Improcedibile
Sentenza breve 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 16/01/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00367/2026REG.PROV.COLL.
N. 09653/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9653 del 2025, proposto da
RE Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Ager - Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, non costituita in giudizio;
Teknowaste S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 3653/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Teknowaste S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. AR ST CA e uditi per le parti gli avvocati Luigi Quinto e l'avvocato dello Stato Giuseppe Greco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
1. L’RE ha chiesto la riforma, previa sospensione, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 3653/2025 che ha accolto il ricorso per l’annullamento del silenzio serbato da RE nel procedimento per l’approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del PEF validato dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (di seguito anche AGER) in qualità di ETC per l’ambito tariffario del Comune ove l’appellata è gestore del servizio di igiene urbana.
2. Con la sentenza appellata il T.a.r. per la Lombardia ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato da RE a fronte dell’obbligo di concludere il procedimento di approvazione dell’aggiornamento del PEF validato ed ordinato ad RE di concluderlo con un provvedimento espresso entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, disponendo anche, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina, ai sensi dell’art. 117 comma 3, c.p.a, di un Commissario ad acta.
3. RE ha interposto appello, corredato da istanza cautelare, chiedendo la riforma della decisione.
4. Si è costituita in resistenza l’appellata Teknowaste S.r.l. che ha sollevato eccezioni in rito e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell’appello.
5. Con memoria del 8.01.2026 RE ha rappresentato che con la delibera n. 591/2025/R/rif. (depositata) ha assunto le proprie determinazioni in ordine all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, proposto dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), con riferimento a taluni Comuni del pertinente territorio, per il biennio 2024-2025. In particolare, l’Autorità ha deliberato di “concludere con esito negativo il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, con riferimento al periodo 2024-2025, da AGER con riferimento agli ambiti tariffari di cui all’Allegato A” alla deliberazione 591/2025/R/rif (l’ambito tariffario per cui è causa). Per tale ambito tariffario l’Autorità ha provveduto ad escludere incrementi dei corrispettivi per le annualità 2024 e 2025, disponendo, altresì, che l’eventuale differenza tra le tariffe applicate per il periodo considerato e le tariffe determinate con il richiamato provvedimento sia recuperata (a vantaggio dell’utenza) a valere sulla prima approvazione tariffaria utile, nell’ambito dei pertinenti conguagli.
L’Autorità, assumendo di aver dunque concluso il procedimento di approvazione tariffaria, adempiendo a quanto statuito dalle sentenze appellate nei termini stabiliti dal giudice di primo grado, chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l’improcedibilità dell’appello.
6. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Alla stregua della documentazione prodotta e della dichiarazione dell’Autorità appellante non rimane al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di primo grado, avendo l’Amministrazione statuito espressamente sull’istanza della parte originaria ricorrente.
Come chiarito dalla Sezione con alcune decisioni su questioni identiche (per tutte n. 10323/2025 del 29/12/2025), l’interesse che sorregge il ricorso avverso il silenzio è quello all’ottenimento di un provvedimento conclusivo del procedimento (autonomamente impugnabile), non già quello ad un mero riscontro alle singole contestazioni avanzate dai gestori nell’ambito di un iter ancora in fieri. La riproduzione, nel ricorso, di alcuni dei profili critici relativi alla determinazione della tariffa ha funzione meramente illustrativa della vicenda sostanziale, ma non incide sulla delimitazione dell’oggetto dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., che veicola la pretesa alla «conclusione del procedimento amministrativo» e all'accertamento dell’«obbligo dell’amministrazione di provvedere».
Avendo l’Autorità concluso il procedimento, viene meno la materia del contendere in primo grado, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all’appello, in conformità alla dichiarazione della parte appellante.
8. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità e novità della controversia, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD OR, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
AR ST CA, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ST CA | RD OR |
IL SEGRETARIO