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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/12/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa LA Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3471/2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. EP Ambrosio ed elettivamente domiciliata in San EP IA (Na) alla via Leonardo Murialdo n. 26;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Carlo Paolo Graziano ed elettivamente domiciliato in Taurano (Av) alla via San Giovanni del Palco n. 11;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. del 17.11.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 2.11.2023 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Avellino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...] il 10.07.1994, di disporre l'affido esclusivo della figlia LA nonché un assegno di CP_1
mantenimento della somma di € 350,00 mensili a carico del resistente e in favore della minore,
1/5 eventualmente con accredito diretto del datore di lavoro del resistente. In punto di fatto la parte, dopo aver premesso che dall'unione coniugale sono nati tre figli, LA il 26.02.2008, Per_1
il 1.10.1999 e il 13.09.1995, ha esposto che non vi è stata alcuna riconciliazione con Per_2
il resistente in seguito al decreto di omologa della separazione e che non è ripresa alcuna convivenza materiale o spirituale con la controparte. La parte ha, poi precisato che il Tribunale di Nola aveva disposto l'affidamento della figlia a sè in via esclusiva delegando i Servizi Sociali di Liveri e di Taurano di indirizzare i genitori ad un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e psicologico.
Con memoria difensiva del 21.02.2024 si è costituito in giudizio che, pur CP_1
non opponendosi alla declaratoria della cessazione degli effetti civili, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della minore LA o, in via gradata, di confermare l'affidamento disposto dal Tribunale di Nola. La parte ha, poi, chiesto di confermare l'importo di € 250,00 stabilito a titolo di mantenimento per la figlia. Sotto il primo profilo, il resistente ha richiamato il principio della bigenitorialità non opponendosi ad intraprendere un percorso collaborativo nell'interesse della minore. In ordine al versamento dell'assegno di mantenimento, la parte ha osservato di aver effettuato vari bonifici dal mese di novembre 2022 al mese di luglio
2023 e di aver anche contribuito saltuariamente al sostentamento delle spese straordinarie, evidenziando di aiutare economicamente altri due figli non economicamente stabili ed una sorella, disabile e disoccupata. Infine, la parte ha allegato che la ricorrente ha intrapreso una nuova vita sentimentale ed è economicamente autonoma.
All'udienza del 26.06.2025 la figlia minore LA ha affermato di aver preso il titolo di parrucchiera, di non essere autonoma, ma di lavorare solo occasionalmente. La minore ha, poi, precisato le ragioni per cui non intende avere un rapporto con il padre evidenziando le sue difficoltà ad interagire con lui e alcune circostanze in ordine alla sua infanzia.
La causa è stata, poi, assegnata alla decisione collegiale con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 cpc.
Con memorie conclusionali il resistente si è riportato alle conclusioni rassegnate nei precedenti atti.
Orbene, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Invero, nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo
2/5 decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Nola nel procedimento di separazione, terminato con decreto di omologa del
28.10.2020 ed è, altresì, provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, non sussiste alcun contrasto tra le parti. Deve essere, quindi, confermato il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla parte ricorrente che vive con la figlia minore LA che il figlio studente universitario Per_2
iscritto alla facoltà di medicina.
Con riferimento all'affido della minore deve essere confermato l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre tenuto conto dell'assenza di ogni rapporto del padre con la figlia, delle dichiarazioni dalla stessa rese in udienza e dell'inosservanza dell'obbligo di mantenimento da parte del resistente. Infatti, dall'ascolto della minore è emerso che il rapporto con il padre è ancora incrinato e che non risulta avviato alcun riavvicinamento tra padre e figlia. La minore ha, infatti, affermato di non frequentare più la casa della zia paterna ove avvenivano gli incontri con il padre e di aver sofferto a causa dei comportamenti assunti nei suoi confronti e della madre.
Relativamente all'obbligo di mantenimento, è, invece, emerso che il resistente ha corrisposto l'assegno soltanto in poche occasioni, successivamente agli accordi omologati in fase di separazione, e con la memoria difensiva la parte si è limitata a produrre n. 3 bonifici, del
16.11.2022, del 2.02.2023 e del 7.03.2023 rispettivamente della somma di € 250,00 ciascuno e una ricevuta di pagamento per spese scolastiche del 17.02.2022 per la rata di marzo.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, invece, ritiene il Tribunale di dove richiamare il principio della Corte di Cassazione che esclude l'obbligo di determinare il diritto di visita per i figli in età adolescenziale che sono liberi di scegliere, in autonomia, i modi e i tempi degli incontri con i genitori (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, n. 2735 del 30.01.2019) evidenziando che, nel caso in esame, LA, nata il [...], compirà diciotto anni il 26.2.2026.
Con riferimento all'assegno di mantenimento vale osservare, in punto di diritto, che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., “ …ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le
3/5 risorse economiche di ciascun genitore. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” e, ai sensi dell'art. 337 septies, comma 1, c.c. previsto per i figli maggiorenni, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.”.
Orbene, ritiene il Tribunale di dover disporre un assegno di mantenimento a carico del resistente di € 300,00, in considerazione dell'età della minore e delle accresciute esigenze della stessa rispetto al periodo della separazione. Le spese extra assegno ordinarie e straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura della metà con applicazione del Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati.
Le spese del giudizio sono compensate per la metà in ragione dell'accoglimento parziale delle domande e seguono la soccombenza per la restante parte che viene liquidata tenuto conto dei valori di cui al D.M. 2022 n. 147.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
il 10.07.1994; CP_1
- conferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- affida la figlia minore LA in modo esclusivo rafforzato alla madre Parte_1
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di mantenimento per la figlia LA di € 300,00 oltre rivalutazione annuale, maturata e a maturarsi, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, con spese extra assegno ordinarie e straordinarie, nella misura della metà;
- compensa nella misura della metà le spese di lite tra le parti;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della restante parte liquidata in complessivi 1.698,5 oltre spese generali del 15% iva e cpa e dispone che il relativo pagamento avvenga a favore dello Stato perché la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a
Spese dello Stato;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
4/5 - dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
5/5