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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 30/06/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 426 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 426 /2021 promossa da:
(C.F. ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ) elett.te dom.ti in TA, Via Festaz 52, presso lo studio Parte_3 C.F._3 dell'Avv. QUAGLIOLO ALESSANDRO, che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
(C.F. ), CP C.F._4 CP_2
( ), elett.te dom.ti in TA, Via Challand 30, presso lo studio dell'Avv.to C.F._5
SOMMO LORENZO, che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 12/02/2025 gli attori hanno richiamato le conclusioni formulate nella memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 1 del 05/11/2021 nonché le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 2 del 06/12/2021. Nella memoria ex art. 183, c. 1 c.p.c. gli attori così concludevano: “Voglia il Tribunale Ill.mo, previa ammissione di prove testimoniali sui capi che verranno all'uopo dedotti nonché CTU diretta a verificare lo stato dei luoghi, 1) dichiarare che i sigg.ri non hanno titolo per transitare lungo la Persona_1
parte di canale irriguo insistente sul mappale 70, fg. 4 del comune di GR, di proprietà degli attori;
2) dichiarare che i sigg.ri non hanno titolo per posare tubi per Persona_1
pagina 1 di 11 l'irrigazione attraverso la proprietà fino alla griglia di ispezione del canale sita sul Parte_4
detto mappale 70; 3) dichiarare in ogni caso che non esiste alcuna servitù di passaggio pedonale
e o di attraversamento tubi a carico del mappale 70 fg. 4 del comune di GR ed a favore del mappale 282 stesso foglio;
4) ordinare ai sigg.ri di cessare il transito sul Persona_1
passaggio e/o la derivazione d'acqua dalla griglia di cui sopra;
5) respingere la riconvenzionale avversaria. Col favore delle spese, ivi incluse quelle di mediazione”.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 17/02/2025 i convenuti hanno così precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di TA - Giudice Unico Dott.ssa Anna Bonfilio - contrariis rejectis:
Nel merito: in via principale
rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa ed in atti;
in via riconvenzionale
accertare l'acquisto a titolo originario, per usucapione, da parte dei signori e CP
, della servitù di passaggio pedonale lungo il confine tra le particelle 70 e 282 del CP_2
Foglio 4 del Comune di GR a favore del fondo distinto con il numero 282 e contro quello censito con il numero 70 dipanantesi dal cancelletto posto ad est della particella 282 e sino alla strada comunale TA/GR lungo il canale irriguo del Consorzio Irriguo di GR;
in ogni caso
condannare parte attrice al pagamento delle spese e degli onorari di causa.
In via istruttoria si rinnovano le istanze istruttorie formulate nella comparsa costitutiva e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. datata 9 dicembre 2021, chiedendo che la causa venga rimessa sul ruolo al fine di assumere le prove già dedotte, di seguito riportate:
si chiede l'ammissione della prova per interpello e testi sui seguenti capi di prova premesso
l'inciso “Vero che”:
a) sin dal 1971 e sino al luglio 2020 i signori e , nonché la figlia CP SO
, utilizzano come passaggio pedonale per l'accesso alla strada comunale CP_2
TA/GR il percorso dipanantesi lungo il confine tra le particelle 70 e 282 del Foglio 4 del
Comune di GR a favore del fondo distinto con il numero 282 e contro quello censito con il numero 70, dipanantesi dal cancelletto posto ad est della particella 282 e sino alla strada
pagina 2 di 11 comunale TA/GR lungo il canale irriguo del Consorzio Irriguo di GR, che risulta rappresentato nelle fotografie che le si rammostrano (docc. 4, 5, 6 e 7);
b) in più occasioni ha utilizzato come passaggio pedonale per l'accesso alla strada comunale
TA/GR il percorso dipanantesi lungo il confine tra le particelle 70 e 282 del Foglio 4 del
Comune di GR a favore del fondo distinto con il numero 282 e contro quello censito con il numero 70 dipanantesi dal cancelletto posto ad est della particella 282 e sino alla strada comunale
TA/GR lungo il canale irriguo del Consorzio Irriguo di GR per accedere all'abitazione dei signori e , comemeglio risulta dalla fotografie che le si CP R_
rammostrano (docc.4, 5, 6 e 7);
c) ha visto la signora accedere all'abitazione dei signori utilizzando il Parte_1 CP passaggio pedonale per l'accesso alla strada comunale TA/GR dipanantesi lungo il confine tra le particelle 70 e 282 del Foglio 4 del Comune di GR a favore del fondo distinto con il numero 282 e contro quello censito con il numero 70 e, poi, il cancelletto posto ad est della particella 282;
d) che il passaggio pedonale per l'accesso alla strada comunale TA/GR il percorso dipanantesi lungo il confine tra le particelle 70 e 282 del Foglio 4 del Comune di GR a favore del fondo distinto con il numero 282 e contro quello censito con il numero 70 dipanantesi dal cancelletto posto ad est della particella 282 e sino alla strada comunale TA/GR lungo il canale irriguo del Consorzio Irriguo di GR per accedere all'abitazione dei signori e CP
, è stato utilizzato sin dagli anni '70 del secolo scorso, per accedere al proprio fondo R_ dalla proprietaria del terreno posto ad est dell'abitazione degli odierni Controparte_3
convenuti;
e) ha apposto un lucchetto al cancelletto che permette l'accesso alla strada comunale attraverso la scala di proprietà del Consorzio Irriguo di GR (al pari del cancelletto stesso) dal passaggio pedonale per l'accesso alla strada comunale TA/GR dipanantesi lungo il confine tra le particelle 70 e 282 del Foglio 4 del Comune di GR, in piena stagione di irrigazione, pretendendo che gli autorizzati ad irrigare le suonassero il campanello per farsi aprire;
f) la signora ha da sempre omesso di provvedere a pulire, così come previsto dal Pt_5
Regolamento e da un'ordinanza comunale sulla gestione degli incolti in centro abitato, il passaggio pedonale in questione e solo nel 2020, a seguito dell'intervento del Sindaco del Comune
pagina 3 di 11 di GR, signor la signora ha iniziato a provvedere alla pulizia di tale Testimone_1
passaggio;
g) attraverso il passaggio pedonale in questione è stato possibile (nel 1990) l'intervento di soccorso della famiglia alla signora vittima di un investimento, Persona_1 Pt_1
precipitata nel prato sottostante alla via principale e rimasta immobile e semincosciente nel prato
a grave rischio ipotermia. si indicano sin d'ora a testimoni i signori:
, residente in [...]; , residente in [...], , residente in [...]
GR, , residente in [...], , residente in [...], , CP_5 Testimone_4 Persona_3
residente in [...], , residente in [...], , residente in [...], Testimone_5 Testimone_6
, residente in [...], residente in [...], , CP_6 CP_7 Testimone_7
residente in [...], , residente in [...], , residente in [...], Controparte_8 Controparte_9
, residente in [...]. IS , residente in [...], CP0 CP1 CP2 residente in [...], , residente in [...], residente in [...]”. Testimone_8 Testimone_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ALDINA CUNEAZ, e rispettivamente usufruttuaria e nudi Parte_2 Parte_3
proprietari del terreno distinto al Catasto del Comune di GR, Fg. 4, map. 70, citavano in giudizio , e , proprietari del CP CP_2 SO
fondo confinante di cui al mappale 282 deducendo che: i) “la famiglia attinge Persona_1
acqua in modo abusivo rispetto al disciplinare del Consorzio, mediante una pompa ad immersione in un tombino di controllo della BRANCHE 1 insistente sulla proprietà Parte_4
attraversando con tubazioni improvvisate una porzione del detto terreno, senza alcuna autorizzazione”; ii) “i sigg,ri , oltre a derivare abusivamente acqua dalla Persona_1
BRANCHE 1, esercitano il passaggio pedonale lungo la suddetta BRANCHE non avendo titolo ed oltretutto per accedere alla strada GR/TA per fini che nulla hanno a che vedere con
l'utilizzo dell'acqua”. Domandavano pertanto l'accertamento negativo del diritto di transitare lungo la parte di canale irriguo insistente sul mappale 70 e di posarvi tubi per l'irrigazione sul proprio fondo, con condanna alla cessazione del transito e/o della derivazione d'acqua dalla griglia di ispezione sita sul proprio terreno.
In data 17/09/2021 si costituivano , e CP CP_2 R_
(quest'ultima deceduta in corso di causa, come di seguito riportato) sostenendo di
[...]
pagina 4 di 11 essere titolari di una servitù di acqua irrigua e di passaggio pedonale sul confine lato est del mappale
282 (doc. 1 di parte convenuta). Deducevano in particolare di: i) avere “diritto a transitare lungo la parte di canale irriguo insistente sul mappale 70 di proprietà attorea per raggiungere la chiusa che parte attrice stessa menziona in citazione”; ii) avere titolo per “posare i tubi utili a rendere possibile la fruizione dell'acqua dalla griglia di ispezione e /o da altra parte della tubazione onde fruire dell'acqua del canale”; iii) essere “titolari della servitù di passaggio pedonale e di attraversamento tubi sulla particella 70 ed a favore della particella 282 proprio in quanto consorzisti a ciò autorizzati dal Consorzio Irriguo di GR di cui fanno parte”. Chiedevano il rigetto delle pretese attoree e domandavano in via riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio pedonale lungo il canale posto sul confine ovest del mappale 70 verso il mappale 282, tracciato individuato dalla “recinzione del fondo 70 e del fondo 282”.
Con provvedimento del 07/10/2021 venivano concessi alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., a fronte delle quali, con provvedimento del 04/01/2022, veniva disposta
CTU. Con provvedimento del 22/03/2022 veniva quindi conferito al geom. l'incarico CP3 di rispondere al seguente quesito: “Previo esame degli atti e documenti di causa, previo espletamento delle attività ritenute necessarie, nel contraddittorio con le parti ed i rispettivi c.t.p.
(ove nominati), il c.t.u.:
a) accerti lo stato dei luoghi ed in particolare:
- la posizione della paratia di controllo del canale irriguo Branche 1;
- la posizione del pozzetto di ispezione rispetto alla proprietà attorea;
- le quote del terreno di proprietà rispetto al canale irriguo;
Persona_1
- la posizione della Branche 2 e del canale irriguo principale con le relative paratie di controllo;
b) verifichi l'eventuale esistenza di tracciato evidente del percorso indicato dalla parte convenuta, con particolare riferimento alle dedotte limitazioni indicate nelle recinzioni della particella 70 e della particella 28;
c) rediga planimetria dettagliata dei luoghi esaminati”.
La relazione peritale veniva depositata in data 27/05/2022 e, con provvedimento del 30/01/2023, il giudice respingeva le istanze istruttorie delle parti.
Nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28/02/2023 il difensore dei convenuti dichiarava il decesso (in data 03/10/2022) di e, SO stante l'intervenuta costituzione di e , anche in qualità CP CP_2
pagina 5 di 11 di eredi della de cuius, era fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il presente fascicolo era assegnato a questo Giudice a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo, e la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 08/03/2024.
Con provvedimento del 26/06/2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per acquisire chiarimenti in ordine allo stato dei luoghi di causa, ritenendo: “che, innanzitutto, occorra precisare se la relazione peritale nella parte in cui riguarda il “pozzetto di ispezione”, si riferisca al “pozzetto di derivazione con griglia” risultante dalla planimetria prodotta dal CTU e se si tratti della “griglia
C1” indicata nella planimetria del CTP di parte attrice;
che, in tal caso, debba essere chiarito: i) se il pozzetto di cui sopra è quello rappresentato nella foto 3 del doc. 4d di parte attrice (con conseguente erroneità della CTP di parte attrice laddove richiama la foto 2 del suddetto documento); ii) se, come suggerito dal CTP di parte attrice, a p. 2 della documentazione fotografica depositata dal CTU la dicitura “pozzetto di derivazione” debba essere correttamente intesa come “pozzetto di ispezione”; che sia necessario individuare, anche mediante rappresentazione grafica, la posizione del suddetto pozzetto rispetto ai mappali di cui è causa, con indicazione degli elementi dai quali possa evincersi che “la parte ricorrente, per accedere alla captazione mediante pompa dell'acqua nel pozzetto in questione, deve necessariamente attraversare una porzione di terreno di proprietà attorea” (nella specie, non è chiara la CTU nella parte in cui si limita ad affermare che “il pozzetto in oggetto come da ingrandimento della tavola di rilievo si trova nella particella 857 di proprietà di terzi (posta sul nastro recintato ad est e ad ovest (per delimitare l'area di passaggio di coloro che utilizzano la Branche”); in particolare, laddove i convenuti debbano “attraversare” una porzione della proprietà attorea, risulta necessario specificare di quale porzione si tratti e quale sia il percorso che sarebbe necessario compiere sul fondo attoreo per accedere alla risorsa idrica, chiarendo, in tal caso, se esista un transito alternativo”.
Il CTU in data 31/10/2024 depositava i chiarimenti di cui sopra e, con provvedimento del
18/12/2024 era fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del
15/03/2025 la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Devesi in primo luogo osservare che dalla CTU è emerso che: i) il terreno sulla superficie pagina 6 di 11 del canale interrato Branche 1, rispetto al quale è controverso il diritto di transito da parte dei convenuti, insiste (anche) sul lato est del mappale 70, oggetto di proprietà e usufrutto degli attori;
ii) il “pozzetto” in cui parte convenuta inserisce il tubo di gomma per fruire dell'acqua della
Branche 1 si trova sul mappale 857 di proprietà di terzi (v. l'immagine a p. 4 dei chiarimenti alla
CTU depositati in data 12/11/2024 e i relativi allegati n. 1 “Ingrandimento posizionamento pozzetto di ispezione rispetto alla proprietà attorea con indicazione dei mappali e dei confini” e n. 5
“Planimetria pigmentata con indicazione proprietà”, nonché la foto 3 del doc. 4d di parte attrice, che raffigura il tubo giallo amovibile immesso nel “pozzetto”, come anche quelle di cui ai docc. 4,
5, 6 di parte convenuta).
2. Ciò premesso, quanto alla domanda attorea di accertamento negativo del diritto di parte convenuta di posare sul mappale 70 i tubi per l'irrigazione, si osserva che dalla documentazione in atti non risulta alcun posizionamento di tubi sul mappale di parte attrice (v., in particolare,
l'immagine a p. 4 dei chiarimenti alla CTU depositati in data 12/11/2024 e le fotografie di cui ai docc. 4, 5, 6 di parte convenuta, che non sono smentite dalla foto 3 del doc. 4d di parte attrice), potendo i convenuti attingere l'acqua dal “pozzetto” utilizzando, oltre al loro fondo, il mappale 857 di terzi (v. anche p. 12 della memoria conclusionale e p. 1 delle memorie di replica di parte convenuta) e, al contempo, nessun elemento risulta circa l'esistenza di una servitù di
“attraversamento tubi” gravante sul fondo degli attori, a nulla rilevando il doc. 13 di parte convenuta (trattasi di una comunicazione di terzo, e, pertanto, di un atto unilaterale inidoneo a far sorgere il diritto, così come a sostituirne il titolo (cfr. Cass. civ., Sez. 2, 02/05/2013, n. 10238;
Corte appello Milano sez. II, 12/04/2023, n. 1212; Corte appello Milano, sez. II, 17/07/2020, n.
1870). Del resto, lo stesso CTU ha chiarito che “Per inserire il tubo di gomma non risulta necessario attraversare il terreno di parte attorea” (v. relazione depositata in data 12/11/2024) e ciò ben si evince dal posizionamento del “pozzetto” rispetto ai mappali delle parti in causa, tenuto in particolare conto del confine del mappale 70 rispetto al mappale 857 e a quello di parte convenuta.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarato che i convenuti non hanno diritto di posare sul mappale 70 di parte attrice i tubi per attingere l'acqua dal “pozzetto” visibile nella foto a p. 4 dei chiarimenti alla CTU depositati dal geom. in data 12/11/2024, e agli stessi CP3
va ordinato di non posare detti tubi.
3. Con riferimento al passaggio pedonale sul fondo attoreo, si rileva che dalla nota di pagina 7 di 11 trascrizione dell'atto di vendita del 1971 risulta che “sul confine lato est del mappale 282 grava servitù di acque irrigue e di relativo passaggio pedonale” (doc. 1 di parte convenuta, richiamato dalla donazione del 1990, di cui al doc. 2 di parte convenuta).
Ebbene, anche a non considerare che la menzione della servitù nell'atto di cui sopra non è idonea a rendere il peso sul fondo servente opponibile ai proprietari di quest'ultimo, ai loro eredi e aventi causa, mancando la prova dell'originario atto costitutivo (neppure indicato nei documenti come sopra prodotti) e della relativa trascrizione (cfr. Corte appello Palermo, sez. II, 06/07/2017, n.
1318), tale atto si riferisce ad un diritto diverso da quello oggetto del presente giudizio, in quanto la servitù ivi menzionata grava sul mappale 282; nel presente procedimento, invece, si controverte di una servitù a vantaggio del mappale di parte convenuta. Inoltre, non può ritenersi sufficiente la generica espressione contenuta nell'atto di vendita, per cui “Le compravendite sono state fatte ed accettate a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto in oggetto si trova, con tutti i diritti, accessioni, pertinenze, servitù, passi, accessi e relativi diritti di acqua”, in quanto se è vero che ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non è richiesto l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, occorre però che “dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco” (Cass. civ., Sez. 2,
30/07/2024, n. 21254).
Quanto poi al doc. 13 di parte convenuta, si richiama quanto sopra evidenziato.
In mancanza di una fattispecie negoziale, va quindi accertato se l'acquisto della servitù da parte dei convenuti sia avvenuta per usucapione.
A questo riguardo si rileva innanzitutto che la domanda riconvenzionale “non ha ad oggetto
l'acquisto per usucapione di servitù di passaggio pedonale sul fondo di proprietà attrice per la derivazione d'acqua dal pozzetto di derivazione, ma l'acquisto per usucapione di servitù di passaggio pedonale lungo il confine tra le particelle 70 e 282 del Foglio 4 del Comune di GR
a favore del fondo 282 e contro quello 70, dipanantesi dal cancelletto posto ad est della particella
282 e sino alla strada comunale TA/GR lungo il canale irriguo del Consorzio Irriguo di
GR” (p. 12 della comparsa conclusionale di parte convenuta), sicché la qualità di consorzisti
è un'argomentazione non correlata ad una specifica domanda. Né peraltro una siffatta domanda pagina 8 di 11 avrebbe potuto portare ad un accertamento da parte di questo giudice in ordine al diritto d'uso dell'acqua derivante dalla Branche 1, non essendo parte del presente procedimento il Consorzio
Irriguo di GR, quale proprietario della Branche 1 (v. doc. 4b di parte attrice e doc. 13 di parte convenuta).
Ciò posto la domanda riconvenzionale non è fondata, in quanto per usucapire una servitù di passaggio è necessario che la stessa sia apparente ai sensi dell'art. 1061 c.c., requisito che “si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere
a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. civ., Sez. 2,
13/03/2024, n. 6665; Cass. civ., Sez. 2, 25/10/2023, n. 29555).
Nel caso di specie, è vero che lungo la superficie coperta del canale irriguo vi sono, da un lato, una recinzione metallica, dall'altro lato, dei paletti infissi nel terreno con rete di protezione (v. foto n.
1 dell'elaborato fotografico allegato alla perizia del 27/05/2022), così come, adiacente alla via pubblica, vi è una scala metallica;
tuttavia, tali circostanze, nel contesto in cui si trovano, non consentono di ravvisare un'effettiva e inequivoca destinazione all'utilità del fondo dominante del passaggio attraverso il fondo servente. La delimitazione di cui sopra, infatti, non può considerarsi di per sé un'opera di raccordo funzionale tra i fondi delle parti in causa, considerato che detta delimitazione riguarda il canale irriguo in quanto tale, tanto è vero che il muretto, da un lato, e la rete di protezione, dall'altro lato, proseguono oltre il confine del mappale 70 (v. foto 6 e 7 di parte convenuta, nonché foto 1, 2, 5, del doc. 4d di parte attrice), confine che peraltro neppure corrisponde al muretto di cui sopra;
allo stesso tempo, neppure è dirimente la scaletta di metallo, considerato che la sua presenza ben si spiega per il fatto che la paratia di controllo della Branche 1
è situata sul marciapiede della via pubblica TA GR (v. relazione peritale del 27/05/2022 e foto n. 1 del relativo allegato fotografico, nonché foto 2 del doc. 4d di parte attrice) e consente pertanto di accedere dalla strada (o meglio, dalla paratia di manovra) al canale irriguo (e viceversa), ad esempio per la manutenzione del canale stesso, come previsto dal disciplinare (v. disciplinare pagina 9 di 11 del Consorzio Irriguo di GR, doc. 4 b di parte attrice;
sul punto inoltre si osserva che è la stessa parte convenuta a dedurre in seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. la proprietà della scaletta e del relativo cancelletto in Capo al Consorzio Irriguo di GR). Né al fine dell'accertamento dell'esistenza di opere appositamente realizzate per l'esercizio della servitù, può considerarsi la sola apertura presente nel muro sul mappale 282, non essendovi elementi per ritenere che tale apertura riveli, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo degli attori, tenuto anche conto dell'estensione minima di tale fondo rispetto all'intero canale irriguo (v. planimetria pigmentata depositata dal CTU in data 12/11/2024) e ben potendo parte convenuta utilizzare quell'apertura per scopi diversi dal raggiungere la pubblica via, trattandosi di apertura che dà sul percorso della Branche 1, che prosegue nella direzione opposta alla via pubblica (v. foto 6 di parte convenuta) o, comunque, di apertura che consente di accedere al “pozzetto” di cui a p. 4 dell'integrazione peritale del 12/11/2024 senza passare sul mappale 70.
In mancanza di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù vantata da parte convenuta (quanto alla necessità che il percorso abbia lo specifico scopo vantato dal preteso fondo dominante cfr. Cass. civ., Sez. 2, 20/09/2024, n. 25270, che osserva: “Un tale enunciato ha, tuttavia, significato dirimente laddove il tracciato (restando all'ipotesi della servitù di passo) non presenti la esclusività di destinazione in favore del fondo di colui che pretenda di avere acquisito il diritto di transito per usucapione”), non può dirsi che quest'ultima abbia usucapito la porzione di fondo di parte attrice, porzione, peraltro, assai limitata rispetto al passaggio come sopra delimitato. E la mancanza di segni apparenti non equivoci non potrebbe essere colmata con l'ammissione delle prove orali dalla stessa dedotte nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., considerata la genericità dei capitoli a), b), c), d) e, comunque, l'irrilevanza di tutti i capitoli in quanto privi di alcun riferimento a segni apparenti della servitù fatta valere.
La domanda riconvenzionale proposta non può quindi trovare accoglimento.
A fronte di tutto quanto sopra esposto la domanda di accertamento negativo proposta da parte attrice in ordine al passaggio pedonale sul terreno distinto al Catasto del Comune di GR, Fg.
4, mappale 70, va invece accolta, ordinando ai convenuti di non transitare su detto mappale.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 55/2014 e ss.mm. per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile - complessità bassa), ad eccezione di quelli relativi alla rimessione in istruttoria della causa, che vengono liquidati con riferimento al valore pagina 10 di 11 minimo. Anche le spese di spese di mediazione sono poste a carico dei convenuti e vanno liquidate secondo i criteri di legge.
Le spese di CTU già liquidate sono poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara che i convenuti non hanno diritto di posare sul terreno distinto al Catasto del
Comune di GR, Fg. 4, mappale 70, i tubi per attingere l'acqua dal “pozzetto” visibile nella foto a p. 4 dei chiarimenti alla CTU depositati dal geom. in data 12/11/2024 e ordina CP3
agli stessi di non posare detti tubi su tale mappale;
2. Dichiara che i convenuti non hanno diritto di passaggio sul terreno distinto al Catasto del
Comune di GR, Fg. 4, mappale 70, e ordina agli stessi di non transitare su detto terreno;
3. Respinge la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
4. Condanna e , in solido fra loro, al pagamento in CP CP_2
favore di , , , delle spese di lite che liquida in € Parte_1 Parte_2 Parte_3
9.972,00 per compenso, oltre € 545,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge.
5. Condanna e , in solido fra loro, al pagamento in CP CP_2
favore di , , , di € 536,00 per compenso relativo Parte_1 Parte_2 Parte_3
alla fase di mediazione.
Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate.
TA, 30/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 426 /2021 promossa da:
(C.F. ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ) elett.te dom.ti in TA, Via Festaz 52, presso lo studio Parte_3 C.F._3 dell'Avv. QUAGLIOLO ALESSANDRO, che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
(C.F. ), CP C.F._4 CP_2
( ), elett.te dom.ti in TA, Via Challand 30, presso lo studio dell'Avv.to C.F._5
SOMMO LORENZO, che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 12/02/2025 gli attori hanno richiamato le conclusioni formulate nella memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 1 del 05/11/2021 nonché le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 2 del 06/12/2021. Nella memoria ex art. 183, c. 1 c.p.c. gli attori così concludevano: “Voglia il Tribunale Ill.mo, previa ammissione di prove testimoniali sui capi che verranno all'uopo dedotti nonché CTU diretta a verificare lo stato dei luoghi, 1) dichiarare che i sigg.ri non hanno titolo per transitare lungo la Persona_1
parte di canale irriguo insistente sul mappale 70, fg. 4 del comune di GR, di proprietà degli attori;
2) dichiarare che i sigg.ri non hanno titolo per posare tubi per Persona_1
pagina 1 di 11 l'irrigazione attraverso la proprietà fino alla griglia di ispezione del canale sita sul Parte_4
detto mappale 70; 3) dichiarare in ogni caso che non esiste alcuna servitù di passaggio pedonale
e o di attraversamento tubi a carico del mappale 70 fg. 4 del comune di GR ed a favore del mappale 282 stesso foglio;
4) ordinare ai sigg.ri di cessare il transito sul Persona_1
passaggio e/o la derivazione d'acqua dalla griglia di cui sopra;
5) respingere la riconvenzionale avversaria. Col favore delle spese, ivi incluse quelle di mediazione”.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 17/02/2025 i convenuti hanno così precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di TA - Giudice Unico Dott.ssa Anna Bonfilio - contrariis rejectis:
Nel merito: in via principale
rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa ed in atti;
in via riconvenzionale
accertare l'acquisto a titolo originario, per usucapione, da parte dei signori e CP
, della servitù di passaggio pedonale lungo il confine tra le particelle 70 e 282 del CP_2
Foglio 4 del Comune di GR a favore del fondo distinto con il numero 282 e contro quello censito con il numero 70 dipanantesi dal cancelletto posto ad est della particella 282 e sino alla strada comunale TA/GR lungo il canale irriguo del Consorzio Irriguo di GR;
in ogni caso
condannare parte attrice al pagamento delle spese e degli onorari di causa.
In via istruttoria si rinnovano le istanze istruttorie formulate nella comparsa costitutiva e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. datata 9 dicembre 2021, chiedendo che la causa venga rimessa sul ruolo al fine di assumere le prove già dedotte, di seguito riportate:
si chiede l'ammissione della prova per interpello e testi sui seguenti capi di prova premesso
l'inciso “Vero che”:
a) sin dal 1971 e sino al luglio 2020 i signori e , nonché la figlia CP SO
, utilizzano come passaggio pedonale per l'accesso alla strada comunale CP_2
TA/GR il percorso dipanantesi lungo il confine tra le particelle 70 e 282 del Foglio 4 del
Comune di GR a favore del fondo distinto con il numero 282 e contro quello censito con il numero 70, dipanantesi dal cancelletto posto ad est della particella 282 e sino alla strada
pagina 2 di 11 comunale TA/GR lungo il canale irriguo del Consorzio Irriguo di GR, che risulta rappresentato nelle fotografie che le si rammostrano (docc. 4, 5, 6 e 7);
b) in più occasioni ha utilizzato come passaggio pedonale per l'accesso alla strada comunale
TA/GR il percorso dipanantesi lungo il confine tra le particelle 70 e 282 del Foglio 4 del
Comune di GR a favore del fondo distinto con il numero 282 e contro quello censito con il numero 70 dipanantesi dal cancelletto posto ad est della particella 282 e sino alla strada comunale
TA/GR lungo il canale irriguo del Consorzio Irriguo di GR per accedere all'abitazione dei signori e , comemeglio risulta dalla fotografie che le si CP R_
rammostrano (docc.4, 5, 6 e 7);
c) ha visto la signora accedere all'abitazione dei signori utilizzando il Parte_1 CP passaggio pedonale per l'accesso alla strada comunale TA/GR dipanantesi lungo il confine tra le particelle 70 e 282 del Foglio 4 del Comune di GR a favore del fondo distinto con il numero 282 e contro quello censito con il numero 70 e, poi, il cancelletto posto ad est della particella 282;
d) che il passaggio pedonale per l'accesso alla strada comunale TA/GR il percorso dipanantesi lungo il confine tra le particelle 70 e 282 del Foglio 4 del Comune di GR a favore del fondo distinto con il numero 282 e contro quello censito con il numero 70 dipanantesi dal cancelletto posto ad est della particella 282 e sino alla strada comunale TA/GR lungo il canale irriguo del Consorzio Irriguo di GR per accedere all'abitazione dei signori e CP
, è stato utilizzato sin dagli anni '70 del secolo scorso, per accedere al proprio fondo R_ dalla proprietaria del terreno posto ad est dell'abitazione degli odierni Controparte_3
convenuti;
e) ha apposto un lucchetto al cancelletto che permette l'accesso alla strada comunale attraverso la scala di proprietà del Consorzio Irriguo di GR (al pari del cancelletto stesso) dal passaggio pedonale per l'accesso alla strada comunale TA/GR dipanantesi lungo il confine tra le particelle 70 e 282 del Foglio 4 del Comune di GR, in piena stagione di irrigazione, pretendendo che gli autorizzati ad irrigare le suonassero il campanello per farsi aprire;
f) la signora ha da sempre omesso di provvedere a pulire, così come previsto dal Pt_5
Regolamento e da un'ordinanza comunale sulla gestione degli incolti in centro abitato, il passaggio pedonale in questione e solo nel 2020, a seguito dell'intervento del Sindaco del Comune
pagina 3 di 11 di GR, signor la signora ha iniziato a provvedere alla pulizia di tale Testimone_1
passaggio;
g) attraverso il passaggio pedonale in questione è stato possibile (nel 1990) l'intervento di soccorso della famiglia alla signora vittima di un investimento, Persona_1 Pt_1
precipitata nel prato sottostante alla via principale e rimasta immobile e semincosciente nel prato
a grave rischio ipotermia. si indicano sin d'ora a testimoni i signori:
, residente in [...]; , residente in [...], , residente in [...]
GR, , residente in [...], , residente in [...], , CP_5 Testimone_4 Persona_3
residente in [...], , residente in [...], , residente in [...], Testimone_5 Testimone_6
, residente in [...], residente in [...], , CP_6 CP_7 Testimone_7
residente in [...], , residente in [...], , residente in [...], Controparte_8 Controparte_9
, residente in [...]. IS , residente in [...], CP0 CP1 CP2 residente in [...], , residente in [...], residente in [...]”. Testimone_8 Testimone_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ALDINA CUNEAZ, e rispettivamente usufruttuaria e nudi Parte_2 Parte_3
proprietari del terreno distinto al Catasto del Comune di GR, Fg. 4, map. 70, citavano in giudizio , e , proprietari del CP CP_2 SO
fondo confinante di cui al mappale 282 deducendo che: i) “la famiglia attinge Persona_1
acqua in modo abusivo rispetto al disciplinare del Consorzio, mediante una pompa ad immersione in un tombino di controllo della BRANCHE 1 insistente sulla proprietà Parte_4
attraversando con tubazioni improvvisate una porzione del detto terreno, senza alcuna autorizzazione”; ii) “i sigg,ri , oltre a derivare abusivamente acqua dalla Persona_1
BRANCHE 1, esercitano il passaggio pedonale lungo la suddetta BRANCHE non avendo titolo ed oltretutto per accedere alla strada GR/TA per fini che nulla hanno a che vedere con
l'utilizzo dell'acqua”. Domandavano pertanto l'accertamento negativo del diritto di transitare lungo la parte di canale irriguo insistente sul mappale 70 e di posarvi tubi per l'irrigazione sul proprio fondo, con condanna alla cessazione del transito e/o della derivazione d'acqua dalla griglia di ispezione sita sul proprio terreno.
In data 17/09/2021 si costituivano , e CP CP_2 R_
(quest'ultima deceduta in corso di causa, come di seguito riportato) sostenendo di
[...]
pagina 4 di 11 essere titolari di una servitù di acqua irrigua e di passaggio pedonale sul confine lato est del mappale
282 (doc. 1 di parte convenuta). Deducevano in particolare di: i) avere “diritto a transitare lungo la parte di canale irriguo insistente sul mappale 70 di proprietà attorea per raggiungere la chiusa che parte attrice stessa menziona in citazione”; ii) avere titolo per “posare i tubi utili a rendere possibile la fruizione dell'acqua dalla griglia di ispezione e /o da altra parte della tubazione onde fruire dell'acqua del canale”; iii) essere “titolari della servitù di passaggio pedonale e di attraversamento tubi sulla particella 70 ed a favore della particella 282 proprio in quanto consorzisti a ciò autorizzati dal Consorzio Irriguo di GR di cui fanno parte”. Chiedevano il rigetto delle pretese attoree e domandavano in via riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio pedonale lungo il canale posto sul confine ovest del mappale 70 verso il mappale 282, tracciato individuato dalla “recinzione del fondo 70 e del fondo 282”.
Con provvedimento del 07/10/2021 venivano concessi alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., a fronte delle quali, con provvedimento del 04/01/2022, veniva disposta
CTU. Con provvedimento del 22/03/2022 veniva quindi conferito al geom. l'incarico CP3 di rispondere al seguente quesito: “Previo esame degli atti e documenti di causa, previo espletamento delle attività ritenute necessarie, nel contraddittorio con le parti ed i rispettivi c.t.p.
(ove nominati), il c.t.u.:
a) accerti lo stato dei luoghi ed in particolare:
- la posizione della paratia di controllo del canale irriguo Branche 1;
- la posizione del pozzetto di ispezione rispetto alla proprietà attorea;
- le quote del terreno di proprietà rispetto al canale irriguo;
Persona_1
- la posizione della Branche 2 e del canale irriguo principale con le relative paratie di controllo;
b) verifichi l'eventuale esistenza di tracciato evidente del percorso indicato dalla parte convenuta, con particolare riferimento alle dedotte limitazioni indicate nelle recinzioni della particella 70 e della particella 28;
c) rediga planimetria dettagliata dei luoghi esaminati”.
La relazione peritale veniva depositata in data 27/05/2022 e, con provvedimento del 30/01/2023, il giudice respingeva le istanze istruttorie delle parti.
Nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28/02/2023 il difensore dei convenuti dichiarava il decesso (in data 03/10/2022) di e, SO stante l'intervenuta costituzione di e , anche in qualità CP CP_2
pagina 5 di 11 di eredi della de cuius, era fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il presente fascicolo era assegnato a questo Giudice a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo, e la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 08/03/2024.
Con provvedimento del 26/06/2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per acquisire chiarimenti in ordine allo stato dei luoghi di causa, ritenendo: “che, innanzitutto, occorra precisare se la relazione peritale nella parte in cui riguarda il “pozzetto di ispezione”, si riferisca al “pozzetto di derivazione con griglia” risultante dalla planimetria prodotta dal CTU e se si tratti della “griglia
C1” indicata nella planimetria del CTP di parte attrice;
che, in tal caso, debba essere chiarito: i) se il pozzetto di cui sopra è quello rappresentato nella foto 3 del doc. 4d di parte attrice (con conseguente erroneità della CTP di parte attrice laddove richiama la foto 2 del suddetto documento); ii) se, come suggerito dal CTP di parte attrice, a p. 2 della documentazione fotografica depositata dal CTU la dicitura “pozzetto di derivazione” debba essere correttamente intesa come “pozzetto di ispezione”; che sia necessario individuare, anche mediante rappresentazione grafica, la posizione del suddetto pozzetto rispetto ai mappali di cui è causa, con indicazione degli elementi dai quali possa evincersi che “la parte ricorrente, per accedere alla captazione mediante pompa dell'acqua nel pozzetto in questione, deve necessariamente attraversare una porzione di terreno di proprietà attorea” (nella specie, non è chiara la CTU nella parte in cui si limita ad affermare che “il pozzetto in oggetto come da ingrandimento della tavola di rilievo si trova nella particella 857 di proprietà di terzi (posta sul nastro recintato ad est e ad ovest (per delimitare l'area di passaggio di coloro che utilizzano la Branche”); in particolare, laddove i convenuti debbano “attraversare” una porzione della proprietà attorea, risulta necessario specificare di quale porzione si tratti e quale sia il percorso che sarebbe necessario compiere sul fondo attoreo per accedere alla risorsa idrica, chiarendo, in tal caso, se esista un transito alternativo”.
Il CTU in data 31/10/2024 depositava i chiarimenti di cui sopra e, con provvedimento del
18/12/2024 era fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del
15/03/2025 la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Devesi in primo luogo osservare che dalla CTU è emerso che: i) il terreno sulla superficie pagina 6 di 11 del canale interrato Branche 1, rispetto al quale è controverso il diritto di transito da parte dei convenuti, insiste (anche) sul lato est del mappale 70, oggetto di proprietà e usufrutto degli attori;
ii) il “pozzetto” in cui parte convenuta inserisce il tubo di gomma per fruire dell'acqua della
Branche 1 si trova sul mappale 857 di proprietà di terzi (v. l'immagine a p. 4 dei chiarimenti alla
CTU depositati in data 12/11/2024 e i relativi allegati n. 1 “Ingrandimento posizionamento pozzetto di ispezione rispetto alla proprietà attorea con indicazione dei mappali e dei confini” e n. 5
“Planimetria pigmentata con indicazione proprietà”, nonché la foto 3 del doc. 4d di parte attrice, che raffigura il tubo giallo amovibile immesso nel “pozzetto”, come anche quelle di cui ai docc. 4,
5, 6 di parte convenuta).
2. Ciò premesso, quanto alla domanda attorea di accertamento negativo del diritto di parte convenuta di posare sul mappale 70 i tubi per l'irrigazione, si osserva che dalla documentazione in atti non risulta alcun posizionamento di tubi sul mappale di parte attrice (v., in particolare,
l'immagine a p. 4 dei chiarimenti alla CTU depositati in data 12/11/2024 e le fotografie di cui ai docc. 4, 5, 6 di parte convenuta, che non sono smentite dalla foto 3 del doc. 4d di parte attrice), potendo i convenuti attingere l'acqua dal “pozzetto” utilizzando, oltre al loro fondo, il mappale 857 di terzi (v. anche p. 12 della memoria conclusionale e p. 1 delle memorie di replica di parte convenuta) e, al contempo, nessun elemento risulta circa l'esistenza di una servitù di
“attraversamento tubi” gravante sul fondo degli attori, a nulla rilevando il doc. 13 di parte convenuta (trattasi di una comunicazione di terzo, e, pertanto, di un atto unilaterale inidoneo a far sorgere il diritto, così come a sostituirne il titolo (cfr. Cass. civ., Sez. 2, 02/05/2013, n. 10238;
Corte appello Milano sez. II, 12/04/2023, n. 1212; Corte appello Milano, sez. II, 17/07/2020, n.
1870). Del resto, lo stesso CTU ha chiarito che “Per inserire il tubo di gomma non risulta necessario attraversare il terreno di parte attorea” (v. relazione depositata in data 12/11/2024) e ciò ben si evince dal posizionamento del “pozzetto” rispetto ai mappali delle parti in causa, tenuto in particolare conto del confine del mappale 70 rispetto al mappale 857 e a quello di parte convenuta.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarato che i convenuti non hanno diritto di posare sul mappale 70 di parte attrice i tubi per attingere l'acqua dal “pozzetto” visibile nella foto a p. 4 dei chiarimenti alla CTU depositati dal geom. in data 12/11/2024, e agli stessi CP3
va ordinato di non posare detti tubi.
3. Con riferimento al passaggio pedonale sul fondo attoreo, si rileva che dalla nota di pagina 7 di 11 trascrizione dell'atto di vendita del 1971 risulta che “sul confine lato est del mappale 282 grava servitù di acque irrigue e di relativo passaggio pedonale” (doc. 1 di parte convenuta, richiamato dalla donazione del 1990, di cui al doc. 2 di parte convenuta).
Ebbene, anche a non considerare che la menzione della servitù nell'atto di cui sopra non è idonea a rendere il peso sul fondo servente opponibile ai proprietari di quest'ultimo, ai loro eredi e aventi causa, mancando la prova dell'originario atto costitutivo (neppure indicato nei documenti come sopra prodotti) e della relativa trascrizione (cfr. Corte appello Palermo, sez. II, 06/07/2017, n.
1318), tale atto si riferisce ad un diritto diverso da quello oggetto del presente giudizio, in quanto la servitù ivi menzionata grava sul mappale 282; nel presente procedimento, invece, si controverte di una servitù a vantaggio del mappale di parte convenuta. Inoltre, non può ritenersi sufficiente la generica espressione contenuta nell'atto di vendita, per cui “Le compravendite sono state fatte ed accettate a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto in oggetto si trova, con tutti i diritti, accessioni, pertinenze, servitù, passi, accessi e relativi diritti di acqua”, in quanto se è vero che ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non è richiesto l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, occorre però che “dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco” (Cass. civ., Sez. 2,
30/07/2024, n. 21254).
Quanto poi al doc. 13 di parte convenuta, si richiama quanto sopra evidenziato.
In mancanza di una fattispecie negoziale, va quindi accertato se l'acquisto della servitù da parte dei convenuti sia avvenuta per usucapione.
A questo riguardo si rileva innanzitutto che la domanda riconvenzionale “non ha ad oggetto
l'acquisto per usucapione di servitù di passaggio pedonale sul fondo di proprietà attrice per la derivazione d'acqua dal pozzetto di derivazione, ma l'acquisto per usucapione di servitù di passaggio pedonale lungo il confine tra le particelle 70 e 282 del Foglio 4 del Comune di GR
a favore del fondo 282 e contro quello 70, dipanantesi dal cancelletto posto ad est della particella
282 e sino alla strada comunale TA/GR lungo il canale irriguo del Consorzio Irriguo di
GR” (p. 12 della comparsa conclusionale di parte convenuta), sicché la qualità di consorzisti
è un'argomentazione non correlata ad una specifica domanda. Né peraltro una siffatta domanda pagina 8 di 11 avrebbe potuto portare ad un accertamento da parte di questo giudice in ordine al diritto d'uso dell'acqua derivante dalla Branche 1, non essendo parte del presente procedimento il Consorzio
Irriguo di GR, quale proprietario della Branche 1 (v. doc. 4b di parte attrice e doc. 13 di parte convenuta).
Ciò posto la domanda riconvenzionale non è fondata, in quanto per usucapire una servitù di passaggio è necessario che la stessa sia apparente ai sensi dell'art. 1061 c.c., requisito che “si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere
a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. civ., Sez. 2,
13/03/2024, n. 6665; Cass. civ., Sez. 2, 25/10/2023, n. 29555).
Nel caso di specie, è vero che lungo la superficie coperta del canale irriguo vi sono, da un lato, una recinzione metallica, dall'altro lato, dei paletti infissi nel terreno con rete di protezione (v. foto n.
1 dell'elaborato fotografico allegato alla perizia del 27/05/2022), così come, adiacente alla via pubblica, vi è una scala metallica;
tuttavia, tali circostanze, nel contesto in cui si trovano, non consentono di ravvisare un'effettiva e inequivoca destinazione all'utilità del fondo dominante del passaggio attraverso il fondo servente. La delimitazione di cui sopra, infatti, non può considerarsi di per sé un'opera di raccordo funzionale tra i fondi delle parti in causa, considerato che detta delimitazione riguarda il canale irriguo in quanto tale, tanto è vero che il muretto, da un lato, e la rete di protezione, dall'altro lato, proseguono oltre il confine del mappale 70 (v. foto 6 e 7 di parte convenuta, nonché foto 1, 2, 5, del doc. 4d di parte attrice), confine che peraltro neppure corrisponde al muretto di cui sopra;
allo stesso tempo, neppure è dirimente la scaletta di metallo, considerato che la sua presenza ben si spiega per il fatto che la paratia di controllo della Branche 1
è situata sul marciapiede della via pubblica TA GR (v. relazione peritale del 27/05/2022 e foto n. 1 del relativo allegato fotografico, nonché foto 2 del doc. 4d di parte attrice) e consente pertanto di accedere dalla strada (o meglio, dalla paratia di manovra) al canale irriguo (e viceversa), ad esempio per la manutenzione del canale stesso, come previsto dal disciplinare (v. disciplinare pagina 9 di 11 del Consorzio Irriguo di GR, doc. 4 b di parte attrice;
sul punto inoltre si osserva che è la stessa parte convenuta a dedurre in seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. la proprietà della scaletta e del relativo cancelletto in Capo al Consorzio Irriguo di GR). Né al fine dell'accertamento dell'esistenza di opere appositamente realizzate per l'esercizio della servitù, può considerarsi la sola apertura presente nel muro sul mappale 282, non essendovi elementi per ritenere che tale apertura riveli, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo degli attori, tenuto anche conto dell'estensione minima di tale fondo rispetto all'intero canale irriguo (v. planimetria pigmentata depositata dal CTU in data 12/11/2024) e ben potendo parte convenuta utilizzare quell'apertura per scopi diversi dal raggiungere la pubblica via, trattandosi di apertura che dà sul percorso della Branche 1, che prosegue nella direzione opposta alla via pubblica (v. foto 6 di parte convenuta) o, comunque, di apertura che consente di accedere al “pozzetto” di cui a p. 4 dell'integrazione peritale del 12/11/2024 senza passare sul mappale 70.
In mancanza di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù vantata da parte convenuta (quanto alla necessità che il percorso abbia lo specifico scopo vantato dal preteso fondo dominante cfr. Cass. civ., Sez. 2, 20/09/2024, n. 25270, che osserva: “Un tale enunciato ha, tuttavia, significato dirimente laddove il tracciato (restando all'ipotesi della servitù di passo) non presenti la esclusività di destinazione in favore del fondo di colui che pretenda di avere acquisito il diritto di transito per usucapione”), non può dirsi che quest'ultima abbia usucapito la porzione di fondo di parte attrice, porzione, peraltro, assai limitata rispetto al passaggio come sopra delimitato. E la mancanza di segni apparenti non equivoci non potrebbe essere colmata con l'ammissione delle prove orali dalla stessa dedotte nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., considerata la genericità dei capitoli a), b), c), d) e, comunque, l'irrilevanza di tutti i capitoli in quanto privi di alcun riferimento a segni apparenti della servitù fatta valere.
La domanda riconvenzionale proposta non può quindi trovare accoglimento.
A fronte di tutto quanto sopra esposto la domanda di accertamento negativo proposta da parte attrice in ordine al passaggio pedonale sul terreno distinto al Catasto del Comune di GR, Fg.
4, mappale 70, va invece accolta, ordinando ai convenuti di non transitare su detto mappale.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 55/2014 e ss.mm. per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile - complessità bassa), ad eccezione di quelli relativi alla rimessione in istruttoria della causa, che vengono liquidati con riferimento al valore pagina 10 di 11 minimo. Anche le spese di spese di mediazione sono poste a carico dei convenuti e vanno liquidate secondo i criteri di legge.
Le spese di CTU già liquidate sono poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara che i convenuti non hanno diritto di posare sul terreno distinto al Catasto del
Comune di GR, Fg. 4, mappale 70, i tubi per attingere l'acqua dal “pozzetto” visibile nella foto a p. 4 dei chiarimenti alla CTU depositati dal geom. in data 12/11/2024 e ordina CP3
agli stessi di non posare detti tubi su tale mappale;
2. Dichiara che i convenuti non hanno diritto di passaggio sul terreno distinto al Catasto del
Comune di GR, Fg. 4, mappale 70, e ordina agli stessi di non transitare su detto terreno;
3. Respinge la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
4. Condanna e , in solido fra loro, al pagamento in CP CP_2
favore di , , , delle spese di lite che liquida in € Parte_1 Parte_2 Parte_3
9.972,00 per compenso, oltre € 545,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge.
5. Condanna e , in solido fra loro, al pagamento in CP CP_2
favore di , , , di € 536,00 per compenso relativo Parte_1 Parte_2 Parte_3
alla fase di mediazione.
Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate.
TA, 30/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 11 di 11