Art. 15.
I docenti di educazione musicale e di educazione fisica mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio dell'abilitazione all'insegnamento, hanno titolo ad essere immessi in ruolo gradualmente, sulla base delle graduatorie provinciali di cui rispettivamente ai predetti articoli 43, commi quarto e quinto, e 44, comma settimo, da compilare dopo l'entrata in vigore della presente legge, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili.
I docenti di educazione musicale e di educazione fisica mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio dell'abilitazione all'insegnamento, hanno titolo ad essere immessi in ruolo gradualmente, sulla base delle graduatorie provinciali di cui rispettivamente ai predetti articoli 43, commi quarto e quinto, e 44, comma settimo, da compilare dopo l'entrata in vigore della presente legge, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili.