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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/12/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 16.12.2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato STOLFA Parte_1
ES e LP AN, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona dei legali rappresentanti in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: opposizione nota CP_1
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 31.10.2023 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha impugnato il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022007736 del 25.10.22, la successiva diffida ad adempiere prot. CP_1
1600.25/10/2022.0285273 e il provvedimento del 17.11.2022, con i CP_1 quali l'istituto aveva proceduto d'ufficio, per le motivazioni ivi esposte, alla propria iscrizione, nella Gestione Coltivatori Diretti, intimando il pagamento del credito contributivo complessivo di € 28.435,64. Nello specifico, l'istante ha eccepito l'erronea iscrizione nella gestione coltivatori diretti per l'insussistenza dei requisiti oggettivo, CP_1 soggettivo e reddituale di cui all'art. 3 comma 1 della legge n. 9/1963, contestando in subordine i conteggi dei contributi e delle sanzioni. L' costituitosi in giudizio, ha concluso nel merito per il rigetto CP_1 del ricorso, riportandosi alle risultanze del verbale ispettivo. Istruita la causa con l'espletamento di una ctu, all'odierna udienza il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
_________________
Il ricorso è fondato. Giova rammentare che ai sensi dell'art. 1 l. n. 1047/57 “L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della legge n. 1047 del 1957, degli artt. 2 e 3 della legge n. 9 del 1963, è coltivatore diretto colui che è in possesso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. In particolare, costituisce requisito soggettivo lo svolgimento di attività con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt. 1 e 2 L. n. 1047 del 1957).
2 L'obbligo assicurativo per invalidità, vecchiaia e superstiti previso per i coltivatori diretti sussiste, dunque, in capo a coloro che
“direttamente e abitualmente” si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame. intendendosi “per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma … quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”. Quanto, in particolare, alla verifica circa la prevalenza dell'attività agricola, necessaria, ai sensi dell'art. 2 legge 9 gennaio 1963 n. 9, per qualificare la figura del coltivatore diretto, la Corte ha precisato che si deve tener conto sia del criterio temporale che di quello reddituale, in riferimento al quale la comparazione deve essere instaurata tra il reddito da lavoro agricolo e tutti gli altri redditi del lavoratore, derivino essi dalla prestazione di altra attività lavorativa o da pensione (cfr. Cass Civ., Sez. Lav., 16 giugno 2006, n. 13938). Delineati così i requisiti legali previsti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, occorre affrontare la questione relativa all'individuazione della parte sulla quale incombe l'onere di provare la sussistenza (o l'insussistenza) di detti requisiti. Come è stato recentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. cass. n. 12108 del 18/5/2010), in conformità peraltro ad un indirizzo precedente (Cass. n. 19762 del 2008), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo e, di conseguenza, nel presente giudizio promosso da parte ricorrente al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza della pretesa vantata dall' incombe sull'Istituto la prova dei fatti costitutivi del CP_1 credito vantato rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. Nello specifico, la Corte di cassazione con la sentenza n. n. 22862 del 2010 ha stabilito che: “l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c.(che può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale
3 vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile”. Ebbene, nella fattispecie per cui è causa si deve ritenere che non sussistano i requisiti suddetti ai fini dell'iscrizione del ricorrente nella Gestione coltivatori diretti. Invero, espletata una ctu al fine di calcolare il fabbisogno delle giornate lavorative necessarie per la coltivazione dei fondi condotti dal ricorrente, relativamente al periodo compreso tra il 01/07/2016 ed il 31/12/2022, il consulente all'esito della perizia ha concluso che: “ … … I fondi in questione sono stati desunti dalla documentazione versata negli atti di causa e sono ubicati in parte in agro di Brindisi alla contrada
, in parte in agro di Latiano alle contrade Asciulo e Partemio e in Per_1 parte in agro di San Vito dei Normanni alle contrade Medico, Pagliamonti e Padalini. Lo scrivente, tenendo in debito conto tutti gli aspetti ritenuti utili ai fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, dopo aver dettagliatamente descritto tutti gli appezzamenti e la loro destinazione colturale per ciascun degli anni compresi tra il 01/07/2016 ed il 31/12/2022, ha determinato il numero di giornate necessarie alla conduzione di tali fondi dando, per quanto è stato possibile, riscontro al quesito proposto. Qui di seguito ci si limita ad indicare che le giornate necessarie per la conduzione dei fondi in esame, riferite all'anno 2016, risultano essere pari a 59, quelle riferite agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 risultano essere pari a 92, quelle riferite all'anno 2021, risultano essere pari a 96 e quelle riferite all'anno 2022, risultano essere pari a 71,5, riportandosi a quanto è stato innanzi dettagliatamente specificato
… …”. Alla luce delle risultanze istruttorie, non avendo fornito la CP_1 prova che parte ricorrente abbia svolto un'attività in proprio “prevalente” (art. 1 DPR 1049/79) e che il fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non fosse inferiore a centoquattro giornate lavorative annue, il ricorso va accolto. Le spese di lite e le spese di ctu seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 31.10.2023 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della nota n. 1600.25/10/2022.0285273 del 25/10/2022 e del CP_1 provvedimento di iscrizione del ricorrente nella Gestione CP_1
4 Coltivatori diretti del 17/11/2022, con conseguente non debenza dell'importo intimato;
- condanna l' alla refusione delle spese legali, liquidate in euro CP_1
1865,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
- pone a carico di le spese di ctu, liquidate con separato CP_1 decreto. Brindisi, 16.12.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
5
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato STOLFA Parte_1
ES e LP AN, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona dei legali rappresentanti in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: opposizione nota CP_1
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 31.10.2023 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha impugnato il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022007736 del 25.10.22, la successiva diffida ad adempiere prot. CP_1
1600.25/10/2022.0285273 e il provvedimento del 17.11.2022, con i CP_1 quali l'istituto aveva proceduto d'ufficio, per le motivazioni ivi esposte, alla propria iscrizione, nella Gestione Coltivatori Diretti, intimando il pagamento del credito contributivo complessivo di € 28.435,64. Nello specifico, l'istante ha eccepito l'erronea iscrizione nella gestione coltivatori diretti per l'insussistenza dei requisiti oggettivo, CP_1 soggettivo e reddituale di cui all'art. 3 comma 1 della legge n. 9/1963, contestando in subordine i conteggi dei contributi e delle sanzioni. L' costituitosi in giudizio, ha concluso nel merito per il rigetto CP_1 del ricorso, riportandosi alle risultanze del verbale ispettivo. Istruita la causa con l'espletamento di una ctu, all'odierna udienza il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è fondato. Giova rammentare che ai sensi dell'art. 1 l. n. 1047/57 “L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della legge n. 1047 del 1957, degli artt. 2 e 3 della legge n. 9 del 1963, è coltivatore diretto colui che è in possesso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. In particolare, costituisce requisito soggettivo lo svolgimento di attività con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt. 1 e 2 L. n. 1047 del 1957).
2 L'obbligo assicurativo per invalidità, vecchiaia e superstiti previso per i coltivatori diretti sussiste, dunque, in capo a coloro che
“direttamente e abitualmente” si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame. intendendosi “per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma … quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”. Quanto, in particolare, alla verifica circa la prevalenza dell'attività agricola, necessaria, ai sensi dell'art. 2 legge 9 gennaio 1963 n. 9, per qualificare la figura del coltivatore diretto, la Corte ha precisato che si deve tener conto sia del criterio temporale che di quello reddituale, in riferimento al quale la comparazione deve essere instaurata tra il reddito da lavoro agricolo e tutti gli altri redditi del lavoratore, derivino essi dalla prestazione di altra attività lavorativa o da pensione (cfr. Cass Civ., Sez. Lav., 16 giugno 2006, n. 13938). Delineati così i requisiti legali previsti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, occorre affrontare la questione relativa all'individuazione della parte sulla quale incombe l'onere di provare la sussistenza (o l'insussistenza) di detti requisiti. Come è stato recentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. cass. n. 12108 del 18/5/2010), in conformità peraltro ad un indirizzo precedente (Cass. n. 19762 del 2008), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo e, di conseguenza, nel presente giudizio promosso da parte ricorrente al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza della pretesa vantata dall' incombe sull'Istituto la prova dei fatti costitutivi del CP_1 credito vantato rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. Nello specifico, la Corte di cassazione con la sentenza n. n. 22862 del 2010 ha stabilito che: “l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c.(che può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale
3 vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile”. Ebbene, nella fattispecie per cui è causa si deve ritenere che non sussistano i requisiti suddetti ai fini dell'iscrizione del ricorrente nella Gestione coltivatori diretti. Invero, espletata una ctu al fine di calcolare il fabbisogno delle giornate lavorative necessarie per la coltivazione dei fondi condotti dal ricorrente, relativamente al periodo compreso tra il 01/07/2016 ed il 31/12/2022, il consulente all'esito della perizia ha concluso che: “ … … I fondi in questione sono stati desunti dalla documentazione versata negli atti di causa e sono ubicati in parte in agro di Brindisi alla contrada
, in parte in agro di Latiano alle contrade Asciulo e Partemio e in Per_1 parte in agro di San Vito dei Normanni alle contrade Medico, Pagliamonti e Padalini. Lo scrivente, tenendo in debito conto tutti gli aspetti ritenuti utili ai fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, dopo aver dettagliatamente descritto tutti gli appezzamenti e la loro destinazione colturale per ciascun degli anni compresi tra il 01/07/2016 ed il 31/12/2022, ha determinato il numero di giornate necessarie alla conduzione di tali fondi dando, per quanto è stato possibile, riscontro al quesito proposto. Qui di seguito ci si limita ad indicare che le giornate necessarie per la conduzione dei fondi in esame, riferite all'anno 2016, risultano essere pari a 59, quelle riferite agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 risultano essere pari a 92, quelle riferite all'anno 2021, risultano essere pari a 96 e quelle riferite all'anno 2022, risultano essere pari a 71,5, riportandosi a quanto è stato innanzi dettagliatamente specificato
… …”. Alla luce delle risultanze istruttorie, non avendo fornito la CP_1 prova che parte ricorrente abbia svolto un'attività in proprio “prevalente” (art. 1 DPR 1049/79) e che il fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non fosse inferiore a centoquattro giornate lavorative annue, il ricorso va accolto. Le spese di lite e le spese di ctu seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 31.10.2023 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della nota n. 1600.25/10/2022.0285273 del 25/10/2022 e del CP_1 provvedimento di iscrizione del ricorrente nella Gestione CP_1
4 Coltivatori diretti del 17/11/2022, con conseguente non debenza dell'importo intimato;
- condanna l' alla refusione delle spese legali, liquidate in euro CP_1
1865,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
- pone a carico di le spese di ctu, liquidate con separato CP_1 decreto. Brindisi, 16.12.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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