CA
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4213/2022 del R.G.A.C. pendente TRA c.f.: , in persona del legale rapp.te, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Leone Rosita (c.f. ), come da procura generale alle liti C.F._1
(Rep.55418 – Racc.16104) Notaio del 04.05.22; Persona_1
APPELLANTE E nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
) e nata a [...] il C.F._2 Controparte_2
10/03/1933 (c.f.: ), entrambi rappresentati e difesi dell'Avv. Fragasso C.F._3
Giulio (C.F. ), in virtù di procura su foglio separato;
C.F._4
APPELLATI CONCLUSIONI All'udienza del 18/12/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. e adivano il Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Benevento chiedendo la condanna di al pagamento della Parte_1 somma di € 16.734,20. In particolare, i ricorrenti lamentavano l'erronea liquidazione degli interessi su n. 2 buoni fruttiferi postali della serie Q/P, emessi rispettivamente il 21 gennaio 1988 e il 16 settembre 1988, per un valore nominale di L.
5.000.000 ciascuno. I ricorrenti evidenziavano come, contrariamente alle disposizioni riportate sul retro dei titoli e alle norme applicabili, gli importi liquidati risultassero inferiori a quelli dovuti, in violazione delle condizioni contrattuali. I titoli in questione riportavano sul fronte la serie P/Q e sul retro i tassi di interesse della precedente serie P, senza che vi fosse alcuna modifica conforme a quanto previsto dal D.M. 13
1 giugno 1986 il quale disponeva che i buoni della serie P, emessi successivamente al 1° luglio 1986, dovessero essere contrassegnati con la dicitura Q/P e riportare sul retro i nuovi tassi d'interesse. Nonostante le indicazioni riportate sui buoni, aveva offerto di Parte_1 liquidare gli importi utilizzando tassi inferiori rispetto a quelli indicati, determinando un mancato pagamento complessivo di € 55.365,00, come risultante da una perizia di parte prodotta in giudizio. Inoltre, i ricorrenti evidenziavano che, a seguito del ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), aveva riconosciuto, in parte, l'errore, Parte_1 corrispondendo la somma di € 39.254,80, trattenuta a titolo di acconto, in quanto insufficiente in base alla predetta perizia di parte, rimanendo la resistente debitrice della restante parte di € 16.110,20. 1.2. Si costituiva in giudizio ammettendo l'omissione dell'apposizione dei Parte_1 timbri previsti, ritenendo, tuttavia, di aver correttamente rimborsato le somme dovute in base ai buoni postali azionati in giudizio mediante il pagamento del suddetto importo di € 39.254,80. 1.3. Il Tribunale di Benevento, con ordinanza depositata in data 26.8.2022, accoglieva la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, condannava al pagamento in favore Parte_1 di e della ulteriore somma di € 16.734,20, oltre Controparte_1 Controparte_2 interessi legali dalla data della domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo. In sintesi, il Tribunale, richiamava a supporto l'orientamento giurisprudenziale, tra cui la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 13979/2007, che sancisce la prevalenza delle condizioni riportate sui titoli rispetto alle disposizioni regolamentari non correttamente incorporate nel titolo e riteneva che non aveva adempiuto alle disposizioni di cui Parte_1 al D.M. 1986, causando un legittimo affidamento nei ricorrenti circa i rendimenti riportati sui titoli stessi. Il primo Giudice, quindi, riteneva corretti e condivisibili i calcoli effettuati dall'attore e dal suo ctp dr. , che richiamava integralmente, e, quindi, condannava Per_2 [...] al pagamento in favore dei ricorrenti della somma complessiva di € 16.734,20 (€ Parte_1
16.110,20 per la differenza sui rendimenti e € 624,00 per le spese di perizia), oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. In ragione della condotta processuale della convenuta, che aveva già corrisposto parte delle somme richieste, il giudice disponeva la compensazione per metà delle spese di lite, ponendo la restante metà a carico di per € 2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione Parte_1 in favore del difensore antistatario.
2. Avverso l'indicata ordinanza (con atto notificato in data 30.9.2022, tramite pec) ha proposto appello denunciando l'errore del giudice di primo grado in relazione al Parte_1 calcolo degli interessi dovuti per il periodo dal 21° al 30° anno in quanto il conteggio delle parti ricorrenti, recepito e fatto proprio dal Tribunale, non era corretto laddove, per detto periodo, applicava erroneamente gli interessi bimestrali fissi indicati a tergo del buono (lire 1.290.751), che corrispondevano all'interesse annuale del 15 %, sul montante maturato alla fine del 20° anno a seguito della capitalizzazione annuale degli interessi, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50 % e non già al netto della stessa, come invece erroneamente ritenuto dal primo giudice. Nel reiterare, dunque, sostanzialmente le difese già articolate sul punto in primo grado chiedeva, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata, rigettarsi la domanda proposta dai ricorrenti con vittoria di spese processuali.
2 Si costituivano ritualmente gli appellati deducendo la correttezza della sentenza di primo grado per le ragioni esposte in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede che sostanzialmente riproducevano le argomentazioni poste a fondamento del ricorso originario introduttivo del giudizio. Concludevano in via preliminare per la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., ed in subordine, nel merito, per il rigetto dell'appello con vittoria di spese processuali. All'udienza del 18.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
3. In via preliminare va detto che l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dagli appellati, è da considerarsi rispettosa di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del c.p.c., nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata. Nella fattispecie de quo, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i punti della ordinanza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione. Nel merito l'appello è fondato e va accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto della domanda di pagamento proposta in primo grado da e Controparte_1
. Controparte_2
È opportuno, in via preliminare, ribadire che oggetto del contendere è soltanto il criterio da seguire per la determinazione degli interessi maturati dal 21° al 30° anno successivi alla data di emissione dei due buoni postali ed il loro ammontare. Difatti per quanto concerne le somme dovute per i primi venti anni di durata dei buoni in oggetto, appartenenti alla serie Q, risulta pacifico che , a causa dell'errore operativo consistito nel non aver apposto sul Parte_1 retro degli stessi il nuovo timbro indicante i minori interessi previsti per la serie Q, ha riconosciuto ai ricorrenti i maggiori interessi indicati a tergo dei buoni relativi alla precedente serie P liquidandone i relativi importi, sia pure attraverso il pagamento integrativo successivo alla pronuncia in sede stragiudiziale dell'ABF. Ciò premesso, va condivisa nel merito la censura mossa da alla decisione del Parte_1 primo giudice. In particolare, va rilevato che l'art. 1 del decreto legge 19 settembre 1986 n. 556, convertito con modificazioni in legge 17 novembre 1986, n. 759 - recante “Modifiche al regime delle esenzioni dalle
3 imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601” - stabilisce che “Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987… ”. La norma, dunque, ha assoggettato i buoni postali fruttiferi - che, in precedenza, ne erano esenti (in applicazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973) - alla prevista ritenuta erariale. Pertanto, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, mentre i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%. Tale ritenuta è stata soppressa con il D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 1996) e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni fruttiferi postali, sempre nella misura del 12,50%. Con riguardo alle modalità di capitalizzazione degli interessi, se al lordo o al netto della ritenuta fiscale, questa Corte ritiene che sia coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale con riferimento al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito, e, precisamente, in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve, dunque, avvenire al netto dell'imposizione fiscale. Tanto trova conferma nella previsione di cui all'art. 7, 3° comma del DM del 23 giugno 1997, il quale prevede che “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere Q, R ed S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”. D'altra parte, dagli stessi conteggi elaborati dal CT di parte ricorrente, e posti a fondamento della domanda attorea e della pronuncia del Tribunale, emerge pacificamente che per i primi Cont venti anni gli interessi annuali previsti a tergo dei sono stati calcolati in regime di capitalizzazione semplice per ogni bimestre ed in regime di capitalizzazione composta alla fine di ogni anno al netto, si badi bene, della ritenuta fiscale di legge del 12,50 %, ovvero decurtando la stessa dall'ammontare degli interessi maturati nell'anno prima della loro capitalizzazione all'inizio dell'anno successivo. Dunque, dallo stesso conteggio degli attori emerge che essi correttamente hanno ritenuto applicabile in sede di capitalizzazione degli interessi, con riguardo alla ritenuta fiscale da applicarsi ai medesimi, il criterio “per competenza” in conformità di quanto espressamente previsto per i buoni della serie Q dall'art. 7 del DM Min. Tesoro del 23.06.1997, pubbl. nella G.U. n. 145/1997, innanzi esaminato. Logica conseguenza di ciò avrebbe dovuto quindi essere che, come giustamente eccepito da
, nel calcolo degli interessi dovuti dal 21° al 30° anno (senza più capitalizzazione Parte_1 ed al tasso massimo raggiunto al 20° anno del 15 %) il montante, ovvero la base del calcolo, avrebbe dovuto essere quello maturato alla fine del 20° anno a seguito della capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50 % (ovvero nel caso di specie per
4 entrambi i buoni lire 39.136.980 secondo le risultanze degli stessi conteggi del CT di parte ricorrente). Invece, come correttamente rilevato dall'appellante, il CT di parte attrice, contraddicendo sotto il profilo logico-contabile il criterio fino a quel momento seguito, nell'effettuare detto conteggio degli interessi dal 21° al 30° anno, erroneamente non ha posto a fondamento del calcolo detto montante maturato alla fine del 20° anno (come da conteggio invece di ), ma Parte_1 quello di maggiore importo (lire 51.630.068) indicato a tergo del buono derivante dalla capitalizzazione annuale degli interessi operata al lordo della ritenuta fiscale del 12,50 % secondo la vecchia disciplina ed in violazione di quella abrogativa e sostitutiva di cui all'art. 7 del sopravvenuto DM Min. Tesoro del 23.06.1997 innanzi esaminato. Difatti l'importo fisso bimestrale per interessi di lire 1.290.751, indicato a tergo dei buoni postali “de quo” ed applicato nel conteggio dal CT per la quantificazione degli interessi dal 21° al 30° anno, non è altro, in termini monetari, che 1/6 del tasso di interesse annuale del 15% applicato su predetto maggior montante di lire 51.630.068 (15 % di lire 51.630.068 = lire 7.744.510 interesse annuale per gli anni dal 21° al 30°; lire 7.744.510 : 6 = lire 1.290.751 pari all'interesse bimestrale indicato nei buoni per il periodo dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione). È infine opportuno precisare a riguardo che, secondo il consolidato e costante orientamento espresso sia dalla Corte di Cassazione a SSUU con sentenza n. 3963/2019 che dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 26/2020, i decreti ministeriali attuativi della delega di cui all'art. 173 DPR 156/1973, tra cui rientra anche il citato DM Tesoro del 23.06.1997, hanno il potere di integrare il contratto relativo ai buoni postali fruttiferi in virtù dell'art. 1339 c.c. secondo cui le clausole ed i prezzi di beni e servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (cd. potere di etero regolamentazione del contratto), per cui non vi è dubbio sulla efficacia cogente del DM in oggetto ove ha espressamente previsto che gli interessi maturati per i buoni della serie Q, come quelli oggetto di causa, vadano capitalizzati al netto della ritenuta fiscale. A conferma di quanto sopra va sottolineato il costante principio espresso dalla Suprema Corte (vedi Cass. sent. n. 27809/2005, e Cass. ordinanze nn. 4384, 4748, 4751 e 4763 del 2022) secondo cui i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. e non titoli di credito e tale natura giuridica è compatibile con una modifica unilaterale delle condizioni riportate sui loro moduli operata da un provvedimento normativo di natura secondaria. Inoltre, nella detta sentenza a SSUU n. 3963/2019 la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del potere di variazione anche in peius prevista attraverso il predetto meccanismo della delega dall'art. 173 DPR 156/1973, ha statuito che in tema di buoni postali fruttiferi la disciplina contenuta nel poi abrogato art. 173 DPR 156/1973, come novellato dall'art. 1 DL 460/1974 convertito in Legge 588/1974, che per l'appunto consentiva variazioni anche in peius del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, continua a trovare applicazione per i rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore del DM Tesoro del 19.12.2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice dell'art. 173 DPR 156/73 di cui all'art. 7 comma 3 D.lgs 284/1999, atteso che quest'ultima da un lato aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriormente vigenti ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni postali
5 fruttiferi e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare anche l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva evidentemente configurato una previsione di contenuto adattativo e facoltativo e non vincolante per il decreto ministeriale, per cui l'art. 9 del citato DM 19.12.2000, nel ribadire che i buoni postali fruttiferi delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore (tra cui rientra la serie Q oggetto di causa) restano soggetti alla previgente disciplina (ovvero con riguardo ai buoni postali oggetto di causa a quella di cui all'art. 7 del DM Tesoro del 23.06.1997), non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore. Considerati i perduranti contrasti e mutamenti di indirizzo ancora esistenti, soprattutto nella giurisprudenza di merito, rispetto alle complesse questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc e Corte Cost. sent. n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e avverso l'ordinanza, depositata in data 26.8.2022 dal
[...] Controparte_2
Tribunale di Avellino, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in totale riforma della impugnata ordinanza, rigetta la domanda di pagamento formulata dai ricorrenti e;
Controparte_1 Controparte_2
2) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Napoli, il 23/4/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
6