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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/01/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 375/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI PE, Presidente e Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5638/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
1 Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 S.p.a. - 08670661001
Associazione_1 elettivamente domiciliato presso Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4280/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220197076049000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati.
Svolgimento del processo Ricorrente_1 La Sig.ra ricorreva avverso la cartella n. 09720220197076049000 notificata dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, avente per oggetto IMU anno 2013 (per euro 1.444).
Con sentenza n. 4280/2024 la CGT Roma, in composizione monocratica, rigettava il ricorso e condannava la contribuente alle spese nei confronti del solo Comune di Roma, rilevando che:
l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione;
la cartella è stata notificata nei termini, tenuto conto della sospensione derivante dalla normativa Covid.
Nei confronti della predetta sentenza propone appello la contribuente, la quale eccepisce la mancata prova in giudizio del perfezionamento del procedimento notificatorio dell'atto prodromico, rilevando che:
l'odierna appellante è venuta a conoscenza della pretesa tributaria sussistente a proprio carico, oggetto del ruolo n. 2022/014648, esclusivamente al momento della ricezione della cartella di pagamento;
Nel corso del giudizio di primo grado, controparte ha depositato solo l'avviso di ricevimento del plico spedito e la copia della busta recante i timbri di “Compiuta Giacenza – Al Mittente” e di “Atto non ritirato entro il termine di 6 mesi” ma non ha prodotto l'ulteriore comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) spedita con la
2 raccomandata nr. 666778479914 del 24.12.2018 in maniera tale da comprovare l'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio;
risulta imprescindibile per il vaglio di regolarità della notifica, l'esibizione in giudizio anche dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la C.A.D.;
la normativa prevede a carico del notificante un ulteriore adempimento processuale, sottoposto al successivo controllo giudiziale, che impone al notificante stesso di spedire la CAD con raccomandata a/r corredata dall'avviso di ricevimento e di allegarla sempre all'originale dell'atto, a pena di nullità della notifica stessa
Si è costituita in giudizio il Comune che rileva:
secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il perfezionamento della notifica a mezzo posta avviene con l'effettiva consegna del plico all'ufficio postale;
ciò perché, successivamente a tale momento sfugge al controllo del notificante, ogni altra formalità da eseguirsi a cura del predetto ufficio;
la procedura di notifica è stata avviata dall'Ente impositore, con consegna alle Poste di una Raccomandata A/R; il postino si è recato presso la residenza anagrafica della ricorrente per notificare l'atto impugnato;
non trovata la ricorrente, ha immesso in cassetta la cartolina dell'avvenuta notifica, come previsto da normativa, successivamente Roma Capitale ha spedito alla controparte la comunicazione di avvenuto deposito;
il plico non è stato ritirato entro i 10 giorni (Doc. 4-5) previsti dalla normativa e pertanto la notifica si perfezionava per compiuta giacenza.
Si è costituita in giudizio anche AdER secondo cui correttamente la Corte di Giustizia di primo grado ha ritenuto perfezionata la notifica per la compiuta giacenza della cartella presso l'ufficio postale dal quale non è stata ritirata, a prescindere dal fatto che l'agente della riscossione abbia poi inviato, con raccomandata semplice, una Comunicazione di Avvenuto Deposito (C.A.D.), non essendo questo un adempimento dovuto e come tale irrilevante.
La contribuente ha prodotto memoria con la quale ribadisce le proprie ragioni. Motivi della decisione
L'appello deve essere accolto. Va infatti considerato che le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato (con la sentenza n. 10012/2021) che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio
3 dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. Il caso in esame rientra fra quelli per i quali le Sezioni Unite hanno risolto il dubbio interpretativo emerso nella giurisprudenza della stessa Corte di cassazione e, pertanto, non essendo stato prodotto in giudizio dal Comune, né in primo grado né in appello, l'avviso di ricevimento della C.A.D., che pure risulta spedita alla contribuente, la notifica dell'avviso di accertamento non può considerarsi valida. Le stesse Sezioni Unite sopra citate hanno anche peraltro rilevato che “è dunque senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo”. Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato in ultimo dal d. lgs. 220/2023), secondo cui “le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”: nel caso di specie sussistono senza dubbio gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese. Va infatti considerato che la notifica di cui si tratta è stata effettuata nel 2018 e la sentenza delle Sezioni Unite sopra indicata, che ha sciolto i preesistenti dubbi interpretativi, è del 2021. Le stesse Sezioni Unite hanno rilevato che “Con un primo orientamento, più risalentemente consolidato, si è infatti costantemente affermato che, al fine della prova del perfezionamento della notifica postale "diretta" in caso di assenza temporanea del destinatario, è sufficiente che l'Ente impositore notificante produca in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto notificando con l'attestazione di spedizione della CAD (in questo senso, Cass., 2638/2019, 13833/2018, 26945-6242-4043/2017)”. Fino al 2019, quindi, la Corte di cassazione aveva espresso l'orientamento che fosse sufficiente, per la validità della notifica, l'attestazione di spedizione della CAD. Tale attestazione è presente nella documentazione prodotta dal Comune e pertanto sulla base di tale indirizzo giurisprudenziale, l'appello avrebbe dovuto essere rigettato. Va inoltre considerato che, come è riportato nella stessa massima sopra riprodotta, la soluzione favorevole alla contribuente è stata adottata dalla Corte di cassazione “in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111,
4 comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982”: tale affermazione rende chiaro che, tra le diverse opzioni interpretative concernenti l'art. 8 l. n. 890/1982, solo la considerazione dei sottostanti princìpi costituzionali ha determinato il giudice di legittimità a ritenere necessaria, ai fini della validità della notifica, la produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla C.A.D. Afferma specificamente la Corte di cassazione, al riguardo, che “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento”. Il comportamento tenuto nel caso di specie dal Comune di Roma (così come il comportamento dell'Ufficio postale cui spettava la notifica) non appare pertanto connotato, con riguardo all'anno 2019, da profili di negligenza o di trascuratezza rispetto ad adempimenti richiesti dalla legge (secondo l'indirizzo interpretativo consolidatosi negli anni precedenti e solo successivamente superato), tali da rendere giustificabile la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Accoglie l'appello e compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio. Roma, 15 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
(Firma digitale)
5
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI PE, Presidente e Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5638/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
1 Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 S.p.a. - 08670661001
Associazione_1 elettivamente domiciliato presso Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4280/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220197076049000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati.
Svolgimento del processo Ricorrente_1 La Sig.ra ricorreva avverso la cartella n. 09720220197076049000 notificata dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, avente per oggetto IMU anno 2013 (per euro 1.444).
Con sentenza n. 4280/2024 la CGT Roma, in composizione monocratica, rigettava il ricorso e condannava la contribuente alle spese nei confronti del solo Comune di Roma, rilevando che:
l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione;
la cartella è stata notificata nei termini, tenuto conto della sospensione derivante dalla normativa Covid.
Nei confronti della predetta sentenza propone appello la contribuente, la quale eccepisce la mancata prova in giudizio del perfezionamento del procedimento notificatorio dell'atto prodromico, rilevando che:
l'odierna appellante è venuta a conoscenza della pretesa tributaria sussistente a proprio carico, oggetto del ruolo n. 2022/014648, esclusivamente al momento della ricezione della cartella di pagamento;
Nel corso del giudizio di primo grado, controparte ha depositato solo l'avviso di ricevimento del plico spedito e la copia della busta recante i timbri di “Compiuta Giacenza – Al Mittente” e di “Atto non ritirato entro il termine di 6 mesi” ma non ha prodotto l'ulteriore comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) spedita con la
2 raccomandata nr. 666778479914 del 24.12.2018 in maniera tale da comprovare l'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio;
risulta imprescindibile per il vaglio di regolarità della notifica, l'esibizione in giudizio anche dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la C.A.D.;
la normativa prevede a carico del notificante un ulteriore adempimento processuale, sottoposto al successivo controllo giudiziale, che impone al notificante stesso di spedire la CAD con raccomandata a/r corredata dall'avviso di ricevimento e di allegarla sempre all'originale dell'atto, a pena di nullità della notifica stessa
Si è costituita in giudizio il Comune che rileva:
secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il perfezionamento della notifica a mezzo posta avviene con l'effettiva consegna del plico all'ufficio postale;
ciò perché, successivamente a tale momento sfugge al controllo del notificante, ogni altra formalità da eseguirsi a cura del predetto ufficio;
la procedura di notifica è stata avviata dall'Ente impositore, con consegna alle Poste di una Raccomandata A/R; il postino si è recato presso la residenza anagrafica della ricorrente per notificare l'atto impugnato;
non trovata la ricorrente, ha immesso in cassetta la cartolina dell'avvenuta notifica, come previsto da normativa, successivamente Roma Capitale ha spedito alla controparte la comunicazione di avvenuto deposito;
il plico non è stato ritirato entro i 10 giorni (Doc. 4-5) previsti dalla normativa e pertanto la notifica si perfezionava per compiuta giacenza.
Si è costituita in giudizio anche AdER secondo cui correttamente la Corte di Giustizia di primo grado ha ritenuto perfezionata la notifica per la compiuta giacenza della cartella presso l'ufficio postale dal quale non è stata ritirata, a prescindere dal fatto che l'agente della riscossione abbia poi inviato, con raccomandata semplice, una Comunicazione di Avvenuto Deposito (C.A.D.), non essendo questo un adempimento dovuto e come tale irrilevante.
La contribuente ha prodotto memoria con la quale ribadisce le proprie ragioni. Motivi della decisione
L'appello deve essere accolto. Va infatti considerato che le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato (con la sentenza n. 10012/2021) che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio
3 dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. Il caso in esame rientra fra quelli per i quali le Sezioni Unite hanno risolto il dubbio interpretativo emerso nella giurisprudenza della stessa Corte di cassazione e, pertanto, non essendo stato prodotto in giudizio dal Comune, né in primo grado né in appello, l'avviso di ricevimento della C.A.D., che pure risulta spedita alla contribuente, la notifica dell'avviso di accertamento non può considerarsi valida. Le stesse Sezioni Unite sopra citate hanno anche peraltro rilevato che “è dunque senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo”. Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato in ultimo dal d. lgs. 220/2023), secondo cui “le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”: nel caso di specie sussistono senza dubbio gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese. Va infatti considerato che la notifica di cui si tratta è stata effettuata nel 2018 e la sentenza delle Sezioni Unite sopra indicata, che ha sciolto i preesistenti dubbi interpretativi, è del 2021. Le stesse Sezioni Unite hanno rilevato che “Con un primo orientamento, più risalentemente consolidato, si è infatti costantemente affermato che, al fine della prova del perfezionamento della notifica postale "diretta" in caso di assenza temporanea del destinatario, è sufficiente che l'Ente impositore notificante produca in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto notificando con l'attestazione di spedizione della CAD (in questo senso, Cass., 2638/2019, 13833/2018, 26945-6242-4043/2017)”. Fino al 2019, quindi, la Corte di cassazione aveva espresso l'orientamento che fosse sufficiente, per la validità della notifica, l'attestazione di spedizione della CAD. Tale attestazione è presente nella documentazione prodotta dal Comune e pertanto sulla base di tale indirizzo giurisprudenziale, l'appello avrebbe dovuto essere rigettato. Va inoltre considerato che, come è riportato nella stessa massima sopra riprodotta, la soluzione favorevole alla contribuente è stata adottata dalla Corte di cassazione “in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111,
4 comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982”: tale affermazione rende chiaro che, tra le diverse opzioni interpretative concernenti l'art. 8 l. n. 890/1982, solo la considerazione dei sottostanti princìpi costituzionali ha determinato il giudice di legittimità a ritenere necessaria, ai fini della validità della notifica, la produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla C.A.D. Afferma specificamente la Corte di cassazione, al riguardo, che “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento”. Il comportamento tenuto nel caso di specie dal Comune di Roma (così come il comportamento dell'Ufficio postale cui spettava la notifica) non appare pertanto connotato, con riguardo all'anno 2019, da profili di negligenza o di trascuratezza rispetto ad adempimenti richiesti dalla legge (secondo l'indirizzo interpretativo consolidatosi negli anni precedenti e solo successivamente superato), tali da rendere giustificabile la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Accoglie l'appello e compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio. Roma, 15 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
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