Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11068/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11068 del 2022, proposto da Enel X Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Vivani, Francesca Triveri e Simone Abellonio, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Gestore dei servizi energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato, Antonio Pugliese e Michela Alegiani, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Segato in Roma, via Panama, n. 68;
nei confronti
di Enea – Agenzia Nazionale per Le Nuove Tecnologie, L'Energia e Lo Sviluppo Economico Sostenibile, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Gestore dei servizi energetici – Gse S.p.A. del 17 giugno 2022, recante per oggetto “Istanza di applicazione dell'art. 56, comma 8, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, prot. n. GSE/A20210063442 del 3 aprile 2021 in merito al provvedimento di rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0357995016714R129-1#1, prot. GSE/P20180036678 del 24 aprile 2018”,
- di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 24 ottobre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Agendo in giudizio, la società ricorrente (subentrata nella titolarità dei progetti di efficienza energetica di Yousave S.p.A.) ha impugnato il provvedimento in oggetto, con cui il Gse ha rigettato l’istanza di applicazione dell’art. 56 comma 8, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, in merito al provvedimento di rigetto (prot. GSE/P20180036678 del 24 aprile 2018) della richiesta di verifica e certificazione (“rvc”) n. 0357995016714R129-1#1, presentata in relazione alla proposta di progetto e programma di misura (“pppm”) n. 0357995016713T068 del 29 ottobre 2013 (dalla Yousave), avente a oggetto la realizzazione di un sistema di alimentazione di un forno per “clinker da cemento” presso lo stabilimento della Cementi Rossi mediante un più elevato utilizzo di combustile alternativo (pneumatici fuori uso) rispetto a quello fossile.
Occorre infatti sottolineare che l’originario provvedimento di rigetto (prot. GSE/P20180036678 del 24 aprile 2018) è stato gravato dinnanzi a questo T.a.r. con ricorso iscritto al n. 8031/2018 R.G.
1.1. A sostegno del ricorso la parte ha articolato i seguenti motivi:
(i) “violazione dell’art. 56 del dl 76/2020 e s.m.i. violazione dell’art. 42 del d. lgs. 28/2011 e s.m.i. violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. violazione dell’art. 21-nonies della l. 241/1990. eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e per difetto di istruttoria”.
La ricorrente contesta l’assunto del Gse secondo l’art. 56 del d.l. 76/2020 si applicherebbe esclusivamente ai provvedimenti di annullamento in autotutela e di decadenza, e non anche ai provvedimenti di rigetto delle RVC, quale sarebbe quello oggetto di controversia.
(ii) “violazione dell’art. 56 del dl 76/2020 e s.m.i. violazione dell’art. 42 del d. lgs. 28/2011 e s.m.i. violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. violazione dell’art. 21-nonies della l. 241/1990. violazione degli articoli 6, 12, 14, e 16 delle linee guida – allegato a alla deliberazione arera del 27 ottobre 2011 n. een 9/11. eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e per difetto di istruttoria.;
Con tale motivo la parte ricorrente contesta che il diniego della RVC 192 non sarebbe riconducibile all’esercizio di un potere di secondo grado.
Il Gse si è costituito in giudizio che ha depositato documenti e una memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. indicata in epigrafe, in vista della quale la ricorrente ha depositato una memoria, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
E invero, le censure sollevate (che possono essere esaminate congiuntamente) sono prive di fondamento essendo sul punto sufficiente richiamare il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado secondo cui « dalla lettura combinata dell’art. 42, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 28/2011 e dell’art. 56, commi 7 e 8, del decreto legge n. 76/2020, emerge “… un disallineamento letterale tra le modifiche introdotte all’art. 42 del d.lgs. dal settimo e dall’ottavo comma dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020, dal momento che nel primo caso (concernente la modifica del comma 3-bis dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011) la disposizione evoca “il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli” originariamente concesso, mentre nel secondo caso indica i soli provvedimenti di “decadenza” dagli incentivi. Deve allora ritenersi che il legislatore, adottando nei richiamati commi consecutivi (il settimo e l’ottavo) del medesimo art. 56 una terminologia diversa e comunque non coincidente, abbia inteso riferirsi a fattispecie fra loro non sovrapponibili, e ciò a maggior ragione trattandosi di una disciplina di favore per i soggetti interessati, come tale soggetta, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, a stretta interpretazione. E non a caso, del resto, la fattispecie del “rigetto” dell’istanza è specificamente disciplinata dal successivo comma 3-ter del novellato articolo 42 del d.lgs. n. 28/2011, laddove si dispone, per l’appunto, che “gli effetti del rigetto dell’istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell’istruttoria, decorrono dall’inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi”, con l’ulteriore precisazione che, come del resto qui avvenuto, “Gli effetti dell’annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall’adozione del provvedimento di esito dell’attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo”. …”.
Muovendo da tali premesse, il Consiglio di Stato nella menzionata decisione ha ritenuto di condividere quanto affermato dalla sentenza del T.a.r. Lazio, Sezione Terza Ter, con la sentenza n. 11421 del 5 settembre 2022 (e ribadito anche dalla pronuncia appellata in questa sede), secondo cui:
«… l’eccezionalità e la particolare finalità di sanatoria sottesa al procedimento di riesame in questione impone una lettura restrittiva della norma, che ricomprende testualmente nel proprio ambito di applicazione “progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d’ufficio in corso e, su richiesta dell’interessato, [a] quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere”. Ne segue che «il riferimento letterale ai provvedimenti di decadenza ivi contemplato non [è] suscettibile di interpretazione analogica o estensiva. Del resto, tale espresso riferimento postula una consapevole scelta del legislatore, il quale ha ritenuto, ai fini dell’applicazione dello speciale procedimento di riesame previsto dal comma 8, di selezionare tra le fattispecie di cui all’art. 42, comma 3, nelle quali si sostanzia il potere di verifica del GSE (“il GSE in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi”), soltanto quella della decadenza dagli incentivi. In definitiva, il chiaro e univoco dato letterale del comma 8 non può essere superato» (in tali termini, questa Sezione, sentenza n. 8260/2022). … » (Cons. Stato, sez. II, 9 luglio 2025, n. 5973).
Ribadisce sul punto il Consiglio di Stato che deve escludersi che il provvedimento di rigetto dello RVC sia qualificabile quale provvedimento di secondo grado, atteso che il potere di controllo del GSE “… costituisce espressione di un potere di accertamento e controllo volto ad acclarare lo stato dell’impianto ed accertarne la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato dall’interessato … ” e che “… l’approvazione della proposta di progetto e di programma di misura e l’accoglimento di altre precedenti “RVC ”, ..., non hanno effetti vincolanti su determinazioni su una successiva “RVC”, in cui vengono svolte analisi autonome, non essendovi alcuna contraddittorietà tra i precedenti (cfr. Cons. Stato, sez. II, 9 luglio 2025, n. 5973), sicché correttamente il GSE ha ritenuto che nel caso di specie non trovasse applicazione l’art. 56, comma 8, del decreto legge n. 76/2020.
In conclusione, dalle argomentazioni in precedenza espresse discende che il gravame è infondato e va perciò respinto.
In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta- ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
ND ET, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | ND ET |
IL SEGRETARIO