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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/09/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3583/25 R.V.G.
TRA
e rappresentati e difesi rispettivamente la prima Parte_1 Parte_2 dall'avv. Cialone Cristiana e il secondo dall'Avv. D'Onofri Ilaria giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio ( divorzio congiunto ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 14/7/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in EN ( FR ) il 15/9/02; che dalla loro unione coniugale
è nato il figlio ( l'8/11/05 ), maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente;
che con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 232 del 3/12/24
è stata omologata la loro separazione consensuale;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “1) La casa coniugale, sita in Supino, Via Sterpare n. 14, di proprietà della Sig.ra resta nella Parte_1 disponibilità della stessa, che la abiterà unitamente al figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente. 2) Il Sig. verserà alla Sig.ra quale contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio , la somma mensile di € 400,00, automaticamente rivalutata di anno Persona_2 in anno del 100% della variazione ISTAT intervenuta nell'anno precedente, da versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla Sig.ra oltre al 50 % Parte_1 delle spese straordinarie come da “Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio”, siglato in data 15 dicembre 2017 dal Tribunale di Frosinone e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Frosinone. 3) L'AUU universale sarà percepito al 100% dalla madre ed il padre si impegna a sottoscrivere i documenti necessari per l'ottenimento di tale beneficio. 4) L'immobile sito in Melpignano (LE),
Via Tenente Mario Villani, n.5, Piano T, di proprietà della Sig.ra rimarrà nella completa ed Parte_1 esclusiva disponibilità di quest'ultima. La Sig.ra si impegna a corrispondere al Sig. Parte_1
la somma complessiva di € 33.000,00 (avendo già corrisposto la somma di € 5.000,0 all'atto Parte_2 della sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale), a titolo di restituzione a saldo delle spese sostenute da quest'ultimo per il suddetto immobile, mediante versamento su conto corrente intestato al figlio con IBAN [...], con le seguenti modalità: n.7 rate annuali, di Persona_2 cui n.6 rate annuali da € 5.000,00 cadauna ed una rata annuale da € 3.000,00, da corrispondersi entro il 31 agosto di ogni anno a partire dal 2025. 5) Stante l'indipendenza economica dei coniugi, nulla viene previsto a titolo di mantenimento degli stessi.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. col decreto del 24/7/25 disponeva in conformità, rilevando altresì la seguente criticità: “le parti non hanno rispettato il disposto di cui all'art.473-bis.51, co. 2, c.p.c. di depositare la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, co. 3, c.p.c. e peraltro neppure hanno svolto in ricorso alcuna allegazione fattuale in proposito” e fissando all'uopo alle parti termine perentorio fino al 18/9/25 per il deposito di una memoria congiunta per la trattazione scritta in sostituzione d'udienza nonché per sanare la predetta criticità.
Con le successive note ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data
16/9/25 il convenuto e il 17/9/25 l'attrice le parti sanavano la predetta criticità e dichiaravano di voler divorziare alle condizioni di cui al loro ricorso congiunto.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 22/9/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. In L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che nel giudizio di separazione consensuale v'è stata comparizione figurativa dei coniugi innanzi al Giudice rel. in data 28/11/24 ex art. 127-ter c.p.c. e vista la citata sentenza di questo Tribunale 232 del 3/12/24
( cfr. doc. allegato al ricorso ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso e da esse richiamate nelle note di trattazione scritta.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della L. n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, trattandosi di giudizio di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
EN ( FR ) il 15/9/02 da e , trascritto Parte_2 Parte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EN dell'anno
2002, Atto n. 82, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 23/9/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3583/25 R.V.G.
TRA
e rappresentati e difesi rispettivamente la prima Parte_1 Parte_2 dall'avv. Cialone Cristiana e il secondo dall'Avv. D'Onofri Ilaria giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio ( divorzio congiunto ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 14/7/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in EN ( FR ) il 15/9/02; che dalla loro unione coniugale
è nato il figlio ( l'8/11/05 ), maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente;
che con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 232 del 3/12/24
è stata omologata la loro separazione consensuale;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “1) La casa coniugale, sita in Supino, Via Sterpare n. 14, di proprietà della Sig.ra resta nella Parte_1 disponibilità della stessa, che la abiterà unitamente al figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente. 2) Il Sig. verserà alla Sig.ra quale contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio , la somma mensile di € 400,00, automaticamente rivalutata di anno Persona_2 in anno del 100% della variazione ISTAT intervenuta nell'anno precedente, da versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla Sig.ra oltre al 50 % Parte_1 delle spese straordinarie come da “Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio”, siglato in data 15 dicembre 2017 dal Tribunale di Frosinone e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Frosinone. 3) L'AUU universale sarà percepito al 100% dalla madre ed il padre si impegna a sottoscrivere i documenti necessari per l'ottenimento di tale beneficio. 4) L'immobile sito in Melpignano (LE),
Via Tenente Mario Villani, n.5, Piano T, di proprietà della Sig.ra rimarrà nella completa ed Parte_1 esclusiva disponibilità di quest'ultima. La Sig.ra si impegna a corrispondere al Sig. Parte_1
la somma complessiva di € 33.000,00 (avendo già corrisposto la somma di € 5.000,0 all'atto Parte_2 della sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale), a titolo di restituzione a saldo delle spese sostenute da quest'ultimo per il suddetto immobile, mediante versamento su conto corrente intestato al figlio con IBAN [...], con le seguenti modalità: n.7 rate annuali, di Persona_2 cui n.6 rate annuali da € 5.000,00 cadauna ed una rata annuale da € 3.000,00, da corrispondersi entro il 31 agosto di ogni anno a partire dal 2025. 5) Stante l'indipendenza economica dei coniugi, nulla viene previsto a titolo di mantenimento degli stessi.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. col decreto del 24/7/25 disponeva in conformità, rilevando altresì la seguente criticità: “le parti non hanno rispettato il disposto di cui all'art.473-bis.51, co. 2, c.p.c. di depositare la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, co. 3, c.p.c. e peraltro neppure hanno svolto in ricorso alcuna allegazione fattuale in proposito” e fissando all'uopo alle parti termine perentorio fino al 18/9/25 per il deposito di una memoria congiunta per la trattazione scritta in sostituzione d'udienza nonché per sanare la predetta criticità.
Con le successive note ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data
16/9/25 il convenuto e il 17/9/25 l'attrice le parti sanavano la predetta criticità e dichiaravano di voler divorziare alle condizioni di cui al loro ricorso congiunto.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 22/9/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. In L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che nel giudizio di separazione consensuale v'è stata comparizione figurativa dei coniugi innanzi al Giudice rel. in data 28/11/24 ex art. 127-ter c.p.c. e vista la citata sentenza di questo Tribunale 232 del 3/12/24
( cfr. doc. allegato al ricorso ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso e da esse richiamate nelle note di trattazione scritta.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della L. n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, trattandosi di giudizio di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
EN ( FR ) il 15/9/02 da e , trascritto Parte_2 Parte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EN dell'anno
2002, Atto n. 82, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 23/9/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )