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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8866 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 16823/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
04/09/1994) Parte_1 Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA TOSCANINI 2 a Parte_2 con l'Avv. Francesco MANDARDONI presso il cui studio in Lainate Via Vittorio Emanuele II n. 6 ha eletto domicilio telematico nei confronti di
CA LLIO (CS), 27/07/1971) CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in CORSO ITALIA N.995 a CARONNO Controparte_2 con l'Avv. Valentina VALENTE presso il cui studio in Milano Via Correnti n. 14 ha eletto domicilio telematico
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_3 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: RICORSO PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi hanno intrattenuto una relazione more uxorio terminata nel 2016 dalla quale, in data 09.08.2013, è nata riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1 Con ricorso iscritto a ruolo in data 05/05/2025 premesso che pende che il Parte_1 nucleo è già stato destinatario di un primo provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 25.09.2018 (decreto n. 7197/2018) e che attualmente pende avanti il medesimo Tribunale il procedimento N. 1996/2023 promosso dal Pubblico Ministero per la decadenza della responsabilità genitoriale del padre, ha chiesto a questo Tribunale di determinare l'obbligo di CP_1
di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento della somma din€ 400
[...] mensili oltre al 50% delle spese extra assegno. si è costituito in giudizio e, dopo aver evidenziato di percepire solo la NASPI, ha chiesto CP_1 di determinare il contributo paterno nella misura di € 100,00 mensili
All'udienza ex art. 473 bis. 21 le parti, dopo ampia discussione, hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato:
1.obbligo del padre, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2025, di contribuire al mantenimento della figlia minore ediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno Per_1
15 di ogni mese, della somma di € 250 mensili, oltre al 50% delle sole spese mediche e di istruzione scolastica obbligatorie, previa esibizione da parte della madre dei giustificativi di spesa.
2.spese di lite compensate
Il Giudice delegato, quindi, ha invitato i difensori ad interloquire in ordine alle istanze formulate in atti. Il difensore di parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie, mentre quello di parte convnuta ha rappresentato di non averne formulate. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha quindi inviato i difensori a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. I difensori delle parti hanno congiuntamente chiesto che il Tribunale recepisca l'accordo raggiunto in udienza dalle parti. La causa, rimessa la Collegio per la decisione., è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025
*** Sul mantenimento della prole Premesso che le parti non hanno formulato istanze in punto di esercizio della genitorialità, già regolamentato con decreto del TM n. 7197/2018, il Collegio ritiene che la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, accettata delle parti , nel contesto dato rappresenti l'assetto economico più rispondente all'interesse di tenuto conto dell'età della minore -oggi Per_1 dodicenne- nonché del fatto che la stessa vede il padre in Spazio Neutro, senza che lo stesso abbia quindi alcun onere di cura diretto.
Sulle spese di lite. Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 16823 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.pone a carico di obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di dicembre CP_1
2025, al mantenimento della figlia minore mediante versamento in favore della madre, in via Per_1 anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, della somma di € 250 mensili, somma soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2026) oltre al 50% delle sole spese mediche e di istruzione scolastica obbligatorie, previa esibizione da parte della madre dei giustificativi di spesa.
2.spese di lite compensate
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del Il Giudice estensore Il Presidente Dott.Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
04/09/1994) Parte_1 Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA TOSCANINI 2 a Parte_2 con l'Avv. Francesco MANDARDONI presso il cui studio in Lainate Via Vittorio Emanuele II n. 6 ha eletto domicilio telematico nei confronti di
CA LLIO (CS), 27/07/1971) CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in CORSO ITALIA N.995 a CARONNO Controparte_2 con l'Avv. Valentina VALENTE presso il cui studio in Milano Via Correnti n. 14 ha eletto domicilio telematico
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_3 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: RICORSO PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi hanno intrattenuto una relazione more uxorio terminata nel 2016 dalla quale, in data 09.08.2013, è nata riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1 Con ricorso iscritto a ruolo in data 05/05/2025 premesso che pende che il Parte_1 nucleo è già stato destinatario di un primo provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 25.09.2018 (decreto n. 7197/2018) e che attualmente pende avanti il medesimo Tribunale il procedimento N. 1996/2023 promosso dal Pubblico Ministero per la decadenza della responsabilità genitoriale del padre, ha chiesto a questo Tribunale di determinare l'obbligo di CP_1
di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento della somma din€ 400
[...] mensili oltre al 50% delle spese extra assegno. si è costituito in giudizio e, dopo aver evidenziato di percepire solo la NASPI, ha chiesto CP_1 di determinare il contributo paterno nella misura di € 100,00 mensili
All'udienza ex art. 473 bis. 21 le parti, dopo ampia discussione, hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato:
1.obbligo del padre, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2025, di contribuire al mantenimento della figlia minore ediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno Per_1
15 di ogni mese, della somma di € 250 mensili, oltre al 50% delle sole spese mediche e di istruzione scolastica obbligatorie, previa esibizione da parte della madre dei giustificativi di spesa.
2.spese di lite compensate
Il Giudice delegato, quindi, ha invitato i difensori ad interloquire in ordine alle istanze formulate in atti. Il difensore di parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie, mentre quello di parte convnuta ha rappresentato di non averne formulate. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha quindi inviato i difensori a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. I difensori delle parti hanno congiuntamente chiesto che il Tribunale recepisca l'accordo raggiunto in udienza dalle parti. La causa, rimessa la Collegio per la decisione., è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025
*** Sul mantenimento della prole Premesso che le parti non hanno formulato istanze in punto di esercizio della genitorialità, già regolamentato con decreto del TM n. 7197/2018, il Collegio ritiene che la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, accettata delle parti , nel contesto dato rappresenti l'assetto economico più rispondente all'interesse di tenuto conto dell'età della minore -oggi Per_1 dodicenne- nonché del fatto che la stessa vede il padre in Spazio Neutro, senza che lo stesso abbia quindi alcun onere di cura diretto.
Sulle spese di lite. Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 16823 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.pone a carico di obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di dicembre CP_1
2025, al mantenimento della figlia minore mediante versamento in favore della madre, in via Per_1 anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, della somma di € 250 mensili, somma soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2026) oltre al 50% delle sole spese mediche e di istruzione scolastica obbligatorie, previa esibizione da parte della madre dei giustificativi di spesa.
2.spese di lite compensate
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del Il Giudice estensore Il Presidente Dott.Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato