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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 23/11/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. 436/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIA NO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 436/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Marcello Colamatteo,
- attrice/opponente -
contro
: cod. fisc. , e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Maciotta,
[...] P.IVA_2 cod. fisc. , e per essa cod. Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 fisc. in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_4 dall'Avv. Pietro Pittalis,
- convenute/creditrici – con l'intervento di: cod. fisc. , e per essa cod. fisc. Controparte_5 P.IVA_5 Controparte_4
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_4 dall'Avv. Pietro Pittalis,
- intervenuta – avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) immobiliare. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL A DECISIONE
1. – con ricorso depositato il 28 ottobre 2020, ha interposto Parte_1 opposizione all'espropriazione immobiliare iscritta al n. 25/2019 r.g.es., ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., chiedendone la sospensione.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 10 maggio 2021, ha rigettato l'istanza ex art. 624 c.p.c., assegnando termine di novanta giorni per l'introduzione del merito.
L'opponente, con citazione notificata il 9 agosto 2021, ha così riproposto in sede di cognizione piena le ragioni di opposizione già ritenute infondate dal Giudice dell'esecuzione, nonché dal Collegio adito in sede di reclamo.
La causa è stata trattata nella resistenza delle creditrici e con l'intervento di CP_5 per essere decisa come segue. CP_1
2. – In via pregiudiziale va dichiarata l'estraneità dell'intervenuta rispetto all'oggetto del contendere. ha ammesso di essersi costituita per resistere all'opposizione sul falso Controparte_5 presupposto di essere divenuta titolare del diritto di credito fatto valere da CP_4 per conto di ne deriva l'inammissibilità dell'intervento
[...] Controparte_3 per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) a resistere.
La sua costituzione non ha comportato un apprezzabile ampliamento del thema disputandum instaurato dall'attrice. Si ritiene, perciò, di dover compensare le spese processuali nel rapporto tra essa e le altre parti costituite.
3. – Sempre in via pregiudiziale occorre rilevare che oggetto del giudizio di merito sono gli stessi motivi già formulati innanzi al Giudice dell'esecuzione, stante la natura unitaria (benché necessariamente bifasica) delle opposizioni esecutive.
Ne deriva l'inammissibilità dei motivi non formulati nel ricorso così come delle eccezioni di nullità fondate su fatti nuovi, non tempestivamente dedotti nel rispetto delle preclusioni assertive. Il principio secondo cui le nullità contrattuali possono essere rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c. deve essere coordinato con il sistema delle preclusioni processuali (arg. ex Cass. Civ., sez. III, ord. 18 ottobre 2023, n. 28983).
4. – Delimitato l'oggetto del giudizio e, in particolare, dei motivi esaminabili,
l'opposizione proposta nei confronti di è infondata. Controparte_1 4.1. – In relazione al primo motivo enucleabile dal ricorso ex art. 615, comma 2,
c.p.c., riproposto con l'atto di citazione, riguardante l'eccezione di difetto di titolarità del diritto di credito in capo a per non essere stato depositato Controparte_1
l'originale del contratto di cessione del credito, si evidenzia che non Parte_1 contesta che il credito portato dal titolo esecutivo sia confluito nel patrimonio di
[...]
ma semplicemente che lo stesso sia stato ricompreso nel blocco di crediti CP_6 ceduti da quest'ultima alla creditrice procedente con contratto di cessione ex artt. 1 e 4 della legge 20 aprile 1999, n. 130, dell'1 giugno 2020.
Indipendentemente dalle posizioni già espresse dal Giudice dell'esecuzione e dal
Collegio in fase cautelare, non censurate dall'opponente, la cessionaria Controparte_1
– e per essa – ha prodotto una dichiarazione specifica Controparte_2 della cedente che comprova l'acquisto del credito portato dal titolo esecutivo. Essa è dirimente. Nella dichiarazione del 21 dicembre 2020 vi è infatti il riferimento al contratto di «finanziamento fondiario n. 0030172026», che è lo stesso riportato nell'allegato
E del titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo fondiario del 20 dicembre 2013, ai rogiti del Notaio (n. rep. 6220 - n. racc. 4487). Persona_1
Non è necessaria la produzione del contratto di cessione. Tanto è vero che questo non deve essere necessariamente redatto per iscritto, né ai fini della prova né tantomeno della sua validità. Né alla luce della produzione della superiore dichiarazione, che si accompagna ad ulteriori elementi indizianti dell'inclusione del credito nel blocco di crediti ceduti, come la disponibilità (non contestata) di copia del titolo esecutivo, è necessario il deposito di altri documenti.
4.2. – Parimenti infondata l'affermazione secondo cui il mutuo azionato dalla procedente non sarebbe titolo esecutivo per effetto della mancata erogazione delle somme, poiché dirette ad estinguere un debito preesistente.
Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo (Cass.
Civ., Sez. Un., sent. 5 marzo 2025, n. 5841).
4.3. – Scolastica e astratta si appalesa, infine, l'eccezione di usurarietà degli interessi, fondata su astratte considerazioni di diritto, ma senza alcun concreto riferimento al testo contrattuale e al tasso soglia vigente ratione temporis.
5. – L'opposizione appalesa la sua infondatezza anche rispetto alla posizione di per le ragioni già ampiamente illustrate dal Giudice Controparte_3 dell'esecuzione e dal Collegio, a cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., tenuto contro che la debitrice si è limitata a riproporre le doglianze formulate con l'originario ricorso, senza adeguatamente considerare le ragioni di fatto e di diritto esposte nell'ordinanza monocratica del 10 maggio 2021 (allegato n. 1 dell'atto di citazione) e in quella collegiale del 16 dicembre 2021 (allegato n. 4 della comparsa di costituzione e risposta della creditrice procedente).
5.1. – Rispetto a tali pronunce si ribadisce che è sufficiente, da parte del mutuatario, il conseguimento della disponibilità giuridica della somma indicata nel contratto e che la quietanza contenuta nell'art. 1 del regolamento contrattuale costituisce, al riguardo, dichiarazione avente natura confessoria ai sensi degli artt. 2730 e 2735 del codice civile.
5.2. – Per altro verso si aggiunge che anche le Sezioni Unite hanno da ultimo confermato l'orientamento, già fatto proprio dalla migliore giurisprudenza di legittimità
e di merito, secondo cui «In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti» (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 29 maggio 2024, n. 15130).
5.3. – L'indice sintetico di costo, a differenza delle pattuizioni del saggio degli interessi convenzionali (corrispettivi e di mora) ovvero degli altri costi del finanziamento, non costituisce oggetto di una clausola contrattuale. Esso ha funzione meramente informativa, per cui l'eventuale erroneità non incide sulla validità del contratto. Nessun rilievo, pertanto, può assumere la sua determinazione o rideterminazione tramite un consulente tecnico d'ufficio, posto che per esso non potrebbe comunque trovare applicazione il meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 117 del testo unico bancario (nello stesso senso, tra molte, Cass. Civ., sez. I, ord. 14 febbraio 2023, n. 4597).
5.4. – Per l'eccezione di usurarietà degli interessi valgono, mutatis mutandis, le stesse considerazioni espresse al paragrafo 4.3.
6. – L'infondatezza in diritto dell'opposizione non giustifica la nomina di un consulente tecnico d'ufficio
7. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannata al pagamento Parte_1 delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
260.000,00, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e della non particolare complessità della stessa (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
8. – Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., tenuto conto che le contestazioni formulate dall'opponente – al di là di quella relativa alla natura usuraria degli interessi e sull'i.s.c. – sono state comunque motivate in fatto o in diritto con argomentazioni pertinenti. Non è possibile affermare che la debitrice, nel complesso, abbia agito con dolo o colpa grave, senza compiere alcuno sforzo deduttivo e argomentativo.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 436/2021
R.G.A.C., così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'intervento in giudizio da parte di e Controparte_5 compensa per intero le spese processuali tra questa e le altre parti processuali;
rigetta le domande formulate da e condanna la stessa al pagamento Parte_1 delle spese processuali sostenute dalle convenute che liquida, per ciascuna di esse, in €
7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Lanusei, il 23/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIA NO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 436/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Marcello Colamatteo,
- attrice/opponente -
contro
: cod. fisc. , e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Maciotta,
[...] P.IVA_2 cod. fisc. , e per essa cod. Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 fisc. in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_4 dall'Avv. Pietro Pittalis,
- convenute/creditrici – con l'intervento di: cod. fisc. , e per essa cod. fisc. Controparte_5 P.IVA_5 Controparte_4
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_4 dall'Avv. Pietro Pittalis,
- intervenuta – avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) immobiliare. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL A DECISIONE
1. – con ricorso depositato il 28 ottobre 2020, ha interposto Parte_1 opposizione all'espropriazione immobiliare iscritta al n. 25/2019 r.g.es., ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., chiedendone la sospensione.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 10 maggio 2021, ha rigettato l'istanza ex art. 624 c.p.c., assegnando termine di novanta giorni per l'introduzione del merito.
L'opponente, con citazione notificata il 9 agosto 2021, ha così riproposto in sede di cognizione piena le ragioni di opposizione già ritenute infondate dal Giudice dell'esecuzione, nonché dal Collegio adito in sede di reclamo.
La causa è stata trattata nella resistenza delle creditrici e con l'intervento di CP_5 per essere decisa come segue. CP_1
2. – In via pregiudiziale va dichiarata l'estraneità dell'intervenuta rispetto all'oggetto del contendere. ha ammesso di essersi costituita per resistere all'opposizione sul falso Controparte_5 presupposto di essere divenuta titolare del diritto di credito fatto valere da CP_4 per conto di ne deriva l'inammissibilità dell'intervento
[...] Controparte_3 per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) a resistere.
La sua costituzione non ha comportato un apprezzabile ampliamento del thema disputandum instaurato dall'attrice. Si ritiene, perciò, di dover compensare le spese processuali nel rapporto tra essa e le altre parti costituite.
3. – Sempre in via pregiudiziale occorre rilevare che oggetto del giudizio di merito sono gli stessi motivi già formulati innanzi al Giudice dell'esecuzione, stante la natura unitaria (benché necessariamente bifasica) delle opposizioni esecutive.
Ne deriva l'inammissibilità dei motivi non formulati nel ricorso così come delle eccezioni di nullità fondate su fatti nuovi, non tempestivamente dedotti nel rispetto delle preclusioni assertive. Il principio secondo cui le nullità contrattuali possono essere rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c. deve essere coordinato con il sistema delle preclusioni processuali (arg. ex Cass. Civ., sez. III, ord. 18 ottobre 2023, n. 28983).
4. – Delimitato l'oggetto del giudizio e, in particolare, dei motivi esaminabili,
l'opposizione proposta nei confronti di è infondata. Controparte_1 4.1. – In relazione al primo motivo enucleabile dal ricorso ex art. 615, comma 2,
c.p.c., riproposto con l'atto di citazione, riguardante l'eccezione di difetto di titolarità del diritto di credito in capo a per non essere stato depositato Controparte_1
l'originale del contratto di cessione del credito, si evidenzia che non Parte_1 contesta che il credito portato dal titolo esecutivo sia confluito nel patrimonio di
[...]
ma semplicemente che lo stesso sia stato ricompreso nel blocco di crediti CP_6 ceduti da quest'ultima alla creditrice procedente con contratto di cessione ex artt. 1 e 4 della legge 20 aprile 1999, n. 130, dell'1 giugno 2020.
Indipendentemente dalle posizioni già espresse dal Giudice dell'esecuzione e dal
Collegio in fase cautelare, non censurate dall'opponente, la cessionaria Controparte_1
– e per essa – ha prodotto una dichiarazione specifica Controparte_2 della cedente che comprova l'acquisto del credito portato dal titolo esecutivo. Essa è dirimente. Nella dichiarazione del 21 dicembre 2020 vi è infatti il riferimento al contratto di «finanziamento fondiario n. 0030172026», che è lo stesso riportato nell'allegato
E del titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo fondiario del 20 dicembre 2013, ai rogiti del Notaio (n. rep. 6220 - n. racc. 4487). Persona_1
Non è necessaria la produzione del contratto di cessione. Tanto è vero che questo non deve essere necessariamente redatto per iscritto, né ai fini della prova né tantomeno della sua validità. Né alla luce della produzione della superiore dichiarazione, che si accompagna ad ulteriori elementi indizianti dell'inclusione del credito nel blocco di crediti ceduti, come la disponibilità (non contestata) di copia del titolo esecutivo, è necessario il deposito di altri documenti.
4.2. – Parimenti infondata l'affermazione secondo cui il mutuo azionato dalla procedente non sarebbe titolo esecutivo per effetto della mancata erogazione delle somme, poiché dirette ad estinguere un debito preesistente.
Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo (Cass.
Civ., Sez. Un., sent. 5 marzo 2025, n. 5841).
4.3. – Scolastica e astratta si appalesa, infine, l'eccezione di usurarietà degli interessi, fondata su astratte considerazioni di diritto, ma senza alcun concreto riferimento al testo contrattuale e al tasso soglia vigente ratione temporis.
5. – L'opposizione appalesa la sua infondatezza anche rispetto alla posizione di per le ragioni già ampiamente illustrate dal Giudice Controparte_3 dell'esecuzione e dal Collegio, a cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., tenuto contro che la debitrice si è limitata a riproporre le doglianze formulate con l'originario ricorso, senza adeguatamente considerare le ragioni di fatto e di diritto esposte nell'ordinanza monocratica del 10 maggio 2021 (allegato n. 1 dell'atto di citazione) e in quella collegiale del 16 dicembre 2021 (allegato n. 4 della comparsa di costituzione e risposta della creditrice procedente).
5.1. – Rispetto a tali pronunce si ribadisce che è sufficiente, da parte del mutuatario, il conseguimento della disponibilità giuridica della somma indicata nel contratto e che la quietanza contenuta nell'art. 1 del regolamento contrattuale costituisce, al riguardo, dichiarazione avente natura confessoria ai sensi degli artt. 2730 e 2735 del codice civile.
5.2. – Per altro verso si aggiunge che anche le Sezioni Unite hanno da ultimo confermato l'orientamento, già fatto proprio dalla migliore giurisprudenza di legittimità
e di merito, secondo cui «In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti» (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 29 maggio 2024, n. 15130).
5.3. – L'indice sintetico di costo, a differenza delle pattuizioni del saggio degli interessi convenzionali (corrispettivi e di mora) ovvero degli altri costi del finanziamento, non costituisce oggetto di una clausola contrattuale. Esso ha funzione meramente informativa, per cui l'eventuale erroneità non incide sulla validità del contratto. Nessun rilievo, pertanto, può assumere la sua determinazione o rideterminazione tramite un consulente tecnico d'ufficio, posto che per esso non potrebbe comunque trovare applicazione il meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 117 del testo unico bancario (nello stesso senso, tra molte, Cass. Civ., sez. I, ord. 14 febbraio 2023, n. 4597).
5.4. – Per l'eccezione di usurarietà degli interessi valgono, mutatis mutandis, le stesse considerazioni espresse al paragrafo 4.3.
6. – L'infondatezza in diritto dell'opposizione non giustifica la nomina di un consulente tecnico d'ufficio
7. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannata al pagamento Parte_1 delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
260.000,00, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e della non particolare complessità della stessa (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
8. – Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., tenuto conto che le contestazioni formulate dall'opponente – al di là di quella relativa alla natura usuraria degli interessi e sull'i.s.c. – sono state comunque motivate in fatto o in diritto con argomentazioni pertinenti. Non è possibile affermare che la debitrice, nel complesso, abbia agito con dolo o colpa grave, senza compiere alcuno sforzo deduttivo e argomentativo.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 436/2021
R.G.A.C., così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'intervento in giudizio da parte di e Controparte_5 compensa per intero le spese processuali tra questa e le altre parti processuali;
rigetta le domande formulate da e condanna la stessa al pagamento Parte_1 delle spese processuali sostenute dalle convenute che liquida, per ciascuna di esse, in €
7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Lanusei, il 23/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti