Art. 4.
Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione privilegiata ordinaria in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso e' equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.
Agli stessi fini le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585 .
Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione privilegiata ordinaria in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso e' equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.
Agli stessi fini le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585 .