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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 577/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AL ANNIBALE RENATO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, CE
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1311/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009091104000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009091104000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009091104000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009091104000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009091104000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009091104000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009091104000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009091104000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009091104000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2782/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso e sulla condanna alle spese, che chiede distrarsi a proprio favore.
L'Ufficio si riporta alle proprie controdeduzioni;
Insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620259009091104000, notificata il 14/03/2025, per un importo complessivo di € 108.184,28, deducendo:
- inesistenza del credito per giudicato derivante da sentenza n. 775/2023;
- prescrizione di alcune cartelle (anni 2010 e 2012);
- pagamento di altre cartelle a seguito di pignoramento presso terzi;
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando le eccezioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dall'esame degli atti e delle difese emerge che:
Sulla pretesa inesistenza del credito per giudicato. La sentenza n. 775/2023 ha annullato esclusivamente l'intimazione di pagamento n. 29620229017033456/000, senza estendere i suoi effetti alle cartelle e agli avvisi di accertamento presupposti, non essendo stati oggetto di impugnazione. Non può quindi ritenersi che il credito sia stato definitivamente annullato.
Sulla prescrizione delle cartelle.Le cartelle relative agli anni 2010 e 2012 risultano regolarmente notificate e successivamente sono stati notificati atti interruttivi (intimazioni e preavvisi di fermo). Inoltre, il periodo emergenziale COVID ha determinato la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per 542 giorni
(art. 68 DL 18/2020 e successive proroghe). Pertanto, non si è verificata prescrizione.
Sull'asserito pagamento delle cartelle a seguito di pignoramento. Il ricorrente non ha fornito prova certa del pagamento in favore di ADER. La documentazione prodotta non attesta l'avvenuto versamento delle somme indicate.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Considerata la natura della controversia e le questioni trattate, anche con riferimento alla normativa emergenziale, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Palermo addì 13.11.2025 Il Presidente Il Relatore
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AL ANNIBALE RENATO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, CE
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1311/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009091104000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009091104000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009091104000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009091104000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009091104000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009091104000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009091104000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009091104000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009091104000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2782/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso e sulla condanna alle spese, che chiede distrarsi a proprio favore.
L'Ufficio si riporta alle proprie controdeduzioni;
Insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620259009091104000, notificata il 14/03/2025, per un importo complessivo di € 108.184,28, deducendo:
- inesistenza del credito per giudicato derivante da sentenza n. 775/2023;
- prescrizione di alcune cartelle (anni 2010 e 2012);
- pagamento di altre cartelle a seguito di pignoramento presso terzi;
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando le eccezioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dall'esame degli atti e delle difese emerge che:
Sulla pretesa inesistenza del credito per giudicato. La sentenza n. 775/2023 ha annullato esclusivamente l'intimazione di pagamento n. 29620229017033456/000, senza estendere i suoi effetti alle cartelle e agli avvisi di accertamento presupposti, non essendo stati oggetto di impugnazione. Non può quindi ritenersi che il credito sia stato definitivamente annullato.
Sulla prescrizione delle cartelle.Le cartelle relative agli anni 2010 e 2012 risultano regolarmente notificate e successivamente sono stati notificati atti interruttivi (intimazioni e preavvisi di fermo). Inoltre, il periodo emergenziale COVID ha determinato la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per 542 giorni
(art. 68 DL 18/2020 e successive proroghe). Pertanto, non si è verificata prescrizione.
Sull'asserito pagamento delle cartelle a seguito di pignoramento. Il ricorrente non ha fornito prova certa del pagamento in favore di ADER. La documentazione prodotta non attesta l'avvenuto versamento delle somme indicate.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Considerata la natura della controversia e le questioni trattate, anche con riferimento alla normativa emergenziale, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Palermo addì 13.11.2025 Il Presidente Il Relatore