Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5766
CASS
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del reato intervenuta

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché la prescrizione è maturata successivamente alla sentenza impugnata e l'inammissibilità del ricorso preclude la rilevazione della prescrizione maturata dopo la sentenza.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla prova della responsabilità

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché articola censure di fatto. La motivazione della Corte di merito è stata ritenuta non manifestamente illogica, basata su elementi convergenti (gestione contabile, disponibilità del capannone, assenza di rapporto di lavoro) e sulla corretta applicazione dei principi in tema di prova della contabilità ricostruita aliunde.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni del RA

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancanza di interesse, poiché le dichiarazioni del RA non sono state utilizzate nella motivazione della sentenza impugnata e il ricorrente non ha fornito la prova di resistenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5766
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5766
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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