Art. 11.
I reclami pendenti avanti le Corti di appello, anche in linea di rinvio, all'entrata in vigore della presente legge, i quali non siano passati in decisione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione speciale della Corte di appello di Roma.
Il presidente di questa, su richiesta della parte diligente, destinera' l'udienza di comparizione e la cancelleria notifichera' d'ufficio tale provvedimento alle parti per mezzo del servizio postale.
Se la richiesta, di cui al precedente comma, non sara' fatta da alcuna delle parti dentro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i reclami pendenti cadranno in perenzione.
Le cause pendenti innanzi le altre sezioni della Corte di appello di Roma saranno assegnate d'ufficio alla sezione speciale.
I reclami pendenti avanti le Corti di appello, anche in linea di rinvio, all'entrata in vigore della presente legge, i quali non siano passati in decisione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione speciale della Corte di appello di Roma.
Il presidente di questa, su richiesta della parte diligente, destinera' l'udienza di comparizione e la cancelleria notifichera' d'ufficio tale provvedimento alle parti per mezzo del servizio postale.
Se la richiesta, di cui al precedente comma, non sara' fatta da alcuna delle parti dentro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i reclami pendenti cadranno in perenzione.
Le cause pendenti innanzi le altre sezioni della Corte di appello di Roma saranno assegnate d'ufficio alla sezione speciale.