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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
AR CL, EL
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2014/2022 depositato il 20/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Vento - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 20210001880139000 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-SS il 22.07.2022, depositato il 20.09.2022, la società
“Ricorrente_1 srl”, in persona del l.r.p.t., ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2021 00018801 39 000, notificata il 23.05.2022, con la quale si intimava il pagamento della somma di euro 9.275,88, a titolo di sanzione per ritardato pagamento contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali –
TAR.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha argomentato:
1. Illegittimità della pretesa legata al duplice profilo:
- della omessa notifica di atti presupposti ed in particolare dell'invito al pagamento, indicato in cartella come notificato il 17.02.2020;
- della avvenuta corresponsione del contributo unificato in data 24.07.2020, usufruendo della sospensione concessa dalla normativa emergenziale Covid19, e segnatamente dal comma 1-bis all'art. 62 del Cura Italia
(DL n. 18/2020), introdotto dall'art. 135 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), che ha esteso alle sanzioni di cui all'art. 16 TU (DPR n. 115 del 2002) la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo
8 marzo 2020 – 31 maggio 2020;
2. Carenza di motivazione in ordine ai criteri di applicazione e di calcolo.
All'udienza cautelare del 20.09.2023 è stata accolta l'istanza di sospensione, con rinvio per la trattazione all'udienza del 21.4.23.
In data 20.01.2023 si è peraltro costituito l'AdER che ha eccepito:
- in via preliminare l'incompetenza territoriale di questa Corte di Giustizia Tributaria ai sensi, dell'art. 4, comma
1°, del D.Lgs. n° 546/92, trattandosi di iscrizione a ruolo effettuata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione distaccata di Catania, con conseguente competenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catania;
- la carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'ente impositore responsabile dell'iscrizione a ruolo. E' stata sollecitata la chiamata in causa dello stesso;
- la legittimità della procedura di riscossione, con esclusione di responsabilità per la notifica di atti antecedenti alla consegna del ruolo;
- l'adeguata motivazione della cartella impugnata.
All'udienza del 21.04.2023 era ordinata la sospensione del giudizio, avendo parte ricorrente comunicato di avere presentato all'Agente della riscossione istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma
231, legge 29 dicembre 2022, n. 197. Decorso il termine di sospensione senza deposito di prova dell'esito della definizione agevolata ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio, la causa è stata fissata per la trattazione all'udienza del 13.01.2026
e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere che non sussiste l'incompetenza per territorio eccepita dall'AdER. Ed invero, oggetto di impugnazione è la cartella che è stata emessa dall'Agente della SS per la provincia di Messina in relazione al domicilio fiscale del contribuente, onde è corretta la proposizione del ricorso presso questa CGT.
Quanto alla legittimazione passiva di AdER, deve farsi richiamo al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39
(recante “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337”), rubricato “chiamata in causa dell'ente creditore”, secondo il quale “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”
(cfr. Cass SU n. 16412/2007; n. 476/2008, n. 15310/2009, n. 13082/2011, per le quali l'onere della chiamata in causa dell'ente creditore, “nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio”).
E' noto peraltro che, ai fini della chiamata in causa, la costituzione del resistente deve avere luogo nel termine di 60 gg. dalla notifica del ricorso con il deposito delle controdeduzioni ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 546/92, laddove nel presente giudizio il deposito delle controdeduzioni ha avuto luogo ben oltre tale termine.
In ogni caso, il ricorso è infondato.
Ed invero, deve rilevarsi che la notifica dell'invito al pagamento non costituisce atto della procedura di irrogazione della sanzione. D'altro canto, la stessa parte ricorrente, formulando il motivo di ricorso incentrato sull'avvenuto pagamento del CU entro il termine prorogato dalla normativa emergenziale, da computarsi a decorrere dalla notifica dell'invito al pagamento, ha implicitamente ammesso l'avvenuta notifica di quest'ultimo.
Proprio in ordine a tale profilo, deve rilevarsi che l'art. 6 DPR 115/2002, intitolato “Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato”, prevede che:
1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
L'art. 62 del DL 18/20 ha peraltro previsto che:
1.Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.
1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16
e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.
Orbene, posto il periodo di sospensione del termine pari ad 85 gg., che viene ad aggiungersi al termine di
30 gg. dalla notifica dell'invito al pagamento (17.02.2020), deve rilevarsi che il pagamento del CU alla data del 24.07.2020 era comunque tardivo, così legittimando così l'applicazione della sanzione richiesta con la cartella impugnata.
Residua la valutazione del profilo della motivazione della cartella di pagamento, la quale appare invero adeguatamente motivata nell'an e nel quantum con il riferimento al CU non corrisposto, come invero riscontrato dalla precisa e puntuale attività defensionale espletata dal ricorrente in punto di avvenuto pagamento di quanto dovuto.
Le spese si compensano alla luce della inconducente e tardiva attività di difesa dell'AdER.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
AR CL, EL
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2014/2022 depositato il 20/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Vento - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 20210001880139000 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-SS il 22.07.2022, depositato il 20.09.2022, la società
“Ricorrente_1 srl”, in persona del l.r.p.t., ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2021 00018801 39 000, notificata il 23.05.2022, con la quale si intimava il pagamento della somma di euro 9.275,88, a titolo di sanzione per ritardato pagamento contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali –
TAR.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha argomentato:
1. Illegittimità della pretesa legata al duplice profilo:
- della omessa notifica di atti presupposti ed in particolare dell'invito al pagamento, indicato in cartella come notificato il 17.02.2020;
- della avvenuta corresponsione del contributo unificato in data 24.07.2020, usufruendo della sospensione concessa dalla normativa emergenziale Covid19, e segnatamente dal comma 1-bis all'art. 62 del Cura Italia
(DL n. 18/2020), introdotto dall'art. 135 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), che ha esteso alle sanzioni di cui all'art. 16 TU (DPR n. 115 del 2002) la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo
8 marzo 2020 – 31 maggio 2020;
2. Carenza di motivazione in ordine ai criteri di applicazione e di calcolo.
All'udienza cautelare del 20.09.2023 è stata accolta l'istanza di sospensione, con rinvio per la trattazione all'udienza del 21.4.23.
In data 20.01.2023 si è peraltro costituito l'AdER che ha eccepito:
- in via preliminare l'incompetenza territoriale di questa Corte di Giustizia Tributaria ai sensi, dell'art. 4, comma
1°, del D.Lgs. n° 546/92, trattandosi di iscrizione a ruolo effettuata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione distaccata di Catania, con conseguente competenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catania;
- la carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'ente impositore responsabile dell'iscrizione a ruolo. E' stata sollecitata la chiamata in causa dello stesso;
- la legittimità della procedura di riscossione, con esclusione di responsabilità per la notifica di atti antecedenti alla consegna del ruolo;
- l'adeguata motivazione della cartella impugnata.
All'udienza del 21.04.2023 era ordinata la sospensione del giudizio, avendo parte ricorrente comunicato di avere presentato all'Agente della riscossione istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma
231, legge 29 dicembre 2022, n. 197. Decorso il termine di sospensione senza deposito di prova dell'esito della definizione agevolata ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio, la causa è stata fissata per la trattazione all'udienza del 13.01.2026
e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere che non sussiste l'incompetenza per territorio eccepita dall'AdER. Ed invero, oggetto di impugnazione è la cartella che è stata emessa dall'Agente della SS per la provincia di Messina in relazione al domicilio fiscale del contribuente, onde è corretta la proposizione del ricorso presso questa CGT.
Quanto alla legittimazione passiva di AdER, deve farsi richiamo al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39
(recante “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337”), rubricato “chiamata in causa dell'ente creditore”, secondo il quale “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”
(cfr. Cass SU n. 16412/2007; n. 476/2008, n. 15310/2009, n. 13082/2011, per le quali l'onere della chiamata in causa dell'ente creditore, “nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio”).
E' noto peraltro che, ai fini della chiamata in causa, la costituzione del resistente deve avere luogo nel termine di 60 gg. dalla notifica del ricorso con il deposito delle controdeduzioni ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 546/92, laddove nel presente giudizio il deposito delle controdeduzioni ha avuto luogo ben oltre tale termine.
In ogni caso, il ricorso è infondato.
Ed invero, deve rilevarsi che la notifica dell'invito al pagamento non costituisce atto della procedura di irrogazione della sanzione. D'altro canto, la stessa parte ricorrente, formulando il motivo di ricorso incentrato sull'avvenuto pagamento del CU entro il termine prorogato dalla normativa emergenziale, da computarsi a decorrere dalla notifica dell'invito al pagamento, ha implicitamente ammesso l'avvenuta notifica di quest'ultimo.
Proprio in ordine a tale profilo, deve rilevarsi che l'art. 6 DPR 115/2002, intitolato “Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato”, prevede che:
1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
L'art. 62 del DL 18/20 ha peraltro previsto che:
1.Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.
1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16
e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.
Orbene, posto il periodo di sospensione del termine pari ad 85 gg., che viene ad aggiungersi al termine di
30 gg. dalla notifica dell'invito al pagamento (17.02.2020), deve rilevarsi che il pagamento del CU alla data del 24.07.2020 era comunque tardivo, così legittimando così l'applicazione della sanzione richiesta con la cartella impugnata.
Residua la valutazione del profilo della motivazione della cartella di pagamento, la quale appare invero adeguatamente motivata nell'an e nel quantum con il riferimento al CU non corrisposto, come invero riscontrato dalla precisa e puntuale attività defensionale espletata dal ricorrente in punto di avvenuto pagamento di quanto dovuto.
Le spese si compensano alla luce della inconducente e tardiva attività di difesa dell'AdER.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.