Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 51
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale

    L'atto di avviso di iscrizione ipotecaria ha di per sé natura di mezzo utile a un contraddittorio preventivo, potendo il contribuente evitare la successiva fase dell'iscrizione ipotecaria. Inoltre, il contraddittorio endoprocedimentale non è normativamente previsto per la fattispecie in esame.

  • Rigettato
    Omessa indicazione dei beni da sottoporre ad iscrizione ipotecaria

    Non è prevista alcuna disposizione normativa che imponga l'indicazione degli immobili nell'avviso di iscrizione ipotecaria.

  • Rigettato
    Violazione soglia minima per iscrizione ipotecaria

    L'importo totale del credito vantato è superiore a € 20.000,00, superando la soglia minima fissata dall'art. 77 del DPR n. 602/1973, anche prescindendo dalle cartelle sub iudice.

  • Rigettato
    Invalidità dell'atto cautelare per nullità di una sola cartella presupposta

    Non sono intervenute decisioni definitive di annullamento delle cartelle presupposte. Inoltre, anche con riferimento a contenziosi pendenti, i provvedimenti di sospensione hanno natura cautelare e non incidono sulla legittimità dell'atto opposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 51
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 51
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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