Articolo 5 della Legge 24 giugno 2010, n. 107
Articolo 4Articolo 6
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14 luglio 2010
Art. 5. Interventi delle regioni per il sostegno
delle persone sordocieche 1. Nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.
Entrata in vigore il 14 luglio 2010
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