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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 85/2017 del Registro Generale Contenzioso
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Milazzo e residente in [...]P.G., Vico II dei Vespri n.4, elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore presso lo studio dell'Avv. Carmelo Cicero, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attore -
CONTRO
(P.I. ) con sede in Via Corte Controparte_1 P.IVA_1
D'Appello n.11 (Torino), in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Statale Sant'Antonino n. 501 presso lo studio dell'Avv. Antonino Ravidà, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Convenuta- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
Barcellona P.G, via Cairoli n. 291
- Convenuta –
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._2 residente in [...], in proprio e nella qualità di madre ed erede legittima di , nato a [...] il [...] e deceduto il 17.08.2020, elettivamente Parte_1 domiciliata in Terme Vigliatore (Me), Via Nazionale n. 317, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Cicero, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Intervenuta – avente per OGGETTO: Lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Barcellona P.G., la e la per Controparte_4 Controparte_2 ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti nell'incidente stradale verificatosi in Barcellona P.G. il
26.04.2014 alle ore 16:00 circa.
Secondo la ricostruzione dell'odierno attore, in tali circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva la via Cairoli (con direzione Pa-Me) in sella alla propria bicicletta, veniva investito dalla Audi A4 tg.
BP166EC, condotta dal sig. e di proprietà della convenuta, Persona_1 Controparte_2
Secondo la ricostruzione del deducente, il conducente dell'autovettura, ripartendo della sosta sul lato destro della strada per immettersi nel flusso della circolazione, nonostante il pronto arresto della vettura, urtava l'attore che in qual momento transitava sulla stessa strada e nella stessa direzione.
A seguito dell'occorso, l'attore cadeva rovinosamente a terra riportando lesioni personali riscontrate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Milazzo, ove dopo approfondimenti clinici e strumentali veniva diagnosticato “Trauma gomito sx con lussazione del gomito frattura del capitello”. In data 28.04.2014 veniva disposto il ricovero presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Milazzo ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico.
Tali lesioni comportavano per l'attore un periodo di malattia di gg. 55 di I.T.A. e gg 50 di I.T.P. (di cui
30 al 50% e gg. 20 al 25%), con postumi invalidanti a carattere permanente dal punto di vista biologico nella misura del 10-11%.
Tutto ciò premesso, l'odierno attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) Ritenere e dichiarare il diritto dell'attore, all'integrale risarcimento delle lesioni subite nel sinistro per cui è causa, avvenuto in
Barcellona P.G. il 26.04.2014; 2) Conseguentemente, condannare in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attore, delle somme appresso indicate, dovute per le voci a margine specificate e nella misura accanto richiesta o in quella che il Tribunale riterrà dovuta a titolo di risarcimento di tutti i danni conseguenza diretta dell'incidente per cui è causa, con gli interessi e le rivalutazioni di legge dal 26.04.2014 all'effettivo soddisfo: SOMME RICHIESTE, Per il risarcimento delle lesioni I.T.A. gg. 55 x 100,00 = €.5.500,00; I.T.P. gg.20 x 50,00 (al 50%) = “ 1.000,00; “ gg.
20 x 25,00 (al 25%) = “ 625,00; I.P. da danno biologico, 10/11% “ 26.262,00; Danno non patrimoniale, ¼ danno biologico “ 6.565,00; Spese mediche “ 300,00; TOTALE € 40.252,00. (...) 5) Condannare la società convenuta, in caso di costituzione, al pagamento della somma che il giudice vorrà determinare in base agli artt. 96 e 642 comma 1, c.p.c., come disposto dall'art. 4 d.lgs. 132/2014; 6) Condannare controparte alle spese ed ai compensi del presente giudizio.”
Con comparsa di costituzione del 3.03.2022 si costituiva in giudizio solo la convenuta compagnia di assicurazioni con l'Avv.to Antonino Ravidà, la quale, contestando le Controparte_5 richieste attoree sia in ordine all'an che al quantum, chiedeva: “A) in forza delle difese svolte, rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice con il precitato atto di citazione, nulla essendole dovuto;
B) in via gradatamente subordinata, ridurre il quantum dell'eventuale risarcimento al giusto ed al provato, anche ex art. 1227 c.c., alla luce della responsabilità concorsuale ascrivibile in capo al Sig. nell'eziologia del sinistro;
(...) 3) con Parte_1 condanna della parte attrice al pagamento di spese, compensi, onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”
Rimaneva contumace la Controparte_2
Con ordinanza del 20.01.2020 il GI ammetteva prova testimoniale riservando all'esito della prova orale ogni valutazione in ordina all'ammissibilità della CTU medico-legale.
All'udienza del 15.07.2021, dopo aver assunto la prova testimoniale chiesta dall'attore, il Giudice, preso atto della dichiarazione circa l'avvenuto decesso dell'attore, dichiarava l'interruzione del giudizio.
La madre ed erede legittima di , , avendo interesse alla definizione del Parte_1 Controparte_3 giudizio per ottenere l'accoglimento delle domande proposte dal proprio figlio, provvedeva alla riassunzione del giudizio presentando ricorso in data 17.09.2021. Con decreto del 28.09.2021 il GI fissava l'udienza per la prosecuzione del processo all'8.03.2022, e sciogliendo la riserva con ordinanza del 9.03.2022 ammetteva la CTU medico-legale nominando il Dott. Persona_2
Svolti i rilievi sulla base della documentazione medica prodotta in atti da parte attrice, in data
17.09.2022 il CTU depositava gli esiti degli accertamenti della consulenza medico-legale.
Conclusa la fase istruttoria, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 28.11.24, per la discussione, assegnando alle parti termine fino al 10.11.24 per il deposito di note conclusive. I procuratori delle parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
*****
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, le domande avanzate da parte attrice sono ammissibili e vanno accolte seppur nei limiti di seguito evidenziati.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società in qualità di Controparte_2 proprietaria del veicolo assicurato, in quanto, seppur regolarmente citata, non si è costituita in questo giudizio.
Si rigetta, inoltre, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva ritualmente sollevata da parte convenuta, avendo la sig.ra – in qualità di madre ed erede legittima di Controparte_3
– provveduto, nei termini, alla riassunzione del giudizio al fine di ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal figlio in conseguenza del sinistro. La legittimazione attiva e passiva delle parti in causa risulta, quindi, provata attraverso la documentazione prodotta in atti.
Nel merito, l'esposizione dei fatti, così come descritti e comprovati nel corso dell'espletata istruttoria, potrà meglio specificare le argomentazioni poste a fondamento della decisione.
In ordine all'an debeantur, risulta provata la responsabilità del conducente sig. Persona_1 dell'autovettura tg. BP166EC di proprietà della società Controparte_2 Il fatto storico che dà origine al presente giudizio, inteso nel suo accadimento nei tempi descritti dall'attore, risulta provato dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata in corso di causa. La dinamica del sinistro per cui è causa viene riferita dal teste oculare – presente sul luogo al momento del sinistro - sig. nato a [...] P.G. il 18.09.1976, escusso all'udienza Testimone_1 del 15.07.2021, il quale ha dichiarato: “D.R. Ero a bordo della mia macchina e transitavo sulla strada al momento del sinistro. isponde al vero la prima circostanza indicata Tes_2 nell'ordinanza ammissiva. Mentre percorrevo la strada, davanti a me c'era un ragazzo a bordo di una bicicletta ed ho visto una Audi A4, se non ricordo male, di colore grigio, che da ferma ha fatto la manovra per immettersi sulla strada ed ha investito la bici che era in marcia. [...] D.R. La macchina ha urtato la bici con il suo lato sinistro ma non ricordo esattamente i punti d'urto, anzi mi sembra di ricordare che l'ha urtata con la parte sinistra all'altezza dello specchietto verso avanti. D.R. L'attore percorreva la strada direzione Centineo Centro e l'auto era parcheggiata sul lato destro, di fronte il bar Cavadonga.”
La deposizione resa dal teste è attendibile perché rispondente a quella descritta nella denuncia del sinistro alla Società di Assicurazione, e la stessa non risulta smentita da altro elemento probatorio il cui onere grava su parte convenuta.
Il teste ha, difatti, confermato l'assunto attoreo e della sua attendibilità non è dato dubitare avendo riferito circostanze precise e circostanziate.
Le norme del Codice della Strada invocate prescrivono l'obbligo di agire con la massima prudenza, ispezionando la strada al momento dell'immissione in carreggiata, e di dare la precedenza ai mezzi circolanti sulla strada, rimanendo fermi il tempo necessario a consentire a questi di passare.
Sul punto la norma di cui all'art. 154 comma 1, Codice della Strada, dispone che “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
[…]”, ivi specificando al comma 3, lett. 3, che “I conducenti devono, altresì: […] c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.”
Il conducente del veicolo targato BP166EC ha violato l'art. 154 del C.d.S., che stabilisce quali comportamenti i conducenti devono osservare quando intendono eseguire una manovra di immissione nel flusso della circolazione. In particolare, egli doveva assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada tenendo conto della posizione, distanza e direzione degli stessi.
In virtù delle predette risultanze probatorie, va affermato, quindi che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto addebitabile a responsabilità del conducente dell'Audi A4 di proprietà della società convenuta Controparte_2 Accertato il diritto al ristoro dei danni, in ordine al quantum debeantur, i danni subiti dall'attore, consistono in danni per lesioni personali, eziologicamente connessi al sinistro de quo.
L'accertamento delle lesioni personali sulla persona di trova fondamento nella Parte_1 consulenza medico legale esperita dal CTU dott. effettuata sulla base degli atti, stante il Persona_2 decesso di . Parte_1
Il CTU, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti, ha stabilito che , ha Parte_1 riportato a seguito del sinistro “esiti di lussazione del gomito e frattura del capitello radiale sinistro in soggetto destrimane associati ad esiti cicatriziali da procedura chirurgica ortopedica”, affermando che dette lesioni personali risultano in rapporto di causalità con la dinamica del sinistro per cui è causa.
Lo stesso CTU, alla luce di quanto sopra, ha rassegnato la seguente valutazione medico-legale ritenendo che tali lesioni abbiano determinato un periodo di malattia di gg. 17 di I.T.A. e gg. 60 di I.T.P. (di cui gg. 20 al 75%, gg. 20 al 50% e gg. 20 al 25%), cui sono residuati postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 5%.
Tali conclusioni sono condivise da questo Tribunale, in quanto immuni da vizi logici ed errori nonché supportate da certificazioni sanitarie pertinenti e congrue valutazioni medico-legali.
La tipologia di danno di cui oggi ci si occupa è da inquadrare all'interno dell'area del danno non patrimoniale, in particolare danno biologico, per il quale si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il danno biologico così come sopra riconosciuto, detto anche danno alla salute, riguarda il danno fisico o psichico che compromette le normali attività vitali del danneggiato ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.. Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psicofisica, la stessa presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.
Ove la persona danneggiata, come nel caso di specie, muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano “iure successionis” va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva.
Tale principio è stato anche confermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 8532/20 che così riporta: “ Il danno sub iudice è pertanto il danno iure hereditatis e non quello iure proprio. La domanda è stata proposta per l'invalidità permanente ed il giudice di merito avrebbe dovuto fare applicazione, per la liquidazione del relativo danno, delle tabelle del Tribunale di Milano, munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c. e non applicare il criterio equitativo puro, privo peraltro di parametri di riferimento. Il decesso della parte comporta tuttavia che la valutazione probabilistica connessa all'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato vada sostituita con quelle del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicchè l'ammontare del danno biologico che gli eredi richiedono iure successionis deve essere calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita della vittima, ma alla sua durata effettiva”.
In conclusione, facendo applicazione dei criteri stabiliti dalle Tabelle Milanesi sopra indicate, per i casi di invalidità permanente pari al 5% e decesso avvenuto dopo 6 anni dal momento in cui si è verificato il danno, si ottiene una somma totale di 2.689,00 Euro.
A tale somma si aggiunge la somma di € 2.854,47 per l'invalidità temporanea come individuata dal CTU, per un totale di € 5.543,47.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato via via, dalla data del sinistro al passaggio in giudicato della presente sentenza, da quando decorreranno soltanto gli interessi legali.
Va rigettata, contrariamente, la richiesta relativa al danno non patrimoniale, comprensivo del c.d. danno esistenziale e del danno morale, non dovuti, non avendo dimostrato parte attrice tale sussistenza con sufficienti mezzi di prova, giusto quanto statuito dalle recenti sentenze della Cassazione a Sez. Unite.
In riferimento all'eccepito danno morale: “Non costituisce … duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. (Cass. III^ n. 7513 del 27/03/2018).
Pertanto, in caso di incidente stradale va liquidato anche il danno morale purché si tenga conto delle lesioni in concreto subite, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e risultando il danneggiato onerato dell'allegazione della prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. Incidenza non adeguatamente provata con specifico riferimento al caso de quo.
In realtà, l'attore non allega alcunchè a dimostrazione del danno morale patito, con la conseguenza che la doglianza si limita a contestare il principio astratto della autonoma risarcibilità del danno morale, ma non dimostra la rilevanza della censura.
Non viene, pertanto, riconosciuto il danno non patrimoniale, comprensivo del c.d. danno esistenziale e del danno morale, in quanto tali richieste non risultano supportate da sufficienti elementi probatori e non risulta fornita la prova dell'esistenza di tali danni.
Nulla sulle spese mediche per difetto di prova, non potendo applicare il criterio equitativo per la liquidazione di spese certe e certificabili. Tutto ciò premesso, in definitiva, si condanna la al pagamento in favore Controparte_4 di della somma di € 5.543,47, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal Controparte_3
momento del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese di giudizio, così come quelle per le CTU già liquidate, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della compagnia di assicurazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 85/2017 R.G.A.C., così provvede:
Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda introduttiva e per l'effetto condanna la compagnia di assicurazione al pagamento, in favore di , della somma Controparte_4 Controparte_3 di € 5.543,47 a titolo di risarcimento del danno, cui vanno aggiunti gli accessori come sopra specificati.
Rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti.
Condanna la alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € Controparte_5
2.552,00 oltre le spese vive e spese generali IVA e CPA da distrarsi in favore dell'Avv. Carmelo Cicero, procuratore anticipatario.
Pone a carico della le spese per le CTU, già liquidate in corso di causa. Controparte_4
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 20 febbraio 2025.
IL GOP
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 85/2017 del Registro Generale Contenzioso
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Milazzo e residente in [...]P.G., Vico II dei Vespri n.4, elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore presso lo studio dell'Avv. Carmelo Cicero, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attore -
CONTRO
(P.I. ) con sede in Via Corte Controparte_1 P.IVA_1
D'Appello n.11 (Torino), in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Statale Sant'Antonino n. 501 presso lo studio dell'Avv. Antonino Ravidà, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Convenuta- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
Barcellona P.G, via Cairoli n. 291
- Convenuta –
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._2 residente in [...], in proprio e nella qualità di madre ed erede legittima di , nato a [...] il [...] e deceduto il 17.08.2020, elettivamente Parte_1 domiciliata in Terme Vigliatore (Me), Via Nazionale n. 317, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Cicero, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Intervenuta – avente per OGGETTO: Lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Barcellona P.G., la e la per Controparte_4 Controparte_2 ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti nell'incidente stradale verificatosi in Barcellona P.G. il
26.04.2014 alle ore 16:00 circa.
Secondo la ricostruzione dell'odierno attore, in tali circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva la via Cairoli (con direzione Pa-Me) in sella alla propria bicicletta, veniva investito dalla Audi A4 tg.
BP166EC, condotta dal sig. e di proprietà della convenuta, Persona_1 Controparte_2
Secondo la ricostruzione del deducente, il conducente dell'autovettura, ripartendo della sosta sul lato destro della strada per immettersi nel flusso della circolazione, nonostante il pronto arresto della vettura, urtava l'attore che in qual momento transitava sulla stessa strada e nella stessa direzione.
A seguito dell'occorso, l'attore cadeva rovinosamente a terra riportando lesioni personali riscontrate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Milazzo, ove dopo approfondimenti clinici e strumentali veniva diagnosticato “Trauma gomito sx con lussazione del gomito frattura del capitello”. In data 28.04.2014 veniva disposto il ricovero presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Milazzo ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico.
Tali lesioni comportavano per l'attore un periodo di malattia di gg. 55 di I.T.A. e gg 50 di I.T.P. (di cui
30 al 50% e gg. 20 al 25%), con postumi invalidanti a carattere permanente dal punto di vista biologico nella misura del 10-11%.
Tutto ciò premesso, l'odierno attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) Ritenere e dichiarare il diritto dell'attore, all'integrale risarcimento delle lesioni subite nel sinistro per cui è causa, avvenuto in
Barcellona P.G. il 26.04.2014; 2) Conseguentemente, condannare in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attore, delle somme appresso indicate, dovute per le voci a margine specificate e nella misura accanto richiesta o in quella che il Tribunale riterrà dovuta a titolo di risarcimento di tutti i danni conseguenza diretta dell'incidente per cui è causa, con gli interessi e le rivalutazioni di legge dal 26.04.2014 all'effettivo soddisfo: SOMME RICHIESTE, Per il risarcimento delle lesioni I.T.A. gg. 55 x 100,00 = €.5.500,00; I.T.P. gg.20 x 50,00 (al 50%) = “ 1.000,00; “ gg.
20 x 25,00 (al 25%) = “ 625,00; I.P. da danno biologico, 10/11% “ 26.262,00; Danno non patrimoniale, ¼ danno biologico “ 6.565,00; Spese mediche “ 300,00; TOTALE € 40.252,00. (...) 5) Condannare la società convenuta, in caso di costituzione, al pagamento della somma che il giudice vorrà determinare in base agli artt. 96 e 642 comma 1, c.p.c., come disposto dall'art. 4 d.lgs. 132/2014; 6) Condannare controparte alle spese ed ai compensi del presente giudizio.”
Con comparsa di costituzione del 3.03.2022 si costituiva in giudizio solo la convenuta compagnia di assicurazioni con l'Avv.to Antonino Ravidà, la quale, contestando le Controparte_5 richieste attoree sia in ordine all'an che al quantum, chiedeva: “A) in forza delle difese svolte, rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice con il precitato atto di citazione, nulla essendole dovuto;
B) in via gradatamente subordinata, ridurre il quantum dell'eventuale risarcimento al giusto ed al provato, anche ex art. 1227 c.c., alla luce della responsabilità concorsuale ascrivibile in capo al Sig. nell'eziologia del sinistro;
(...) 3) con Parte_1 condanna della parte attrice al pagamento di spese, compensi, onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”
Rimaneva contumace la Controparte_2
Con ordinanza del 20.01.2020 il GI ammetteva prova testimoniale riservando all'esito della prova orale ogni valutazione in ordina all'ammissibilità della CTU medico-legale.
All'udienza del 15.07.2021, dopo aver assunto la prova testimoniale chiesta dall'attore, il Giudice, preso atto della dichiarazione circa l'avvenuto decesso dell'attore, dichiarava l'interruzione del giudizio.
La madre ed erede legittima di , , avendo interesse alla definizione del Parte_1 Controparte_3 giudizio per ottenere l'accoglimento delle domande proposte dal proprio figlio, provvedeva alla riassunzione del giudizio presentando ricorso in data 17.09.2021. Con decreto del 28.09.2021 il GI fissava l'udienza per la prosecuzione del processo all'8.03.2022, e sciogliendo la riserva con ordinanza del 9.03.2022 ammetteva la CTU medico-legale nominando il Dott. Persona_2
Svolti i rilievi sulla base della documentazione medica prodotta in atti da parte attrice, in data
17.09.2022 il CTU depositava gli esiti degli accertamenti della consulenza medico-legale.
Conclusa la fase istruttoria, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 28.11.24, per la discussione, assegnando alle parti termine fino al 10.11.24 per il deposito di note conclusive. I procuratori delle parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
*****
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, le domande avanzate da parte attrice sono ammissibili e vanno accolte seppur nei limiti di seguito evidenziati.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società in qualità di Controparte_2 proprietaria del veicolo assicurato, in quanto, seppur regolarmente citata, non si è costituita in questo giudizio.
Si rigetta, inoltre, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva ritualmente sollevata da parte convenuta, avendo la sig.ra – in qualità di madre ed erede legittima di Controparte_3
– provveduto, nei termini, alla riassunzione del giudizio al fine di ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal figlio in conseguenza del sinistro. La legittimazione attiva e passiva delle parti in causa risulta, quindi, provata attraverso la documentazione prodotta in atti.
Nel merito, l'esposizione dei fatti, così come descritti e comprovati nel corso dell'espletata istruttoria, potrà meglio specificare le argomentazioni poste a fondamento della decisione.
In ordine all'an debeantur, risulta provata la responsabilità del conducente sig. Persona_1 dell'autovettura tg. BP166EC di proprietà della società Controparte_2 Il fatto storico che dà origine al presente giudizio, inteso nel suo accadimento nei tempi descritti dall'attore, risulta provato dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata in corso di causa. La dinamica del sinistro per cui è causa viene riferita dal teste oculare – presente sul luogo al momento del sinistro - sig. nato a [...] P.G. il 18.09.1976, escusso all'udienza Testimone_1 del 15.07.2021, il quale ha dichiarato: “D.R. Ero a bordo della mia macchina e transitavo sulla strada al momento del sinistro. isponde al vero la prima circostanza indicata Tes_2 nell'ordinanza ammissiva. Mentre percorrevo la strada, davanti a me c'era un ragazzo a bordo di una bicicletta ed ho visto una Audi A4, se non ricordo male, di colore grigio, che da ferma ha fatto la manovra per immettersi sulla strada ed ha investito la bici che era in marcia. [...] D.R. La macchina ha urtato la bici con il suo lato sinistro ma non ricordo esattamente i punti d'urto, anzi mi sembra di ricordare che l'ha urtata con la parte sinistra all'altezza dello specchietto verso avanti. D.R. L'attore percorreva la strada direzione Centineo Centro e l'auto era parcheggiata sul lato destro, di fronte il bar Cavadonga.”
La deposizione resa dal teste è attendibile perché rispondente a quella descritta nella denuncia del sinistro alla Società di Assicurazione, e la stessa non risulta smentita da altro elemento probatorio il cui onere grava su parte convenuta.
Il teste ha, difatti, confermato l'assunto attoreo e della sua attendibilità non è dato dubitare avendo riferito circostanze precise e circostanziate.
Le norme del Codice della Strada invocate prescrivono l'obbligo di agire con la massima prudenza, ispezionando la strada al momento dell'immissione in carreggiata, e di dare la precedenza ai mezzi circolanti sulla strada, rimanendo fermi il tempo necessario a consentire a questi di passare.
Sul punto la norma di cui all'art. 154 comma 1, Codice della Strada, dispone che “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
[…]”, ivi specificando al comma 3, lett. 3, che “I conducenti devono, altresì: […] c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.”
Il conducente del veicolo targato BP166EC ha violato l'art. 154 del C.d.S., che stabilisce quali comportamenti i conducenti devono osservare quando intendono eseguire una manovra di immissione nel flusso della circolazione. In particolare, egli doveva assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada tenendo conto della posizione, distanza e direzione degli stessi.
In virtù delle predette risultanze probatorie, va affermato, quindi che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto addebitabile a responsabilità del conducente dell'Audi A4 di proprietà della società convenuta Controparte_2 Accertato il diritto al ristoro dei danni, in ordine al quantum debeantur, i danni subiti dall'attore, consistono in danni per lesioni personali, eziologicamente connessi al sinistro de quo.
L'accertamento delle lesioni personali sulla persona di trova fondamento nella Parte_1 consulenza medico legale esperita dal CTU dott. effettuata sulla base degli atti, stante il Persona_2 decesso di . Parte_1
Il CTU, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti, ha stabilito che , ha Parte_1 riportato a seguito del sinistro “esiti di lussazione del gomito e frattura del capitello radiale sinistro in soggetto destrimane associati ad esiti cicatriziali da procedura chirurgica ortopedica”, affermando che dette lesioni personali risultano in rapporto di causalità con la dinamica del sinistro per cui è causa.
Lo stesso CTU, alla luce di quanto sopra, ha rassegnato la seguente valutazione medico-legale ritenendo che tali lesioni abbiano determinato un periodo di malattia di gg. 17 di I.T.A. e gg. 60 di I.T.P. (di cui gg. 20 al 75%, gg. 20 al 50% e gg. 20 al 25%), cui sono residuati postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 5%.
Tali conclusioni sono condivise da questo Tribunale, in quanto immuni da vizi logici ed errori nonché supportate da certificazioni sanitarie pertinenti e congrue valutazioni medico-legali.
La tipologia di danno di cui oggi ci si occupa è da inquadrare all'interno dell'area del danno non patrimoniale, in particolare danno biologico, per il quale si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il danno biologico così come sopra riconosciuto, detto anche danno alla salute, riguarda il danno fisico o psichico che compromette le normali attività vitali del danneggiato ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.. Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psicofisica, la stessa presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.
Ove la persona danneggiata, come nel caso di specie, muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano “iure successionis” va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva.
Tale principio è stato anche confermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 8532/20 che così riporta: “ Il danno sub iudice è pertanto il danno iure hereditatis e non quello iure proprio. La domanda è stata proposta per l'invalidità permanente ed il giudice di merito avrebbe dovuto fare applicazione, per la liquidazione del relativo danno, delle tabelle del Tribunale di Milano, munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c. e non applicare il criterio equitativo puro, privo peraltro di parametri di riferimento. Il decesso della parte comporta tuttavia che la valutazione probabilistica connessa all'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato vada sostituita con quelle del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicchè l'ammontare del danno biologico che gli eredi richiedono iure successionis deve essere calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita della vittima, ma alla sua durata effettiva”.
In conclusione, facendo applicazione dei criteri stabiliti dalle Tabelle Milanesi sopra indicate, per i casi di invalidità permanente pari al 5% e decesso avvenuto dopo 6 anni dal momento in cui si è verificato il danno, si ottiene una somma totale di 2.689,00 Euro.
A tale somma si aggiunge la somma di € 2.854,47 per l'invalidità temporanea come individuata dal CTU, per un totale di € 5.543,47.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato via via, dalla data del sinistro al passaggio in giudicato della presente sentenza, da quando decorreranno soltanto gli interessi legali.
Va rigettata, contrariamente, la richiesta relativa al danno non patrimoniale, comprensivo del c.d. danno esistenziale e del danno morale, non dovuti, non avendo dimostrato parte attrice tale sussistenza con sufficienti mezzi di prova, giusto quanto statuito dalle recenti sentenze della Cassazione a Sez. Unite.
In riferimento all'eccepito danno morale: “Non costituisce … duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. (Cass. III^ n. 7513 del 27/03/2018).
Pertanto, in caso di incidente stradale va liquidato anche il danno morale purché si tenga conto delle lesioni in concreto subite, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e risultando il danneggiato onerato dell'allegazione della prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. Incidenza non adeguatamente provata con specifico riferimento al caso de quo.
In realtà, l'attore non allega alcunchè a dimostrazione del danno morale patito, con la conseguenza che la doglianza si limita a contestare il principio astratto della autonoma risarcibilità del danno morale, ma non dimostra la rilevanza della censura.
Non viene, pertanto, riconosciuto il danno non patrimoniale, comprensivo del c.d. danno esistenziale e del danno morale, in quanto tali richieste non risultano supportate da sufficienti elementi probatori e non risulta fornita la prova dell'esistenza di tali danni.
Nulla sulle spese mediche per difetto di prova, non potendo applicare il criterio equitativo per la liquidazione di spese certe e certificabili. Tutto ciò premesso, in definitiva, si condanna la al pagamento in favore Controparte_4 di della somma di € 5.543,47, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal Controparte_3
momento del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese di giudizio, così come quelle per le CTU già liquidate, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della compagnia di assicurazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 85/2017 R.G.A.C., così provvede:
Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda introduttiva e per l'effetto condanna la compagnia di assicurazione al pagamento, in favore di , della somma Controparte_4 Controparte_3 di € 5.543,47 a titolo di risarcimento del danno, cui vanno aggiunti gli accessori come sopra specificati.
Rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti.
Condanna la alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € Controparte_5
2.552,00 oltre le spese vive e spese generali IVA e CPA da distrarsi in favore dell'Avv. Carmelo Cicero, procuratore anticipatario.
Pone a carico della le spese per le CTU, già liquidate in corso di causa. Controparte_4
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 20 febbraio 2025.
IL GOP
(Dott. Maria Rita Cuzzola)