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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 337/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1162/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Martirano Lombardo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12124 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 12124 del 17.3.2023 con il quale il comune di Martirano Lombardo le ha richiesto il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2018.
Il ricorrente ha eccepito quale principale motivo di doglianza il mancato stralcio della porzione dei terreni oggetto di esproprio per pubblica utilità, contestandone anche il requisito dell'edificabilità.
Ha contestato, inoltre, l'erronea applicazione di sanzioni ed interessi.
L'erronea applicazione la ritenuta nullità del PSC del comune di Martirano
Il comune di Martirano Lombardo si è costituito in giudizio contestando le obiezioni del ricorrente e ribadendo la legittimità del provvedimento adottato.
All'udienza del 13.11.2025 il ricorso è stato assegnato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
È infatti vero che in tema di ICI (IMU), a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalia L. 2 dicembre 2005, n.
248, e dell'art. 36, comma secondo, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, perché l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione (Sez. U, Sentenza n. 25506 del 30/11/2006,
Rv. 593375); tuttavia, come successivamente chiarito dalla Suprema Corte, la "mera potenzialità edificatoria" presuppone solo la vigenza del procedimento di modificazione degli strumenti urbanistici generali per cui un suolo può essere considerato potenzialmente edificabile durante il solo periodo di permanenza di detto procedimento di modificazione e perciò non oltre il momento della acclarata decadenza per effetto della non intervenuta approvazione regionale (da ultimo, Sez. 6-5, Ordinanza n. 12377 del 15/06/2016, Rv. 640026).
In definitiva ai fini della valutazione della "edificabilità" di un terreno deve prescindersi, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, dalla previsione degli strumenti urbanistici per dare rilevanza soltanto all'aspetto puramente fattuale ed economico, sicché rileva la "mera possibilità edificatoria" del terreno stesso. La Cassazione Civ. con sentenza n. 4952 del 2/03/2018, ha al riguardo ribadito che l'applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili è disgiunta dalle effettive (e giuridiche) potenzialità edificatorie dell'area: "in tema di
ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16 del D.L. n. 203 del 2005, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, conv. Con modif. dalla L.
n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, per l'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione urbanistica ad essa attribuita nel P.R.G. adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi, tenendo altresì conto che il detto art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistono possibilità effettive di costruzione, delinea, ai fini fiscali, una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria".
Quanto all'ulteriore doglianza afferente la mancata esclusione della quota oggetto di esproprio per pubblica utilità, si evidenzia che nell'avviso di accertamento l'imposta risulta calcolata su una superficie inferiore rispetto a quella catastalmente accertata, a comprova del fatto che tale quota non comprende quanto i mq ormai acquisiti alla proprietà comunale.
Correttamente, infine, sono state calcolate sanzioni ed interessi, che restano escluse solo nell'ipotesi in cui il contribuente si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di ritardi dell'amministrazione stessa.
Nel caso di specie, non ricorre alcuna ipotesi di buona fede del contribuente che ha semplicemente omesso il versamento di quanto dovuto.
Il ricorso va quindi rigettato, mentre la particolarità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1162/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Martirano Lombardo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12124 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 12124 del 17.3.2023 con il quale il comune di Martirano Lombardo le ha richiesto il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2018.
Il ricorrente ha eccepito quale principale motivo di doglianza il mancato stralcio della porzione dei terreni oggetto di esproprio per pubblica utilità, contestandone anche il requisito dell'edificabilità.
Ha contestato, inoltre, l'erronea applicazione di sanzioni ed interessi.
L'erronea applicazione la ritenuta nullità del PSC del comune di Martirano
Il comune di Martirano Lombardo si è costituito in giudizio contestando le obiezioni del ricorrente e ribadendo la legittimità del provvedimento adottato.
All'udienza del 13.11.2025 il ricorso è stato assegnato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
È infatti vero che in tema di ICI (IMU), a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalia L. 2 dicembre 2005, n.
248, e dell'art. 36, comma secondo, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, perché l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione (Sez. U, Sentenza n. 25506 del 30/11/2006,
Rv. 593375); tuttavia, come successivamente chiarito dalla Suprema Corte, la "mera potenzialità edificatoria" presuppone solo la vigenza del procedimento di modificazione degli strumenti urbanistici generali per cui un suolo può essere considerato potenzialmente edificabile durante il solo periodo di permanenza di detto procedimento di modificazione e perciò non oltre il momento della acclarata decadenza per effetto della non intervenuta approvazione regionale (da ultimo, Sez. 6-5, Ordinanza n. 12377 del 15/06/2016, Rv. 640026).
In definitiva ai fini della valutazione della "edificabilità" di un terreno deve prescindersi, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, dalla previsione degli strumenti urbanistici per dare rilevanza soltanto all'aspetto puramente fattuale ed economico, sicché rileva la "mera possibilità edificatoria" del terreno stesso. La Cassazione Civ. con sentenza n. 4952 del 2/03/2018, ha al riguardo ribadito che l'applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili è disgiunta dalle effettive (e giuridiche) potenzialità edificatorie dell'area: "in tema di
ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16 del D.L. n. 203 del 2005, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, conv. Con modif. dalla L.
n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, per l'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione urbanistica ad essa attribuita nel P.R.G. adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi, tenendo altresì conto che il detto art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistono possibilità effettive di costruzione, delinea, ai fini fiscali, una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria".
Quanto all'ulteriore doglianza afferente la mancata esclusione della quota oggetto di esproprio per pubblica utilità, si evidenzia che nell'avviso di accertamento l'imposta risulta calcolata su una superficie inferiore rispetto a quella catastalmente accertata, a comprova del fatto che tale quota non comprende quanto i mq ormai acquisiti alla proprietà comunale.
Correttamente, infine, sono state calcolate sanzioni ed interessi, che restano escluse solo nell'ipotesi in cui il contribuente si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di ritardi dell'amministrazione stessa.
Nel caso di specie, non ricorre alcuna ipotesi di buona fede del contribuente che ha semplicemente omesso il versamento di quanto dovuto.
Il ricorso va quindi rigettato, mentre la particolarità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.