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14 luglio 2010
14 luglio 2010
Art. 5. Interventi delle regioni per il sostegno
delle persone sordocieche 1. Nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.
delle persone sordocieche 1. Nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.
Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Bari, sentenza 27/06/2023, n. 2548Provvedimento: N. R.G. 14101/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di BARI Seconda CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14101/2018 R.G. promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 ) con il patrocinio degli avv. IN ON e LE ED ( C.F._2 Indirizzo Telematico; , con elezione di domicilio in presso l'avv. IN ON; ATTORE contro : CP_1 (C.F. P.IVA_1 ), con il patrocinio degli avv. TROTTA EDVIGE e , con elezione di domicilio in LUNGOMARE STARITA N. 6 70123 CP_1 presso l'avv. TROTTA EDVIGE; CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del …Leggi di più...
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