CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
RB CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6521/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 CONTR. CONSORZI 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 CONTR. CONSORZI 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 TARES 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 TARI 2014 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 REGISTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 REGISTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 REGISTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5271/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso iscrizione ipotecaria n. 09476202400001690000 del 3.05.2024, notificato a mezzo Pec il 10.05.2024 da Agenzia delle Entrate-
Riscossione, opposto con riferimento alle seguenti cartelle sottese:
n. 09430190015038906000,
n. 09420200018927703001,
n. 09420210006188908000,
n. 09420230012056358000,
n. 09420230012056459000,
n. 09420230014501450001,
n. 09420200009940865000,
n. 09420210014722563000,
n. 09420220009165691000,
n. 09420220009165590000,
n. 09420230020268763000,
n. 09420220032345238000,
n. 09420230014361041000, n. 09420230024287070000.
Parte ricorrente deduce l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, l'omessa indicazione dei beni da sottoporre ad iscrizione ipotecaria, la violazione della soglia minima fissata dall'art. 77 D.P.R. n. 602/1973, l'invalidità dell'intero atto cautelare derivante dalla nullità di una sola pretesa/cartella.
Inoltre parte ricorrente rappresenta che alcune pretese (che vengono elencate) sarebbero “invalide”
(riferite alla Tari 2013 e 2014, nonché ai contributi consortili 2020 e 2021).
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che le cartelle sono state regolarmente notificate allo stesso indirizzo pec dell'atto opposto (allega prova di notifica delle cartelle).
Inoltre l'Agenzia eccepisce che, dopo le cartelle, sono state anche notificate, via pec, le intimazioni di pagamento n. 09420239007353279000 (in data 18\9\2023) e n. 09420249007748516000 (in data
21\5\24), non opposte.
Quindi la resistente, con riferimento alla censura sul contraddittorio, rappresenta che, trattandosi di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il documento contiene tutte le informazioni necessarie affinchè il destinatario possa conoscere lo stato della pratica ed avere eventuali chiarimenti in merito, comunicando anche la possibilità di poter proporre ricorso entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto; in relazione, poi, alla censura sulla prescrizione delle pretese l'Agenzia deduce non essere maturato alcun termine prescrizionale, nonché doversi considerare anche la sopravvenienza della normativa emergenziale dettata per far fronte all'epidemia COVID.
Di seguito l'Agenzia evidenzia, con riguardo all'eccezione di invalidità dell'intero atto cautelare derivante dalla nullità di una sola pretesa\cartella, che non è intervenuto alcun giudicato in favore delle ragioni del ricorrente (specificamente l'Agenzia, con riferimento al procedimento definito con sentenza n. 8187/2024 di questa Corte, evidenzia che è stato proposto appello), nonché, in relazione all'omessa indicazione degli immobili, non esservi alcuna disposizione normativa che preveda l'indicazione degli immobili all'interno della comunicazione preventiva, introdotta dal D.L. n. 70/2011, con l'inserimento dell'articolo
77 - comma 2 bis nel corpo del DPR n. 600/1973.
Da ultimo, quindi, la resistente, in merito all'eccezione di violazione della soglia minima fissata dall'art 77
DPR n 602 \73, ne rappresenta l'infondatezza, tenuto conto che l'importo totale del credito vantato è, nella totalità, superiore a € 20.000,00 e ciò prescindendo dal fatto che alcune delle cartelle sottese siano sub iudice.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per la sospensione dell'atto impugnato, alla luce di quanto conformemente disposto dal giudice ordinario in relazione alla parte di intimazione opposta in quella sede.
Con ordinanza n. 1346/2025, resa in esito all'udienza del 12.06.2025, depositata in data 19.06.2025, la
Corte ha disposto la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, “ … tenuto conto della sospensione già disposta per il medesimo atto dal giudice ordinario … “.
Ha presentato note conclusive parte resistente, insistendo per il rigetto del ricorso.
In data 08.09.2025 ha presentato memorie illustrative parte ricorrente, ma le stesse, non essendo stato rispettato il termine di dieci giorni liberi antecedenti all'odierna udienza per il relativo deposito, non possono essere esaminate. All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
In generale la Corte rileva che, sulla base della produzione documentale della resistente, le cartelle sottese all'atto impugnato sono state idoneamente notificate e, di seguito, sono stati validamente notificati anche atti interruttivi del termine prescrizionale.
Va poi disattesa la censura di parte ricorrente riferita al contraddittorio endoprocedimentale: l'atto opposto, infatti, finalizzato a rendere edotto il contribuente della possibile iscrizione ipotecaria, ha di per sé natura di mezzo utile ad un contraddittorio preventivo, potendo il contribuente, proprio in quanto
“avvisato” preventivamente, evitare la successiva fase dell'iscrizione ipotecaria;
e in ogni caso, a parte la rappresentata natura dell'atto, il contraddittorio endoprocedimentale non è normativamente previsto per la fattispecie in esame, né è oggetto di previsione normativa l'indicazione, nell'avviso di iscrizione ipotecaria, dei beni da sottoporre ad ipoteca, che parte ricorrente rappresenta con una distinta censura formulata con il ricorso.
Inoltre l'atto supera, quantitativamente, la soglia minima fissata dall'art. 77 del DPR n. 602/1973 e va pure disattesa l'ulteriore censura sull'annullabilità dell'intero atto in dipendenza dell'eventuale nullità di un solo atto presupposto, circostanza comunque non ricorrente (per quanto si dirà in appresso), nella fattispecie in esame.
Dalla documentazione confluita nel fascicolo processuale è, infatti, emersa la compresenza di contenziosi riferiti ad alcune cartelle presupposte, per le quali, comunque, è pure risultato non essere intervenute decisioni definitive di annullamento;
inoltre, con specifico riferimento al parallelo contenzioso in essere presso il giudice ordinario (riferito alla cartella portante pretesa per contributi alla Cassa
Forense), non può formalmente incidere, nel presente contenzioso, con riferimento al quantum della pretesa, il provvedimento di sospensione intervenuto in quel giudizio, attesa, tra l'altro, la natura esclusivamente cautelare del provvedimento stesso.
E' da ritenersi che l'atto opposto, quindi, basato su atti presupposti legalmente portati a conoscenza del contribuente, sia stato legittimamente adottato e, quindi, il ricorso va rigettato.
I contenziosi pendenti (presso questa giurisdizione e presso quella ordinaria), pur non incidendo, per quanto prima detto, sulla legittimità dell'atto opposto, inducono comunque la Corte a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetto del ricorso e compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
RB CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6521/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 CONTR. CONSORZI 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 CONTR. CONSORZI 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 TARES 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 TARI 2014 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 REGISTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 REGISTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 REGISTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400001690000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5271/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso iscrizione ipotecaria n. 09476202400001690000 del 3.05.2024, notificato a mezzo Pec il 10.05.2024 da Agenzia delle Entrate-
Riscossione, opposto con riferimento alle seguenti cartelle sottese:
n. 09430190015038906000,
n. 09420200018927703001,
n. 09420210006188908000,
n. 09420230012056358000,
n. 09420230012056459000,
n. 09420230014501450001,
n. 09420200009940865000,
n. 09420210014722563000,
n. 09420220009165691000,
n. 09420220009165590000,
n. 09420230020268763000,
n. 09420220032345238000,
n. 09420230014361041000, n. 09420230024287070000.
Parte ricorrente deduce l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, l'omessa indicazione dei beni da sottoporre ad iscrizione ipotecaria, la violazione della soglia minima fissata dall'art. 77 D.P.R. n. 602/1973, l'invalidità dell'intero atto cautelare derivante dalla nullità di una sola pretesa/cartella.
Inoltre parte ricorrente rappresenta che alcune pretese (che vengono elencate) sarebbero “invalide”
(riferite alla Tari 2013 e 2014, nonché ai contributi consortili 2020 e 2021).
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che le cartelle sono state regolarmente notificate allo stesso indirizzo pec dell'atto opposto (allega prova di notifica delle cartelle).
Inoltre l'Agenzia eccepisce che, dopo le cartelle, sono state anche notificate, via pec, le intimazioni di pagamento n. 09420239007353279000 (in data 18\9\2023) e n. 09420249007748516000 (in data
21\5\24), non opposte.
Quindi la resistente, con riferimento alla censura sul contraddittorio, rappresenta che, trattandosi di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il documento contiene tutte le informazioni necessarie affinchè il destinatario possa conoscere lo stato della pratica ed avere eventuali chiarimenti in merito, comunicando anche la possibilità di poter proporre ricorso entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto; in relazione, poi, alla censura sulla prescrizione delle pretese l'Agenzia deduce non essere maturato alcun termine prescrizionale, nonché doversi considerare anche la sopravvenienza della normativa emergenziale dettata per far fronte all'epidemia COVID.
Di seguito l'Agenzia evidenzia, con riguardo all'eccezione di invalidità dell'intero atto cautelare derivante dalla nullità di una sola pretesa\cartella, che non è intervenuto alcun giudicato in favore delle ragioni del ricorrente (specificamente l'Agenzia, con riferimento al procedimento definito con sentenza n. 8187/2024 di questa Corte, evidenzia che è stato proposto appello), nonché, in relazione all'omessa indicazione degli immobili, non esservi alcuna disposizione normativa che preveda l'indicazione degli immobili all'interno della comunicazione preventiva, introdotta dal D.L. n. 70/2011, con l'inserimento dell'articolo
77 - comma 2 bis nel corpo del DPR n. 600/1973.
Da ultimo, quindi, la resistente, in merito all'eccezione di violazione della soglia minima fissata dall'art 77
DPR n 602 \73, ne rappresenta l'infondatezza, tenuto conto che l'importo totale del credito vantato è, nella totalità, superiore a € 20.000,00 e ciò prescindendo dal fatto che alcune delle cartelle sottese siano sub iudice.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per la sospensione dell'atto impugnato, alla luce di quanto conformemente disposto dal giudice ordinario in relazione alla parte di intimazione opposta in quella sede.
Con ordinanza n. 1346/2025, resa in esito all'udienza del 12.06.2025, depositata in data 19.06.2025, la
Corte ha disposto la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, “ … tenuto conto della sospensione già disposta per il medesimo atto dal giudice ordinario … “.
Ha presentato note conclusive parte resistente, insistendo per il rigetto del ricorso.
In data 08.09.2025 ha presentato memorie illustrative parte ricorrente, ma le stesse, non essendo stato rispettato il termine di dieci giorni liberi antecedenti all'odierna udienza per il relativo deposito, non possono essere esaminate. All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
In generale la Corte rileva che, sulla base della produzione documentale della resistente, le cartelle sottese all'atto impugnato sono state idoneamente notificate e, di seguito, sono stati validamente notificati anche atti interruttivi del termine prescrizionale.
Va poi disattesa la censura di parte ricorrente riferita al contraddittorio endoprocedimentale: l'atto opposto, infatti, finalizzato a rendere edotto il contribuente della possibile iscrizione ipotecaria, ha di per sé natura di mezzo utile ad un contraddittorio preventivo, potendo il contribuente, proprio in quanto
“avvisato” preventivamente, evitare la successiva fase dell'iscrizione ipotecaria;
e in ogni caso, a parte la rappresentata natura dell'atto, il contraddittorio endoprocedimentale non è normativamente previsto per la fattispecie in esame, né è oggetto di previsione normativa l'indicazione, nell'avviso di iscrizione ipotecaria, dei beni da sottoporre ad ipoteca, che parte ricorrente rappresenta con una distinta censura formulata con il ricorso.
Inoltre l'atto supera, quantitativamente, la soglia minima fissata dall'art. 77 del DPR n. 602/1973 e va pure disattesa l'ulteriore censura sull'annullabilità dell'intero atto in dipendenza dell'eventuale nullità di un solo atto presupposto, circostanza comunque non ricorrente (per quanto si dirà in appresso), nella fattispecie in esame.
Dalla documentazione confluita nel fascicolo processuale è, infatti, emersa la compresenza di contenziosi riferiti ad alcune cartelle presupposte, per le quali, comunque, è pure risultato non essere intervenute decisioni definitive di annullamento;
inoltre, con specifico riferimento al parallelo contenzioso in essere presso il giudice ordinario (riferito alla cartella portante pretesa per contributi alla Cassa
Forense), non può formalmente incidere, nel presente contenzioso, con riferimento al quantum della pretesa, il provvedimento di sospensione intervenuto in quel giudizio, attesa, tra l'altro, la natura esclusivamente cautelare del provvedimento stesso.
E' da ritenersi che l'atto opposto, quindi, basato su atti presupposti legalmente portati a conoscenza del contribuente, sia stato legittimamente adottato e, quindi, il ricorso va rigettato.
I contenziosi pendenti (presso questa giurisdizione e presso quella ordinaria), pur non incidendo, per quanto prima detto, sulla legittimità dell'atto opposto, inducono comunque la Corte a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetto del ricorso e compensa le spese.