Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/06/2025, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 8859/2015 R.G. tra
C.F. vedova rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
Gennaro Contardi come da procura in atti;
ATTRICE
e
, C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanni Clemente come Controparte_1 C.F._2
da procura in atti;
CONVENUTO
Conclusioni: come da verbali di causa e memorie depositate;
RAFIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra conveniva il sig. Parte_1 CP_1
dinnanzi al Tribunale di Salerno al fine di ivi sentire ”Riconoscere e dichiarare che il sig.
[...]
a detenuto dal 5.4.2005 al 17-9-2014 il fondo rustico in EL alla Loc.tà Maida Controparte_1
Strada Provinciale, senza titolo, come confermato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione
n°19237/2015, riportato nel catasto terreni al fg.13, p.lle nn.182 (ora 305 - 306 e 307) - 183 – 188 e
7 (ora 187 e 184) di ettari 14.56.24; Condannare a risarcire il danno causato dalla Controparte_1
consegna di ha 3.94.74, non seminato, mentre l'aveva ricevuto seminato a grano, danno da quantificarsi in corso di causa sulla base del costo della semina a grano e del costo a quintale del grano, da quantificare in misura non inferiore ad euro 11.000, ed al lucro cessante, da quantificarsi in misura non inferiore ad euro 5.000, e così per complessivi euro 16.000, nonché relativamente all'area detenuta da sconosciuti, di ettari 3.09.80, nella misura da quantificare in corso di causa, comunque non inferiore ad euro 6.000 all'anno, dal 17 settembre 2014 fino alla data dell'effettiva
A sostegno della domanda l'attrice deduceva che, con sentenza non definitiva del Tribunale di Salerno
- Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie N. 667/2011, è stato respinto il ricorso del Sig. diretto ad inserire nel contratto di affitto di azienda agricola di h.a. 169.86.88 Controparte_1
(ettari centosessantanove, are ottantasei, e centiare ottantotto) tra la sig.ra Parte_1
vedova ed il Sig. della durata di 15 anni ex art. 1 della legge n. Parte_2 Controparte_1
203/1982 dichiarato costituito con sentenza della Corte di Appello di Salerno Sez. Specializzata
Agraria N. 23/2005, passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte di Cassazione – III
Sezione Civile N. 25555/2008, per cui, secondo il ricorso del Sig. l'estensione Controparte_1
dell'azienda agricola dichiarata affittata sarebbe stata elevata ad h.a. 184.43. 13
(ettaricentottantaquattro, are quarantatre e centiare tredici); che fra l'altro, è stato condannato il
Sig. a rilasciare in favore della Sig.ra vedova il Controparte_1 Parte_1 Parte_2
fondo in EL (Salerno), località Maida - Strada Provinciale, riportato nel Catasto Terreni del
Comune di EL (Salerno) al foglio 13, particelle 182, 183, 184 e 7, da esso detenuto "sine titulo",
Iibero da persone e cose, nonché al risarcimento dei danni;
che il Sig. era Controparte_1
detentore di h.a. 14.56.24 (ettari quattordici, are cinquantasei e centiare ventiquattro) del fondo in
EL (Salerno), Località Maida - Strada Provinciale, dell'azienda agricola coltivati, oltre che a grano, anche ad avena loietto, a seguito del Verbale di rilascio dell' ufficiale giudiziario dell'Ufficio
Unico Notifiche ed Esecuzioni della Sezione Distaccata di Eboli del Tribunale di Salerno, 5 aprile 2005 in forza della predetta sentenza della Corte di Appello di Salerno – Sez. Specializzata Agraria N.
23/2005; che con sentenza della Corte di Appello di Salerno Specializzata Agraria N. li9/2012, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 17 novembre 2011, depositata in Cancelleria e pubblicata il 2 febbraio 2012, fra l'altro, è stato rigettato I 'appello ed è stata confermata la predetta sentenza non definitiva del Tribunale di Salerno - Sezione Specializzata per le Controversie AgrarieN. 667/2011; che avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Salerno- Sez. Specializzata Agraria N. 119/2012, proponeva ricorso per cassazione il Sig. che il predetto ricorso per cassazione è stato rigettato CP_1
con sentenza della Corte di Cassazione - II Sezione Civile N. 19237/2015; che, in forza della predetta sentenza parziale di primo grado, notificata in forma esecutiva al Sig. marzo Parte_3
2012, e della predetta sentenza di appello, notificata , unitamente all'atto di precetto per rilascio, al
Sig. il 10/14 ottobre 2013, è stato intimato il rilascio del predetto fondo in Controparte_1
EL (Salerno), località Maida - Strada Provinciale;
che con provvedimento di nomina, su istanza 13 gennaio 2014, a seguito di accesso eseguito, dell' Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche,
Esecuzioni e Protesti della Corte di Appello di Salerno, di consulente tecnico, necessario ai fini della esatta individuazione del fondo da rilasciare, da parte del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Salerno con provvedimento 21.6..2014 del consulente tecnico d'ufficio dott. e Persona_1
conseguente disposizione di prosecuzione delle operazioni di rilascio, nonché di nuovo atto di precetto per rilascio notificato al Sig. il 14/25 agosto 2014, il predetto Ufficiale Controparte_1
Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti della Corte di Appello di Salerno, con verbale 17 settembre 2014 eseguiva il rilascio del fondo in EL (Salerno), località Maida –
Strada Provinciale;
che nel predetto verbale di rilascio di immobile il Sig. Controparte_1
dichiarava di detenere soltanto "una porzione di fondo non coincidente con l'intera estensione delle particelle oggetto dell'odierno rilascio" ma che una parte, cioè quella coltivata a mais, era coltivata
"da terzi al momento non identificati"; che le particelle oggi rilasciate vengono coltivate da lui stesso solo in parte e precisamente dichiara di avere coltivato esclusivamente la zona coltivata a fieno e la zona solo fresata, mentre le restanti superfici, facenti parte delle particelle comprese nel fondo rilasciato, e precisamente quelle coltivate a mais, sono coltivate da altre persone e che l'area coltivata a mais era posseduta da terzi fin dal 2005; che la predetta dichiarazione del Sig. Controparte_1
è in contrasto con il verbale di rilascio dell'Ufficiale Giudiziario dott. , dell'Ufficio Persona_2
Unico Notifiche ed Esecuzioni della Sezione Distaccata di Eboli del Tribunale di Salerno, 5 aprile 200s, dal quale risulta che è stato consegnato al Sig. I'intero fondo in EL Controparte_1
(Salerno), Maida - Strada Provinciale, di h.a. 14.56.25 (ettari quattordici, are cinquantasei e centiare venticinque); che la predetta dichiarazione del Sig. in contrasto con la predetta Controparte_1
sentenza del Tribunale di Salerno Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie N. 1777/2013, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 5 luglio 2013, depositata in Cancelleria e pubblicata il 12 settembre 2013 (v. documento l0), sentenza confermata dalla sentenza della Corte di Appello di
Salerno Sezione Specializzata Agraria N. 267/2015, inerente alla impugnativa della relazione del consulente tecnico d'ufficio agronomo dr. dalla quale non risulta che parte del Persona_3
fondo MADA – Strada Provinciale sia coltivato da altre persone;
che la predetta dichiarazione del Sig. non risulta neppure dalla predetta sentenza della Corte di Appello di Salerno Controparte_1
Sezione Specializzata Agraria N. 119/2012, che il terreno coltivato da altre persone" è tuttora il loro possesso, essendo impossibile identificarle;
che con contratto di concessione di fondo agricolo 2 luglio 2015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Salerno il 20 agosto 2015 la Sig.ra Parte_4
vedova ha concesso in affitto per un anno dal 15 aprile 2015 al 15 aprile
[...] Parte_2 2016 al Sig. il predetto fondo in EL (Salerno), località Maida, per h.a. Parte_5
l1.00.00 (ettari undici) e non per tutta l'estensione del fondo di h.a. 14.56.24 a causa del terreno in possesso a persone sconosciute - a dire del Sig. – per il canone locativo annuo đi Controparte_1
€ 22.000,00= (ventiduemila/00) che con relazione 11 febbraio 2015 I'ing. , su incarico CP_2
della Sig.ra vedova ha accertato che l'area coltivata da persone Parte_1 Parte_2
sconosciute è di mg. 30.980, mentre l'area consegnata seminata dal Sig. è di mg. Controparte_1
74.553. mentre la restante area di mq. 39.474, cioè parte della particella 305, è incolta;
che è evidente da tale relazione la falsità della dichiarazione del Sig. all'Ufficiale Controparte_1
Giudiziario dott. , dell'Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti della Corte di Testimone_1
Appello di Salerno, nel verbale 17 settembre 2014, in quanto non tutto il fondo, esclusa la parte coltivata da sconosciuti, è stato consegnato seminato, ma per circa h.a. 4.00.00 (ettari quattro) incolto, mentre dal predetto verbale di rilascio dell'Ufficiale Giudiziario dott. , Persona_2
dell'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni della Sezione Distaccata di Eboli del Tribunale di Salerno, 5 aprile 2005 risulta che tutto il fondo fu consegnato seminato, per cui vi è stato illecito arricchimento da parte del Sig. il quale ha ricevuto il fondo seminato e lo ha restituito in parte Controparte_1
incolto; che, invano, con lettera raccomandata a.r. 12 febbraio 2015 la sig.ra Parte_1
tramite il suo procuratore generale, dott. ha invitato, il Sig. Persona_4 CP_1
a concordare amichevolmente il predetto danno.
[...]
Si costituiva il sig. eccependo la inammissibilità della domanda in quanto la superficie di Ha CP_1
11.40.27, al momento dell'esecuzione della sentenza n°23/05 della Corte di Appello, fu da egli occupata, ritenendola parte dell'azienda agricola locata, essendo interessata da colture foraggere e grano, necessarie per le esigenze aziendali;
che, non rientrando tale superficie nel contratto stabilito giudizialmente con la sentenza precitata, non è possibile invocare la clausola contrattuale secondo cui, al rilascio alla fine del rapporto agrario, il fondo dovrebbe essere restituito con le stesse colture rinvenute al momento dell'immissione in possesso;
sosteneva altresì che, per la detenzione sine titulo del terreno di cui sopra, ha risarcito alla sig.ra i danni per il mancato utilizzo - a seguito di Parte_1
giudizio instaurato da quest'ultima - come si rileva dalle sentenze n°667/2011 della Sezione Agraria
e n°119/2912 della Corte di Appello. Avendo l'attrice, nel giudizio agrario di cui alle sentenze predette richiesto l'indennità di occupazione del fondo, ottenendone l'accoglimento, non può, con la domanda attuale, richiedere il pagamento - ex art.1149 c.c. - di presunte somme sostenute per la semina del grano sia perché tale richiesta è caduta in prescrizione ex art.2947 c.c. sia perché, a tutto voler concedere, è da ritenersi compresa nell'ammontare della somma liquidata a titolo di danno;
che da tanto ne consegue che la proposta di compensare in parte il presunto credito relativo al rimborso delle spese per la semina del grano rinvenuto sul fondo ”Maida” sulla superficie di circa ettari undici, in sede di esecuzione della sentenza n°23/05 della Corte di Appello, con il credito del comparente spettante per aver rilasciato Ha 7.45.53 dello stesso fondo nel mese di settembre del 2014, con soprastanti colture di loietto ed altro, non è ammissibile perché l'attrice non può vantare alcun credito;
che, a maggior ragione, non è ammissibile la richiesta di risarcimento danni per non aver restituito la superficie di terreno di ha 3.09.80 detenuta da tal da molti anni prima della stipula Pt_6
del contratto di fitto ex sentenza n°23/05, più volte richiamata, sul falso presupposto che quest'ultimo sarebbe uno sconosciuto.
Con ordinanza del giudice del 22.5.2017, rilevava la mancata articolazione di mezzi istruttori nei termini concessi ex art. 183 comma VI c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Le domande proposte dall'attrice sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Risulta in atti, dalla copiosa documentazione prodotta da parte attrice che il convenuto era CP_1
detentore, avendolo avuto consegnato erroneamente (in quanto non rientranti nel contratto agrario)
l'intera superficie di h.a. 14.56.24 (ettari quattordici, are cinquantasei e centiare ventiquattro) del fondo sito in EL (Salerno), Località Maida - Strada Provinciale, dell'azienda agricola coltivati, oltre che a grano, anche ad avena loietto;
circostanza attestata anche dal verbale dell'Ufficiale
Giudiziario del 5.4.2005, mai impugnato dal convenuto con querela di falso.
Tale porzione di terreno è stata dal convenuto ritenuta “parte dell'azienda agricola locata, essendo interessata da colture foraggere e grano, necessarie per le esigenze aziendali”.
Quanto dal convenuto dichiarato circa la esclusiva coltivazione della zona coltivata a fieno e la zona solo fresata, mentre le restanti superfici, facenti parte delle particelle comprese nel fondo rilasciato,
e precisamente quelle coltivate a mais, sono coltivate da altre persone” e “che l'area coltivata a mais era posseduta da terzi fin dal 2005”, si pone in netto contrasto con il verbale di rilascio dell'Ufficiale
Giudiziario dott. , dell'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni della Sezione Distaccata di Persona_2
Eboli del Tribunale di Salerno, del 5.4.2005, dal quale risulta che è stato consegnato al Sig. CP_1
l'intero fondo in EL (Salerno), località Maida – Strada Provinciale, di h.a. 14.56.25
[...]
(ettari quattordici, are cinquantasei e centiare venticinque); si pone altresì in contrasto con la sentenza Tribunale di Salerno – Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie N. 1777/2013, sentenza confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Salerno – Sezione Specializzata Agraria N. 267/2015, inerente alla impugnativa della relazione del consulente tecnico d'ufficio agronomo dott. dalla quale non risulta che parte del fondo MAIDA – Strada Provinciale sia Persona_3
coltivato da altre persone.
Ulteriore conferma di quanto assume parte attrice è rinvenibile dalla relazione dell'ing.
[...]
datata 11.2.2015 versata in atti (v. documento 13 prod. attrice); rimasta priva di puntuale Per_5
contestazione da parte del convenuto, redatta sulla base della sentenza del Tribunale di Salerno –
Sezione Specializzata Agraria N. 1777/2013, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di
Salerno – Sezione Specializzata Agraria N. 267/2015 e del verbale di rilascio 5.4.2005 anch'esso versato in atti (v. documento 5 prod. attrice), eseguito, su richiesta ed alla presenza del Sig. CP_1
assistito dai propri consulenti tecnici che hanno identificato i luoghi di causa;
sia dalla
[...]
sentenza della Corte di Cassazione (v. documento 7 allegato alla citazione); da detta documentazione si evince l'esclusione del fondo Maida dell'azienda concessa in affitto al convenuto e, pertanto, risulta l'occupazione senza titolo del fondo Maida da parte del Sig. risulta altresì dalla Controparte_1
documentazione versata in atti che detto fondo all'epoca dell'occupazione risultava coltivato a mais mentre non lo era all'epoca del rilascio.
Per quanto concerne l'eccepita inammissibilità delle domande risarcitorie, va ricordato che le sezioni
Unite della Corte di Cassazione (cfr. Sentenza 33645/22) hanno chiarito che, nell'ipotesi di occupazione sine titulo di un immobile, al proprietario spetta, in conseguenza della perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento - diretto o indiretto - sulla cosa, il risarcimento sia del danno da perdita subita (liquidato dal giudice, ove non dimostrabile nel suo preciso ammontare, con valutazione equitativa, anche mediante il parametro del canone locativo di mercato) che del danno da mancato guadagno (corrispondente a quanto lo stesso avrebbe ottenuto se avesse concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato ovvero lo avesse venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Sul punto va ricordato il principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo il quale l'occupazione illegittima costituisce una condotta antigiuridica configurabile come illecito a carattere permanente, che si protrae nel tempo, a partire dall'iniziale apprensione del bene, e determina un pregiudizio destinato a rinnovarsi continuamente, in relazione alla privazione del godimento ed alla perdita dei frutti dell'immobile, con la conseguenza che il diritto del proprietario al risarcimento sorge in ogni momento, in relazione al danno già verificatosi, e nello stesso momento comincia a decorrere il relativo termine di prescrizione quinquennale con decorrenza dalla data di cessazione dell'occupazione (cfr. Cass. Civ. 6867/22). Occupazione che, nel caso di specie, è cessata dalla data di rilascio (17.9.2014).
Vanno, pertanto, accolte per quanto di ragione le domande proposte dall'attrice in quanto risulta, come sopra precisato, la detenzione “sine titulo” dal 5.4.2005 al 17-9-2014 del fondo rustico in
EL alla Loc.tà Maida Strada Provinciale, come confermato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n°19237/2015, riportato nel catasto terreni al fg.13, p.lle nn.182 (ora 305 - 306 e 307)
- 183 – 188 e 7 (ora 187 e 184) di ettari 14.56.24, e va risarcito il danno causato dalla consegna del predetto terreno per circa h.a. 3.94.74, non seminato, mentre l'aveva ricevuto seminato a grano.
In mancanza di prova del danno nel suo preciso ammontare, lo stesso va liquidato in via equitativa calcolando il costo di produzione medio per il grano pari ad € 1.200,00/h.a. per cui all'attrice compete la somma di € 4.737,00 (€ 1.200 x 3.94.74); l'ulteriore danno originato dal lucro cessante per la danneggiata che non ha potuto trarre frutti né dal godimento del bene né dalla percezione di eventuale canone di locazione, deve essere liquidato con il valore locativo del bene usurpato (cfr.
Cass. civ., sez. III, 16/04/2013, n. 9137) che questo giudicante ritiene equo determinare in € 4.000,00;
e così per un totale di € 8.737,00 (€ 4.737 + € 4.000).
Relativamente all'area detenuta da sconosciuti di h.a. 3.09.80 (ettari tre, are nove e centiare ottanta), il danno va liquidato in € 6.000,00; tale somma è da ritenersi congrua atteso che, così come risulta provato, l'attrice ha concesso in affitto la parte di fondo di h.a. 11.00.00 (ettari undici) per un canone di affitto annuo di 22.000,00 come da contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Salerno il
20.8.2015 e versato in atti.
Dette somme vanno adeguate ai valori monetari odierni mediante rivalutazione in ragione delle variazioni degli indici ISTAT a decorrere dalla domanda sino alla pronuncia della presente sentenza, oltre gli interessi calcolati in misura pari al saggio legale sugli importi via via annualmente rivalutati a decorrere dalla domanda fino alla pronuncia della presente sentenza, oltre gli ulteriori interessi calcolati in misura pari al saggio legale sull'intero importo dovuto dalla pronuncia della presente sentenza fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex dm. Giustizia 55/14 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante n. R.G. 8859/15 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento per quanto di ragione della domanda, dichiara che ha Controparte_1
detenuto senza titolo il fondo rustico in EL alla Loc.tà Maida Strada Provinciale, dal
5.4.2005 al 17.9.2014 riportato nel catasto terreni al fg.13, p.lle nn.182 (ora 305 - 306 e 307)
- 183 – 188 e 7 (ora 187 e 184) di ettari 14.56.24;
2) Condanna , relativamente all'area di ha 3.94.74 al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attrice, della somma di € 8.737,00 a titolo di risarcimento danni come in parte motiva specificato, ed oltre interessi come in parte motiva indicato;
3) Condanna , relativamente all'area di ettari 3.09.80, al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attrice ed a titolo di risarcimento danni, della somma di € 6.000,00 all'anno, dal 17 settembre 2014 fino alla data dell'effettiva consegna, oltre interessi come in parte motiva indicato;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell'attrice, che liquida Controparte_1
in € 270,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta.
Così deciso in Salerno il 25.6.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi