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Inammissibile
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/03/2026, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01764/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 24/03/2026
N. 02467 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01764/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 1764 del 2025, proposto da
RO NI, IA AR NI, IO NI e DR NI rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio digitale come da PEC
Registri di Giustizia;
contro
IO NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Magaldi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
nei confronti N. 01764/2025 REG.RIC.
del Comune di Procida, non costituito in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 novembre 2024, n. 9182, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IO NO e del Ministero della
Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il consigliere Angela
ON e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti, in atti generalizzati, domandano la revocazione della sentenza di estremi indicati in intestazione con la quale il Consiglio di Stato ha respinto in quanto infondato l'appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo per la Campania
– sede di Napoli n. 2043/2020 di accoglimento dell'originario ricorso e dei motivi aggiunti proposti da IO NO ed ha, per l'effetto, confermato l'annullamento dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Procida per l'immobile sito in Procida, alla via Simone Schiano 5 (foglio 12 – particella 249), ossia: (i) il permesso edilizio in sanatoria n. 7/2018 del 27 febbraio 2018 emesso a seguito di relazione geologica del
4 dicembre 2017, (ii) l'autorizzazione paesaggistica n.133/2018 del 6 agosto 2018 (art. N. 01764/2025 REG.RIC.
146 del D.lgs. 42/2004) e (iii) ogni ulteriore provvedimento anche tacito autorizzativo di lavori edificatori sull'immobile in questione.
2. La sentenza qui impugnata ha innanzitutto ricostruito“sulla base delle esposizioni delle parti e della documentazione versata nei fascicoli processuali di entrambi i gradi” le complesse vicende inerenti i titoli edilizi in sanatoria annullati dalla sentenza di primo grado, rilevando che: i) in data 28 aprile 1978, NI AN, dante causa degli appellanti, acquistava un appartamento e relative superfici esterne adiacenti ricompreso nel complesso immobiliare noto come “Villa a Caiozza”, sito in
Procida alla via Schiano, 5, all'interno del quale anche l'appellato IO NO era proprietario di un appartamento e di alcune parti comuni, tra cui i viali d'accesso e le discese a mare; ii) sempre nel medesimo complesso immobiliare “insisteva un altro immobile di proprietà del NI, un piccolo corpo di fabbrica, separato ed autonomo rispetto al complesso principale, ubicato al termine della proprietà in un'area oltre la quale vi è un dirupo che scivola a strapiombo verso il mare e che un tempo era un deposito di attrezzi agricoli e ricovero di animali da cortile”; iii) il suddetto immobile, nel corso del tempo, in assenza di titoli edilizi, veniva sottoposto ad opere di trasformazione per renderlo abitabile; iv) nel 1995, per tale fabbricato, sito nel vigente PRG in zona “E2”, zona di verde e di rispetto delle coste, AN
NI e la moglie depositavano presso il Comune di Procida due istanze di condono edilizio, prot. n. 2955/1986 e prot. n. 2708/1995, la prima concernente il “cambio di destinazione d'uso da ricovero per attrezzi agricoli a civile abitazione” e la seconda per“modifiche interne con tramezzature”; v) con i provvedimenti n. 4435/1993 e n.
554/1996, in pendenza delle domande di condono, il Comune di Procida rilasciava per il fabbricato in questione l'autorizzazione all'impermeabilizzazione della copertura e all'immissione nella rete fognaria pubblica delle acque reflue; vi) anche i condoni si concludevano positivamente con il rilascio della sanatoria n. 94/2008; vii) detti provvedimenti erano avversati dal NO con un'articolata impugnativa che veniva N. 01764/2025 REG.RIC.
accolta dal Tar Campania- Napoli con sentenza n. 16/2023; viii) il giudizio di appello avverso quest'ultima pronuncia si concludeva con sentenza di rito n. 1120/2018 per sopravvenuta improcedibilità, in seguito all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica n. 111/2017.
2.1. Così ricostruiti i fatti di causa, la sentenza d'appello ha quindi riepilogato le statuizioni di prime cure, evidenziando che “l'appellata sentenza del T.a.r. per la
Campania ha giudicato i ricorsi tempestivi e ammissibili; nel merito ha ritenuto fondati la seconda e terza doglianza dei motivi aggiunti, relativi al mancato completamento delle opere trasformative oggetto del condono e il motivo unico del ricorso introduttivo, afferente la violazione delle norme del P.S.A.I.”.
2.2. Su queste premesse, in fatto e in diritto, il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza appellata e le relative statuizioni di annullamento dei provvedimenti impugnati, ha dichiarato infondati i motivi di appello, ritenendo non sanabili gli abusi attinenti al cambio di destinazione d'uso (da deposito di attrezzi agricoli a civile abitazione), in quanto le opere da condonare non erano esistenti e comunque non erano state completate alle date previste dalla disciplina condonistica (rispettivamente 1° ottobre 1983 e 31 dicembre 1993); inoltre, alla data in cui erano stati adottati gli atti impugnati, la zona in cui l'immobile si trovava era a rischio frana elevato, quindi sussisteva il rilievo sostanziale sull'incompatibilità dell'intervento con le norme di attuazione del Piano stralcio di assetto idrogeologico (PSAI) vigenti al momento del rilascio del titolo.
3. Ebbene, due sarebbero i profili che, secondo parte ricorrente, configurerebbero errori di fatto revocatori ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395 n.4 c.p.c. che vizierebbero la sentenza impugnata.
3.1. In primo luogo, il Consiglio di Stato, nel ritenere infondata la doglianza con la quale si lamentava che la ricostruzione operata in prime cure era contraddetta dalle risultanze documentali, sarebbe incorso in un duplice errore di fatto dovuto all'inesatta N. 01764/2025 REG.RIC.
percezione degli atti di causa: da un lato, non si sarebbe avveduto che nel fascicolo di primo grado era presente la documentazione comprovante l'esistenza dell'immobile oggetto di controversia già al momento dell'acquisto da parte del NI, dall'altro non si sarebbe pronunciato sulla domanda relativa all'ammissibilità della nuova produzione documentale in appello (concernente il preliminare di compravendita dell'11 novembre 1977 e il verbale di sequestro redatto dai carabinieri della stazione di Procida il 30 gennaio 1998).
3.1.1. Quanto al primo aspetto, parte ricorrente assume che la sentenza impugnata mostrerebbe di non aver percepito l'esistenza della documentazione versata agli atti del giudizio, in quanto nel fascicolo di primo grado è presente l'atto di compravendita del 28 aprile 1978 (rep. 29048 - prot. 8021) nella sua versione integrale, munito cioè di tutti gli allegati, ivi compresa la procura speciale a vendere rubricata come allegato
"A", costituente parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo, in cui, a proposito dell'oggetto della vendita, vale a dire l'immobile sito in Procida alla via Schiano 5, descrivendone la consistenza, si indica, oltre alla “villa costruita su due piani fuori terra”, la presenza di "piccolo locale esterno adibito a ricovero attrezzi"; sicché risulterebbe confutata la statuizione del Tar circa la "mancata menzione del corpo di fabbrica nell'atto di compravendita del 28 aprile 1978".
3.1.2. In relazione al secondo profilo, parte ricorrente deduce di aver chiesto espressamente l'ammissibilità ex art. 104, comma 2, cod. proc. amm. – quali documenti indispensabili ai fini della decisione – del preliminare di compravendita dell'11 novembre 1977, in cui ancora una volta si menziona il “piccolo locale esterno adibito a ricovero attrezzi”, nonché del verbale di sequestro, redatto dai Carabinieri della stazione di Procida in data 30 gennaio 1998, ove espressamente si attesta che il manufatto in questione (“di forma rettangolare... avente una superficie di circa 64 mq”) era stato già oggetto di sequestro e successivo dissequestro in data 6 febbraio
1982; e tanto a riprova del fatto che il manufatto in contestazione esisteva molto prima N. 01764/2025 REG.RIC.
del 1°ottobre 1983, ossia del termine ultimo contemplato dall'art. 31 della L. n.47/85 ai fini del condono edilizio.
Tali argomentazioni e domande erano state poi ulteriormente precisate anche nelle memorie conclusive e di replica della parte appellante.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce che la sentenza sarebbe incorsa in errore revocatorio ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395 c.p.c. anche perché avrebbe omesso di valutare la produzione documentale di parte appellante del 5 febbraio 2024
(e precisamente, il parere di compatibilità dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e gli atti concernenti la proposta e l'approvazione di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree P.S.A.I.), che avrebbe valenza decisiva in quanto, come evidenziato dagli appellanti, la nuova classificazione dell'area disposta dalla competente Autorità di Bacino renderebbe “non più attuale qualsiasi rilievo in ordine alla compatibilità dell'intervento alle disposizioni dettate in materia di protezione dal rischio frana”.
Si sostiene, in particolare, che poiché il nuovo classamento dell'area in questione, operato dall'Autorità di Bacino, ha di fatto eliminato ogni possibile profilo di incompatibilità, rendendo pienamente assentibile l'intervento edificatorio in oggetto
(cambio di destinazione d'uso) e poiché, anche al momento della esecuzione dei lavori, come dedotto in appello e illustrato anche nei successivi scritti difensivi, non esisteva alcun regime di tutela idrogeologica preclusivo del cambio di destinazione d'uso, il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione del ricorso di primo grado, come espressamente chiesto da parte appellante.
In tesi, anche la dedotta omissione sarebbe idonea a configurare un motivo di revocazione della decisione in epigrafe, atteso che quest'ultima trova il proprio fondamento nel presunto regime vincolistico di natura idrogeologica (già non più esistente prima della revocanda pronuncia) gravante sull'area, che il giudice d'appello N. 01764/2025 REG.RIC.
avrebbe ritenuto erroneamente preclusivo della regolarizzazione degli abusi oggetto della domanda di condono.
4. Si è costituito in resistenza l'originario appellato IO NO, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato.
4.1. Si è costituito in giudizio con atto di mera forma il Ministero della Cultura.
4.2. Non si è, invece, costituito il Comune di Procida.
4.3. Nel rispetto dei termini sia la parte ricorrente che il resistente hanno depositato memorie e repliche, ai sensi dell'art. 73, comma 1 del c.p.a., con le quali hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive, insistendo nelle proprie conclusioni.
4.4. All'udienza pubblica del 7 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
6. Per pacifica giurisprudenza (si veda per tutte Cons. Stato, VII, 19 novembre 2025,
n. 9060; id. VII, 6 dicembre 2024, n. 9773 e le varie pronunce ivi richiamate) l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 Cod. proc. amm. e 395, n. 4 Cod. proc. civ., deve essere caratterizzato:
a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato (Cons. Stato, sez. VI, 22 gennaio 2019, n. 553);
b) dall'attenere ad un punto non controverso in giudizio e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; N. 01764/2025 REG.RIC.
c) dall'essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr.
Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; si veda anche Cons. Stato, Ad. plen., 10 gennaio 2013, n. 1).
6.1. Pertanto, non può giustificare la revocazione una contestazione sull'attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto dell'atto processuale, in cui si sostanzia l'errore di fatto; di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa e interpretativa del giudice.
6.2. Inoltre, affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è necessario che l'errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l'errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione (in tal senso, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 13 luglio 2022, n. 5922; IV, 6 luglio 2022, n. 5622 e giurisprudenza ivi richiamata). È stato altresì puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio
2015, n. 826).
6.3. Come detto, l'errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l'attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività
(Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5). La falsa percezione della realtà N. 01764/2025 REG.RIC.
processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099).
6.4. In definitiva, l'errore di fatto eccezionalmente idoneo a fondare la domanda di revocazione deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, Ad. plen.,
24 gennaio 2014 n. 5; Cons. Stato, sez. II, 8 ottobre 2020, n. 5983).
6.5. Un errore siffatto è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma esso non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, V, 7 aprile 2017, n. 1640).
Ne consegue che non sussiste l'errore di fatto revocatorio ogni qual volta la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita (cfr. Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n.
7189); nel qual caso non è possibile censurare impropriamente la decisione tramite il rimedio eccezionale della revocazione, che, altrimenti, si trasformerebbe in un terzo grado di giudizio non previsto dalla legge (Cons. Stato, V, 27 luglio 2023, 7350).
7. Alla luce dei sopra riportati principi deve rilevarsi che, lungi dal configurare un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'articolo 395, primo comma, n. 4, c.p.c., gli argomenti e i motivi di doglianza addotti dai ricorrenti altro non sono che la riproposizione di tesi e censure già formulate nei due gradi di giudizio, che sono state esaminate dalla sentenza del Consiglio di Stato e da questa correttamente ritenute infondate. Lo strumento – di per sé eccezionale – della revocazione della sentenza non N. 01764/2025 REG.RIC.
può però essere utilizzato per suscitare un'inammissibile rivalutazione della res controversa.
8. Non configura, innanzitutto, un errore di fatto idoneo a dar luogo alla revocazione della sentenza quanto dedotto col primo motivo di ricorso.
8.1. Come evidenziato in fatto, parte ricorrente assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'esistenza dell'immobile risulterebbe dall'atto di compravendita in quanto nell'allegato “a” del medesimo atto, recante la procura speciale, e precisamente nella descrizione dell'immobile oggetto della vendita, si fa riferimento a un “piccolo locale esterno adibito a ricovero attrezzi”.
8.1.1. Pertanto, a dire del ricorrente, l'errore di fatto revocatorio si sostanzierebbe nell'affermata inesistenza di un documento la cui presenza, agli atti del giudizio, è inequivocabilmente provata. Tale omessa percezione del contenuto materiale di atti ritualmente prodotti nel giudizio dalla parte appellante avrebbe poi indotto il giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere inesistente un fatto documentalmente provato (i.e. menzione del corpo di fabbrica in oggetto nell'atto di compravendita e, quindi, l'esistenza del manufatto sin dal 1978).
Nello specifico, la mancata considerazione del documento in oggetto si sarebbe negativamente riverberata sul processo decisionale, determinandone una rilevante alterazione, laddove il giudice ha ritenuto non ammissibile (perché presentata oltre il termine di legge) la domanda di condono.
8.1.2. Per di più, sarebbe evidente anche l'omessa valutazione della richiesta di acquisizione di documenti indispensabili ai fini della decisione, ritualmente formalizzata dall'appellante ai sensi del citato secondo comma dell'art.104 cod. proc. amm., essendosi la sentenza impugnata limitata a riferire, nella sola parte narrativa, dell'opposizione di controparte formalizzata nella memoria del 20 settembre 2024
8.1.3 Tutto ciò comproverebbe la valenza decisiva dell'errore di fatto denunciato, aggravata dall'omessa considerazione della ulteriore documentazione presente agli N. 01764/2025 REG.RIC.
atti del giudizio (ovvero il contratto di preliminare di compravendita e il citato verbale di sequestro del manufatto).
8.2. Le doglianze, così riepilogate, sono inammissibili.
8.3. Preliminarmente deve osservarsi che le statuizioni della sentenza, contestate con il motivo di impugnazione, sono quelle che hanno esaminato il quarto motivo di doglianza avverso l'appellata pronuncia del Tar, censurata per “errores in iudicando et in procedendo – omessa istruttoria – sviamento – violazione art. 64 c.p.a.”, nella parte in cui aveva ritenuto non provata né l'esistenza dell'immobile oggetto di controversia già al momento dell'acquisto da parte del NI né la mancata ultimazione delle opere abusive entro il termine di legge.
8.3.1. In particolare, prima del suo esame tale motivo è stato così compiutamente riepilogato dalla sentenza impugnata: “Con il quarto motivo di gravame l'appellante critica la sentenza nella parte in cui si afferma che con riferimento alle opere di cui ai condoni relativi al fabbricato non poteva essere concessa la sanatoria essendo emerso, senza che ciò fosse smentito dalla prova contraria incombente sull'istante, che le opere non risultavano ultimate entro i termini previsti dall'art. 32 della L. 47/85
e dall'art. 30 della L. 724/94 (rispettivamente, 1 ottobre 1983 e 31 dicembre 1993).
Ritiene, sempre parte appellante, che la ricostruzione operata in prime cure sia errata in quanto contraddetta dalle risultanze documentali che dimostrerebbero senza margine di dubbio che il fabbricato era già esistente al momento dell'acquisto del
1978. Ciò emergerebbe, in particolare, dal testo della “procura speciale” allegata all'atto di compravendita del 1978, dall'atto di compromesso acquisto e vendita della villa e dal verbale di sequestro redatto dai Carabinieri della Stazione di Procida in data 30.01.1998, dal progetto presentato in data 14.04.1984 all'Ufficio del Genio
Civile di Napoli, ma infine anche dall'istanza di sanatoria del 1995”.
8.4. Risulta, dunque, evidente già dalla sintesi della doglianza riportata nella sentenza d'appello che questa non è incorsa in alcun equivoco o fraintendimento circa la N. 01764/2025 REG.RIC.
documentazione versata in atti, avendo fatto esplicito riferimento a tutti i documenti menzionati dall' odierna parte ricorrente a supporto della sua tesi (ovvero, giova ripeterlo, la procura speciale allegata all'atto di compravendita, il preliminare di vendita e il verbale di sequestro); salvo poi a ritenere che essi comunque non dimostrassero, come invece dedotto da parte appellante, né l'esistenza dell'immobile oggetto di sanatoria fin dal momento dell'acquisto né (comunque) la sua ultimazione entro il previsto termine di legge.
Sicché dovevano ritenersi, per converso, fondate le doglianze del ricorso di primo grado accolte dal Tar, mediante le quali, da un lato, era stata censurata la violazione e falsa applicazione della L. 47/1985 e L. 724/94 (che richiedono che l'intervento oggetto di sanatoria risulti ultimato entro la data del 1° ottobre 1983, mentre il fabbricato non esisteva né alla data della compravendita del 1978 né alla data del
1983), dall'altro si era sostenuto che in ogni caso, quantomeno alla data del 1° ottobre
1983, il manufatto in questione era solamente un rudere e non presentava le caratteristiche funzionali di un edificio abitabile.
8.5. Ciò emerge, nitidamente, tenendo conto, come è la regola, della sola motivazione della sentenza.
8.6. Innanzitutto, la decisione qui impugnata per revocazione ha stigmatizzato il fatto che parte appellante avesse affidato la prova della propria tesi a documenti depositati tardivamente e che avrebbe dovuto depositare nel precedente grado di giudizio. Il riferimento è, in particolare, al preliminare di compravendita del 1977 ed al verbale di sequestro, che sono stati infatti oggetto, come più volte ribadito da parte ricorrente, di richiesta di acquisizione documentale ai sensi del comma 2 dell'art. 104 cod. proc. amm.
In tal senso, è allora oggettivamente corretta la statuizione della sentenza secondo cui
“Non si rinviene traccia nel fascicolo processuale di primo grado di nessuno dei documenti citati dall'appellante. Ha quindi correttamente evidenziato il primo giudice N. 01764/2025 REG.RIC.
che si tratta di mere allegazioni, non dimostrate nel rispetto degli oneri probatori, in questi casi incombenti sul richiedente il condono”.
8.6.1. Quanto alla procura speciale la sentenza impugnata ha ben chiaro il fatto che essa fosse allegata all'atto di compravendita del 1978, depositato in primo grado.
Nondimeno, ha ritenuto non rilevante quanto evidenziato in quel documento atteso che nella descrizione dei cespiti riportata nell'atto notarile di compravendita non si fa alcun riferimento al corpo di fabbrica insistente sull'area.
Ed infatti, come si legge nella motivazione della sentenza “quanto affermato dall'appellante, sulla esistenza di un fabbricato al momento dell'acquisto dell'appartamento nella Villa Chiaiozza e dell'area ad essa adiacente, non trova conforto nell'atto di compravendita notarile del 28 aprile 1978 Dott. Canio Restiano
(Rep. 29048 – prot. 8021) prodotto in primo grado”.
In particolare, la sentenza ha con chiarezza richiamato quanto riportato alle pagine 4
(ultimo capoverso) e 5 dell'atto notarile ove è attestato “che l'Ing. NI acquistava insieme all'appartamento una annessa parte scoperta di circa 290 mq senza alcun riferimento alla presenza di altro manufatto”, precisando altresì che “tale zona scoperta, come si legge nell'atto, è riportata in catasto al foglio 13 – particella 349
(è riportato un mappale molto dettagliato dove si vede la particella 349, situata sopra la particella 452).
8.7. Ad ogni modo, anche a voler ritenere che il giudice d'appello sia incorso in errore circa l'esistenza del manufatto – il che non è per le evidenti ragioni sopra esposte – si tratterebbe di un errore non decisivo perché il profilo a cui il giudice ha conferito assorbente rilievo ai fini del rigetto dell'appello è non già l'esistenza del manufatto alla data dell'atto di compravendita ovvero al termine ultimo previsto dalla disciplina condonistica, bensì il suo mancato completamento funzionale a quelle date.
8.7.1. Anche ciò emerge dalla piana motivazione della sentenza che conviene testualmente riportare nei seguenti, essenziali, passaggi motivazionali: “Dagli atti di N. 01764/2025 REG.RIC.
causa emerge che il fabbricato ancora nel 1996, non era collegato alla rete fognaria, essendo stata rilasciata solo nel 1996 l'autorizzazione per questi lavori, autorizzazione, poi annullata dal TAR Campania nel 2013. Dalle foto prodotte in primo grado dal ricorrente, ma anche dalla documentazione progettuale presentata dalle parti, si evince che ancora di recente, prima della esecuzione dei lavori di sistemazione di cui alla IA (fine lavori dichiarata il 19.03.2019), il manufatto non presentava le caratteristiche funzionali di abitabilità che giurisprudenza consolidata ritiene necessarie ai fini della citata normativa per ottenere la sanatoria di un volume accessorio trasformato ad uso residenziale. Il Collegio ritiene che non vi sono motivi di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale che richiede che per le opere finalizzate al cambio di destinazione di una costruzione preesistente è necessaria la dimostrazione del completamento funzionale, ovvero, della “idoneità al nuovo uso” alla data di riferimento (ex plurimis CdS, 383/2013, CdS, Sez. IV, n.
4060/2017).
Gli artt. 32 l. 47/85 e 30 l. 724/94, in ossequio ai quali sono state presentate le istanze di condono, sono applicabili unicamente alle opere abusive ultimate entro il dies ad quem (rispettivamente, 1° ottobre 1983 e 31 dicembre 1993). La prova sulla data di ultimazione delle opere entro le date indicate nelle rispettive norme legittimanti il condono grava sul richiedente (tra le tante, CdS, II, 30 aprile 2020, n. 276; CdS, VI,
24 gennaio 2020, n. 588, CdS, sez. IV, 03/02/2017, CdS, VI, n. 1927/2018). Questa prova non è stata prodotta né in sede amministrativa né nel giudizio di primo grado,
a fronte delle contestazioni e i principi di prova contraria offerti dal NO nel contestare la legittimità del titolo rilasciato. Sulla base delle risultanze processuali, che di certo non possono essere integrate ad explorandum dall'autorità giudiziaria, va quindi giudicato corretto il pronunciamento del primo giudice. L'amministrazione comunale non avrebbe potuto concedere il condono per la trasformazione in abitativo N. 01764/2025 REG.RIC.
di un ricovero per attrezzi in mancanza della prova sull'avvenuto completamento nei termini di legge”.
8.7.2. Pertanto, anche a voler considerare che, dal corredo documentale versato agli atti del giudizio, fosse stata dimostrata l'esistenza dell'immobile sin dal 1978 o, al più tardi, dal 1983 la decisione d'appello non avrebbe potuto essere diversa da quella assunta, ovvero di conferma della pronuncia del Tar di annullamento dei titoli edilizi in sanatoria, essendo emersa inequivocabilmente nel giudizio di primo grado la prova, non smentita da elementi di senso contrario, che dette opere non risultavano ultimate entro i termini previsti dall'art. 32 della L. 47/85 e dall'art. 30 della L. 724/94
(rispettivamente, 1° ottobre 1983 e 31 dicembre 1993).
8.7.3. Ciò ben si comprende dall'argomentato ragionamento della sentenza d'appello, stante il rilievo da questa attribuito al fatto che alle date sopra indicate non vi era alcuna opera abusiva ultimata, sicché, quand'anche fosse esistito il corpo di fabbrica in questione, in ogni caso il Comune non avrebbe potuto evadere positivamente l'istanza di condono per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, che entro la data prevista dall'art. 31 della L. 47/1985 non risultava ultimato, mancando l'abitabilità e il collegamento con il sistema fognario; dal che l'illegittimità del provvedimento in sanatoria n. 7/2018, rilasciato in assenza dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento.
8.7.3. Il tema del “completamento funzionale” delle opere oggetto della sanatoria edilizia è stato dunque espressamente valutato, sulla base della documentazione in atti, nei due gradi di giudizio e, per quanto qui rileva, soprattutto approfondito dalla sentenza d'appello, che vi ha attribuito valenza decisiva per il rigetto del quarto motivo di gravame, avendo ritenuto, per tutte le ragioni ampiamente esplicitate, che detto completamento non potesse considerarsi raggiunto alla data del 1° ottobre 1983. Non vi è spazio, pertanto, per dar luogo in questa sede a un'inammissibile rivalutazione N. 01764/2025 REG.RIC.
della res controversa che si tradurrebbe in un terzo grado di giudizio non voluto dall'ordinamento.
8.8. Né può ritenersi che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di ammissione ai sensi dell'art. 104, comma 2, cod. proc. amm., di due documenti nuovi (preliminare di compravendita dell'11 novembre 1977, nonchè verbale del sequestro operato dai Carabinieri di Procida del 30 gennaio 1998), depositati nel giudizio di appello.
8.8.1. In primo luogo, la sentenza ha espressamente dato atto dell'opposizione dell'appellato, formulata nella memoria del 20 settembre 2024, alla produzione documentale del 13 settembre 2024 (comprensiva dei due documenti sopra indicati), di cui era stato chiesto lo stralcio in considerazione del fatto che “si tratta di documentazione, tutta di antica formazione, che viene prodotta solo nella presente fase e quindi è da dichiararsi tardiva ed inammissibile”.
8.8.2. Ciò evidenziato, la sentenza, premesso che si trattava “di documentazione non presente nel fascicolo di primo grado” – e che quindi le tesi degli appellanti costituivano “mere allegazioni, non dimostrate nel rispetto degli oneri probatori, in questi casi incombenti sul richiedente il condono” – ha ritenuto per le ragioni esposte non indispensabile ai fini della decisione – e, di conseguenza, non ammissibile - tale documentazione prodotta solo nel giudizio di appello.
Infatti, come evidenziato, la sentenza impugnata ha dato rilievo decisivo, per un verso,
a quanto riportato nell'atto di compravendita depositato in primo grado (sottolineando come in esso si facesse riferimento solo all'annessa area scoperta, ma non era menzionata l'insistenza sull'area del manufatto in questione), per altro verso, alla mancata prova sull'ultimazione ovvero sul completamento funzionale delle opere abusive oggetto di sanatoria.
8.9. Alla luce di quanto evidenziato, deve concludersi che il giudice d'appello non è incorso in alcun errore o inesatta percezione sulla documentazione presente in atti, N. 01764/2025 REG.RIC.
essendo piuttosto le censure formulate volte a contestare l'attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del materiale probatorio da parte del Consiglio di Stato.
9. Del pari, anche le doglianze articolate col secondo motivo di ricorso sono inammissibili.
9.1. Va premesso che con tale mezzo si sostiene la presenza di un errore di fatto revocatorio nell'ambito delle statuizioni di rigetto del quinto (e ultimo) motivo di appello, col quale si censurava la sentenza di primo grado per aver affermato l'illegittimità dei titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Procida, per ritenuto contrasto delle opere di trasformazione edilizia con le norme di attuazione del Piano stralcio di assetto idrogeologico – P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino della Campania e considerata, inoltre, la mancata acquisizione ai fini del condono relativo al fabbricato che si pretendeva destinare a scopi abitativi del parere obbligatorio dell'Autorità di
Bacino.
9.2. A tale riguardo, parte ricorrente afferma che il Consiglio di Stato avrebbe omesso di pronunciarsi sull'istanza dell'appellante di dichiarare il ricorso di primo grado improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto non avrebbe considerato che l'intervenuto superamento del vincolo idrogeologico, essendo stata nel frattempo riclassificata la zona in questione (da rischio frana elevato a moderato), così come comprovato dalla documentazione depositata in data 5 febbraio 2024 dagli appellanti, renderebbe legittimi i provvedimenti impugnati dall'originario ricorrente ed annullati dal Tar.
9.3. All'opposto, va rilevato che all'epoca del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, impugnato in primo grado, il regime vincolistico derivante dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino esisteva, posto che l'immobile degli appellanti ricadeva in zona di rischio frane elevato (R3) dello stesso PSAI, per la quale N. 01764/2025 REG.RIC.
vige il divieto di interventi con aggravamento insediativo, e, dunque, alcun titolo sanante poteva essere rilasciato né ogni altra concessione a costruire.
9.4. Ciò, come dedotto dal resistente, si evinceva pacificamente dalla perizia geologica agli atti del giudizio di primo grado, ma veniva dichiarato dalla medesima
Soprintendenza che, nel rilasciare parere favorevole sulla compatibilità paesaggistica, prescriveva di “sottoporre a quest'Ufficio un progetto di riqualificazione dell'immobile ed area pertinenziale che sviluppi anche eventuali direttive previste dal
PAI per la messa in sicurezza trattandosi di fabbricato ricadente in zona R3”.
9.5. Dunque, non essendo ancora intervenuta, all'epoca in cui venivano adottati i provvedimenti impugnati, una diversa riclassificazione dell'area, secondo la procedura di legge, il rilascio del titolo edilizio non poteva ritenersi legittimo, in quanto non era stato preceduto dalla riperimetrazione dell'area, riducendone il rischio da elevato a moderato, e l'amministrazione non aveva valutato, come era d'obbligo nel concedere il condono, la compatibilità dell'istanza a suo tempo presentata con le
Norme di Attuazione del PSAI.
9.6. Anche qui, avuto riguardo, come deve essere, alla sola motivazione della sentenza, emerge chiaramente come si tratti di temi tutti esaminati dal giudice d'appello, senza incorrere nei dedotti errori di fatto revocatori.
9.7. Ed infatti, quanto segue si legge, testualmente, nella sentenza impugnata:
“Rimane da confermare il rilievo più sostanziale sulla incompatibilità dell'intervento con le norme di attuazione del Piano Stralcio di assetto idrogeologico vigenti al momento del rilascio del titolo.
Non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui le opere di cui si discute non avrebbero determinato incremento del rischio, perché all'epoca in cui è stato concesso il titolo in sanatoria l'immobile oggetto di domanda di condono ricadeva in zona R3 – Rischio Frana Elevato del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino. N. 01764/2025 REG.RIC.
L'art. 22 (Capo III) delle Norma di Attuazione del PSAI, nel disciplinare gli interventi consentiti nelle aree a rischio elevato da frana prevede, al comma 1, che “Nelle aree
a rischio elevato da frana, di cui al presente Piano, sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente capo la cui attuazione non comporti incremento del carico insediativo”. Inoltre, all'art. 23, al comma 1, si legge che “Nelle aree ad elevato rischio da frana sono inoltre consentiti sul patrimonio edilizio esistente: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento del carico insediativo escludendo la demolizione e la successiva ricostruzione……”.
La definizione del concetto di carico insediativo è riportata all'art. 2 delle NdA come segue: “Carico insediativo (incremento del): È tutto quanto riguarda gli insediamenti umani, la distribuzione ed il raggruppamento delle dimore dell'uomo che possono essere di tipo residenziale, produttivo e turistico ricettivo. Da ciò deriva che
l'incremento del carico insediativo si riferisce ai nuovi interventi edilizi che comportano l'aumento del numero di abitanti, di addetti e di utenti rispetto all'esistente”.
Sulla base di quel quadro normativo, nessun titolo in sanatoria per cambio di destinazione d'uso in abitativo avrebbe potuto essere rilasciato. Questo in applicazione del principio tempus regit actum che richiede che il sindacato di legittimità degli atti sia fatto sulla base della disciplina vigente al momento della loro adozione”.
9.8. Dunque, la sentenza d'appello ha espressamente ritenuto non decisivo l'asserito superamento del vincolo e ciò ha fatto, correttamente, sulla base del riferimento al principio del tempus regit actum, ascrivendo perciò rilevanza al regime dell'area (a rischio frana elevato con conseguente divieto di opere determinanti un incremento del carico insediativo, come previsto dalla normativa richiamata) al tempo di adozione degli atti impugnati. N. 01764/2025 REG.RIC.
9.9. Anche sotto tale profilo palese è, quindi, l'inammissibilità delle doglianze: le questioni sottese al motivo di ricorso attengono, infatti, proprio al punto controverso tra le parti su cui la sentenza ebbe specificamente a pronunciarsi.
10. Per le ragioni esposte deve, pertanto, concludersi che quel Collegio, sulla base di una corretta rappresentazione del fatto e della complessiva vicenda oggetto di causa, ha solo dato un'interpretazione differente rispetto a quella prospettata dagli appellati, odierni ricorrenti in revocazione, ed ha quindi ritenuto illegittimi i titoli abilitativi rilasciati dall'amministrazione comunale, confermando la sentenza di annullamento del Tar.
Detta interpretazione non può, tuttavia, essere censurata quale errore di fatto, né dar luogo alla revocazione della sentenza: rimedio che non costituisce un “terzo grado di giudizio” che consenta di rimettere in discussione il decisum del giudice e coinvolgere nuovamente la sua attività valutativa (ex multis: Cons. Stato, V, 12 gennaio 2017, n.
56; id., 11 dicembre 2015 n. 5657).
11. In conclusione, il ricorso per revocazione deve dichiararsi inammissibile.
12. Le spese di lite seguono, nel rapporto processuale con il resistente, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Si ravvisano, invece, giusti motivi per compensarle con l'Amministrazione statale, stante la costituzione solo formale di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti RO NI, IA AR NI, IO NI e
DR NI, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio a favore N. 01764/2025 REG.RIC.
del resistente IO NO, che liquida in complessivi euro 4.000,00
(quattromila/00), oltre oneri e accessori come per legge.
Compensa le spese nel rapporto processuale tra il Ministero della Cultura e le altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA PA, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela ON, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela ON MA PA N. 01764/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/03/2026
N. 02467 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01764/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 1764 del 2025, proposto da
RO NI, IA AR NI, IO NI e DR NI rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio digitale come da PEC
Registri di Giustizia;
contro
IO NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Magaldi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
nei confronti N. 01764/2025 REG.RIC.
del Comune di Procida, non costituito in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 novembre 2024, n. 9182, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IO NO e del Ministero della
Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il consigliere Angela
ON e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti, in atti generalizzati, domandano la revocazione della sentenza di estremi indicati in intestazione con la quale il Consiglio di Stato ha respinto in quanto infondato l'appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo per la Campania
– sede di Napoli n. 2043/2020 di accoglimento dell'originario ricorso e dei motivi aggiunti proposti da IO NO ed ha, per l'effetto, confermato l'annullamento dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Procida per l'immobile sito in Procida, alla via Simone Schiano 5 (foglio 12 – particella 249), ossia: (i) il permesso edilizio in sanatoria n. 7/2018 del 27 febbraio 2018 emesso a seguito di relazione geologica del
4 dicembre 2017, (ii) l'autorizzazione paesaggistica n.133/2018 del 6 agosto 2018 (art. N. 01764/2025 REG.RIC.
146 del D.lgs. 42/2004) e (iii) ogni ulteriore provvedimento anche tacito autorizzativo di lavori edificatori sull'immobile in questione.
2. La sentenza qui impugnata ha innanzitutto ricostruito“sulla base delle esposizioni delle parti e della documentazione versata nei fascicoli processuali di entrambi i gradi” le complesse vicende inerenti i titoli edilizi in sanatoria annullati dalla sentenza di primo grado, rilevando che: i) in data 28 aprile 1978, NI AN, dante causa degli appellanti, acquistava un appartamento e relative superfici esterne adiacenti ricompreso nel complesso immobiliare noto come “Villa a Caiozza”, sito in
Procida alla via Schiano, 5, all'interno del quale anche l'appellato IO NO era proprietario di un appartamento e di alcune parti comuni, tra cui i viali d'accesso e le discese a mare; ii) sempre nel medesimo complesso immobiliare “insisteva un altro immobile di proprietà del NI, un piccolo corpo di fabbrica, separato ed autonomo rispetto al complesso principale, ubicato al termine della proprietà in un'area oltre la quale vi è un dirupo che scivola a strapiombo verso il mare e che un tempo era un deposito di attrezzi agricoli e ricovero di animali da cortile”; iii) il suddetto immobile, nel corso del tempo, in assenza di titoli edilizi, veniva sottoposto ad opere di trasformazione per renderlo abitabile; iv) nel 1995, per tale fabbricato, sito nel vigente PRG in zona “E2”, zona di verde e di rispetto delle coste, AN
NI e la moglie depositavano presso il Comune di Procida due istanze di condono edilizio, prot. n. 2955/1986 e prot. n. 2708/1995, la prima concernente il “cambio di destinazione d'uso da ricovero per attrezzi agricoli a civile abitazione” e la seconda per“modifiche interne con tramezzature”; v) con i provvedimenti n. 4435/1993 e n.
554/1996, in pendenza delle domande di condono, il Comune di Procida rilasciava per il fabbricato in questione l'autorizzazione all'impermeabilizzazione della copertura e all'immissione nella rete fognaria pubblica delle acque reflue; vi) anche i condoni si concludevano positivamente con il rilascio della sanatoria n. 94/2008; vii) detti provvedimenti erano avversati dal NO con un'articolata impugnativa che veniva N. 01764/2025 REG.RIC.
accolta dal Tar Campania- Napoli con sentenza n. 16/2023; viii) il giudizio di appello avverso quest'ultima pronuncia si concludeva con sentenza di rito n. 1120/2018 per sopravvenuta improcedibilità, in seguito all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica n. 111/2017.
2.1. Così ricostruiti i fatti di causa, la sentenza d'appello ha quindi riepilogato le statuizioni di prime cure, evidenziando che “l'appellata sentenza del T.a.r. per la
Campania ha giudicato i ricorsi tempestivi e ammissibili; nel merito ha ritenuto fondati la seconda e terza doglianza dei motivi aggiunti, relativi al mancato completamento delle opere trasformative oggetto del condono e il motivo unico del ricorso introduttivo, afferente la violazione delle norme del P.S.A.I.”.
2.2. Su queste premesse, in fatto e in diritto, il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza appellata e le relative statuizioni di annullamento dei provvedimenti impugnati, ha dichiarato infondati i motivi di appello, ritenendo non sanabili gli abusi attinenti al cambio di destinazione d'uso (da deposito di attrezzi agricoli a civile abitazione), in quanto le opere da condonare non erano esistenti e comunque non erano state completate alle date previste dalla disciplina condonistica (rispettivamente 1° ottobre 1983 e 31 dicembre 1993); inoltre, alla data in cui erano stati adottati gli atti impugnati, la zona in cui l'immobile si trovava era a rischio frana elevato, quindi sussisteva il rilievo sostanziale sull'incompatibilità dell'intervento con le norme di attuazione del Piano stralcio di assetto idrogeologico (PSAI) vigenti al momento del rilascio del titolo.
3. Ebbene, due sarebbero i profili che, secondo parte ricorrente, configurerebbero errori di fatto revocatori ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395 n.4 c.p.c. che vizierebbero la sentenza impugnata.
3.1. In primo luogo, il Consiglio di Stato, nel ritenere infondata la doglianza con la quale si lamentava che la ricostruzione operata in prime cure era contraddetta dalle risultanze documentali, sarebbe incorso in un duplice errore di fatto dovuto all'inesatta N. 01764/2025 REG.RIC.
percezione degli atti di causa: da un lato, non si sarebbe avveduto che nel fascicolo di primo grado era presente la documentazione comprovante l'esistenza dell'immobile oggetto di controversia già al momento dell'acquisto da parte del NI, dall'altro non si sarebbe pronunciato sulla domanda relativa all'ammissibilità della nuova produzione documentale in appello (concernente il preliminare di compravendita dell'11 novembre 1977 e il verbale di sequestro redatto dai carabinieri della stazione di Procida il 30 gennaio 1998).
3.1.1. Quanto al primo aspetto, parte ricorrente assume che la sentenza impugnata mostrerebbe di non aver percepito l'esistenza della documentazione versata agli atti del giudizio, in quanto nel fascicolo di primo grado è presente l'atto di compravendita del 28 aprile 1978 (rep. 29048 - prot. 8021) nella sua versione integrale, munito cioè di tutti gli allegati, ivi compresa la procura speciale a vendere rubricata come allegato
"A", costituente parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo, in cui, a proposito dell'oggetto della vendita, vale a dire l'immobile sito in Procida alla via Schiano 5, descrivendone la consistenza, si indica, oltre alla “villa costruita su due piani fuori terra”, la presenza di "piccolo locale esterno adibito a ricovero attrezzi"; sicché risulterebbe confutata la statuizione del Tar circa la "mancata menzione del corpo di fabbrica nell'atto di compravendita del 28 aprile 1978".
3.1.2. In relazione al secondo profilo, parte ricorrente deduce di aver chiesto espressamente l'ammissibilità ex art. 104, comma 2, cod. proc. amm. – quali documenti indispensabili ai fini della decisione – del preliminare di compravendita dell'11 novembre 1977, in cui ancora una volta si menziona il “piccolo locale esterno adibito a ricovero attrezzi”, nonché del verbale di sequestro, redatto dai Carabinieri della stazione di Procida in data 30 gennaio 1998, ove espressamente si attesta che il manufatto in questione (“di forma rettangolare... avente una superficie di circa 64 mq”) era stato già oggetto di sequestro e successivo dissequestro in data 6 febbraio
1982; e tanto a riprova del fatto che il manufatto in contestazione esisteva molto prima N. 01764/2025 REG.RIC.
del 1°ottobre 1983, ossia del termine ultimo contemplato dall'art. 31 della L. n.47/85 ai fini del condono edilizio.
Tali argomentazioni e domande erano state poi ulteriormente precisate anche nelle memorie conclusive e di replica della parte appellante.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce che la sentenza sarebbe incorsa in errore revocatorio ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395 c.p.c. anche perché avrebbe omesso di valutare la produzione documentale di parte appellante del 5 febbraio 2024
(e precisamente, il parere di compatibilità dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e gli atti concernenti la proposta e l'approvazione di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree P.S.A.I.), che avrebbe valenza decisiva in quanto, come evidenziato dagli appellanti, la nuova classificazione dell'area disposta dalla competente Autorità di Bacino renderebbe “non più attuale qualsiasi rilievo in ordine alla compatibilità dell'intervento alle disposizioni dettate in materia di protezione dal rischio frana”.
Si sostiene, in particolare, che poiché il nuovo classamento dell'area in questione, operato dall'Autorità di Bacino, ha di fatto eliminato ogni possibile profilo di incompatibilità, rendendo pienamente assentibile l'intervento edificatorio in oggetto
(cambio di destinazione d'uso) e poiché, anche al momento della esecuzione dei lavori, come dedotto in appello e illustrato anche nei successivi scritti difensivi, non esisteva alcun regime di tutela idrogeologica preclusivo del cambio di destinazione d'uso, il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione del ricorso di primo grado, come espressamente chiesto da parte appellante.
In tesi, anche la dedotta omissione sarebbe idonea a configurare un motivo di revocazione della decisione in epigrafe, atteso che quest'ultima trova il proprio fondamento nel presunto regime vincolistico di natura idrogeologica (già non più esistente prima della revocanda pronuncia) gravante sull'area, che il giudice d'appello N. 01764/2025 REG.RIC.
avrebbe ritenuto erroneamente preclusivo della regolarizzazione degli abusi oggetto della domanda di condono.
4. Si è costituito in resistenza l'originario appellato IO NO, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato.
4.1. Si è costituito in giudizio con atto di mera forma il Ministero della Cultura.
4.2. Non si è, invece, costituito il Comune di Procida.
4.3. Nel rispetto dei termini sia la parte ricorrente che il resistente hanno depositato memorie e repliche, ai sensi dell'art. 73, comma 1 del c.p.a., con le quali hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive, insistendo nelle proprie conclusioni.
4.4. All'udienza pubblica del 7 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
6. Per pacifica giurisprudenza (si veda per tutte Cons. Stato, VII, 19 novembre 2025,
n. 9060; id. VII, 6 dicembre 2024, n. 9773 e le varie pronunce ivi richiamate) l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 Cod. proc. amm. e 395, n. 4 Cod. proc. civ., deve essere caratterizzato:
a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato (Cons. Stato, sez. VI, 22 gennaio 2019, n. 553);
b) dall'attenere ad un punto non controverso in giudizio e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; N. 01764/2025 REG.RIC.
c) dall'essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr.
Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; si veda anche Cons. Stato, Ad. plen., 10 gennaio 2013, n. 1).
6.1. Pertanto, non può giustificare la revocazione una contestazione sull'attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto dell'atto processuale, in cui si sostanzia l'errore di fatto; di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa e interpretativa del giudice.
6.2. Inoltre, affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è necessario che l'errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l'errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione (in tal senso, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 13 luglio 2022, n. 5922; IV, 6 luglio 2022, n. 5622 e giurisprudenza ivi richiamata). È stato altresì puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio
2015, n. 826).
6.3. Come detto, l'errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l'attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività
(Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5). La falsa percezione della realtà N. 01764/2025 REG.RIC.
processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099).
6.4. In definitiva, l'errore di fatto eccezionalmente idoneo a fondare la domanda di revocazione deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, Ad. plen.,
24 gennaio 2014 n. 5; Cons. Stato, sez. II, 8 ottobre 2020, n. 5983).
6.5. Un errore siffatto è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma esso non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, V, 7 aprile 2017, n. 1640).
Ne consegue che non sussiste l'errore di fatto revocatorio ogni qual volta la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita (cfr. Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n.
7189); nel qual caso non è possibile censurare impropriamente la decisione tramite il rimedio eccezionale della revocazione, che, altrimenti, si trasformerebbe in un terzo grado di giudizio non previsto dalla legge (Cons. Stato, V, 27 luglio 2023, 7350).
7. Alla luce dei sopra riportati principi deve rilevarsi che, lungi dal configurare un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'articolo 395, primo comma, n. 4, c.p.c., gli argomenti e i motivi di doglianza addotti dai ricorrenti altro non sono che la riproposizione di tesi e censure già formulate nei due gradi di giudizio, che sono state esaminate dalla sentenza del Consiglio di Stato e da questa correttamente ritenute infondate. Lo strumento – di per sé eccezionale – della revocazione della sentenza non N. 01764/2025 REG.RIC.
può però essere utilizzato per suscitare un'inammissibile rivalutazione della res controversa.
8. Non configura, innanzitutto, un errore di fatto idoneo a dar luogo alla revocazione della sentenza quanto dedotto col primo motivo di ricorso.
8.1. Come evidenziato in fatto, parte ricorrente assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'esistenza dell'immobile risulterebbe dall'atto di compravendita in quanto nell'allegato “a” del medesimo atto, recante la procura speciale, e precisamente nella descrizione dell'immobile oggetto della vendita, si fa riferimento a un “piccolo locale esterno adibito a ricovero attrezzi”.
8.1.1. Pertanto, a dire del ricorrente, l'errore di fatto revocatorio si sostanzierebbe nell'affermata inesistenza di un documento la cui presenza, agli atti del giudizio, è inequivocabilmente provata. Tale omessa percezione del contenuto materiale di atti ritualmente prodotti nel giudizio dalla parte appellante avrebbe poi indotto il giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere inesistente un fatto documentalmente provato (i.e. menzione del corpo di fabbrica in oggetto nell'atto di compravendita e, quindi, l'esistenza del manufatto sin dal 1978).
Nello specifico, la mancata considerazione del documento in oggetto si sarebbe negativamente riverberata sul processo decisionale, determinandone una rilevante alterazione, laddove il giudice ha ritenuto non ammissibile (perché presentata oltre il termine di legge) la domanda di condono.
8.1.2. Per di più, sarebbe evidente anche l'omessa valutazione della richiesta di acquisizione di documenti indispensabili ai fini della decisione, ritualmente formalizzata dall'appellante ai sensi del citato secondo comma dell'art.104 cod. proc. amm., essendosi la sentenza impugnata limitata a riferire, nella sola parte narrativa, dell'opposizione di controparte formalizzata nella memoria del 20 settembre 2024
8.1.3 Tutto ciò comproverebbe la valenza decisiva dell'errore di fatto denunciato, aggravata dall'omessa considerazione della ulteriore documentazione presente agli N. 01764/2025 REG.RIC.
atti del giudizio (ovvero il contratto di preliminare di compravendita e il citato verbale di sequestro del manufatto).
8.2. Le doglianze, così riepilogate, sono inammissibili.
8.3. Preliminarmente deve osservarsi che le statuizioni della sentenza, contestate con il motivo di impugnazione, sono quelle che hanno esaminato il quarto motivo di doglianza avverso l'appellata pronuncia del Tar, censurata per “errores in iudicando et in procedendo – omessa istruttoria – sviamento – violazione art. 64 c.p.a.”, nella parte in cui aveva ritenuto non provata né l'esistenza dell'immobile oggetto di controversia già al momento dell'acquisto da parte del NI né la mancata ultimazione delle opere abusive entro il termine di legge.
8.3.1. In particolare, prima del suo esame tale motivo è stato così compiutamente riepilogato dalla sentenza impugnata: “Con il quarto motivo di gravame l'appellante critica la sentenza nella parte in cui si afferma che con riferimento alle opere di cui ai condoni relativi al fabbricato non poteva essere concessa la sanatoria essendo emerso, senza che ciò fosse smentito dalla prova contraria incombente sull'istante, che le opere non risultavano ultimate entro i termini previsti dall'art. 32 della L. 47/85
e dall'art. 30 della L. 724/94 (rispettivamente, 1 ottobre 1983 e 31 dicembre 1993).
Ritiene, sempre parte appellante, che la ricostruzione operata in prime cure sia errata in quanto contraddetta dalle risultanze documentali che dimostrerebbero senza margine di dubbio che il fabbricato era già esistente al momento dell'acquisto del
1978. Ciò emergerebbe, in particolare, dal testo della “procura speciale” allegata all'atto di compravendita del 1978, dall'atto di compromesso acquisto e vendita della villa e dal verbale di sequestro redatto dai Carabinieri della Stazione di Procida in data 30.01.1998, dal progetto presentato in data 14.04.1984 all'Ufficio del Genio
Civile di Napoli, ma infine anche dall'istanza di sanatoria del 1995”.
8.4. Risulta, dunque, evidente già dalla sintesi della doglianza riportata nella sentenza d'appello che questa non è incorsa in alcun equivoco o fraintendimento circa la N. 01764/2025 REG.RIC.
documentazione versata in atti, avendo fatto esplicito riferimento a tutti i documenti menzionati dall' odierna parte ricorrente a supporto della sua tesi (ovvero, giova ripeterlo, la procura speciale allegata all'atto di compravendita, il preliminare di vendita e il verbale di sequestro); salvo poi a ritenere che essi comunque non dimostrassero, come invece dedotto da parte appellante, né l'esistenza dell'immobile oggetto di sanatoria fin dal momento dell'acquisto né (comunque) la sua ultimazione entro il previsto termine di legge.
Sicché dovevano ritenersi, per converso, fondate le doglianze del ricorso di primo grado accolte dal Tar, mediante le quali, da un lato, era stata censurata la violazione e falsa applicazione della L. 47/1985 e L. 724/94 (che richiedono che l'intervento oggetto di sanatoria risulti ultimato entro la data del 1° ottobre 1983, mentre il fabbricato non esisteva né alla data della compravendita del 1978 né alla data del
1983), dall'altro si era sostenuto che in ogni caso, quantomeno alla data del 1° ottobre
1983, il manufatto in questione era solamente un rudere e non presentava le caratteristiche funzionali di un edificio abitabile.
8.5. Ciò emerge, nitidamente, tenendo conto, come è la regola, della sola motivazione della sentenza.
8.6. Innanzitutto, la decisione qui impugnata per revocazione ha stigmatizzato il fatto che parte appellante avesse affidato la prova della propria tesi a documenti depositati tardivamente e che avrebbe dovuto depositare nel precedente grado di giudizio. Il riferimento è, in particolare, al preliminare di compravendita del 1977 ed al verbale di sequestro, che sono stati infatti oggetto, come più volte ribadito da parte ricorrente, di richiesta di acquisizione documentale ai sensi del comma 2 dell'art. 104 cod. proc. amm.
In tal senso, è allora oggettivamente corretta la statuizione della sentenza secondo cui
“Non si rinviene traccia nel fascicolo processuale di primo grado di nessuno dei documenti citati dall'appellante. Ha quindi correttamente evidenziato il primo giudice N. 01764/2025 REG.RIC.
che si tratta di mere allegazioni, non dimostrate nel rispetto degli oneri probatori, in questi casi incombenti sul richiedente il condono”.
8.6.1. Quanto alla procura speciale la sentenza impugnata ha ben chiaro il fatto che essa fosse allegata all'atto di compravendita del 1978, depositato in primo grado.
Nondimeno, ha ritenuto non rilevante quanto evidenziato in quel documento atteso che nella descrizione dei cespiti riportata nell'atto notarile di compravendita non si fa alcun riferimento al corpo di fabbrica insistente sull'area.
Ed infatti, come si legge nella motivazione della sentenza “quanto affermato dall'appellante, sulla esistenza di un fabbricato al momento dell'acquisto dell'appartamento nella Villa Chiaiozza e dell'area ad essa adiacente, non trova conforto nell'atto di compravendita notarile del 28 aprile 1978 Dott. Canio Restiano
(Rep. 29048 – prot. 8021) prodotto in primo grado”.
In particolare, la sentenza ha con chiarezza richiamato quanto riportato alle pagine 4
(ultimo capoverso) e 5 dell'atto notarile ove è attestato “che l'Ing. NI acquistava insieme all'appartamento una annessa parte scoperta di circa 290 mq senza alcun riferimento alla presenza di altro manufatto”, precisando altresì che “tale zona scoperta, come si legge nell'atto, è riportata in catasto al foglio 13 – particella 349
(è riportato un mappale molto dettagliato dove si vede la particella 349, situata sopra la particella 452).
8.7. Ad ogni modo, anche a voler ritenere che il giudice d'appello sia incorso in errore circa l'esistenza del manufatto – il che non è per le evidenti ragioni sopra esposte – si tratterebbe di un errore non decisivo perché il profilo a cui il giudice ha conferito assorbente rilievo ai fini del rigetto dell'appello è non già l'esistenza del manufatto alla data dell'atto di compravendita ovvero al termine ultimo previsto dalla disciplina condonistica, bensì il suo mancato completamento funzionale a quelle date.
8.7.1. Anche ciò emerge dalla piana motivazione della sentenza che conviene testualmente riportare nei seguenti, essenziali, passaggi motivazionali: “Dagli atti di N. 01764/2025 REG.RIC.
causa emerge che il fabbricato ancora nel 1996, non era collegato alla rete fognaria, essendo stata rilasciata solo nel 1996 l'autorizzazione per questi lavori, autorizzazione, poi annullata dal TAR Campania nel 2013. Dalle foto prodotte in primo grado dal ricorrente, ma anche dalla documentazione progettuale presentata dalle parti, si evince che ancora di recente, prima della esecuzione dei lavori di sistemazione di cui alla IA (fine lavori dichiarata il 19.03.2019), il manufatto non presentava le caratteristiche funzionali di abitabilità che giurisprudenza consolidata ritiene necessarie ai fini della citata normativa per ottenere la sanatoria di un volume accessorio trasformato ad uso residenziale. Il Collegio ritiene che non vi sono motivi di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale che richiede che per le opere finalizzate al cambio di destinazione di una costruzione preesistente è necessaria la dimostrazione del completamento funzionale, ovvero, della “idoneità al nuovo uso” alla data di riferimento (ex plurimis CdS, 383/2013, CdS, Sez. IV, n.
4060/2017).
Gli artt. 32 l. 47/85 e 30 l. 724/94, in ossequio ai quali sono state presentate le istanze di condono, sono applicabili unicamente alle opere abusive ultimate entro il dies ad quem (rispettivamente, 1° ottobre 1983 e 31 dicembre 1993). La prova sulla data di ultimazione delle opere entro le date indicate nelle rispettive norme legittimanti il condono grava sul richiedente (tra le tante, CdS, II, 30 aprile 2020, n. 276; CdS, VI,
24 gennaio 2020, n. 588, CdS, sez. IV, 03/02/2017, CdS, VI, n. 1927/2018). Questa prova non è stata prodotta né in sede amministrativa né nel giudizio di primo grado,
a fronte delle contestazioni e i principi di prova contraria offerti dal NO nel contestare la legittimità del titolo rilasciato. Sulla base delle risultanze processuali, che di certo non possono essere integrate ad explorandum dall'autorità giudiziaria, va quindi giudicato corretto il pronunciamento del primo giudice. L'amministrazione comunale non avrebbe potuto concedere il condono per la trasformazione in abitativo N. 01764/2025 REG.RIC.
di un ricovero per attrezzi in mancanza della prova sull'avvenuto completamento nei termini di legge”.
8.7.2. Pertanto, anche a voler considerare che, dal corredo documentale versato agli atti del giudizio, fosse stata dimostrata l'esistenza dell'immobile sin dal 1978 o, al più tardi, dal 1983 la decisione d'appello non avrebbe potuto essere diversa da quella assunta, ovvero di conferma della pronuncia del Tar di annullamento dei titoli edilizi in sanatoria, essendo emersa inequivocabilmente nel giudizio di primo grado la prova, non smentita da elementi di senso contrario, che dette opere non risultavano ultimate entro i termini previsti dall'art. 32 della L. 47/85 e dall'art. 30 della L. 724/94
(rispettivamente, 1° ottobre 1983 e 31 dicembre 1993).
8.7.3. Ciò ben si comprende dall'argomentato ragionamento della sentenza d'appello, stante il rilievo da questa attribuito al fatto che alle date sopra indicate non vi era alcuna opera abusiva ultimata, sicché, quand'anche fosse esistito il corpo di fabbrica in questione, in ogni caso il Comune non avrebbe potuto evadere positivamente l'istanza di condono per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, che entro la data prevista dall'art. 31 della L. 47/1985 non risultava ultimato, mancando l'abitabilità e il collegamento con il sistema fognario; dal che l'illegittimità del provvedimento in sanatoria n. 7/2018, rilasciato in assenza dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento.
8.7.3. Il tema del “completamento funzionale” delle opere oggetto della sanatoria edilizia è stato dunque espressamente valutato, sulla base della documentazione in atti, nei due gradi di giudizio e, per quanto qui rileva, soprattutto approfondito dalla sentenza d'appello, che vi ha attribuito valenza decisiva per il rigetto del quarto motivo di gravame, avendo ritenuto, per tutte le ragioni ampiamente esplicitate, che detto completamento non potesse considerarsi raggiunto alla data del 1° ottobre 1983. Non vi è spazio, pertanto, per dar luogo in questa sede a un'inammissibile rivalutazione N. 01764/2025 REG.RIC.
della res controversa che si tradurrebbe in un terzo grado di giudizio non voluto dall'ordinamento.
8.8. Né può ritenersi che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di ammissione ai sensi dell'art. 104, comma 2, cod. proc. amm., di due documenti nuovi (preliminare di compravendita dell'11 novembre 1977, nonchè verbale del sequestro operato dai Carabinieri di Procida del 30 gennaio 1998), depositati nel giudizio di appello.
8.8.1. In primo luogo, la sentenza ha espressamente dato atto dell'opposizione dell'appellato, formulata nella memoria del 20 settembre 2024, alla produzione documentale del 13 settembre 2024 (comprensiva dei due documenti sopra indicati), di cui era stato chiesto lo stralcio in considerazione del fatto che “si tratta di documentazione, tutta di antica formazione, che viene prodotta solo nella presente fase e quindi è da dichiararsi tardiva ed inammissibile”.
8.8.2. Ciò evidenziato, la sentenza, premesso che si trattava “di documentazione non presente nel fascicolo di primo grado” – e che quindi le tesi degli appellanti costituivano “mere allegazioni, non dimostrate nel rispetto degli oneri probatori, in questi casi incombenti sul richiedente il condono” – ha ritenuto per le ragioni esposte non indispensabile ai fini della decisione – e, di conseguenza, non ammissibile - tale documentazione prodotta solo nel giudizio di appello.
Infatti, come evidenziato, la sentenza impugnata ha dato rilievo decisivo, per un verso,
a quanto riportato nell'atto di compravendita depositato in primo grado (sottolineando come in esso si facesse riferimento solo all'annessa area scoperta, ma non era menzionata l'insistenza sull'area del manufatto in questione), per altro verso, alla mancata prova sull'ultimazione ovvero sul completamento funzionale delle opere abusive oggetto di sanatoria.
8.9. Alla luce di quanto evidenziato, deve concludersi che il giudice d'appello non è incorso in alcun errore o inesatta percezione sulla documentazione presente in atti, N. 01764/2025 REG.RIC.
essendo piuttosto le censure formulate volte a contestare l'attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del materiale probatorio da parte del Consiglio di Stato.
9. Del pari, anche le doglianze articolate col secondo motivo di ricorso sono inammissibili.
9.1. Va premesso che con tale mezzo si sostiene la presenza di un errore di fatto revocatorio nell'ambito delle statuizioni di rigetto del quinto (e ultimo) motivo di appello, col quale si censurava la sentenza di primo grado per aver affermato l'illegittimità dei titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Procida, per ritenuto contrasto delle opere di trasformazione edilizia con le norme di attuazione del Piano stralcio di assetto idrogeologico – P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino della Campania e considerata, inoltre, la mancata acquisizione ai fini del condono relativo al fabbricato che si pretendeva destinare a scopi abitativi del parere obbligatorio dell'Autorità di
Bacino.
9.2. A tale riguardo, parte ricorrente afferma che il Consiglio di Stato avrebbe omesso di pronunciarsi sull'istanza dell'appellante di dichiarare il ricorso di primo grado improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto non avrebbe considerato che l'intervenuto superamento del vincolo idrogeologico, essendo stata nel frattempo riclassificata la zona in questione (da rischio frana elevato a moderato), così come comprovato dalla documentazione depositata in data 5 febbraio 2024 dagli appellanti, renderebbe legittimi i provvedimenti impugnati dall'originario ricorrente ed annullati dal Tar.
9.3. All'opposto, va rilevato che all'epoca del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, impugnato in primo grado, il regime vincolistico derivante dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino esisteva, posto che l'immobile degli appellanti ricadeva in zona di rischio frane elevato (R3) dello stesso PSAI, per la quale N. 01764/2025 REG.RIC.
vige il divieto di interventi con aggravamento insediativo, e, dunque, alcun titolo sanante poteva essere rilasciato né ogni altra concessione a costruire.
9.4. Ciò, come dedotto dal resistente, si evinceva pacificamente dalla perizia geologica agli atti del giudizio di primo grado, ma veniva dichiarato dalla medesima
Soprintendenza che, nel rilasciare parere favorevole sulla compatibilità paesaggistica, prescriveva di “sottoporre a quest'Ufficio un progetto di riqualificazione dell'immobile ed area pertinenziale che sviluppi anche eventuali direttive previste dal
PAI per la messa in sicurezza trattandosi di fabbricato ricadente in zona R3”.
9.5. Dunque, non essendo ancora intervenuta, all'epoca in cui venivano adottati i provvedimenti impugnati, una diversa riclassificazione dell'area, secondo la procedura di legge, il rilascio del titolo edilizio non poteva ritenersi legittimo, in quanto non era stato preceduto dalla riperimetrazione dell'area, riducendone il rischio da elevato a moderato, e l'amministrazione non aveva valutato, come era d'obbligo nel concedere il condono, la compatibilità dell'istanza a suo tempo presentata con le
Norme di Attuazione del PSAI.
9.6. Anche qui, avuto riguardo, come deve essere, alla sola motivazione della sentenza, emerge chiaramente come si tratti di temi tutti esaminati dal giudice d'appello, senza incorrere nei dedotti errori di fatto revocatori.
9.7. Ed infatti, quanto segue si legge, testualmente, nella sentenza impugnata:
“Rimane da confermare il rilievo più sostanziale sulla incompatibilità dell'intervento con le norme di attuazione del Piano Stralcio di assetto idrogeologico vigenti al momento del rilascio del titolo.
Non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui le opere di cui si discute non avrebbero determinato incremento del rischio, perché all'epoca in cui è stato concesso il titolo in sanatoria l'immobile oggetto di domanda di condono ricadeva in zona R3 – Rischio Frana Elevato del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino. N. 01764/2025 REG.RIC.
L'art. 22 (Capo III) delle Norma di Attuazione del PSAI, nel disciplinare gli interventi consentiti nelle aree a rischio elevato da frana prevede, al comma 1, che “Nelle aree
a rischio elevato da frana, di cui al presente Piano, sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente capo la cui attuazione non comporti incremento del carico insediativo”. Inoltre, all'art. 23, al comma 1, si legge che “Nelle aree ad elevato rischio da frana sono inoltre consentiti sul patrimonio edilizio esistente: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento del carico insediativo escludendo la demolizione e la successiva ricostruzione……”.
La definizione del concetto di carico insediativo è riportata all'art. 2 delle NdA come segue: “Carico insediativo (incremento del): È tutto quanto riguarda gli insediamenti umani, la distribuzione ed il raggruppamento delle dimore dell'uomo che possono essere di tipo residenziale, produttivo e turistico ricettivo. Da ciò deriva che
l'incremento del carico insediativo si riferisce ai nuovi interventi edilizi che comportano l'aumento del numero di abitanti, di addetti e di utenti rispetto all'esistente”.
Sulla base di quel quadro normativo, nessun titolo in sanatoria per cambio di destinazione d'uso in abitativo avrebbe potuto essere rilasciato. Questo in applicazione del principio tempus regit actum che richiede che il sindacato di legittimità degli atti sia fatto sulla base della disciplina vigente al momento della loro adozione”.
9.8. Dunque, la sentenza d'appello ha espressamente ritenuto non decisivo l'asserito superamento del vincolo e ciò ha fatto, correttamente, sulla base del riferimento al principio del tempus regit actum, ascrivendo perciò rilevanza al regime dell'area (a rischio frana elevato con conseguente divieto di opere determinanti un incremento del carico insediativo, come previsto dalla normativa richiamata) al tempo di adozione degli atti impugnati. N. 01764/2025 REG.RIC.
9.9. Anche sotto tale profilo palese è, quindi, l'inammissibilità delle doglianze: le questioni sottese al motivo di ricorso attengono, infatti, proprio al punto controverso tra le parti su cui la sentenza ebbe specificamente a pronunciarsi.
10. Per le ragioni esposte deve, pertanto, concludersi che quel Collegio, sulla base di una corretta rappresentazione del fatto e della complessiva vicenda oggetto di causa, ha solo dato un'interpretazione differente rispetto a quella prospettata dagli appellati, odierni ricorrenti in revocazione, ed ha quindi ritenuto illegittimi i titoli abilitativi rilasciati dall'amministrazione comunale, confermando la sentenza di annullamento del Tar.
Detta interpretazione non può, tuttavia, essere censurata quale errore di fatto, né dar luogo alla revocazione della sentenza: rimedio che non costituisce un “terzo grado di giudizio” che consenta di rimettere in discussione il decisum del giudice e coinvolgere nuovamente la sua attività valutativa (ex multis: Cons. Stato, V, 12 gennaio 2017, n.
56; id., 11 dicembre 2015 n. 5657).
11. In conclusione, il ricorso per revocazione deve dichiararsi inammissibile.
12. Le spese di lite seguono, nel rapporto processuale con il resistente, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Si ravvisano, invece, giusti motivi per compensarle con l'Amministrazione statale, stante la costituzione solo formale di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti RO NI, IA AR NI, IO NI e
DR NI, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio a favore N. 01764/2025 REG.RIC.
del resistente IO NO, che liquida in complessivi euro 4.000,00
(quattromila/00), oltre oneri e accessori come per legge.
Compensa le spese nel rapporto processuale tra il Ministero della Cultura e le altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA PA, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela ON, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela ON MA PA N. 01764/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO