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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2090/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 22727/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - C.d. Napoli Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0000090348442022 TASSA AUTOMOBIL 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2130/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Il ricorrente Ricorrente_2 l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni – anno 2022 – n. 000009034844/2022 del 04/11/2025, notificato in pari data, relativa alla tassa automobilistica regionale dell'autovettura targata Targa_1, (a loro dire) “ancora dovuta oppure versata irregolarmente con applicazione degli interessi moratori e contestuale irrogazione delle sanzioni” per l'anno maggio
2022 – aprile 2023, per un totale complessivo di euro 473,93.
Il ricorrente impugna rilevando che:
- la classificazione del veicolo targato Targa_1 come euro 0, riportato nell'atto di accertamento è impropria, poiché i veicoli Euro 0 sono auto immatricolate prima del 31 dicembre 1992, mentre l'autovettura tg. Targa_1 è stata immatricolata il 02/08/2005 e in base al numero di omologazione OEVF107EST289 – E2*98/14*0272* riportato alla voce K della carta di circolazione, essa rispetta la direttiva europea 2003/76/CE- B ed è euro 4, come si evince dall'aggiornamento archivio omologazioni, che il ricorrente è stato costretto a richiedere alla Motorizzazione Civile di Napoli;
- di essersi recato in data 15.3.2023 presso l'ufficio Sermetra abilitato alla riscossione per pagare la tassa da maggio 2022 ad aprile 2023, ma non è stato possibile perché il sistema telematico rendeva possibile solo il pagamento della tassa da gennaio 2023 a dicembre 2023 perché il veicolo targ. Targa_1 risultava dai terminali dell'ACI: autovettura per trasporto di persone – uso di terzi da locare senza conducente. Tale uso (purtroppo solo quello e non la classificazione euro 0), è stato corretto dalla
Regione Campania a seguito di ricorso depositato in data 21/10/2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli, rg. 20913/2024 ed accolto con sentenza n. 4494/2025. La Regione
Campania infatti non aveva aggiornato l'uso che era stato modificato in data 27/02/2008 insieme al trasferimento di proprietà del veicolo da uso di terzi da locare senza conducente in uso proprio (vedasi pag. 2 della carta di circolazione allegata).
Il ricorso è fondato, poiché parte ricorrente ha dimostrato documentalmente quanto affermato nell'atto introduttivo. Le spese vanno compensate come da dichiarazione di parte ricorrente.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 22727/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - C.d. Napoli Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0000090348442022 TASSA AUTOMOBIL 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2130/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Il ricorrente Ricorrente_2 l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni – anno 2022 – n. 000009034844/2022 del 04/11/2025, notificato in pari data, relativa alla tassa automobilistica regionale dell'autovettura targata Targa_1, (a loro dire) “ancora dovuta oppure versata irregolarmente con applicazione degli interessi moratori e contestuale irrogazione delle sanzioni” per l'anno maggio
2022 – aprile 2023, per un totale complessivo di euro 473,93.
Il ricorrente impugna rilevando che:
- la classificazione del veicolo targato Targa_1 come euro 0, riportato nell'atto di accertamento è impropria, poiché i veicoli Euro 0 sono auto immatricolate prima del 31 dicembre 1992, mentre l'autovettura tg. Targa_1 è stata immatricolata il 02/08/2005 e in base al numero di omologazione OEVF107EST289 – E2*98/14*0272* riportato alla voce K della carta di circolazione, essa rispetta la direttiva europea 2003/76/CE- B ed è euro 4, come si evince dall'aggiornamento archivio omologazioni, che il ricorrente è stato costretto a richiedere alla Motorizzazione Civile di Napoli;
- di essersi recato in data 15.3.2023 presso l'ufficio Sermetra abilitato alla riscossione per pagare la tassa da maggio 2022 ad aprile 2023, ma non è stato possibile perché il sistema telematico rendeva possibile solo il pagamento della tassa da gennaio 2023 a dicembre 2023 perché il veicolo targ. Targa_1 risultava dai terminali dell'ACI: autovettura per trasporto di persone – uso di terzi da locare senza conducente. Tale uso (purtroppo solo quello e non la classificazione euro 0), è stato corretto dalla
Regione Campania a seguito di ricorso depositato in data 21/10/2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli, rg. 20913/2024 ed accolto con sentenza n. 4494/2025. La Regione
Campania infatti non aveva aggiornato l'uso che era stato modificato in data 27/02/2008 insieme al trasferimento di proprietà del veicolo da uso di terzi da locare senza conducente in uso proprio (vedasi pag. 2 della carta di circolazione allegata).
Il ricorso è fondato, poiché parte ricorrente ha dimostrato documentalmente quanto affermato nell'atto introduttivo. Le spese vanno compensate come da dichiarazione di parte ricorrente.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato e compensa le spese di giudizio.