Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00392/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02617/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2617 del 2025, proposto da RT RI, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Siracusa, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
delle seguenti sentenze del Giudice di Pace di Siracusa:
- sentenza n. 1136/2024, emessa in data 5.12.2024;
- sentenza n. 227/2025, emessa in data 11.2.2025;
- sentenza n. 311/2025, emessa in data 24.2.2025;
- sentenza n. 817/2025, emessa in data 11.6.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. LE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con il mezzo di gravame in epigrafe, l'avv. RT RI, ha adito questo Tribunale per ottenere, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., l'ottemperanza da parte del Comune di Siracusa delle sentenze in epigrafe indicate, con le quali l'ente è stato condannato al pagamento di somme a titolo di spese legali.
In particolare, il ricorrente ha esposto di essere creditore delle somme liquidate nelle seguenti pronunce, tutte munite di attestazione di passaggio in giudicato e notificate all'amministrazione debitrice:
- sentenza n. 1136/2024, per l'importo di € 295,43;
- sentenza n. 227/2025, per l'importo di € 334,82;
- sentenza n. 311/2025, per l'importo di € 480,74;
- sentenza n. 817/2025, per l'importo di € 414,78.
All'odierna camera di consiglio del 29 gennaio 2026, il difensore della parte ricorrente, l’avvocato Milazzo delegato dall’avv. RI, ha dichiarato che, nelle more del giudizio, il Comune di Siracusa ha provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto in forza dei titoli giudiziali azionati, manifestando il conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il ricorrente ha, pertanto, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del presente giudizio di ottemperanza.
Alla luce di quanto sopra, essendo intervenuta la piena soddisfazione della pretesa creditoria azionata, deve prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente a una pronuncia di merito, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Per quanto concerne il regolamento delle spese processuali, il Collegio ritiene di accogliere la richiesta di compensazione formulata dal ricorrente, in considerazione dell'avvenuto adempimento da parte dell'Amministrazione, seppur successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL RZ, Presidente
LE CA, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE CA | EL RZ |
IL SEGRETARIO