Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 2783
CS
Rigetto
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art 7. L. 241/90

    L'ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato, pertanto il mancato avviso di avvio del procedimento non invalida l'atto, in quanto la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificarne il contenuto. L'interesse pubblico alla repressione degli abusi edilizi è presunto dalla legge.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione e/o erronea applicazione delle statuizioni di cui alla sentenza del T.A.R. Lecce, sez. III, n. 1410/11. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ad atti presupposti (delib. C.C. Lizzanello n. 21/05, e D.G.R. Puglia n. 1721/2006). Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento. Incompetenza relativa. Carenza di motivazione

    L'ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato, non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico, che è già definito dalla legge. Il mero decorso del tempo non incide sulla legittimità del potere repressivo. La pendenza di un procedimento sui confini comunali è un evento futuro e incerto che non inficia la competenza territoriale al momento della constatazione dell'abuso. Non sussiste l'obbligo di investire l'organo politico della questione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ad atti presupposti (DPP al PUG adottato con delib. C.C. Lizzanello n. 25/06) e sviamento. Carenza di motivazione

    Anche qualora l'area fosse edificabile, la costruzione senza titolo edilizio costituisce un abuso. La compatibilità con lo strumento urbanistico avrebbe potuto giustificare una domanda di sanatoria, ma non esime dalla necessità del titolo edilizio.

  • Rigettato
    Omessa esame dell’istanza di rinvio

    Non sussistono le condizioni eccezionali previste dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. per giustificare il rinvio. La valutazione delle ragioni di rinvio spetta al giudice, che deve bilanciare le esigenze difensive con l'interesse pubblico alla ragionevole durata del processo. L'ottenimento di precedenti rinvii imponeva una rapida decisione data la risalenza della controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 2783
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2783
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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