiente quale prova del credito ingiunto poiché si limita a regolamentare gli aspetti amministrativi nonché a recepire le indicazioni del circa la quantificazione del costo delle rette, ma viene poi Parte_1 indicato un “introito presunto pari ad € 834.590,40”.
Tale cifra è evidentemente stata calcolata dall'A.O.U. sulla base della distinta denominata
“elenco quote con ospiti Casa protetta” di cui al doc. 5 (corrispondente al doc.
4.2 di controparte); tale distinta consiste in una dettagliata descrizione dei giorni di degenza delle persone (indicate in modo analitico: nome, cognome, data di nascita, data di inserimento ed eventuale data di decesso) e del calcolo della quota di € 42,10 con l'indicazione della voce
“DA INCASSARE DALLA CITTA' DI TORINO” per l'importo complessivo di €
834.590,40.
Il documento è privo di data e di sottoscrizione (non vi è neppure una data di trasmissione)
e, soprattutto, è di provenienza unilaterale, senza alcuna accettazione del debitore ingiunto.
Sulla base della ricostruzione dell'ente creditore, tale quantificazione veniva effettuata
“come da specifica comunicazione del , ma tale “specifica Parte_1 comunicazione” dell'ente locale debitore non viene prodotta né nella fase stragiudiziale né in questo giudizio.
Circa il valore da attribuire a tale documento, la difesa dell'ente locale sostiene infatti che la distinta “rappresenta unicamente una lista di ricoverati con le quote alberghiere che gli stessi avrebbero potenzialmente dovuto pagare;
in quanto tale, essa non dà affatto prova di quanto effettivamente riscosso dal così da rendere il credito certo, liquido ed CP_1 esigibile”, così come la Deliberazione del 28 gennaio 2010 che “si riferisce ad un semplice importo presunto”.
Al contrario, per quanto riguarda le rette del mese di gennaio 2010, l'A.O.U. produce invece la c.d. “specifica comunicazione del ” sottoscritta dal Cassiere della Parte_1
Divisione Servizi Sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie nella quale vengono indicate gli importi versati dagli ospiti al e le quote rispettivamente di competenza Parte_1 dell'ente locale e dell' con residuo credito di quest'ultimo per € 38.062,57 (doc. 7). CP_3
La produzione di tale documento dimostra che il pagamento a favore di A.O.U. avrebbe dovuto avvenire, in conformità con quanto siglato nel Protocollo d'IN e nelle successive deliberazioni di A.O.U., soltanto a seguito della redazione (e quindi del conteggio) da parte del di quanto incassato dagli ospiti. Parte_1
Le ulteriori produzioni di sono soltanto le c.d. Prime note contabili (doc. 6 e 8) CP_3
l'estratto dei Libri Giornali 2009 e 2010, nei quali viene indicato in data 31 dicembre 2009 CP_ il credito di € 834.590,40 per “rette da ricevere incassate da per ns conto” ed in data
31 dicembre 2019 il credito di € 38.062,57 per “rette versate per errore da ospiti alla
[...]
” (doc. 9), nonché le lettere di messa in mora ed un estratto del bilancio dell'anno CP_4
2023.
Il credito indicato nell'ingiunzione non può essere considerato non contestato ex art.115
c.p.c. attesa l'opposizione svolta proprio al fine di farne accertare l'inesistenza. Non si condivide infatti l'allegazione della difesa di parte opposta secondo cui “risulta innegabile l'efficacia probatoria di tali elenchi considerato che sono stati redatti sulla base di dati elaborati dal e trasmessi dallo stesso Ente che non ne ha mai espressamente CP_1
smentito la provenienza e neppure ha negato d'aver incassato per conto dell'Amministrazione gli importi ivi indicati e, successivamente, ingiunti da quest'ultima.
Tant'è che, come già evidenziato, nella distinta riferita agli introiti dell'anno 2010 è dato leggere: “Distinta da allegare al bonifico a favore dell' relativa a versamenti CP_8 effettuati da ospiti dell'IRV di competenza anno 2010”, con ogni conseguente riconoscimento del debito”.
Come sopra evidenziato, soltanto la distinta relativa all'anno 2010 ha efficacia probatoria poiché redatta da un responsabile del e non si può pretendere che la difesa Parte_1 dell'ingiunto “smentisca la provenienza” di dati elaborati dal che non sono stati CP_1 prodotti né nella fase stragiudiziale né in giudizio, ma di cui vi è una generica allegazione di esistenza.
Parimenti non si può ritenere non contestata dalla difesa del la Parte_1 circostanza di “aver incassato per conto dell'Amministrazione gli importi ivi indicati” poiché, come già detto, l'opposizione è stata proposta proprio per dimostrare l'assenza dei presupposti per il pagamento.
La difesa del ha prodotto con la memoria depositata in data 18 marzo Parte_1
2025:
a) la Determinazione Dirigenziale n. 6/2015 del 13 gennaio 2015 avente ad oggetto la regolamentazione contabile delle rette incassate per conto dell'Asl O2 presso gli istituti
AR LB e RI BR nell'anno 2009 nella quale viene espressamente richiamata la deliberazione del 7 aprile 2009 di approvazione del “Protocollo di intesa tra la Regione
Piemonte, la , l' di e l' Controparte_4 Controparte_9 Pt_1 CP_10
per la gestione di percorsi di dimissioni protette, continuità assistenziale e lungoassistenza presso le strutture I. R. V. – Casa Protetta, AR LB e RI BR” nonché l'accordo di continuare ad incassare le rette fino al 31 dicembre 2009 per consentire all'Asl O2 di comunicare i nuovi dati per i pagamenti agli utenti, con l'espressa dichiarazione di aver incassato a tale titolo “un importo complessivo di € 819.003,19”, e con la conclusione che
“al fine di regolarizzare la situazione contabile, in vista dell'armonizzazione contabile prevista per l'anno 2015 occorre provvedere a rimborsare all'ASL O2 le sopra citate cifre introitate per conto del medesimo” (doc. 11);
b) la Determinazione dirigenziale n. 519 del 4 febbraio 2015 avente ad oggetto la liquidazione delle rette incassate per conto dell'Asl O2 presso gli istituti AR LB e RI BR nella quale si provvede alla liquidazione delle fatture n. 1785 e 1786 emesse da Asl O2 per la somma complessiva di € 819.003,19 (doc.12).
Alcuna Determinazione dirigenziale del è stata adottata (o quantomeno Parte_1
prodotta in giudizio) con riferimento alle rette asseritamente incassate dagli ospiti dell' , ossia per le rette di cui l' Parte_3 CP_3 intima il pagamento nell'ingiunzione impugnata.
Il mero inserimento del credito nei libri giornali degli anni 2009 e 2010 non è sufficiente per provarne l'esistenza poiché si tratta di adempimenti svolti in modo unilaterale da in assenza del nulla osta del con l'indicazione di quanto CP_3 Parte_1 effettivamente percepito dagli ospiti dell'IRV Casa Protetta.
In merito, si ricorda che la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di contestazione, “la nota dell'ASL debitrice in cui erano indicate le fatture in relazione alle quali emettere nota di credito” non costituisce una valida prova (Cass. civ. Sez. III, 14 novembre 2024, n.
29474) così come, in generale, si è sempre affermato che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 2023,
n. 19944).
Le allegazioni difensive relative all'asserito mantenimento del credito da parte del
[...]
nella propria contabilità quantomeno fino al 31 dicembre 2014 non è conferente Parte_1
poiché nel documento sub. 11 (di cui al precedente pt a) si fa esclusivo riferimento agli istituti AR LB e RI BR, e non alla IRV Casa Protetta, e ciò ad ulteriore dimostrazione che il era convinta di non avere residui passivi a favore Parte_1
della . Controparte_2
La lettura di tali documenti proposta dalla difesa di parte opposta nelle note conclusive non
è condivisibile poiché la circostanza che “il Comune avesse concluso accordi di tenore analogo a quelli perfezionati con quest' anche con l'A.S.L. O2” risulta addirittura CP_2 nel Protocollo d'IN (oltre a non essere contestato), ma la regolare esecuzione del medesimo con A.S.L. O2 (con il riaccredito delle rate riscosse) è certamente un dato che non può essere utilizzato per dimostrare l'entità delle rate asseritamente riscosse per conto della attesa la differente collocazione, il diverso numero di ospiti ed i Controparte_2
differenti periodi di degenza.
5. Istruttoria della causa.
Atteso quanto sopra, le istanze istruttorie di prova orale del erano Parte_1
superflue, mentre quelle dell' sono inammissibili per le ragioni già indicate CP_3 nell'ordinanza del 16 aprile 2025 qui interamente richiamate poiché volte a supplire alla totale carenza di prova dell'esistenza del credito, in spregio al criterio di riparto dell'onere della prova. Peraltro, occorre evidenziare che l'eventuale inserimento nella documentazione contabile del (“bilanci dal 2009 ad oggi o quantomeno sino al 2014”) di Parte_1
un eventuale credito della non sarebbe comunque idoneo a superare Controparte_2 l'onere della prova di quest'ultima relativa all'esistenza ed all'entità del credito, e ciò a maggiore ragione se si considera che viene richiesta l'esibizione (ed addirittura una c.t.u. per la lettura dei bilanci del ) per gli anni dal 2009 al 2023 (o almeno sino Parte_1
al 2014) e vengono invece prodotti soltanto i bilanci 2009, 2010 e 2023 della CP_2
.
[...]
Non solo.
A differenza di quanto indicato nei bilanci 2009 e 2010, nel bilancio relativo all'anno 2023 prodotto quale doc. 10 non vi è alcuna indicazione di un “Credito verso il Parte_1
CP_ a titolo di “rette da ricevere incassate da per ns conto” (come nel bilancio del 2009), ma una generica indicazione di CREDITI V/COMUNI, senza indicare quali Comuni, e quindi senza alcun esplicito riferimento all'oggetto di causa.
Peraltro, come bene evidenziato dalla difesa di parte opponente, “la circostanza della mera iscrizione nel bilancio dell'AOU delle cifre contestate e del loro mantenimento, a seguito Contr dell'estinzione dell'Azienda ospedaliera e la costituzione dell' Controparte_6
costituisce un elemento assolutamente Controparte_14
irrilevante, ai fini del perfezionamento di una fattispecie obbligatoria, trattandosi di atto interno, non opponibile a questo Comune, in assenza di documenti che ne attestino il riconoscimento da parte del debitore, nell'ammontare e nel tempo di riscossione”.
6. Considerazioni finali.
La difesa del creditore opposto non ha assolto all'onere della prova a lei spettante della sussistenza del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento poiché si è limitata, nonostante l'opposizione svolta dal debitore, ad offrire in visione al giudice dei documenti di provenienza unilaterale, come tali non idonei a dimostrare né l'an né tantomeno il quantum dell'ingiunzione di pagamento, e ciò ad eccezione dell'importo di € 38.062,57 relativo alle somme riscosse nel mese di gennaio 2010 atteso il riconoscimento del debito contenuto nella distinta sottoscritta da un funzionario del di cui al doc. Parte_1
7.
L'eventuale omesso rispetto delle procedure contabili richiamate dalla difesa di parte opponente (art. 184 TUELL, art. 48 Regolamento di contabilità) non fa venir meno il potere di accertamento del credito in sede giudiziale. L'omessa prova del credito ingiunto (oltre a quanto si dirà in punto prescrizione) rende superflua la valutazione della sussistenza dei presupposti per poter agire con il rimedio speciale di cui al R.D. 639/1910.
Non si condivide la tesi esposta dalla difesa del creditore opposto secondo cui da un
“censurabile comportamento del si dovrebbe desumere l'esistenza del credito (cfr CP_1
nota conclusiva “il avrebbe mantenuto in vita, pur in assenza dell'eccepita carenza CP_1 di fatturazione al riguardo, l'iscrizione del debito oggetto di ingiunzione - evidentemente riconoscendolo - quantomeno fino al 31/12/2014”) poiché evidentemente l' ha CP_3
serbato un quantomeno pari comportamento negligente (se non addirittura superiore attesa la qualità di “creditore”).
Attesa l'elevato importo richiesto e considerata la natura pubblica degli enti, la prova del credito deve essere fornita con la produzione di idonea prova scritta (per esempio, producendo l'eventuale “nulla osta alla fatturazione dell'anno 2009, al pari di quanto effettuato per l'anno 2010), essendo invece insufficienti mere allegazioni di esistenza del credito sulla base di comportamenti concludenti.
Infine, l'aver in corso di causa precisato che “l'operazione di che trattasi trae origine, lo si ricorda, da meri accordi di collaborazione paritaria tra i due enti e non da rapporti obbligatori a prestazioni corrispettive” non pare dirimente poiché – come bene evidenziato dalla difesa del – per poter riscuote il credito era necessaria la prova che “le somme contenute CP_1 nell'ingiunzione, oggetto di opposizione, siano state effettivamente incassate dal , CP_1
seppur sulla base dell'accordo di collaborazione siglato nel Protocollo d'IN.
7. Eccezione di prescrizione.
Attesa la conclusione di cui sopra, l'eccezione di prescrizione viene esaminata con riferimento al minor credito di € 38.062,57 relativo alle rette del mese di gennaio 2010 percepite dal e non ancora corrisposte all' Parte_1 CP_3
L'ordinanza di pagamento impugnata dà atto nella premessa:
a) che il credito è sorto sulla base della Deliberazione dell' Controparte_15
n. 42/040/72/2010 del 28/01/2010 veniva “formalizzata la
[...]
regolamentazione degli aspetti amministrativi ed economico contabili per la gestione del presidio” per il periodo 1° giugno 2009 -31 dicembre 2009 (€ 834.590,40) e con ulteriore CP_ distinta redatta dalla venivano quantificate le rette per il mese di gennaio Parte_1 2010 (€ 38.062,57) e che era stato iscritto nel bilancio dell' con due documenti CP_2
contabili;
b) che con nota prot. 0008170 del 22 gennaio 2024 trasmessa via pec al ) Parte_1 veniva richiesto il pagamento della somma di € 872.652,97”.
In risposta alla richiesta del , l'A.O.U. nella nota prot. n. 002397 del 21 Parte_1
febbraio 2024 dichiara che “non sono state al momento reperite precedenti comunicazioni inerenti il credito di cui all'oggetto”.
In corso di causa la difesa del creditore opposto non ha prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente la lettera di diffida del 22 gennaio 2024.
A differenza di quanto allegato dalla difesa del creditore opposto, il fatto che “l'Ente comunale, in sede stragiudiziale, non ha formalmente eccepito la prescrizione del credito”
è del tutto irrilevante poiché non vi è alcun termine per sollevare l'eccezione.
Come già detto, inoltre, non corrispondere a verità l'allegazione che il Parte_1 avrebbe “mantenuto in vita il credito” quantomeno fino al 31/12/2014 poiché tale credito non era stato indicato nella determinazione dirigenziale del 13 gennaio 2015 che fa esclusivo riferimento alle rette degli Istituti AR LB e RI BR, e quindi non vi è stato alcun riconoscimento del debito da parte del . Parte_1
Per questi motivi
l'eccezione merita accoglimento.
8. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della media difficoltà della causa, degli incombenti svolti (omesso svolgimento di istruttoria orale e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.) e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore di causa: da €
1.000.001,00 ad € 2.000.000,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti, senza la richiesta maggiorazione poiché il testo redatto non consentiva la ricerca testuale nella versione della Consolle del Magistrato e peraltro i documenti che si sarebbero potuti consultare erano soltanto dodici).
p. q. m.
il giudice, definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento impugnata;
- accerta e dichiara l'insussistenza del credito di € 834.590,40 relativo al rimborso delle rette del periodo 1.6.2009/31.12.2009;
- accerta e dichiara la sussistenza del credito di € 38.062,57 relativo al rimborso delle rette del mese di gennaio 2010;
- accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del credito di € 38.062,57 relativo al rimborso delle rette del mese di gennaio 2010;
visto l'art. 91 c.p.c.
dichiara tenuta e condanna parte opposta al pagamento a favore di parte opponente delle spese processuali che liquida in complessivi € 23.946,00 per competenze professionali (di cui € 5.989,00 per fase di studio, € 3.951,00 per fase introduttiva, € 8.797,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 5.209,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 17 giugno 2025.
Il giudice
Ivana Peila