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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/11/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1138/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
AE SA, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
, (c.f. ), nata a [...] il [...], e ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Dei Papiri n. 48, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatrice Diaria, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
22.10.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Comiso il 31.07.2001, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 79, parte II, serie A, dell'anno
2001; Per_ che dall'unione coniugale sono nate le figlie (Comiso, 15.09.2004), e (Ragusa, Per_1
16.10.2008) non economicamente autosufficienti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 24.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale.
2. I coniugi potranno stabilire la loro residenza e il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno.
3. La casa familiare, sita in Comiso via Dei Papiri n. 48, con tutti gli arredi ivi posti, sarà assegnata alla moglie, che ne è proprietaria esclusiva, e continuerà ad abitarla insieme alle figlie, ed esattamente: con la minore in via stabile ed abituale e con la maggiore, non ancora autosufficiente economicamente, nei limitati periodi in cui faccia rientro a Comiso dalla sede universitaria di
Catania, ove frequenta il corso di laurea di Informatica, e dove pertanto risiede abitualmente, per la gran parte dell'anno, presso alloggio in affitto.
4. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, sia pure con collocamento prevalente con la madre, con la quale coabiterà presso la casa familiare, ove è stabilita la sua residenza abituale;
pertanto i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale sulla minore separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni.
5. I tempi di frequentazione tra il padre, genitore non collocatario, e la figlia minore, saranno regolati come da piano genitoriale allegato.
6. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore, mediante versamento alla madre di assegno mensile di € 300,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
il che, fatta eccezione per il periodo estivo, durante il quale è accordo dei genitori che lo stesso provvederà in via diretta al mantenimento della figlia minore nei tempi di permanenza di quest'ultima presso la casa paterna, con conseguente proporzionale riduzione dell'assegno mensile come sopra fissato.
7. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia maggiore, non ancora autosufficiente economicamente, mediante versamento diretto alla stessa di assegno mensile di € 350,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
il che fatta eccezione per il periodo estivo, durante il quale è accordo dei genitori che lo stesso provvederà in via diretta al mantenimento della figlia maggiore nei tempi di permanenza di quest'ultima presso la casa paterna, con conseguente proporzionale riduzione dell'assegno mensile come sopra fissato.
8. La madre terrà a proprio carico esclusivo l'obbligo di pagamento delle spese di affitto dell'alloggio della figlia maggiore presso la sede universitaria, e ciò fino all'importo di euro 250,00, mentre ogni eventuale eccedenza sarà ripartita tra i genitori in parti uguali tra loro.
9. La tipologia di spese ricomprese nell'assegno di mantenimento (secondo quanto stabilito con protocollo del 29 novembre 2017 dal Consiglio Nazionale Forense, in unione con la Commissione
Famiglia e le Associazioni del settore nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare, cui i coniugi rinviano) sono individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
10. Le spese extra assegno, secondo le richiamate linee guida (cui i coniugi concordemente rinviano), ricomprendono: a) quelle obbligatorie, per le quali non è prevista la previa concertazione, debitamente documentate: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
b) quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, ripetizioni, scuole formative, master e specializzazioni post universitari, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, viaggi di studio e d'istruzione, etc...; di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuole private;
sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicate ai figli) sono a carico di entrambi i coniugi al
50%, salvo quanto sopra previsto sub 8 circa l'affitto dell'alloggio universitario in favore della figlia maggiore. che l'udienza di comparizione del dì 22.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Comiso in data 31.07.2001, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 79, parte II, serie A, dell'anno 2001;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24.11.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti