Art. 11. (Maggiorazione della pensione per carichi di famiglia)
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la pensione diretta e' aumentata per ciascun figlio, per il coniuge, per i genitori e per i fratelli e le sorelle a carico del pensionato, per i quali e' previsto il diritto agli assegni familiari per i lavoratori in servizio, in misura pari all'ammontare degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria, con applicazione, ai fini della determinazione della vivenza a carico, delle norme e dei criteri vigenti in materia di detti assegni.
Le quote di maggiorazione di cui al precedente comma spettano per dodici mesi all'anno e possono essere erogate al pensionato anche con separati pagamenti.
In caso di coniugi entrambi pensionati e' concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate al primo comma.
Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione, previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari.
I titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per i figli di importo piu' elevato rispetto a quello complessivamente spettante in applicazione dei criteri stabiliti ai commi precedenti, mantengono il maggior trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o delle quote di maggiorazione, a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.
Ai titolari di pensione sopraindicati, le quote di maggiorazione per i figli e per il coniuge, nella misura e con i criteri stabiliti nel presente articolo, sono dovute a decorrere dal 1 gennaio 1971; qualora pero' gli stessi abbiano fruito di quote di maggiorazione per i figli di importo piu' elevato rispetto a quello complessivamente spettante in applicazione della presente norma, il maggior trattamento da essi goduto per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1971 e l'entrata in vigore della presente legge dovra' essere detratto, fino a concorrenza, dall'importo degli aumenti sulla misura della pensione eventualmente dovuti, per lo stesso periodo, ai sensi della presente legge.
A decorrere dalla stessa data di cui al primo comma del presente articolo, e' abrogato il terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 .
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la pensione diretta e' aumentata per ciascun figlio, per il coniuge, per i genitori e per i fratelli e le sorelle a carico del pensionato, per i quali e' previsto il diritto agli assegni familiari per i lavoratori in servizio, in misura pari all'ammontare degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria, con applicazione, ai fini della determinazione della vivenza a carico, delle norme e dei criteri vigenti in materia di detti assegni.
Le quote di maggiorazione di cui al precedente comma spettano per dodici mesi all'anno e possono essere erogate al pensionato anche con separati pagamenti.
In caso di coniugi entrambi pensionati e' concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate al primo comma.
Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione, previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari.
I titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per i figli di importo piu' elevato rispetto a quello complessivamente spettante in applicazione dei criteri stabiliti ai commi precedenti, mantengono il maggior trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o delle quote di maggiorazione, a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.
Ai titolari di pensione sopraindicati, le quote di maggiorazione per i figli e per il coniuge, nella misura e con i criteri stabiliti nel presente articolo, sono dovute a decorrere dal 1 gennaio 1971; qualora pero' gli stessi abbiano fruito di quote di maggiorazione per i figli di importo piu' elevato rispetto a quello complessivamente spettante in applicazione della presente norma, il maggior trattamento da essi goduto per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1971 e l'entrata in vigore della presente legge dovra' essere detratto, fino a concorrenza, dall'importo degli aumenti sulla misura della pensione eventualmente dovuti, per lo stesso periodo, ai sensi della presente legge.
A decorrere dalla stessa data di cui al primo comma del presente articolo, e' abrogato il terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 .