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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 4970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4970 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 05.12.2025 viene aperto il verbale e il giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del
18.07.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 14,20
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. LI La NC, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 2317 /2023 R.G. vertente
TRA in persona del suo legale Parte_1
rappr.te pro tempore, elettivamente dom.to in Palermo, nella VIA MAGGIORE GIUSEPPE
GALLIANO N° 18 presso lo studio dell'avv. PACE CARMELO dal quale è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
in persona del suo legale rappr.te pro tempore, elett.te dom.to Controparte_1
in Palermo, CORSO CALATAFIMI 589, presso lo studio dell'avv. SCHIMMENTI BENEDETTO giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico LI La NC, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede :
1) accoglie l'opposizione della e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 154 del Parte_1
2023 emesso in suo danno su istanza della va revocato. Controparte_1
2) condanna l'opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite che si liquidano in €
2.540,00, oltre le spese vive documentate ed accessori di legge ( cassa, iva e spese generali di studio).
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 154/2023, emesso in suo danno su istanza della
[...]
per l'asserito mancato pagamento della somma di € 9.150,00 relativa al Controparte_1
contratto di consulenza di prestazione alberghiera stipulato tra le parti in data 01.07.2020.
A motivo dell'opposizione proposta, parte opponente, non negava l'esistenza del dedotto rapporto contrattuale ma ne eccepiva l'avvenuta risoluzione per mutuo consenso, nella riunione del
02.08.2021, in cui le parti avrebbero deciso di comune accordo di sciogliere il rapporto contrattuale.
Volontà poi confermata dall'opposta nella mail pec del successivo 03.08.2021 con la quale la società opposta, ebbe a confermare la comune volontà di non rinnovare il rapporto di consulenza.
L'opponente dunque, nel ritenere di non dovere nulla alla società opposta, instava per la revoca del decreto opposto.
Con comparsa depositata in data 19.05.2023 la società opposta contestava gli assunti di parte opponente, e nell'assumere che con la mail pec del 03 agosto del 2021 aveva formalizzato il proprio recesso dal contratto inter partes, secondo le previsioni contrattuali e di avere quindi svolto la propria attività di consulenza nei tre mesi successivi, e quindi sino all'ottobre del 2021. Nell'assumere, quindi, di avere regolarmente adempiuto alla propria prestazione giuste le previsioni contrattuali chiedeva rigettarsi l'opposizione proposta, nonché confermarsi il decreto ingiuntivo emesso in danno della . Parte_1
In diritto va premesso che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda,
sul merito della quale il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, invero, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore, con i relativi oneri probatori, spetta sempre al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente il quale, soltanto se contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, è tenuto a fornirne la dimostrazione (cfr. ex plurimis Cass 00/6528).
Ciò posto, va detto che si è oramai delineato l'orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte,
Cass. 7027/01; 1041/98, 7860/95 e 2369/94) secondo cui – al creditore, che deduce la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore, spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto,
mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova viene ritenuto applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa dell'attore, in tale eventualità i ruoli infatti si invertono.
Nel caso di specie, parte opponente ha dedotto la risoluzione per mutuo consenso della fattispecie contrattuale posta a fondamento della pretesa creditoria azionata e benchè non abbia versato in atti il verbale della riunione del 02.08.2021, nella quale entrambe le parti, di comune accordo, avrebbero manifestato la volontà di sciogliere il vincolo contrattuale, ha comunque versato in atti la mail pec della opposta, non oggetto di contestazione, nella quale è dato leggersi “… come da nostra riunione di ieri 02.08.2021, confermo la comune volontà di non rinnovare e continuare il rapporto di consulenza, direzione e coordinamento dell'Hotel Maria Holiday di Balestrate…”.
E' indubbio quindi che, alla data del 02.08.2021, le parti posero fine, per mutuo consenso, al rapporto contrattuale del 2020, su cui la pretesa creditoria ingiunta si fonda, conseguentemente parte opposta, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, avrebbe dovuto, quanto meno, fornire prova dell'attività dalla stessa asseritamente svolta nei mesi di agosto settembre e ottobre 2021.
Considerato che
la detta prova non
è stata fornita, non avendo l'opposta versato in atti alcun documento attestante l'asserita attività, né
ha chiesto di provarla diversamente, l'opposizione della merita accoglimento, ed il Parte_1
decreto opposto va revocato.
Alla luce delle carenze probatorie sopra evidenziate ed in assenza di una specifica negazione da parte dell'opponente, dell'attività asseritamente svolta dalla benchè Controparte_1
non specificata dalla stessa opposta, non si ritiene accoglibile la domanda di condanna ex art. 96
c.p.c., avanzata dalla . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 05/12/2025
Il G.O.P.
LI La NC Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice LI La NC in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
18.07.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 14,20
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. LI La NC, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 2317 /2023 R.G. vertente
TRA in persona del suo legale Parte_1
rappr.te pro tempore, elettivamente dom.to in Palermo, nella VIA MAGGIORE GIUSEPPE
GALLIANO N° 18 presso lo studio dell'avv. PACE CARMELO dal quale è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
in persona del suo legale rappr.te pro tempore, elett.te dom.to Controparte_1
in Palermo, CORSO CALATAFIMI 589, presso lo studio dell'avv. SCHIMMENTI BENEDETTO giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico LI La NC, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede :
1) accoglie l'opposizione della e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 154 del Parte_1
2023 emesso in suo danno su istanza della va revocato. Controparte_1
2) condanna l'opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite che si liquidano in €
2.540,00, oltre le spese vive documentate ed accessori di legge ( cassa, iva e spese generali di studio).
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 154/2023, emesso in suo danno su istanza della
[...]
per l'asserito mancato pagamento della somma di € 9.150,00 relativa al Controparte_1
contratto di consulenza di prestazione alberghiera stipulato tra le parti in data 01.07.2020.
A motivo dell'opposizione proposta, parte opponente, non negava l'esistenza del dedotto rapporto contrattuale ma ne eccepiva l'avvenuta risoluzione per mutuo consenso, nella riunione del
02.08.2021, in cui le parti avrebbero deciso di comune accordo di sciogliere il rapporto contrattuale.
Volontà poi confermata dall'opposta nella mail pec del successivo 03.08.2021 con la quale la società opposta, ebbe a confermare la comune volontà di non rinnovare il rapporto di consulenza.
L'opponente dunque, nel ritenere di non dovere nulla alla società opposta, instava per la revoca del decreto opposto.
Con comparsa depositata in data 19.05.2023 la società opposta contestava gli assunti di parte opponente, e nell'assumere che con la mail pec del 03 agosto del 2021 aveva formalizzato il proprio recesso dal contratto inter partes, secondo le previsioni contrattuali e di avere quindi svolto la propria attività di consulenza nei tre mesi successivi, e quindi sino all'ottobre del 2021. Nell'assumere, quindi, di avere regolarmente adempiuto alla propria prestazione giuste le previsioni contrattuali chiedeva rigettarsi l'opposizione proposta, nonché confermarsi il decreto ingiuntivo emesso in danno della . Parte_1
In diritto va premesso che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda,
sul merito della quale il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, invero, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore, con i relativi oneri probatori, spetta sempre al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente il quale, soltanto se contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, è tenuto a fornirne la dimostrazione (cfr. ex plurimis Cass 00/6528).
Ciò posto, va detto che si è oramai delineato l'orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte,
Cass. 7027/01; 1041/98, 7860/95 e 2369/94) secondo cui – al creditore, che deduce la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore, spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto,
mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova viene ritenuto applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa dell'attore, in tale eventualità i ruoli infatti si invertono.
Nel caso di specie, parte opponente ha dedotto la risoluzione per mutuo consenso della fattispecie contrattuale posta a fondamento della pretesa creditoria azionata e benchè non abbia versato in atti il verbale della riunione del 02.08.2021, nella quale entrambe le parti, di comune accordo, avrebbero manifestato la volontà di sciogliere il vincolo contrattuale, ha comunque versato in atti la mail pec della opposta, non oggetto di contestazione, nella quale è dato leggersi “… come da nostra riunione di ieri 02.08.2021, confermo la comune volontà di non rinnovare e continuare il rapporto di consulenza, direzione e coordinamento dell'Hotel Maria Holiday di Balestrate…”.
E' indubbio quindi che, alla data del 02.08.2021, le parti posero fine, per mutuo consenso, al rapporto contrattuale del 2020, su cui la pretesa creditoria ingiunta si fonda, conseguentemente parte opposta, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, avrebbe dovuto, quanto meno, fornire prova dell'attività dalla stessa asseritamente svolta nei mesi di agosto settembre e ottobre 2021.
Considerato che
la detta prova non
è stata fornita, non avendo l'opposta versato in atti alcun documento attestante l'asserita attività, né
ha chiesto di provarla diversamente, l'opposizione della merita accoglimento, ed il Parte_1
decreto opposto va revocato.
Alla luce delle carenze probatorie sopra evidenziate ed in assenza di una specifica negazione da parte dell'opponente, dell'attività asseritamente svolta dalla benchè Controparte_1
non specificata dalla stessa opposta, non si ritiene accoglibile la domanda di condanna ex art. 96
c.p.c., avanzata dalla . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 05/12/2025
Il G.O.P.
LI La NC Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice LI La NC in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44