CASS
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5766 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De IV ES, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, avv. Antonio La Pace, che insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5766 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 17/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Chieti appellata dall'imputato, la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ES De IV per i delitti di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 contestati ai capi A) e C) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per il residuo delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 10 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo D), in quattro mesi di reclusione, nel resto confermando la pronuncia impugnata. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con un primo motivo, eccepisce la prescrizione del reato, intervenuta il 3 marzo 2025. 2.2. Con un secondo motivo, censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. pen. Ad avviso del difensore, i presupposti su cui si fonda l'affermazione della penale responsabilità - ossia la sussistenza di una società di fatto tra il De IV e il RA, di cui il primo era l'amministratore - sono del tutto indimostrati e congetturali, come emerge dalla deposizione del m.11o Milano, stralci della quale sono riportate nel ricorso (p. 8), secondo cui la verifica fu effettuata nel 2015, senza alcun controllo sulle fatture del 2013. Allo stesso modo, il m.11o Milano nulla ha saputo riferire, di preciso, in ordine ai presunti accessi del De IV ai conti correnti intestati al RA. Allo stesso modo, l'entità dell'evasione è stata determinata in maniera del tutto superficiale, su base presuntiva formale e non reale, come invece impone il processo penale. 2.3. Con un terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 493, comma 3, e 350, comma 6, cod. proc. pen. Rappresenta il difensore di non avere mai prestato il consenso all'acquisizione delle dichiarazioni rese dal RA, che, in ogni caso, non sarebbero utilizzabili in quanto assunte senza l'assistenza del difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2 Invero, il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, in assenza di periodi di sospensione è decorso il 3 marzo 2025, quindi successivamente alla sentenza impugnata, che è stata deliberata il 18 febbraio 2025. A tal proposito, si rammenta che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, in relazione ai quali si dirà appresso, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266), come nel caso in esame. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché articola censure di fatto, che quindi esulano dal perimetro segnato dall'art. 606 cod. proc. pen. 3.1. Invero, nel confermare le conclusioni raggiunte dal Tribunale, la Corte di merito ha ribadito la sussistenza di una società tra il De IV e il RA, sulla base di una serie di elementi convergenti, quali: 1), la circostanza, emersa dagli accertamenti svolti, che il De IV gestiva le operazioni contabili inerenti alla società, operando sul conto bancario intestato al RA, essendo in possesso delle credenziali per accedervi e per disporre le relative movimentazioni;
2) la circostanza che la società, ossia la "Puglia Cofani", sebbene risultasse domiciliata a Valenzano, esplicava la propria attività presso un capannone sito in Casacanditella che era nella disponibilità del Di IV;
3) la circostanza che tra il Di IV e il RA non vi era alcun rapporto di lavoro ma solo di conoscenza da lunga data, a dimostrazione della natura di fatto della società in esame. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica, a fronte della quale il ricorrente pretende una diversa interpretazione dei dati probatori. 3.2. Quanto, poi, alla sussistenza del delitto ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 - l'unico per il quale è stata confermata l'affermazione della responsabilità, essendo gli altri stati dichiarati prescritti - nel solco tracciato dal Tribunale, la Corte di merito ha evidenziato che non era stata prodotta alcuna documentazione contabile, la quale era stata ricostruita tramite controlli incrociati, sulla base delle fatture rilevate dalla contabilità di altre società, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, per la cui integrazione del delitto in esame, non si richiede che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa, non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire aliunde (Sez. 3, Sentenza n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005; Sez. 3, Sentenza n. 39711 del 04/06/2009, Acerbis, Rv. 244619). 3 4. Il terzo motivo è inammissibile per mancanza di interesse. Anche a prescindere dal fatto che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303) — "prova di resistenza" che il ricorrente non ha fornito —, è dirimente osservare che nella motivazione della sentenza impugnata non vi è alcun riferimento alle dichiarazioni del RA, le quali non hanno perciò avuto alcuna utilizzazione in chiave probatoria a carico del ricorrente. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannailg' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/12/2025.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, avv. Antonio La Pace, che insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5766 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 17/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Chieti appellata dall'imputato, la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ES De IV per i delitti di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 contestati ai capi A) e C) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per il residuo delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 10 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo D), in quattro mesi di reclusione, nel resto confermando la pronuncia impugnata. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con un primo motivo, eccepisce la prescrizione del reato, intervenuta il 3 marzo 2025. 2.2. Con un secondo motivo, censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. pen. Ad avviso del difensore, i presupposti su cui si fonda l'affermazione della penale responsabilità - ossia la sussistenza di una società di fatto tra il De IV e il RA, di cui il primo era l'amministratore - sono del tutto indimostrati e congetturali, come emerge dalla deposizione del m.11o Milano, stralci della quale sono riportate nel ricorso (p. 8), secondo cui la verifica fu effettuata nel 2015, senza alcun controllo sulle fatture del 2013. Allo stesso modo, il m.11o Milano nulla ha saputo riferire, di preciso, in ordine ai presunti accessi del De IV ai conti correnti intestati al RA. Allo stesso modo, l'entità dell'evasione è stata determinata in maniera del tutto superficiale, su base presuntiva formale e non reale, come invece impone il processo penale. 2.3. Con un terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 493, comma 3, e 350, comma 6, cod. proc. pen. Rappresenta il difensore di non avere mai prestato il consenso all'acquisizione delle dichiarazioni rese dal RA, che, in ogni caso, non sarebbero utilizzabili in quanto assunte senza l'assistenza del difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2 Invero, il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, in assenza di periodi di sospensione è decorso il 3 marzo 2025, quindi successivamente alla sentenza impugnata, che è stata deliberata il 18 febbraio 2025. A tal proposito, si rammenta che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, in relazione ai quali si dirà appresso, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266), come nel caso in esame. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché articola censure di fatto, che quindi esulano dal perimetro segnato dall'art. 606 cod. proc. pen. 3.1. Invero, nel confermare le conclusioni raggiunte dal Tribunale, la Corte di merito ha ribadito la sussistenza di una società tra il De IV e il RA, sulla base di una serie di elementi convergenti, quali: 1), la circostanza, emersa dagli accertamenti svolti, che il De IV gestiva le operazioni contabili inerenti alla società, operando sul conto bancario intestato al RA, essendo in possesso delle credenziali per accedervi e per disporre le relative movimentazioni;
2) la circostanza che la società, ossia la "Puglia Cofani", sebbene risultasse domiciliata a Valenzano, esplicava la propria attività presso un capannone sito in Casacanditella che era nella disponibilità del Di IV;
3) la circostanza che tra il Di IV e il RA non vi era alcun rapporto di lavoro ma solo di conoscenza da lunga data, a dimostrazione della natura di fatto della società in esame. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica, a fronte della quale il ricorrente pretende una diversa interpretazione dei dati probatori. 3.2. Quanto, poi, alla sussistenza del delitto ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 - l'unico per il quale è stata confermata l'affermazione della responsabilità, essendo gli altri stati dichiarati prescritti - nel solco tracciato dal Tribunale, la Corte di merito ha evidenziato che non era stata prodotta alcuna documentazione contabile, la quale era stata ricostruita tramite controlli incrociati, sulla base delle fatture rilevate dalla contabilità di altre società, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, per la cui integrazione del delitto in esame, non si richiede che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa, non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire aliunde (Sez. 3, Sentenza n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005; Sez. 3, Sentenza n. 39711 del 04/06/2009, Acerbis, Rv. 244619). 3 4. Il terzo motivo è inammissibile per mancanza di interesse. Anche a prescindere dal fatto che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303) — "prova di resistenza" che il ricorrente non ha fornito —, è dirimente osservare che nella motivazione della sentenza impugnata non vi è alcun riferimento alle dichiarazioni del RA, le quali non hanno perciò avuto alcuna utilizzazione in chiave probatoria a carico del ricorrente. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannailg' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/12/2025.