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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 373/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MI ZO, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore IACOVONE MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 877/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010100925 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010100925 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010100925 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 311/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente chiamato alle ore 11.28 nessuno è comparso Resistente non si oppone allaq richiesta del ricorrente,
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - BARI
R.G. RICORSI n 877/2025 SEZIONE - 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 17.03.2025 difeso dott.. Difensore_1, ricorre avverso avviso di accertamento n. TVS 010100925/2024, notificato, dalla Agenzia delle Entrate BAT il 14.01.2025, per omesse II.DD. a seguito alla contestazione dell'indeducibilità dei costi professionali, per difetto di inerenza ex art. 109 c. 5 del Tuir, per l'anno d'imposta 2019; per la somma di euro 24.652.00, oltre interessi e sanzioni.
Il ricorrente eccepisce la illegittimità e la infondatezza parziale della pretesa fiscale per difetto di motivazione ex Art. 7 del D. lgs 212/2000; evidenzia che, oltre a svolgere l'attività professionale di Medico di base, presta anche il Servizio integrativo di Medicina Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Luogo_1, mediante un contratto di consulenza che prevede l'emissione di fatture;
che pertanto ricorre la indennità chilometrica forfettaria strettamente collegate alla produzione di ricavi.
Chiede di dichiarare il parziale annullamento dell'atto in esame, con salvaguardia di spese.
Costituita la Agenzia delle Entrate, motiva la mancata, secondo normativa, inerenza dei costi tra gli altri, quelli per autotrazione come computati e dedotti dal ricorrente, chiede la conferma ed integrale validità dell'avviso d'accertamento impugnato, con salvaguardia di spese.
Il ricorrente presenta in data 26.09.2025, prot. 40949/25, istanza di conciliazione producendo documentazione probatoria, a supporto di parziale riconoscimento dei costi contestati.
L'Ufficio esaminata la documentazione proponeva accordo conciliativo con la riduzione anche delle sanzioni al 40%. proponendo un ammontare complessivo di euro 32.857,44, da versare rateizzato in 8 rate .
Il difensore del ricorrente, conciliazione fuori udienza, . come da documentazione, (doc. all. in atti), accetta e, sottoscrive in data 04.09.2025 il contratto di conciliazione. n. 500019-2025, relativo alla presente controversia, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992,
Le pari, chiedono congiuntamente di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la totale cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Quindi, accertato che la pretesa è stata conciliata fuori udienza, come ut supra, ricorrono, pertanto, motivi di estinzione il procedimento, ( ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992), per cessata materia del contende, e richiesta di compensazione congiunta delle spese.
La Corte per quanto motivato, dichiara estinto il precesso, per la cessata materia del contendere, ( ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992), e compensa delle spese, di lite tra le parti, del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado pronunciando sul ricorso:
- dichiara estinto il giudizio per il venir meno della materia del contendere;
- spese di lite compensate tra le parti. .
Cosi deciso in Foggia , Addi, 23.02.2026
IL GIUDICE ESTENSORE Il PRESIDENTE
prof.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Vincenzo Miccolis
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MI ZO, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore IACOVONE MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 877/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010100925 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010100925 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010100925 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 311/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente chiamato alle ore 11.28 nessuno è comparso Resistente non si oppone allaq richiesta del ricorrente,
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - BARI
R.G. RICORSI n 877/2025 SEZIONE - 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 17.03.2025 difeso dott.. Difensore_1, ricorre avverso avviso di accertamento n. TVS 010100925/2024, notificato, dalla Agenzia delle Entrate BAT il 14.01.2025, per omesse II.DD. a seguito alla contestazione dell'indeducibilità dei costi professionali, per difetto di inerenza ex art. 109 c. 5 del Tuir, per l'anno d'imposta 2019; per la somma di euro 24.652.00, oltre interessi e sanzioni.
Il ricorrente eccepisce la illegittimità e la infondatezza parziale della pretesa fiscale per difetto di motivazione ex Art. 7 del D. lgs 212/2000; evidenzia che, oltre a svolgere l'attività professionale di Medico di base, presta anche il Servizio integrativo di Medicina Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Luogo_1, mediante un contratto di consulenza che prevede l'emissione di fatture;
che pertanto ricorre la indennità chilometrica forfettaria strettamente collegate alla produzione di ricavi.
Chiede di dichiarare il parziale annullamento dell'atto in esame, con salvaguardia di spese.
Costituita la Agenzia delle Entrate, motiva la mancata, secondo normativa, inerenza dei costi tra gli altri, quelli per autotrazione come computati e dedotti dal ricorrente, chiede la conferma ed integrale validità dell'avviso d'accertamento impugnato, con salvaguardia di spese.
Il ricorrente presenta in data 26.09.2025, prot. 40949/25, istanza di conciliazione producendo documentazione probatoria, a supporto di parziale riconoscimento dei costi contestati.
L'Ufficio esaminata la documentazione proponeva accordo conciliativo con la riduzione anche delle sanzioni al 40%. proponendo un ammontare complessivo di euro 32.857,44, da versare rateizzato in 8 rate .
Il difensore del ricorrente, conciliazione fuori udienza, . come da documentazione, (doc. all. in atti), accetta e, sottoscrive in data 04.09.2025 il contratto di conciliazione. n. 500019-2025, relativo alla presente controversia, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992,
Le pari, chiedono congiuntamente di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la totale cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Quindi, accertato che la pretesa è stata conciliata fuori udienza, come ut supra, ricorrono, pertanto, motivi di estinzione il procedimento, ( ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992), per cessata materia del contende, e richiesta di compensazione congiunta delle spese.
La Corte per quanto motivato, dichiara estinto il precesso, per la cessata materia del contendere, ( ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992), e compensa delle spese, di lite tra le parti, del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado pronunciando sul ricorso:
- dichiara estinto il giudizio per il venir meno della materia del contendere;
- spese di lite compensate tra le parti. .
Cosi deciso in Foggia , Addi, 23.02.2026
IL GIUDICE ESTENSORE Il PRESIDENTE
prof.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Vincenzo Miccolis