Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00188/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04453/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4453 del 2025, proposto da
Michele Liguori, rappresentato e difeso da se medesimo e dall’avv. Vincenzo Liguori, Vincenzo Liguori, rappresentato e difeso da se medesimo e dall’avv. Michele Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli al Centro Direzionale Is. F4;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 9/1/2025 n. 200;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa AN NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- I ricorrenti in epigrafe indicati agiscono per l’esatta esecuzione della sentenza n. 200/2025 nella parte in cui questo Tribunale ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in loro favore (in qualità di procuratori antistatari) delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
1.1 - In aggiunta alla domanda principale, parte ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta (con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento) oltre che di condanna al pagamento delle spese di giudizio.
2 - Il Ministero della Giustizia ha versato in atti mera costituzione di stile.
2.1 – Alla camera di consiglio del 18/12/2025 il ricorso è transitato in decisione.
3 - Va preliminarmente osservato che il Collegio, condividendo l’orientamento giurisprudenziale anche di questo Tribunale, ritiene il giudizio di ottemperanza ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l’obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria, ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (cfr. TAR Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2014, n. 5343, TAR Napoli, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4326); questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con il comportamento omissivo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7389)
3.1 - Ancora in limine litis , va rilevato che i ricorrenti non sono creditori ex L. 24/3/2001 n. 89 in quanto il titolo azionato è una sentenza del Tribunale amministrativo regionale, per la parte avente ad oggetto la condanna alle spese in loro favore. Il caso in esame, pertanto, non rientra nella previsione di cui all’art. 5 sexies, comma 12 bis, L. 24/3/2001 n. 89, cosicché non deve essere disposta alcuna sospensione del giudizio.
4 - La domanda di ottemperanza è fondata.
4.1 – La sentenza della cui ottemperanza si controverte è infatti passata in cosa giudicata (come risulta dal certificato di mancata proposizione di gravame in atti); detta sentenza è stata ritualmente notificata presso la sede reale del Ministero debitore ed è decorso il termine ex art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella Legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum di questo Giudice.
4.2 La domanda di parte ricorrente va pertanto accolta e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione convenuta di eseguire la statuizione giudiziale innanzi riportata e, quindi, di far luogo al pagamento di quanto dovuto all’odierna parte ricorrente, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione.
4.3 Per quanto riguarda le spese successive al titolo azionato e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio condivide la giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania, sez. VII, sent. 5097 del 28.10.2019; sez. VIII, sent. 3677 del 5.6.2018; 3977 del 19.7.2019), ai sensi della quale, “in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, oltre che gli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, nonché alle spese relative ad atti accessori aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268)”.
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al titolo azionato sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
5. Per il caso di ulteriore inottemperanza, va fin d’ora designato Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, che, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.
Si rammenta che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; ord. della Sezione n. 2039/2019).
6 - Le spese del presente procedimento possono essere compensate, attesa la natura e le caratteristiche della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe meglio specificata, nei modi, limiti e termini di cui in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un Dirigente amministrativo da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI LA EN, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
AN NZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NZ | RI LA EN |
IL SEGRETARIO