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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3369/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15970/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 23/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7030101042 2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7030101042 2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3875/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.5.2022 Ricorrente_1 S.r.l. (R.G.A. n.3369/25) impugnava gli avvisi di accertamento IVA 2017 e IRAP 2017 chiedendone l'annullamento.
L'avviso di accertamento n. TK7030101042 è scaturito da un Processo Verbale di Constatazione, redatto in data 04.11.2022 a conclusione del controllo dei rapporti commerciali intercorsi con il
Consorzio_1.
In sede di verifica, è stato rilevato che, per l'anno di imposta 2017, la Ricorrente_1 Srl, ai fini dell'IVA, ha illegittimamente detratto l'importo di € 298.049,50, esposto in fatture emesse nei propri confronti dal
Consorzio_1, per un imponibile complessivo pari ad € 1.354.770,50, in violazione dell'art. 19 del DPR 633/1972, mentre ai fini dell'IRAP ha illegittimamente dedotto l'importo di euro 1.354.770,50, riferibile a costo del personale, in violazione dell'art. 5 del D.Lgs. 446/1997.
L'Agenzia delle Entrate DIP Roma 3 si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
La CGT di primo grado di Roma - dopo avere osservato che non sussistevano valide ragioni per l'accoglimento delle censure - rigettava il ricorso e condannava il soccombente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta decisione (sentenza n. 15970/2024 dep. il 23.12.2024), la Società ricorrente proponeva appello chiedendo in via preliminare la sospensione sia della sentenza che degli avvisi di accertamento impugnati (ex art. 52, 2° comma, Dlgvo n. 546/92 ed art. 47, 3° comma Dlgvo n. 546/92) - stante la sussistenza del danno grave e irreparabile.
Controdeduceva l'Ufficio chiedendo il rigetto sia dell'istanza di sospensione che dell'appello.
La domanda di sospensione è stata accolta.
L'appello è stato presentato per i seguenti motivi:
1)Nullità della sentenza per omessa pronuncia. Difetto assoluto di motivazione.
2)Nullità della sentenza per violazione falsa applicazione dell'art.7 L.n.212/2000 e dell' art. 3 della L.
N.241/1990. Motivazione carente e mancanza di nesso logico funzionale tra i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa dell'ufficio.
3)Erroneità ed illegittimità per violazione e falsa applicazione onere della prova;
4) Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la genuinità del contratto di appalto ,
l'estraneita' allo schema fraudolento e la buona fede della Ricorrente_1 5) Nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia. Violazione art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.
Lgs. 546/1992. Illegittimità del diniego del diritto alla detrazione dell'imposta: violazione del principio di neutralità.
6) erroneità per mancato disconoscimento delle sanzioni;
All'udienza del 10 dicembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato.
In primo luogo la sentenza è perfettamente motivata e approfondisce le ragioni alla base della sua decisione.
Le motivazioni sono perfettamente connesse logicamente ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche alla base delle decisioni dell'ufficio.
Le censure sollevate dall'appellante sono tutte riconducibili alla fondatezza dell'accertamento.
In relazione all'inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto di fatturazione, deve ribadirsi quanto segue. Il ricorrente persevera nel sostenere che l'Amministrazione avrebbe contestato la contabilizzazione di fatture passive riconducibili ad operazioni soggettivamente inesistenti senza aver fornito elementi probatori sufficienti.
Tali doglianze, sono infondate, atteso che, dall'attività di controllo è emerso che le fatture in oggetto erano chiaramente riconducibili ad operazioni soggettivamente inesistenti.
In primo luogo deve concludersi che la Ricorrente_1 Srl era l'effettivo datore di lavoro del personale, e che le fatture venivano fittiziamente e solo cartolarmente emesse al fine di poter godere da un lato della
(indebita) detrazione dell'imposta e dall'altro, della (indebita) integrale deducibilità dei costi del personale nella determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
Infatti, la fatturazione delle prestazioni aveva consentito alla società di contabilizzare le fatture passive ricevute quali prestazioni di servizi, e quindi:
• di dedurre ai fini IRAP costi per prestazioni di servizi che, tuttavia, dissimulavano i costi del personale che, ai fini del valore della produzione netta per la specifica imposizione (artt. 5 e 11 del D. Lgs. nr.
446/1997), non possono partecipare alla determinazione della base imponibile;
• di operare, ai fini IVA, l'indebita detrazione dell'imposta sul valore aggiunto addebitata a titolo di rivalsa dai vari fornitori nelle fatture afferenti il corrispettivo delle prestazioni lavorative, che non sarebbe stata generata nell'ambito di un normale rapporto di lavoro dipendente;
In sede di controllo emergevano numerosi elementi che conducevano alla constatazione della fittizietà, dal punto di vista soggettivo, delle operazioni fatturate. In sede di controllo emergevano numerosi elementi che conducevano alla constatazione della fittizietà, dal punto di vista soggettivo, delle operazioni fatturate.
Venivano eseguiti specifici controlli incrociati, al fine di riscontrare i rapporti economico-commerciali tra i soggetti coinvolti.
Dai riscontri effettuati dai verificatori è emerso che la Ricorrente_1 è risultata coinvolta, in qualità di soggetto committente finale, nei rapporti commerciali intercorsi tra il Consorzio_1, in qualità di appaltatore, e tra la Società_2, in qualità di sub appaltatore, alla quale il predetto Consorzio ha affidato l'esecuzione dei servizi appaltati presso la Ricorrente_1.
Tale meccanismo, in conclusione, ha consentito alla Ricorrente_1 di:
1. continuare ad utilizzare personale esterno, essendo il proprio personale interno evidentemente insufficiente allo svolgimento della propria attività, senza ricorrere ad una legittima somministrazione di personale, né tantomeno ad assunzioni dirette che avrebbero comportato maggiori incombenze ed adempimenti dal punto di vista gestionale e della responsabilità datoriale;
2. ottenere un vantaggio economico “diretto”, sostenendo un costo sicuramente inferiore rispetto al costo che avrebbero sostenuto rivolgendosi ad una Agenzia per il Lavoro;
3. ottenere un vantaggio economico “indiretto”, derivante dalla possibilità di detrarre l'Iva ad esse addebitata dal Consorzio_1 e di dedurre ai fini dell'Irap i costi per “servizi”.
Dal controllo della documentazione esibita, si rilevava quindi l'insussistenza dei requisiti previsti per il distacco del personale di cui all'art. 30 del D.Lgs.vo 276/03.
Né poteva riscontrarsi altri interessi in capo alla Ricorrente_1 Srl nel ricorrere all'istituto del distacco del personale se non quello di perseguire un illegittimo risparmio di imposte.
I verificatori hanno appurato, sulla base in particolare di quanto dichiarato dal personale interessato dal contratto di appalto intervistato al momento dell'accesso (in servizio presso la sede della Ricorrente_1 e che ha avuto rapporti di lavoro altresì con il Consorzio_1 e/o con le relative consorziate), che lo stesso personale eseguiva le direttive impartite dai dipendenti della Ricorrente_1, anziché quelle dei dipendenti del Consorzio_1 o della consorziata Società_2 dalla quale risultavano formalmente assunti.
Inoltre, la maggioranza degli intervistati ha dichiarato:
• di lavorare presso lo stabilimento della Parte già da alcuni anni antecedenti al 2017, sebbene assunti formalmente da altre società;
• di non aver mai conosciuto alcuna persona riferibile a personale della società Società_2 o in generale del Consorzio_1.
Dal verbale di constatazione si deduce che La società Ricorrente_1 - S.R.L. è stata inserita nel piano dei controlli in considerazione degli esiti di precedenti verifiche condotte sia nei confronti del Consorzio_1, che compare tra i principali fornitori della Ricorrente_1 - S.R.L. nell'anno d'imposta 2017, sia nei confronti di alcune società Cooperative consorziate del medesimo Consorzio:
Le risultanze delle verifiche fiscali suddette hanno fatto emergere l'esistenza di un sistema fraudolento, formato da consorzi e cooperative consorziate totalmente prive di struttura ed organizzazione, volto all'indebito risparmio d'imposta.
Nei settori ad alta intensità di lavoro, fisiologicamente caratterizzati dalla presenza di ingenti debiti IVA in ragione della prevalente natura interna dei costi, vengono sovente riscontrati condotte fraudolente finalizzate all'indebito risparmio d'imposta. Nello specifico, accade che le imprese committenti/appaltatori demandino l'esecuzione dei servizi integrati di pulizia, trasporti, facchinaggio e logistica ad imprese o consorzi che, a loro volta, si avvalgono di società cooperative totalmente prive di struttura ed organizzazione, le quali forniscono la manodopera necessaria tramite soci lavoratori che, in realtà, sono solo formalmente alle loro dipendenze.
Generalmente, infatti, gli amministratori formalmente titolari del potere di rappresentanza delle cooperative risultano semplici lavoratori, del tutto ignari della gestione e organizzazione delle stesse e che, al pari di tutti gli altri soci, non hanno alcun potere decisionale o anche solo partecipativo della vita sociale. In realtà, l'intera attività risulta gestita da effettivi ed occulti portatori di interesse dell'iniziativa economica illecita, ognuno con il proprio ruolo (quale quello commerciale, organizzativo, amministrativo, finanziario e fiscale), che rappresentano veri e propri "soci - amministratori occulti". Le cooperative, dunque, null'altro sono che uno schermo societario utilizzato con il principale scopo di rendere del tutto inefficace qualsiasi eventuale azione di contrasto, di natura amministrativa e penale, dei gravi illeciti perpetrati. In tali contesti, dunque, si assiste ad una vera e propria strumentalizzazione degli enti cooperativi presso i quali risulta formalmente assunta la manodopera scaricando sulle cooperative stesse gli oneri civili, fiscali e previdenziali connessi al lavoro dipendente.
La realizzazione degli illeciti, peraltro, risulta particolarmente insidiosa a causa dell'estrema velocità con cui le cooperative vengono costituite, poste in liquidazione e fatte cessare. Le società, infatti, vengono mantenute in vita non più di 2/3 anni, ed al termine la forza lavoro viene trasferita presso nuovi enti cooperativi che andranno a sostituire, ancora una volta solo formalmente, i precedenti, Naturalmente, tutti gli oneri tributari e contributivi non assolti rimangono in capo alle cooperative cessate. Il disegno fraudolento si basa sulla stipula di un formale contratto di appalto di servizi con i committenti finali che maschera, in realtà, la mera somministrazione di manodopera: in tal modo, attraverso le fatture emesse dalle cooperative e poi dai consorzi, il costo del lavoro dipendente viene trasformato in un costo per servizi assoggettato ad Iva e deducibile dalla base imponibile Irap.
L'IVA a carico dei consorzi e delle cooperative non verrà mai versata, così come gli oneri civili, fiscali e previdenziali connessi al lavoro dipendente.
Il meccanismo descritto è stato riscontrato anche nel caso dei rapporti commerciali intercorsi tra il
Consorzio_1 e la società fornitrice Man Società_1 alla quale, il Consorzio_1 aveva affidato l'esecuzione del servizio presso la Ricorrente_1 - S.R.L.
Il Consorzio_1 ha poi stipulato un formale contratto di appalto di servizi con la Ricorrente_1 - S.R.L. (oltre ad un contratto di locazione dei macchinari presenti negli stabilimenti produttivi della verificata stessa) che in realtà ha mascherato una mera somministrazione di manodopera impiegata in servizi di facchinaggio e di pulizia, anche dei macchinari. I servizi sono stati a loro volta formalmente subappaltati alla Man Società_1, società cooperativa priva di qualsivoglia consistenza e struttura e che ometteva sistematicamente ogni adempimento dichiarativo e di versamento.
Il controllo si è dunque focalizzato sui rapporti commerciali in essere tra la Ricorrente_1 - S.R.L. ed il Consorzio_1.
Come già rilevato non si è in presenza dell'ipotesi di distacco disciplinata dall'Art.30 del Dlgs n.276/2003.
Infatti l'ipotesi di distacco prevede circostanze differenti rispetto a quelle riscontrate presso la Ricorrente_1 Srl.
Come stabilito dall'art. 30 l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
I requisiti fondamentali per un distacco legittimo di personale secondo l'Art. 30 del D.Lgs. 276/2003 sono tre: interesse del datore di lavoro distaccante (specifico, concreto, rilevante e non solo di mera fornitura di manodopera), temporaneità (non definitiva, anche se può durare a lungo, ma deve avere una scadenza o un obiettivo), e specificità dell'attività (il lavoratore deve svolgere mansioni definite e funzionali a quell'interesse, non una messa a disposizione generica). Il rapporto di lavoro subordinato rimane in capo al distaccante, che mantiene responsabilità e obblighi contributivi, mentre il distaccatario esercita poteri direttivi e organizzativi.
Alla luce delle descritte circostanze appare quindi evidente che: la fatturazione intercorsa tra il Consorzio e la Ricorrente_1 ha avuto ad oggetto unicamente la somministrazione illecita di manodopera in luogo dell'apparente prestazione di servizi dedotta nel contratto;
appare del tutto incoerente la circostanza che il personale, già formato ed addestrato, passi formalmente da un soggetto all'altro pur in costanza della mansione e del cliente, nonché in assenza dell'evidenza di una direzione interna del consorzio. Del resto il consorzio avrebbe gestito diverse centinaia di dipendenti riconducibili alle varie cooperative con un numero ridottissimo di personale amministrativo. Ad ogni modo, la Ricorrente_1 ha quantomeno manifestato un atteggiamento colposo, disinteressandosi delle anomalie riferibili alla società fornitrice. In particolare si fa presente che il fornitore era una società neocostituita, priva di una sede e di una struttura societaria.
Pertanto l'appello va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
7.500,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3369/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15970/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 23/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7030101042 2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7030101042 2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3875/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.5.2022 Ricorrente_1 S.r.l. (R.G.A. n.3369/25) impugnava gli avvisi di accertamento IVA 2017 e IRAP 2017 chiedendone l'annullamento.
L'avviso di accertamento n. TK7030101042 è scaturito da un Processo Verbale di Constatazione, redatto in data 04.11.2022 a conclusione del controllo dei rapporti commerciali intercorsi con il
Consorzio_1.
In sede di verifica, è stato rilevato che, per l'anno di imposta 2017, la Ricorrente_1 Srl, ai fini dell'IVA, ha illegittimamente detratto l'importo di € 298.049,50, esposto in fatture emesse nei propri confronti dal
Consorzio_1, per un imponibile complessivo pari ad € 1.354.770,50, in violazione dell'art. 19 del DPR 633/1972, mentre ai fini dell'IRAP ha illegittimamente dedotto l'importo di euro 1.354.770,50, riferibile a costo del personale, in violazione dell'art. 5 del D.Lgs. 446/1997.
L'Agenzia delle Entrate DIP Roma 3 si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
La CGT di primo grado di Roma - dopo avere osservato che non sussistevano valide ragioni per l'accoglimento delle censure - rigettava il ricorso e condannava il soccombente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta decisione (sentenza n. 15970/2024 dep. il 23.12.2024), la Società ricorrente proponeva appello chiedendo in via preliminare la sospensione sia della sentenza che degli avvisi di accertamento impugnati (ex art. 52, 2° comma, Dlgvo n. 546/92 ed art. 47, 3° comma Dlgvo n. 546/92) - stante la sussistenza del danno grave e irreparabile.
Controdeduceva l'Ufficio chiedendo il rigetto sia dell'istanza di sospensione che dell'appello.
La domanda di sospensione è stata accolta.
L'appello è stato presentato per i seguenti motivi:
1)Nullità della sentenza per omessa pronuncia. Difetto assoluto di motivazione.
2)Nullità della sentenza per violazione falsa applicazione dell'art.7 L.n.212/2000 e dell' art. 3 della L.
N.241/1990. Motivazione carente e mancanza di nesso logico funzionale tra i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa dell'ufficio.
3)Erroneità ed illegittimità per violazione e falsa applicazione onere della prova;
4) Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la genuinità del contratto di appalto ,
l'estraneita' allo schema fraudolento e la buona fede della Ricorrente_1 5) Nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia. Violazione art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.
Lgs. 546/1992. Illegittimità del diniego del diritto alla detrazione dell'imposta: violazione del principio di neutralità.
6) erroneità per mancato disconoscimento delle sanzioni;
All'udienza del 10 dicembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato.
In primo luogo la sentenza è perfettamente motivata e approfondisce le ragioni alla base della sua decisione.
Le motivazioni sono perfettamente connesse logicamente ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche alla base delle decisioni dell'ufficio.
Le censure sollevate dall'appellante sono tutte riconducibili alla fondatezza dell'accertamento.
In relazione all'inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto di fatturazione, deve ribadirsi quanto segue. Il ricorrente persevera nel sostenere che l'Amministrazione avrebbe contestato la contabilizzazione di fatture passive riconducibili ad operazioni soggettivamente inesistenti senza aver fornito elementi probatori sufficienti.
Tali doglianze, sono infondate, atteso che, dall'attività di controllo è emerso che le fatture in oggetto erano chiaramente riconducibili ad operazioni soggettivamente inesistenti.
In primo luogo deve concludersi che la Ricorrente_1 Srl era l'effettivo datore di lavoro del personale, e che le fatture venivano fittiziamente e solo cartolarmente emesse al fine di poter godere da un lato della
(indebita) detrazione dell'imposta e dall'altro, della (indebita) integrale deducibilità dei costi del personale nella determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
Infatti, la fatturazione delle prestazioni aveva consentito alla società di contabilizzare le fatture passive ricevute quali prestazioni di servizi, e quindi:
• di dedurre ai fini IRAP costi per prestazioni di servizi che, tuttavia, dissimulavano i costi del personale che, ai fini del valore della produzione netta per la specifica imposizione (artt. 5 e 11 del D. Lgs. nr.
446/1997), non possono partecipare alla determinazione della base imponibile;
• di operare, ai fini IVA, l'indebita detrazione dell'imposta sul valore aggiunto addebitata a titolo di rivalsa dai vari fornitori nelle fatture afferenti il corrispettivo delle prestazioni lavorative, che non sarebbe stata generata nell'ambito di un normale rapporto di lavoro dipendente;
In sede di controllo emergevano numerosi elementi che conducevano alla constatazione della fittizietà, dal punto di vista soggettivo, delle operazioni fatturate. In sede di controllo emergevano numerosi elementi che conducevano alla constatazione della fittizietà, dal punto di vista soggettivo, delle operazioni fatturate.
Venivano eseguiti specifici controlli incrociati, al fine di riscontrare i rapporti economico-commerciali tra i soggetti coinvolti.
Dai riscontri effettuati dai verificatori è emerso che la Ricorrente_1 è risultata coinvolta, in qualità di soggetto committente finale, nei rapporti commerciali intercorsi tra il Consorzio_1, in qualità di appaltatore, e tra la Società_2, in qualità di sub appaltatore, alla quale il predetto Consorzio ha affidato l'esecuzione dei servizi appaltati presso la Ricorrente_1.
Tale meccanismo, in conclusione, ha consentito alla Ricorrente_1 di:
1. continuare ad utilizzare personale esterno, essendo il proprio personale interno evidentemente insufficiente allo svolgimento della propria attività, senza ricorrere ad una legittima somministrazione di personale, né tantomeno ad assunzioni dirette che avrebbero comportato maggiori incombenze ed adempimenti dal punto di vista gestionale e della responsabilità datoriale;
2. ottenere un vantaggio economico “diretto”, sostenendo un costo sicuramente inferiore rispetto al costo che avrebbero sostenuto rivolgendosi ad una Agenzia per il Lavoro;
3. ottenere un vantaggio economico “indiretto”, derivante dalla possibilità di detrarre l'Iva ad esse addebitata dal Consorzio_1 e di dedurre ai fini dell'Irap i costi per “servizi”.
Dal controllo della documentazione esibita, si rilevava quindi l'insussistenza dei requisiti previsti per il distacco del personale di cui all'art. 30 del D.Lgs.vo 276/03.
Né poteva riscontrarsi altri interessi in capo alla Ricorrente_1 Srl nel ricorrere all'istituto del distacco del personale se non quello di perseguire un illegittimo risparmio di imposte.
I verificatori hanno appurato, sulla base in particolare di quanto dichiarato dal personale interessato dal contratto di appalto intervistato al momento dell'accesso (in servizio presso la sede della Ricorrente_1 e che ha avuto rapporti di lavoro altresì con il Consorzio_1 e/o con le relative consorziate), che lo stesso personale eseguiva le direttive impartite dai dipendenti della Ricorrente_1, anziché quelle dei dipendenti del Consorzio_1 o della consorziata Società_2 dalla quale risultavano formalmente assunti.
Inoltre, la maggioranza degli intervistati ha dichiarato:
• di lavorare presso lo stabilimento della Parte già da alcuni anni antecedenti al 2017, sebbene assunti formalmente da altre società;
• di non aver mai conosciuto alcuna persona riferibile a personale della società Società_2 o in generale del Consorzio_1.
Dal verbale di constatazione si deduce che La società Ricorrente_1 - S.R.L. è stata inserita nel piano dei controlli in considerazione degli esiti di precedenti verifiche condotte sia nei confronti del Consorzio_1, che compare tra i principali fornitori della Ricorrente_1 - S.R.L. nell'anno d'imposta 2017, sia nei confronti di alcune società Cooperative consorziate del medesimo Consorzio:
Le risultanze delle verifiche fiscali suddette hanno fatto emergere l'esistenza di un sistema fraudolento, formato da consorzi e cooperative consorziate totalmente prive di struttura ed organizzazione, volto all'indebito risparmio d'imposta.
Nei settori ad alta intensità di lavoro, fisiologicamente caratterizzati dalla presenza di ingenti debiti IVA in ragione della prevalente natura interna dei costi, vengono sovente riscontrati condotte fraudolente finalizzate all'indebito risparmio d'imposta. Nello specifico, accade che le imprese committenti/appaltatori demandino l'esecuzione dei servizi integrati di pulizia, trasporti, facchinaggio e logistica ad imprese o consorzi che, a loro volta, si avvalgono di società cooperative totalmente prive di struttura ed organizzazione, le quali forniscono la manodopera necessaria tramite soci lavoratori che, in realtà, sono solo formalmente alle loro dipendenze.
Generalmente, infatti, gli amministratori formalmente titolari del potere di rappresentanza delle cooperative risultano semplici lavoratori, del tutto ignari della gestione e organizzazione delle stesse e che, al pari di tutti gli altri soci, non hanno alcun potere decisionale o anche solo partecipativo della vita sociale. In realtà, l'intera attività risulta gestita da effettivi ed occulti portatori di interesse dell'iniziativa economica illecita, ognuno con il proprio ruolo (quale quello commerciale, organizzativo, amministrativo, finanziario e fiscale), che rappresentano veri e propri "soci - amministratori occulti". Le cooperative, dunque, null'altro sono che uno schermo societario utilizzato con il principale scopo di rendere del tutto inefficace qualsiasi eventuale azione di contrasto, di natura amministrativa e penale, dei gravi illeciti perpetrati. In tali contesti, dunque, si assiste ad una vera e propria strumentalizzazione degli enti cooperativi presso i quali risulta formalmente assunta la manodopera scaricando sulle cooperative stesse gli oneri civili, fiscali e previdenziali connessi al lavoro dipendente.
La realizzazione degli illeciti, peraltro, risulta particolarmente insidiosa a causa dell'estrema velocità con cui le cooperative vengono costituite, poste in liquidazione e fatte cessare. Le società, infatti, vengono mantenute in vita non più di 2/3 anni, ed al termine la forza lavoro viene trasferita presso nuovi enti cooperativi che andranno a sostituire, ancora una volta solo formalmente, i precedenti, Naturalmente, tutti gli oneri tributari e contributivi non assolti rimangono in capo alle cooperative cessate. Il disegno fraudolento si basa sulla stipula di un formale contratto di appalto di servizi con i committenti finali che maschera, in realtà, la mera somministrazione di manodopera: in tal modo, attraverso le fatture emesse dalle cooperative e poi dai consorzi, il costo del lavoro dipendente viene trasformato in un costo per servizi assoggettato ad Iva e deducibile dalla base imponibile Irap.
L'IVA a carico dei consorzi e delle cooperative non verrà mai versata, così come gli oneri civili, fiscali e previdenziali connessi al lavoro dipendente.
Il meccanismo descritto è stato riscontrato anche nel caso dei rapporti commerciali intercorsi tra il
Consorzio_1 e la società fornitrice Man Società_1 alla quale, il Consorzio_1 aveva affidato l'esecuzione del servizio presso la Ricorrente_1 - S.R.L.
Il Consorzio_1 ha poi stipulato un formale contratto di appalto di servizi con la Ricorrente_1 - S.R.L. (oltre ad un contratto di locazione dei macchinari presenti negli stabilimenti produttivi della verificata stessa) che in realtà ha mascherato una mera somministrazione di manodopera impiegata in servizi di facchinaggio e di pulizia, anche dei macchinari. I servizi sono stati a loro volta formalmente subappaltati alla Man Società_1, società cooperativa priva di qualsivoglia consistenza e struttura e che ometteva sistematicamente ogni adempimento dichiarativo e di versamento.
Il controllo si è dunque focalizzato sui rapporti commerciali in essere tra la Ricorrente_1 - S.R.L. ed il Consorzio_1.
Come già rilevato non si è in presenza dell'ipotesi di distacco disciplinata dall'Art.30 del Dlgs n.276/2003.
Infatti l'ipotesi di distacco prevede circostanze differenti rispetto a quelle riscontrate presso la Ricorrente_1 Srl.
Come stabilito dall'art. 30 l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
I requisiti fondamentali per un distacco legittimo di personale secondo l'Art. 30 del D.Lgs. 276/2003 sono tre: interesse del datore di lavoro distaccante (specifico, concreto, rilevante e non solo di mera fornitura di manodopera), temporaneità (non definitiva, anche se può durare a lungo, ma deve avere una scadenza o un obiettivo), e specificità dell'attività (il lavoratore deve svolgere mansioni definite e funzionali a quell'interesse, non una messa a disposizione generica). Il rapporto di lavoro subordinato rimane in capo al distaccante, che mantiene responsabilità e obblighi contributivi, mentre il distaccatario esercita poteri direttivi e organizzativi.
Alla luce delle descritte circostanze appare quindi evidente che: la fatturazione intercorsa tra il Consorzio e la Ricorrente_1 ha avuto ad oggetto unicamente la somministrazione illecita di manodopera in luogo dell'apparente prestazione di servizi dedotta nel contratto;
appare del tutto incoerente la circostanza che il personale, già formato ed addestrato, passi formalmente da un soggetto all'altro pur in costanza della mansione e del cliente, nonché in assenza dell'evidenza di una direzione interna del consorzio. Del resto il consorzio avrebbe gestito diverse centinaia di dipendenti riconducibili alle varie cooperative con un numero ridottissimo di personale amministrativo. Ad ogni modo, la Ricorrente_1 ha quantomeno manifestato un atteggiamento colposo, disinteressandosi delle anomalie riferibili alla società fornitrice. In particolare si fa presente che il fornitore era una società neocostituita, priva di una sede e di una struttura societaria.
Pertanto l'appello va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
7.500,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.