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Sentenza 7 settembre 2023
Sentenza 7 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/09/2023, n. 36907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36907 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RF AN nato a [...] il [...] RF NI nato a [...] il [...] OV FF nato a [...] il [...] ME NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo, per tutti i ricorrenti, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito, limitatamente all'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., con assorbimento del motivo relativo alle generiche, ed il rigetto degli ulteriori motivi articolati da OV ME;
udito il difensore di OV ME, avv. CHIUMMARIELLO EL, il quale conclude associandosi alla richiesta del PG relativamente alla richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata ed insistendo per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso;
-i: n -rn T P' A r) T;
I Penale Sent. Sez. 1 Num. 36907 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 27/04/2023 motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito il difensore di TO e OV CA, avv. MONTONE Stefano, il quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 5 luglio 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella emessa il 16 settembre 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha rideterminato — nella misura di otto anni e sei mesi di reclusione, per TO e OV CA, e di sette anni e quattro mesi di reclusione, per EL NE e OV ME — le pene loro rispettivamente inflitte per avere commesso, in concorso, i delitti di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e danneggiamento e la contravvenzione sanzionata dall'art. 703 cod. pen.. 2. Le sentenze testé menzionate sono state emesse nell'ambito del procedimento scaturito dal ferimento di LV IO PE, fatto bersaglio, la notte del 25 maggio 2020, di quattro colpi di arma da fuoco. Autori del fatto di sangue sono stati TO e OV CA, EL NE e OV ME, i quali hanno ammesso la loro partecipazione e, in grado di appello, rinunciato ai motivi di impugnazione afferenti alla responsabilità penale, insistendo, invece, in quelli relativi all'applicazione di circostanze aggravanti ed attenuanti ed al trattamento sanzionatorio. Gli imputati hanno posto in essere l'agguato ai danni di PE — in combutta con un quinto complice, portatosi in loco a bordo di una Volkswagen Polo e rimasto non identificato — a scopo di ritorsione per l'omicidio del giovanissimo NI Di IN e del tentato omicidio di RL NG, perpetrati, circa due ore prima, in Gragnano. TO e OV CA, parenti di Di IN, hanno organizzato, non appena appreso del decesso del congiunto, un'immediata reazione ai danni di NZ MN, che sospettavano essere coinvolto nel delitto, hanno reperito due pistole, si sono assicurati il sostegno del cugino EL NE — come loro recatosi al nosocomio in cui le vittime erano state condotte — e, subito dopo, di OV ME, pure presente nei pressi del medesimo ospedale, ove si era portato insieme alla fidanzata, parente di Di IN. I quattro, raggiunta l'abitazione di ON a bordo di una Toyota Yaris, si sono imbattuti in LV IO PE, amico di ON, ivi arrivato su una Renault Captur;
TO e OV CA, subito, gli si sono avvicinati, seguiti da RA NE, puntandogli le pistole, con la canna di una delle quali hanno infranto il finestrino del veicolo, e, compreso 3 che egli stava cercando di accelerare la marcia e fuggire, hanno esploso al suo indirizzo quattro colpi di arma da fuoco. PE, ciò nonostante, è riuscito ad allontanarsi, dopo avere schivato la Toyota Yaris, alla cui guida si trovava OV ME, che aveva cercato di sbarrargli il transito. 2.1. I giudici di merito hanno concordemente ritenuto la responsabilità, a titolo di concorso nel delitto di tentato omicidio ed in quelli connessi, di tutti gli imputati, ivi compresi EL NE e OV ME i quali, pur non avendo posto in essere l'azione tipica, hanno assicurato ai germani CA un utile supporto logistico nella fase esecutiva e, poscia, al fine di contrastare il tentativo di fuga della vittima. Hanno, del pari, stimato la fondatezza della contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. sul rilievo della commissione dei fatti con metodo mafioso, emergente: dalle modalità delle condotte delittuose realizzate dagli imputati;
dalla disponibilità delle armi;
dalla pronta organizzazione, con l'immediata costituzione di un folto drappello di correi, di una azione ritorsiva violenta, connotata dalla predisposizione di un vero e proprio commando punitivo;
dalla spregiudicatezza mostrata;
dalla platealità dell'aggressione, integrante classica ipotesi di punizione esemplare;
indici, questi, rivelatori della chiara matrice camorrista della vicenda. Hanno, per contro, escluso la possibilità di riconoscere agli imputati le circostanze attenuanti generiche, preclusa dall'estrema gravità delle condotte di reato accertate e non giustificata dall'ammissione degli addebiti, intervenuta a fronte di un quadro probatorio ormai ampiamente definito e non accompagnata da ulteriori e significativi sintomi di autentico ravvedimento. 3. TO e OV CA propongono, con unico atto e con l'assistenza dell'avv. Stefano Montone, ricorsi per cassazione affidati a due motivi, dei quali — al pari di quanto avverrà per i ricorsi degli altri imputati — si darà atto, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 3.1. Con il primo motivo, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello disatteso la censura relativa all'applicazione della circostanza aggravante sanzionata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. a dispetto della dedotta non riconducibilità dei tratti modali delle condotte che sono state loro attribuite — senza, peraltro, che sia stata neanche adombrata la loro contiguità ad una associazione mafiosa — a significati ed effetti evocativi di contesti di criminalità organizzata, laddove, invece, i 4 comportamenti oggetto di addebito presentano connotazioni comuni alla perpetrazione di delitti di criminalità comune. L'aggravante de qua agitur, sostengono i ricorrenti, esige, quale condizione di legittimazione per l'attivazione dei propri effetti, che la condotta base sia caratterizzata da una predicazione ulteriore, giacché non tutte le forme modali ulteriori e caratterizzanti la condotta possono rappresentare fattori di innesco del trattamento differenziato, occorrendo, piuttosto, per la loro rilevabilità secondo la sintassi penalistica, che preesista una disposizione che le preveda e descriva secondo il canone di tipicità che informa l'ordinamento penale. Inoltre, in funzione del criterio di specialità, è evidente, a loro modo di vedere, che la progressiva caratterizzazione debba proporre elementi tipici e aggiuntivi rispetto alle ordinarie circostanze aggravanti. I ricorrenti lamentano, al riguardo, che la Corte territoriale, pur investita di specifiche doglianze sul punto, volte a segnalare come le caratteristiche modali dell'azione non trasmodassero dalla connotazione criminale comune e come nessuna delle caratteristiche valorizzate dal Giudice dell'udienza preliminare fosse esclusiva del circuito dei segni della mafiosità, ha risolto la questione, superando le predette doglianze ed assegnando carattere di mafiosità all'immediata reazione del commando, alla disponibilità di armi e alla spregiudicatezza dell'azione, cioè a tratti modali che, nondimeno, appaiono distonici rispetto alla previsione legale, che ricollega l'aggravamento sanzionatorio all'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo ed alla condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva. Nel caso in esame, mancherebbe, in altre parole, la componente comunicativa esterna, diretta o simbolica, che costituisce l'essenza tipica dell'aggravante, così come difetterebbe l'idoneità a rappresentare e proiettare all'esterno i segni dell'evocato vincolo mafioso. 3.2. Con il secondo ed ultimo motivo, TO e OV CA deducono violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno giustificato valorizzando il loro comportamento processuale che, nondimeno, è stato orientato all'insindacabile esercizio del diritto di difesa, e trascurando, invece, gli indici positivi (la confessione;
l'intervenuto risarcimento del danno) già indicati con l'atto di appello e quelli emersi nel corso del giudizio di secondo grado (la parziale rinunzia ai motivi di appello). 5 4. EL NE propone, con il ministero dell'avv. Massimo Trigari, ricorso per cassazione articolato su due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della censura vertente sull'applicazione dell'aggravante dell'essersi gli autori avvalsi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.. Rileva, al riguardo, che la Corte di appello — nel ricollegare la circostanza all'immediata reazione degli imputati, alla disponibilità di armi ed alla spregiudicatezza dell'azione - non ha tenuto conto delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, che escludono l'attitudine di tali elementi a dimostrare l'impiego del c.d. «metodo mafioso». Segnala, in particolare: che la prontezza della reazione è segno, più che di un agire mafioso, dell'impulso a vendicare senza ritardo la perdita di un parente;
che il possesso di armi non evoca, di per sé, la mafiosità del possessore;
che la commissione dei reati sulla pubblica via, ma in assenza di testimoni, esclude che, attraverso di essa, si sia voluta ribadire la supremazia malavitosa sul territorio. Nella condotta degli agenti mancherebbe, dunque, quella coartazione ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un sodalizio criminoso impegnato ad imporre il dominio sul territorio ovvero ad infliggere una punizione esemplare. 4.1. Con il secondo motivo, NE deduce l'erronea applicazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.. Sottolinea, sul punto, che i giudici di merito hanno disatteso la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in forza dell'errato ed indebito apprezzamento della confessione, resa già nel corso delle indagini preliminari e spontaneamente ribadita innanzi al Giudice dell'udienza preliminare;
comportamento, questo, che, significativo della positiva evoluzione della sua personalità in epoca successiva al reato, deve necessariamente essere considerato, secondo quanto attestato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183 del 2011, al fine dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 5. OV ME propone, tramite l'avv. EL Chiummariello, ricorso per cassazione strutturato su quattro motivi, con i quali lamenta, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione. 5.1. Con il primo motivo, eccepisce che i giudici di merito hanno ritenuto il suo concorso nel reato di tentato omicidio in spregio alle risultanze processuali che, qualora rettamente interpretate, avrebbero imposto, quantomeno, la qualificazione dell'apporto in chiave di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., avuto riguardo, specificamente, alla carenza di prova in ordine all'avere egli 6 acquisito consapevolezza, nel frangente precedente all'attuazione del proposito criminoso, della disponibilità delle armi in capo ai fratelli CA. Obietta, ulteriormente, che la motivazione della sentenza impugnata si palesa illogica nella parte in cui trae argomento, in vista del riconoscimento della fondatezza dell'ipotesi di accusa, dal non avere egli, nel momento in cui i correi hanno fatto fuoco all'indirizzo di PE, manifestato sorpresa né espresso dissenso rispetto a tale iniziativa, ciò che avrebbe imposto, a ben vedere, l'applicazione degli istituti della desistenza volontaria o del recesso attivo piuttosto che di quello del concorso anomalo che, invece, presuppone che il reato più grave di quello voluto dal correo, che non lo ha previsto né voluto, ne costituisca sviluppo normalmente prevedibile. D'altro canto — aggiunge — pur ammettendo, con i giudici di merito, che egli era conscio della detenzione, in capo ai complici, di armi da fuoco, che rendeva prevedibile la degenerazione in senso tragico dell'azione ritorsiva, il ragionamento svolto da Giudice dell'udienza preliminare e Corte di appello resta monco perché privo del necessario apprezzamento della sua volontaria adesione al proposito omicidiario dei correi, che avrebbe richiesto, in particolare, la valutazione degli indici rilevatori del prescritto elemento volitivo. 5.2. Con il secondo motivo, ME denuncia l'erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. sul rilievo che i delitti in contestazione si inseriscono in una sequela criminosa più ampia, iniziata con la morte di NI Di IN ed inquadrata in una cornice di rivalità personale e familiare, che non appare in alcun modo caratterizzata dal modus operandi delle organizzazioni mafiose né, tantomeno, dall'utilizzo della forza intimidatrice evocativa dell'agire mafioso, che sola giustifica l'aggravamento del carico sanzionatorio. 5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, che avrebbe dovuto essere applicata laddove l'enucleazione dei comportamenti a lui direttamente ascrivibili fosse stata affiancata dall'indagine controfattuale, che avrebbe dimostrato come, pure eliminando il suo apporto, il reato si sarebbe verificato in termini pressoché identici. 5.4. Con il quarto e ultimo motivo, ME eccepisce l'illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno giustificato qualificando come tardiva una confessione che, in realtà, è stata resa non appena il pubblico ministero ha richiesto il suo interrogatorio e senza considerare che egli, soggetto estraneo all'ambiente malavitoso, perfettamente integrato nel contesto sociale e dedito ad onesto lavoro, è 7 stato occasionalmente coinvolto in una vicenda illecita dalla genesi del tutto peculiare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso articolati da OV ME in relazione, rispettivamente, alla pretesa qualificazione del fatto, nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 116 o 114 cod. pen. sono infondati. 2. Sotto il primo profilo, occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità, che «In tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base» (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977; Sez. 6, n. 20667 del 12/02/2008, Scambia, Rv. 240060). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno tratteggiato l'episodio criminoso in termini tali da configurare il pieno concorso di tutti gli imputati, i cui apporti sono stati sinergicamente protesi, ab initio, all'attuazione di una immediata, ed altrettanto cruenta, risposta all'agguato nel quale NI Di IN aveva perso la vita. La Corte di appello ha, in proposito, tratto specifico argomento già dal simultaneo arrivo dei quattro presso il nosocomio in cui Di IN e NG erano stati portati, cui è seguito il fulmineo approntamento degli accorgimenti logistici finalizzati alla subitanea replica e, quindi, la spedizione verso l'abitazione di NZ ON. Ha, in particolare, ritenuto l'inattendibilità del racconto di OV CA nella parte in cui assume che ME, nel momento di unirsi al gruppo, era all'oscuro della disponibilità delle armi ed evidenziato, in termini di assoluta coerenza logica, che «la precisa organizzazione delle fasi e della modalità dell'agguato stesso — con la predisposizione dei ruoli: tra chi sarebbe sceso dall'auto, lo NE insieme ai fratelli CA, e chi avrebbe atteso a bordo per la successiva fuga, l'ME — postulano necessariamente il previo accordo in ordine ai mezzi che sarebbero stati utilizzati», ciò che «spiega la mancanza di sorpresa e di desistenza da parte dello NE e dell'ME, una volta in cui la presenza e l'uso delle armi sono stati palesi». 8 La sequenza degli accadimenti e, vieppiù, il contegno serbato da ME (il quale ha mutuato la causale del delitto, realizzato a scopo ritorsivo dell'uccisione di un parente della sua fidanzata) a fronte del tentativo di fuga inscenato da PE per sottrarsi all'aggressione mortale, consistito nel porre la Toyota Yaris a mo' di ostacolo sul tragitto della vittima, comprovano, nella ricostruzione del crimine, la piena, originaria adesione, da parte di tutti gli imputati, ad un progetto univocamente inteso — nell'aberrante ottica della vendetta — all'uccisione di ON o di chi, come LV IO PE, era ritenuto suo fiancheggiatore, obiettivo perseguito in via diretta o, quantomeno, alternativa rispetto al ferimento della vittima. In questo senso, del resto, si era già espresso il Giudice dell'udienza preliminare, che aveva osservato come ME, al pari di NE, ha partecipato all'impresa criminosa non solo per dar manforte ai fratelli CA ma anche con l'incarico di bloccare eventuali fughe della persona offesa e, comunque, di garantire un tempestivo intervento in caso di necessità. A fronte di un percorso argomentativo coerente, lineare e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie, ME articola obiezioni imperniate sulle dichiarazioni di OV CA — che, come detto, la Corte di appello ha stimato inattendibili sulla scorta di un ragionamento logicamente ineccepibile, che tiene conto dell'intero compendio indiziario — oltre che su una diversa esegesi degli elementi raccolti, in chiave di accertamento dell'elemento psicologico del reato, del tutto inidonea ad evidenziare, nella motivazione della sentenza impugnata, fratture razionali e, dunque, ad eccitare il potere censorio del giudice di legittimità. 3. Le precedenti considerazioni supportano — in modo, se possibile, ancor più convincente — il rigetto, da parte della Corte di appello, del motivo di impugnazione concernente il diniego della circostanza attenuante, prevista dall'art. 114, primo comma, cod. pen., del contributo di minima importanza. In proposito, va notato che la diminuzione di pena presuppone — secondo quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità — che il ruolo assunto da taluno dei concorrenti, nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto un'efficacia causale del tutto marginale nella verificazione dell'evento e, perciò, trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso, nel senso che il reato sarebbe stato egualmente posto in essere anche senza l'attività del correo (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037), laddove invece, nel caso di specie, all'originaria condivisione del disegno criminoso omicidiario in danno dei responsabili dell'uccisione di NI Di IN ha fatto pendant un contributo, in capo a 9 5;?(1 ciascuno dei soggetti coinvolti e, quindi, anche ad ME, di sicura e non minimale efficienza causale. 4. Sono, invece, fondati i motivi di ricorso proposti da tutti gli imputati con riferimento all'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 416- bis.1 cod. pen., contestata per avere i responsabili commesso i fatti illeciti «avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis». Pacifico che la configurabilità dell'aggravante non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa di riferimento (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109 - 01) né l'appartenenza degli autori del reato ad una simile consorteria (cfr. Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 - 01), deve concordarsi con l'indirizzo ermeneutico, di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede, a tal fine, che «le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato» (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01). Il tenore letterale della disposizione induce, invero, a ritenere che qualora essa acceda a reati la cui esecuzione prescinda del tutto dall'esercizio della forza di intimidazione indirizzata in via diretta sui soggetti passivi, possa essere integrata da altre condotte, desunte sempre dalle caratteristiche delle modalità esecutive, se funzionali ad una più agevole e sicura consumazione del reato in ragione del diretto ed immediato collegamento con la forza di intimidazione ordinariamente esercitata sul territorio dai gruppi mafiosi sui consociati ed alla condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva. Ne discende, con riferimento ad ipotesi, quale quella in esame, di predisposizione di un agguato a scopo omicidiario, che può ritenersi la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso qualora, ad esempio, gli autori abbiano consapevolmente sfruttato, ai fini della più sicura riuscita del progetto e della riduzione del rischio di essere scoperti, la soggezione delle persone presenti durante la consumazione del reato determinata, in via diretta ed immediata, dall'evocazione dell'agire mafioso ed il consequenziale atteggiamento reticente ed omertoso degli astanti. 4.1. Ora, la sentenza impugnata è pervenuta al rigetto dei motivi di appello articolati al riguardo in esito ad un percorso motivazionale che appare, nell'ottica considerata, insoddisfacente. Ha, in primo luogo, valorizzato la prontezza dimostrata dai CA e dai correi nel predisporre, praticamente senza soluzione di continuità, una risposta 10 alla aggressione perpetrata in danno di NI Di IN e RL NG, sintomatica di ferma determinazione criminale e di strettissima solidarietà tra i partecipi ma non evocativa, di per sé — e tenuto conto, vieppiù, dell'assenza di informazioni in ordine ad un'eventuale causale mafiosa della ritorsione — dell'appartenenza camorristica degli autori o del loro collegamento con il crimine organizzato. Ha, successivamente, posto l'accenno sulla capacità del commando di procurarsi una pluralità di armi che, ugualmente, non ne evidenzia la militanza mafiosa, tanto più ove si consideri che la risposta all'uccisione di NI Di IN avrebbe richiesto, per necessità, l'impiego di quel tipo di strumenti offensivi, che, su quel territorio, non è, per quanto consta, esclusivo appannaggio delle compagini di camorra. Ha, infine, esaltato «la spregiudicatezza dell'azione, realizzata sulla pubblica via, quale ostentata manifestazione della propria forza, al fine di infliggere una "punizione esemplare" [...] in una realtà ambientale particolarmente sensibile a siffatte rappresentazioni dimostrative». Così facendo, ha, per un verso, introdotto il riferimento all'esemplarità della punizione che, in astratto pertinente, sconta — sul concreto terreno della razionalità del ragionamento decisorio — la persistente incertezza in ordine alle ragioni che hanno determinato i due agguati e, precipuamente, ad eventuali contrasti, in ambito criminale, tra i gruppi di appartenenza degli uni e\o degli altri. L'incompletezza dell'accertamento processuale circa la genesi — di natura personale o familiare ovvero, per contro, legata alla conquista ed al mantenimento dell'egemonia mafiosa — della tragica sequenza di morte consumatasi nel giro di poche ore osta, dunque, all'apprezzamento, nei prescritti termini di certezza «al di là di ogni ragionevole dubbio», di modalità dell'ultimo dei fatti illeciti, qui oggetto di addebito, evocative dell'operatività di un sodalizio di camorra e tali da agevolare il successo dell'impresa criminosa. La Corte di appello ha, per altro verso, rimarcato il carattere teatrale della rappresaglia che, in quanto compiuta in luogo pubblico e coram populo, avrebbe determinato un tangibile effetto intimidatorio sull'intera popolazione dell'area. Il rilievo, senz'altro idoneo, in linea di principio, a supportare la contestazione dell'aggravante, trascura, tuttavia, che, come correttamente obiettato da tutti i ricorrenti, l'aggressione a mano armata è avvenuta in orario antelucano e non risulta, dalle sentenze di merito, essere stata consumata alla presenza di terzi. Coglie, quindi, nel segno l'obiezione che fa leva sul deficit logico della motivazione della sentenza impugnata, che perviene al rigetto delle censure 11 difensive sulla base di considerazioni — afferenti alle modalità esecutive dei reati — distoniche rispetto all'interpretazione del dettato normativo privilegiata, nei termini sopra esposti, dalla giurisprudenza di legittimità. 5. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'aggravante del metodo mafioso (mentre restano assorbiti, ma non preclusi, i motivi articolati dai ricorrenti con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche), con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante del metodo mafioso e rinvia per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di ME OV. Così deciso il 27/04/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo, per tutti i ricorrenti, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito, limitatamente all'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., con assorbimento del motivo relativo alle generiche, ed il rigetto degli ulteriori motivi articolati da OV ME;
udito il difensore di OV ME, avv. CHIUMMARIELLO EL, il quale conclude associandosi alla richiesta del PG relativamente alla richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata ed insistendo per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso;
-i: n -rn T P' A r) T;
I Penale Sent. Sez. 1 Num. 36907 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 27/04/2023 motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito il difensore di TO e OV CA, avv. MONTONE Stefano, il quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 5 luglio 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella emessa il 16 settembre 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha rideterminato — nella misura di otto anni e sei mesi di reclusione, per TO e OV CA, e di sette anni e quattro mesi di reclusione, per EL NE e OV ME — le pene loro rispettivamente inflitte per avere commesso, in concorso, i delitti di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e danneggiamento e la contravvenzione sanzionata dall'art. 703 cod. pen.. 2. Le sentenze testé menzionate sono state emesse nell'ambito del procedimento scaturito dal ferimento di LV IO PE, fatto bersaglio, la notte del 25 maggio 2020, di quattro colpi di arma da fuoco. Autori del fatto di sangue sono stati TO e OV CA, EL NE e OV ME, i quali hanno ammesso la loro partecipazione e, in grado di appello, rinunciato ai motivi di impugnazione afferenti alla responsabilità penale, insistendo, invece, in quelli relativi all'applicazione di circostanze aggravanti ed attenuanti ed al trattamento sanzionatorio. Gli imputati hanno posto in essere l'agguato ai danni di PE — in combutta con un quinto complice, portatosi in loco a bordo di una Volkswagen Polo e rimasto non identificato — a scopo di ritorsione per l'omicidio del giovanissimo NI Di IN e del tentato omicidio di RL NG, perpetrati, circa due ore prima, in Gragnano. TO e OV CA, parenti di Di IN, hanno organizzato, non appena appreso del decesso del congiunto, un'immediata reazione ai danni di NZ MN, che sospettavano essere coinvolto nel delitto, hanno reperito due pistole, si sono assicurati il sostegno del cugino EL NE — come loro recatosi al nosocomio in cui le vittime erano state condotte — e, subito dopo, di OV ME, pure presente nei pressi del medesimo ospedale, ove si era portato insieme alla fidanzata, parente di Di IN. I quattro, raggiunta l'abitazione di ON a bordo di una Toyota Yaris, si sono imbattuti in LV IO PE, amico di ON, ivi arrivato su una Renault Captur;
TO e OV CA, subito, gli si sono avvicinati, seguiti da RA NE, puntandogli le pistole, con la canna di una delle quali hanno infranto il finestrino del veicolo, e, compreso 3 che egli stava cercando di accelerare la marcia e fuggire, hanno esploso al suo indirizzo quattro colpi di arma da fuoco. PE, ciò nonostante, è riuscito ad allontanarsi, dopo avere schivato la Toyota Yaris, alla cui guida si trovava OV ME, che aveva cercato di sbarrargli il transito. 2.1. I giudici di merito hanno concordemente ritenuto la responsabilità, a titolo di concorso nel delitto di tentato omicidio ed in quelli connessi, di tutti gli imputati, ivi compresi EL NE e OV ME i quali, pur non avendo posto in essere l'azione tipica, hanno assicurato ai germani CA un utile supporto logistico nella fase esecutiva e, poscia, al fine di contrastare il tentativo di fuga della vittima. Hanno, del pari, stimato la fondatezza della contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. sul rilievo della commissione dei fatti con metodo mafioso, emergente: dalle modalità delle condotte delittuose realizzate dagli imputati;
dalla disponibilità delle armi;
dalla pronta organizzazione, con l'immediata costituzione di un folto drappello di correi, di una azione ritorsiva violenta, connotata dalla predisposizione di un vero e proprio commando punitivo;
dalla spregiudicatezza mostrata;
dalla platealità dell'aggressione, integrante classica ipotesi di punizione esemplare;
indici, questi, rivelatori della chiara matrice camorrista della vicenda. Hanno, per contro, escluso la possibilità di riconoscere agli imputati le circostanze attenuanti generiche, preclusa dall'estrema gravità delle condotte di reato accertate e non giustificata dall'ammissione degli addebiti, intervenuta a fronte di un quadro probatorio ormai ampiamente definito e non accompagnata da ulteriori e significativi sintomi di autentico ravvedimento. 3. TO e OV CA propongono, con unico atto e con l'assistenza dell'avv. Stefano Montone, ricorsi per cassazione affidati a due motivi, dei quali — al pari di quanto avverrà per i ricorsi degli altri imputati — si darà atto, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 3.1. Con il primo motivo, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello disatteso la censura relativa all'applicazione della circostanza aggravante sanzionata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. a dispetto della dedotta non riconducibilità dei tratti modali delle condotte che sono state loro attribuite — senza, peraltro, che sia stata neanche adombrata la loro contiguità ad una associazione mafiosa — a significati ed effetti evocativi di contesti di criminalità organizzata, laddove, invece, i 4 comportamenti oggetto di addebito presentano connotazioni comuni alla perpetrazione di delitti di criminalità comune. L'aggravante de qua agitur, sostengono i ricorrenti, esige, quale condizione di legittimazione per l'attivazione dei propri effetti, che la condotta base sia caratterizzata da una predicazione ulteriore, giacché non tutte le forme modali ulteriori e caratterizzanti la condotta possono rappresentare fattori di innesco del trattamento differenziato, occorrendo, piuttosto, per la loro rilevabilità secondo la sintassi penalistica, che preesista una disposizione che le preveda e descriva secondo il canone di tipicità che informa l'ordinamento penale. Inoltre, in funzione del criterio di specialità, è evidente, a loro modo di vedere, che la progressiva caratterizzazione debba proporre elementi tipici e aggiuntivi rispetto alle ordinarie circostanze aggravanti. I ricorrenti lamentano, al riguardo, che la Corte territoriale, pur investita di specifiche doglianze sul punto, volte a segnalare come le caratteristiche modali dell'azione non trasmodassero dalla connotazione criminale comune e come nessuna delle caratteristiche valorizzate dal Giudice dell'udienza preliminare fosse esclusiva del circuito dei segni della mafiosità, ha risolto la questione, superando le predette doglianze ed assegnando carattere di mafiosità all'immediata reazione del commando, alla disponibilità di armi e alla spregiudicatezza dell'azione, cioè a tratti modali che, nondimeno, appaiono distonici rispetto alla previsione legale, che ricollega l'aggravamento sanzionatorio all'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo ed alla condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva. Nel caso in esame, mancherebbe, in altre parole, la componente comunicativa esterna, diretta o simbolica, che costituisce l'essenza tipica dell'aggravante, così come difetterebbe l'idoneità a rappresentare e proiettare all'esterno i segni dell'evocato vincolo mafioso. 3.2. Con il secondo ed ultimo motivo, TO e OV CA deducono violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno giustificato valorizzando il loro comportamento processuale che, nondimeno, è stato orientato all'insindacabile esercizio del diritto di difesa, e trascurando, invece, gli indici positivi (la confessione;
l'intervenuto risarcimento del danno) già indicati con l'atto di appello e quelli emersi nel corso del giudizio di secondo grado (la parziale rinunzia ai motivi di appello). 5 4. EL NE propone, con il ministero dell'avv. Massimo Trigari, ricorso per cassazione articolato su due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della censura vertente sull'applicazione dell'aggravante dell'essersi gli autori avvalsi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.. Rileva, al riguardo, che la Corte di appello — nel ricollegare la circostanza all'immediata reazione degli imputati, alla disponibilità di armi ed alla spregiudicatezza dell'azione - non ha tenuto conto delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, che escludono l'attitudine di tali elementi a dimostrare l'impiego del c.d. «metodo mafioso». Segnala, in particolare: che la prontezza della reazione è segno, più che di un agire mafioso, dell'impulso a vendicare senza ritardo la perdita di un parente;
che il possesso di armi non evoca, di per sé, la mafiosità del possessore;
che la commissione dei reati sulla pubblica via, ma in assenza di testimoni, esclude che, attraverso di essa, si sia voluta ribadire la supremazia malavitosa sul territorio. Nella condotta degli agenti mancherebbe, dunque, quella coartazione ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un sodalizio criminoso impegnato ad imporre il dominio sul territorio ovvero ad infliggere una punizione esemplare. 4.1. Con il secondo motivo, NE deduce l'erronea applicazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.. Sottolinea, sul punto, che i giudici di merito hanno disatteso la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in forza dell'errato ed indebito apprezzamento della confessione, resa già nel corso delle indagini preliminari e spontaneamente ribadita innanzi al Giudice dell'udienza preliminare;
comportamento, questo, che, significativo della positiva evoluzione della sua personalità in epoca successiva al reato, deve necessariamente essere considerato, secondo quanto attestato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183 del 2011, al fine dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 5. OV ME propone, tramite l'avv. EL Chiummariello, ricorso per cassazione strutturato su quattro motivi, con i quali lamenta, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione. 5.1. Con il primo motivo, eccepisce che i giudici di merito hanno ritenuto il suo concorso nel reato di tentato omicidio in spregio alle risultanze processuali che, qualora rettamente interpretate, avrebbero imposto, quantomeno, la qualificazione dell'apporto in chiave di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., avuto riguardo, specificamente, alla carenza di prova in ordine all'avere egli 6 acquisito consapevolezza, nel frangente precedente all'attuazione del proposito criminoso, della disponibilità delle armi in capo ai fratelli CA. Obietta, ulteriormente, che la motivazione della sentenza impugnata si palesa illogica nella parte in cui trae argomento, in vista del riconoscimento della fondatezza dell'ipotesi di accusa, dal non avere egli, nel momento in cui i correi hanno fatto fuoco all'indirizzo di PE, manifestato sorpresa né espresso dissenso rispetto a tale iniziativa, ciò che avrebbe imposto, a ben vedere, l'applicazione degli istituti della desistenza volontaria o del recesso attivo piuttosto che di quello del concorso anomalo che, invece, presuppone che il reato più grave di quello voluto dal correo, che non lo ha previsto né voluto, ne costituisca sviluppo normalmente prevedibile. D'altro canto — aggiunge — pur ammettendo, con i giudici di merito, che egli era conscio della detenzione, in capo ai complici, di armi da fuoco, che rendeva prevedibile la degenerazione in senso tragico dell'azione ritorsiva, il ragionamento svolto da Giudice dell'udienza preliminare e Corte di appello resta monco perché privo del necessario apprezzamento della sua volontaria adesione al proposito omicidiario dei correi, che avrebbe richiesto, in particolare, la valutazione degli indici rilevatori del prescritto elemento volitivo. 5.2. Con il secondo motivo, ME denuncia l'erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. sul rilievo che i delitti in contestazione si inseriscono in una sequela criminosa più ampia, iniziata con la morte di NI Di IN ed inquadrata in una cornice di rivalità personale e familiare, che non appare in alcun modo caratterizzata dal modus operandi delle organizzazioni mafiose né, tantomeno, dall'utilizzo della forza intimidatrice evocativa dell'agire mafioso, che sola giustifica l'aggravamento del carico sanzionatorio. 5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, che avrebbe dovuto essere applicata laddove l'enucleazione dei comportamenti a lui direttamente ascrivibili fosse stata affiancata dall'indagine controfattuale, che avrebbe dimostrato come, pure eliminando il suo apporto, il reato si sarebbe verificato in termini pressoché identici. 5.4. Con il quarto e ultimo motivo, ME eccepisce l'illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno giustificato qualificando come tardiva una confessione che, in realtà, è stata resa non appena il pubblico ministero ha richiesto il suo interrogatorio e senza considerare che egli, soggetto estraneo all'ambiente malavitoso, perfettamente integrato nel contesto sociale e dedito ad onesto lavoro, è 7 stato occasionalmente coinvolto in una vicenda illecita dalla genesi del tutto peculiare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso articolati da OV ME in relazione, rispettivamente, alla pretesa qualificazione del fatto, nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 116 o 114 cod. pen. sono infondati. 2. Sotto il primo profilo, occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità, che «In tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base» (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977; Sez. 6, n. 20667 del 12/02/2008, Scambia, Rv. 240060). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno tratteggiato l'episodio criminoso in termini tali da configurare il pieno concorso di tutti gli imputati, i cui apporti sono stati sinergicamente protesi, ab initio, all'attuazione di una immediata, ed altrettanto cruenta, risposta all'agguato nel quale NI Di IN aveva perso la vita. La Corte di appello ha, in proposito, tratto specifico argomento già dal simultaneo arrivo dei quattro presso il nosocomio in cui Di IN e NG erano stati portati, cui è seguito il fulmineo approntamento degli accorgimenti logistici finalizzati alla subitanea replica e, quindi, la spedizione verso l'abitazione di NZ ON. Ha, in particolare, ritenuto l'inattendibilità del racconto di OV CA nella parte in cui assume che ME, nel momento di unirsi al gruppo, era all'oscuro della disponibilità delle armi ed evidenziato, in termini di assoluta coerenza logica, che «la precisa organizzazione delle fasi e della modalità dell'agguato stesso — con la predisposizione dei ruoli: tra chi sarebbe sceso dall'auto, lo NE insieme ai fratelli CA, e chi avrebbe atteso a bordo per la successiva fuga, l'ME — postulano necessariamente il previo accordo in ordine ai mezzi che sarebbero stati utilizzati», ciò che «spiega la mancanza di sorpresa e di desistenza da parte dello NE e dell'ME, una volta in cui la presenza e l'uso delle armi sono stati palesi». 8 La sequenza degli accadimenti e, vieppiù, il contegno serbato da ME (il quale ha mutuato la causale del delitto, realizzato a scopo ritorsivo dell'uccisione di un parente della sua fidanzata) a fronte del tentativo di fuga inscenato da PE per sottrarsi all'aggressione mortale, consistito nel porre la Toyota Yaris a mo' di ostacolo sul tragitto della vittima, comprovano, nella ricostruzione del crimine, la piena, originaria adesione, da parte di tutti gli imputati, ad un progetto univocamente inteso — nell'aberrante ottica della vendetta — all'uccisione di ON o di chi, come LV IO PE, era ritenuto suo fiancheggiatore, obiettivo perseguito in via diretta o, quantomeno, alternativa rispetto al ferimento della vittima. In questo senso, del resto, si era già espresso il Giudice dell'udienza preliminare, che aveva osservato come ME, al pari di NE, ha partecipato all'impresa criminosa non solo per dar manforte ai fratelli CA ma anche con l'incarico di bloccare eventuali fughe della persona offesa e, comunque, di garantire un tempestivo intervento in caso di necessità. A fronte di un percorso argomentativo coerente, lineare e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie, ME articola obiezioni imperniate sulle dichiarazioni di OV CA — che, come detto, la Corte di appello ha stimato inattendibili sulla scorta di un ragionamento logicamente ineccepibile, che tiene conto dell'intero compendio indiziario — oltre che su una diversa esegesi degli elementi raccolti, in chiave di accertamento dell'elemento psicologico del reato, del tutto inidonea ad evidenziare, nella motivazione della sentenza impugnata, fratture razionali e, dunque, ad eccitare il potere censorio del giudice di legittimità. 3. Le precedenti considerazioni supportano — in modo, se possibile, ancor più convincente — il rigetto, da parte della Corte di appello, del motivo di impugnazione concernente il diniego della circostanza attenuante, prevista dall'art. 114, primo comma, cod. pen., del contributo di minima importanza. In proposito, va notato che la diminuzione di pena presuppone — secondo quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità — che il ruolo assunto da taluno dei concorrenti, nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto un'efficacia causale del tutto marginale nella verificazione dell'evento e, perciò, trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso, nel senso che il reato sarebbe stato egualmente posto in essere anche senza l'attività del correo (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037), laddove invece, nel caso di specie, all'originaria condivisione del disegno criminoso omicidiario in danno dei responsabili dell'uccisione di NI Di IN ha fatto pendant un contributo, in capo a 9 5;?(1 ciascuno dei soggetti coinvolti e, quindi, anche ad ME, di sicura e non minimale efficienza causale. 4. Sono, invece, fondati i motivi di ricorso proposti da tutti gli imputati con riferimento all'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 416- bis.1 cod. pen., contestata per avere i responsabili commesso i fatti illeciti «avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis». Pacifico che la configurabilità dell'aggravante non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa di riferimento (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109 - 01) né l'appartenenza degli autori del reato ad una simile consorteria (cfr. Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 - 01), deve concordarsi con l'indirizzo ermeneutico, di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede, a tal fine, che «le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato» (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01). Il tenore letterale della disposizione induce, invero, a ritenere che qualora essa acceda a reati la cui esecuzione prescinda del tutto dall'esercizio della forza di intimidazione indirizzata in via diretta sui soggetti passivi, possa essere integrata da altre condotte, desunte sempre dalle caratteristiche delle modalità esecutive, se funzionali ad una più agevole e sicura consumazione del reato in ragione del diretto ed immediato collegamento con la forza di intimidazione ordinariamente esercitata sul territorio dai gruppi mafiosi sui consociati ed alla condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva. Ne discende, con riferimento ad ipotesi, quale quella in esame, di predisposizione di un agguato a scopo omicidiario, che può ritenersi la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso qualora, ad esempio, gli autori abbiano consapevolmente sfruttato, ai fini della più sicura riuscita del progetto e della riduzione del rischio di essere scoperti, la soggezione delle persone presenti durante la consumazione del reato determinata, in via diretta ed immediata, dall'evocazione dell'agire mafioso ed il consequenziale atteggiamento reticente ed omertoso degli astanti. 4.1. Ora, la sentenza impugnata è pervenuta al rigetto dei motivi di appello articolati al riguardo in esito ad un percorso motivazionale che appare, nell'ottica considerata, insoddisfacente. Ha, in primo luogo, valorizzato la prontezza dimostrata dai CA e dai correi nel predisporre, praticamente senza soluzione di continuità, una risposta 10 alla aggressione perpetrata in danno di NI Di IN e RL NG, sintomatica di ferma determinazione criminale e di strettissima solidarietà tra i partecipi ma non evocativa, di per sé — e tenuto conto, vieppiù, dell'assenza di informazioni in ordine ad un'eventuale causale mafiosa della ritorsione — dell'appartenenza camorristica degli autori o del loro collegamento con il crimine organizzato. Ha, successivamente, posto l'accenno sulla capacità del commando di procurarsi una pluralità di armi che, ugualmente, non ne evidenzia la militanza mafiosa, tanto più ove si consideri che la risposta all'uccisione di NI Di IN avrebbe richiesto, per necessità, l'impiego di quel tipo di strumenti offensivi, che, su quel territorio, non è, per quanto consta, esclusivo appannaggio delle compagini di camorra. Ha, infine, esaltato «la spregiudicatezza dell'azione, realizzata sulla pubblica via, quale ostentata manifestazione della propria forza, al fine di infliggere una "punizione esemplare" [...] in una realtà ambientale particolarmente sensibile a siffatte rappresentazioni dimostrative». Così facendo, ha, per un verso, introdotto il riferimento all'esemplarità della punizione che, in astratto pertinente, sconta — sul concreto terreno della razionalità del ragionamento decisorio — la persistente incertezza in ordine alle ragioni che hanno determinato i due agguati e, precipuamente, ad eventuali contrasti, in ambito criminale, tra i gruppi di appartenenza degli uni e\o degli altri. L'incompletezza dell'accertamento processuale circa la genesi — di natura personale o familiare ovvero, per contro, legata alla conquista ed al mantenimento dell'egemonia mafiosa — della tragica sequenza di morte consumatasi nel giro di poche ore osta, dunque, all'apprezzamento, nei prescritti termini di certezza «al di là di ogni ragionevole dubbio», di modalità dell'ultimo dei fatti illeciti, qui oggetto di addebito, evocative dell'operatività di un sodalizio di camorra e tali da agevolare il successo dell'impresa criminosa. La Corte di appello ha, per altro verso, rimarcato il carattere teatrale della rappresaglia che, in quanto compiuta in luogo pubblico e coram populo, avrebbe determinato un tangibile effetto intimidatorio sull'intera popolazione dell'area. Il rilievo, senz'altro idoneo, in linea di principio, a supportare la contestazione dell'aggravante, trascura, tuttavia, che, come correttamente obiettato da tutti i ricorrenti, l'aggressione a mano armata è avvenuta in orario antelucano e non risulta, dalle sentenze di merito, essere stata consumata alla presenza di terzi. Coglie, quindi, nel segno l'obiezione che fa leva sul deficit logico della motivazione della sentenza impugnata, che perviene al rigetto delle censure 11 difensive sulla base di considerazioni — afferenti alle modalità esecutive dei reati — distoniche rispetto all'interpretazione del dettato normativo privilegiata, nei termini sopra esposti, dalla giurisprudenza di legittimità. 5. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'aggravante del metodo mafioso (mentre restano assorbiti, ma non preclusi, i motivi articolati dai ricorrenti con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche), con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante del metodo mafioso e rinvia per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di ME OV. Così deciso il 27/04/2023.