Sentenza 15 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2002, n. 7025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7025 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
E 070 25/ 02 N 6 8 O I 9 Z 1 A 5 / PUBB ICA ITALIANA I A 4 . R / R N 6 T . 2 A S I T . B R G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO U . . E P L B . R I L D A R L A . TE SUP T E B D Oggetto D A Consorti Bourfica- T 1 A 3 SEZION TRIBUTARIA I Purtation couner 1 R . tivo Obb buzz E N . T Cognition andquisten. Composta dagli Ill.mi S: gg.ri Magistrati: A M R.G.N. 15465/99 Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente CICALA Consigliere Dott. Mario Cron.19850 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere GIULIANI Consigliere Rep. Dott. Paolo Ud. 22/01/02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE C.C. Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da CONSORZIO SPECIALE BONIFICA ARNEO, in persona del vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 51, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO RUFINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CONSENTI, giust. mandato a margine;
- ricorrente -
contro
VOLPE VERA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 70, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO dall'avvocato FULVIA VOLPE, giusta2002 CARLUCCIO, difeso 387 procura a margine;
controricorrente - avversO la sentenza n. 208/98 del Giudice di pace di MESAGNE, depositata il 05/08/98; udita la relazione del a causa svolta nella camera di consiglio il 22/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
ai sensi della legge 89.01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del rico:so. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza depositata il 5 agosto 1998, il Giu- dice di Pace di Mesagne, nella causa promossa da OL で RA contro il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo, dichiarata la propria competenza, annullava l'imposizione contributiva del Consorzio nei confronti dell'attrice per difetto di vantaggi e benefici dell'immobile della predetta da parte dell'opera con- sortile. Contro tale sentenza ha proposto ricorso il Consor- zio che, con tre motivi, chiede l'annullamento della sentenza suddetta.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il difetto di competenza per materia, la violazione e fal- sa applicazione degli artt. 9, secondo comma, cod. 2 proc. civ.; 862 e 864 cod. civ.; 11, 21 e 59 del Regio Decreto 13 febbraio 19:3, n. 215; 5 del Decreto Legge n. 953 del 1982, conv. nella legge 28 febbraio 1983, n. 53; 8, comma 1-bis, de. Decreto Legge n. 90 del 1990, conv. nella Legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché 1' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. A tal proposito il ricorrente ricorda che, nella comparsa di costituzione davanti al giudice di pace, aveva ribadito che la competenza a decidere, in primo grado, spettava al Tribunale, ai sensi dell'art. 9, se- condo comma, del codice di rito civile, trattandosi di ん contributi di bonifica, i quali hanno natura pubblici- stica e tributaria. Il legislatore, cor gli artt. 862 e 864 cod. civ. ancor più, con gli artt. 11, 21 e 59 del Regio De- e, creto 13 febbraio 1933, n. 215, avrebbe sancito la qua- lificazione dei detti contributi consortili come impo- ste assoggettate al regime tipico dei tributi erariali, con il conferimento de potere impositivo ai consorzi di bonifica. Tale caratteristica emergerebbe, altresì, dalla natura obbligatoria della bonifica, dei consorzi e dei contributi. Infatti, l'obbligazione consortile non potrebbe essere con presa nella categoria delle ob- bligazioni corrispettive: in tal senso deporrebbero 3 l'art. 5 del Decreto Legge n. 953 del 1982, conv. nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e l'art. 8, comma 1-bis, del Decreto Legge n. 90 del 1990, conv. nella Legge 26 giugno 1990, n. 165. In conclusione, i contributi spettanti ai consorzi di bonifica rientrerebbero nella categoria dei tributi e le controversie, come quella in oggetto, con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme ver- sate a tale titolo spetierebbe al Tribunale ordinario.
2.2. Con il second) motivo, si lamenta il difetto di competenza per valore, la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 9, secondo comma, cod. proc. civ., dr nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione circa un punto decisivo della controversia. La causa promossa da OL RA atteneva, secondo il ricorrente, alla potestà impositiva del Consorzio, non alla misura della contribuzione;
ed essendo di va- lore indeterminabile rientrava, pertanto, nella compe- tenza del Tribunale ai sensi dell'art. 9, secondo com- ma, del codice di rito civile.
2.3. Con il terzo nezzo, il Consorzio denuncia una violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 59 e 111del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 860 del cod. civ., la violazione dei principi relativi all'onore della prova, nonché l'omessa, insuf- 4 ficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controve: sia. La sentenza censurata avrebbe erroneamente escluso, e con una motivazione sostanzialmente inesistente, che l'immobile di proprietà della OL si era avvantaggia- to del beneficio risultante dall'attività di bonifica del Consorzio. Il ragionamento sarebbe erroneo perché il beneficio potrebbe essere (come rella specie) di tipo generale e sussisterebbe indipende itemente dalla natura dei ter- reni (agricola o extra, fondiaria o urbana). Secondo la giurisprudenza della Corte suprema, infatti, sarebbe h sufficiente solo il f.itto che l'immobile ricada nel comprensorio di bonifica.. Esso avrebbe errato, altresì, nell'affermare che l'Ente impositore sarebbe tenuto all'assolvimento dell'onere della prova del beneficio e che questo sa- rebbe distinguibile fra uno di tipo diretto ed uno in- diretto, nonché nella decisione negativa riguardo all'ammissibilità dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale richieste dal per dimostrare l'attività svolta dall Ente e i benefici derivati da essa. Vi sarebbe stata anche contraddittorietà nel disat- tendere le istanze istrittorie tese a dimostrare il be- 5 neficio dopo che lo si è escluso, con riguardo al caso esaminato.
3. Si è costituita con controricorso OL Fulvia che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto, confermando la sentenza resa dal Giudice di Pace di Mesagne, con vittoria di spese. In subordine, per l'es: stenza del contrasto giurispru- de qua, la compensazione delle denziale della materia stesse.
3.1. Osserva la controricorrente che la giurispru- denza della Corte di cassazione ha più volte affermato W un'interpretazione restrittiva dell'art. 9 cod. proc. contribuente e civ., riferibile ai rapporti tra il l'estraneità 1'Amministrazione finanziaria, donde consortili da dell'obbligazione relativa ai contributi quella previsione. Ciò, inoltre, sia per la natura im- prenditoriale dei consorzi (affermata più volte dalla Cassazione) sia per la non assimilabilità dei contribu- ti consortili ai tributi erariali (attestata dalla sen- tenza n. 56 del 1998 de la Corte costituzionale). Ma, prima ancora del rigetto del ricorso, esso an- drebbe dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., atteso che sentenza censurata è stata resa all'esito di un giudizio secondo equità necessaria. 6 Nel merito, sarebbe del tutto destituito di fonda- mento il motivo di ricorso relativo alle violazioni de- gli artt. 862 e 864 ccd. civ.; 11, 21 e 59 del Regio Decreto 13 febbraio 19:3, n. 215; 5 del Decreto Legge n. 953 del 1982, conv. hella legge 28 febbraio 1983, n. 53; 8, comma 1-bis, de Decreto Legge n. 90 del 1990, conv. nella Legge 26 giugno 1990, n. 165, poiché nessu- na di tali disposizioni qualificherebbe i contributi consortili come tributi erariali. Così come quello re- lativo alla competenza per materia del Tribunale, in luogo del Giudice di pace, atteso che nella specie, W trattandosi di rapporto meramente obbligatorio, trove- rebbe applicazione l'art. 12 cod. proc. civ., trattan- dosi di controversia relativa ad un credito di lire 106.536 (oltre accessori) vantato dal Consorzio ricor- rente, con riferimento gli anni 1997 e 1998. Del pari inammissibile sarebbe anche il motivo re- lativo alla pretesa violazione e falsa applicazione de- gli artt. 10, 11, 59 € 111 del Regio Decreto 13 feb- braio 1933, n. 215, e dell'art. 860 del cod. civ., in quanto motivo nuovo, posto per la prima volta con il ricorso in Cassazione, è comunque infondato, atteso che la giurisprudenza della Corte di cassazione avrebbe af- fermato l'onere pe il Consorzio di provare l'esistenza di un beneficio per in fondo (riferimento a 7 SS.UU n. 8960 del 1996 e 8957 del 1996). Ma questo non sarebbe stato soddisfato in concreto per la genericità delle richieste e la nancata deduzione dei fatti da delle per- provare per articoli separati e specifici e sone da esaminare o interrogare.
4. Il Procuratore generale, richiesto di concludere sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., ha richiesto ai l'accoglimento del ricorso perché manifestamente fonda- to. Costituirebbe ius receptum il principio giuridico a tenore del quale i contributi corrisposti a un consor- zio di bonifica hanno ratura tributaria e, non essendo W espressamente devoluta alla giurisdizione delle commis- sioni tributarie, la relativa controversia apparterreb- be alla giurisdizione ordinaria, essendo competente per materia il tribunale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I motivi di ricorso vanno esaminati nell'ordine proposto, corrispondente a quello logico-giuridico re- lativo ai punti della controversia.
2. Il primo motivo di ricorso attiene alla viola- zione delle regole riguardanti la competenza per mate- ria tra i giudici di orimo grado (giudice di pace e tribunale ordinario) а cui è in astratto attribuita la cognizione dei rapporti giuridici riguardanti i contri- buti di bonifica, in quanto non riservati all'esame 8 delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Invero, la controricorrente sostiene, a tal propo- sito, l'estraneità dell'obbligazione relativa ai con- tributi consortili rispetto alle obbligazioni tributa- rie. Ciò, sia per la natura imprenditoriale dei consor- zi, sia per la non assimilabilità dei contributi con- sortili ai tributi erar ali Ma, com'è noto, questa Corte ha più volte affermato (per tutte, si veda 1.1 sentenza 26 ottobre 2000, n. 14099, rv n. 541230) che la controversia avente ad og- getto la restituzione cei contributi corrisposti ad un Consorzio di bonifica sulla base dell'allegata carenza del potere impositivo dell'ente, ha natura tributaria e non essendo espressamen e devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie appartiene alla giurisdi- zione ordinaria e rientra nella competenza per materia del tribunale. Né il quadro muta se la questione attiene alla pre- tesa mancanza di utilità dell'azione di bonifica con riguardo alla proprietà del contribuente. A tal propo- sito è stato più volte affermato (per tutte V. Cassa- zione 1 febbraio 2000, n. 1092, rv n. 533342) che i contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzio- 9 ne ed esercizio delle opere di bonifica e di migliora- rientrano nella categoria generale deimento fondiario tributi, con la conseguenza che la competenza ratione materiae a conoscere cella domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate а tale titolo spetta 1 tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. (non es- sendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con il D.Lgs. n. 546 del 1992), ove si deduca che nessun vantaggio è stato ri- cavato dall'attività del consorzio. Tale interpretazio- ne della citata disposizione manifestamente non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, costitu- zionalmente garantito, on ravvisandosi alcuna dispari- tà di trattamento, in cuanto al tribunale sono devo- lute tutte le controversie in tema di imposte e tribu- ti, né con il diritto di difesa, ampiamente garanti- to;
mentre il calcolo di convenienza in ordine alla op- portunità del ricorso alla tutela giurisdizionale at- tiene ad una valutazione del soggetto interessato, e non incide sulla legittimità costituzionale della in- terpretazione del detratto normativo. Tale indirizzo giurisprudenziale, come correttamen- osservato dal Procuratore generale nella sua requi- te sitoria scritta, costituisce ius receptum che non abbi- 10 sogna di ulteriori e particolari illustrazioni.
3. Sennonché, questo quadro sinteticamente tratteg- giato è venuto a mutare a seguito dell'approvazione (e pubblicazione) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quale, per disposizione espressa (art. 79, comma 3), entrata in vigore il 1° gennaio 2002 L'art. 12, comma 2, di tale nuova normazione, ha sostituito l'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che fissa l'oggetto della giurisdizione tributaria, attribuendo..e non più, come nel testo ante- riore, un elenco di imposte ricadenti nella sua giuri- 1'appartenenza di tutte le
contro
-sdizione, ma ora versie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie>> con qualche eccezione espressamente enunciata, tra le quali non sono annoverabili le controversie ri- guardanti i contributi consortili. °Ne segue che quest. ultimi, a partire dal 1 gen- naio 2002, sono oggetto di cognizione da parte del giu- dice tributario e non più, come in precedenza, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., del tribunale (cause in materia di imposte e tasse>>). Osserva la Corte che tale modifica legislativa non può determinare, nell'odierno giudizio, un mutamento della giurisdizione, dovendosi questa determinare con riguardo alla legge vigente al momento della proposi- 11 zione della domanda, senza che abbiano rilievo i suc- cessivi mutamenti della medesima legge (art. 5 cod. proc. civ.). Va, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso (restando gli altri assorbiti in questo)e cassata la sentenza impugnata, dichiarandosi competente per la de- cisione della controversia il Tribunale di Brindisi.
4. Nei fatti e nelle considerazioni sopra esposte e nella modestissima entità economica della controversia v'è materia per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti restanti. Cassa la sentenza impugnata, dichiara la com- petenza del Tribunale di Brindisi. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cas- sazione, il 22 gennaio 2002 L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE a.Juorme Il Presidente Dr fio FINOCCHIARO Oggi 15 MAG. 2002 DEPOSITATO CAS IL CANC Innoch ista 12