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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/10/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1870/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1870/2025 R.G. promosso con ricorso in data 3 settembre 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...], residente a [...], frazione Parte_1
Corporeno, Via Canne n. 7, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina C.F._1
Pareschi del Foro di Ferrara, C.F. , che dichiara di voler ricevere le C.F._2 comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1 medesimo difensore in Ferrara, Viale Cavour n. 50, scala E, int. 2
e
, nato a [...] il [...], residente a [...], frazione Parte_2
Corporeno, Via Canne n. 7, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Michele C.F._3
Montanari del foro di Ferrara (C.F. ), che dichiara di voler ricevere le C.F._4 comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore Email_2
Cento (FE), Via Borgo del Ghetto n. 3
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e si danno atto della autosufficienza e reciproca indipendenza economica. Pertanto, ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento e sostentamento senza richiesta alcuna di mantenimento.
2) La sig. continuerà temporaneamente a dimorare e risiedere, assieme alla figlia Parte_1
nell'abitazione familiare di Cento (FE), frazione Corporeno, Via Canne n. 7, fino a Per_1 quando la proprietà dell'immobile non verrà venduta a terzi o, comunque, fino a quando la sig.ra non avrà reperito altro idoneo alloggio per sé e per la figlia Il sig. Parte_1 Per_1
, entro il 30.10.2025, si impegna a trasferire altrove la propria formale residenza. Parte_2
3) Le parti convengono che la signora e la figlia minore trasferiranno la Parte_1 Per_1 propria residenza in località diversa dall'attuale, con l'espressa limitazione che la nuova residenza dovrà essere stabilita entro un raggio massimo di trenta chilometri dal centro abitato di Cento (FE), al fine di garantire il mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi tra la minore e il padre, nonché l'equilibrio economico trovato sul mantenimento della minore. Tale vincolo di prossimità geografica rimarrà efficace fino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia salvo diverso accordo scritto tra i coniugi. La signora si Per_1 Parte_1 impegna espressamente a comunicare al signor l'avvenuto cambiamento di Parte_2 residenza, fornendo il nuovo indirizzo completo e tutti i recapiti necessari per garantire la continuità dei rapporti con la figlia minore come sopra indicato. Le parti riconoscono che la presente pattuizione è finalizzata esclusivamente alla tutela dell'interesse superiore della minore e al rispetto del principio di bigenitorialità, e che ogni eventuale controversia relativa alla sua interpretazione o applicazione sarà rimessa al giudice competente per territorio. Il presente patto è stato valutato al fine degli accordi economici contenuti nella presente separazione.
4) La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
e residenza presso la madre, con le modalità sopra indicate, che potrà assumere in autonomia le decisioni riguardanti l'ordinaria gestione di vita quotidiana della minore analogamente al padre quando la figlia sarà con lui. Entrambi i genitori prenderanno, invece, di comune accordo tutte le decisioni nell'interesse della minore, in particolare scelte attinenti a salute, istruzione, educazione, attività sportive, vacanze, viaggi ed educazione religiosa, trasferimenti.
2 5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia un giorno alla settimana indicativamente Per_1 il mercoledì dall'uscita dalla scuola sino al mattino successivo riportandola a scuola;
nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, il padre recupererà la minore alle ore 16.00 del mercoledì presso l'abitazione materna, riportandola alla stessa la mattina successiva entro le ore 9.00. Il sig. , inoltre, potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana Parte_2 alternati dal venerdì sera alle ore 21.00, quando recupererà dall'abitazione materna, alla Per_1 domenica sera riportandola alla madre entro le ore 21.00, fermi diversi accordi tra i genitori in ragione degli impegni lavorativi dei coniugi e di quelli scolastici e ricreativi della minore, tenendo conto della necessità di mantenere, nel limite del possibile, i costanti rapporti con il padre nell'interesse della figlia. Per quanto attiene alle festività natalizie, trascorrerà Per_1 con ogni genitore una settimana anche non consecutiva;
in ogni caso, ad anni alterni, la minore trascorrerà con la madre il giorno di Natale e con il padre quello di Capodanno e viceversa.
Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la figlia trascorrerà con la madre il giorno di
Pasqua e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive, trascorrerà con ogni genitore due settimane anche non consecutive da stabilirsi Per_1 concordemente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno.
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento ordinario della minore, la somma mensile di € 350,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese in cui il padre lascerà l'abitazione familiare di Cento (FE), frazione
Corporeno, Via Canne n. 7 e fino a quando la figlia non sarà divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
7) Ciascun genitore provvederà a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie documentate e sostenute nell'interesse della figlia, facendo in modo che l'altro genitore ne possa scaricare la quota del proprio contributo sulla sua dichiarazione dei redditi. Per
l'individuazione delle suddette spese si fa riferimento al seguente schema: • Spese mediche
(da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
d) occhiali da vista e lenti a contatto, con relativa prescrizione dell'oculista. • Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. • Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti
3 pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno, durante l'anno scolastico e per le vacanze estive;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. • Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione e master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede Universitaria.
• Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente. • Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) baby-sitter; b) campi estivi, soggiorno estivo di studio, sportivo, stage sportivi;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. Le spese straordinarie indicate dovranno essere debitamente documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute nonché alla figlia per la quale sono state effettuate. In particolare, le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale
(ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della figlia, per permettere ad ogni genitore di scaricarne il costo per la percentuale di competenza. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore in via alternativa: a mezzo raccomandata, messaggio WhatsApp, e-mail, con indicazione di massimadella spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni (salvo i casi di effettiva urgenza in cui il riscontro dovrà avvenire entro la giornata). In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il conto con i relativi giustificativi entro il giorno trenta di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta, in ogni modo si farà riferimento al protocollo di intesa del Tribunale di Ferrara.
8) I coniugi concordano che, ai fini fiscali, la figlia resterà al 50% a carico della madre e al 50%
a carico del padre, il tutto a partire da gennaio 2026 per motivi ammnistrativi, mentre, viste le condizioni del presente accordo, l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra facendosi parte diligente ciascun genitore perché ciò possa avvenire Parte_1 presso gli enti preposti.
4 9) Al fine di regolare i rapporti patrimoniali pendenti, le parti concordano irrevocabilmente di vendere a terzi la proprietà dell'abitazione familiare sita a Cento (FE), frazione Corporeno,
Via Canne n. 7 e, pertanto, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, i coniugi conferiranno incarico all'Agenzia Immobiliare Guercino Immobiliare, sita a Renazzo, Via Di
Renazzo n. 99 per la vendita al miglior prezzo realizzabile che, slavo diverso accordo scritto tra i coniugi ed eventuale diversa valutazione del perito della incaricata dai promissari CP_1 acquirenti, non deve essere inferiore ad euro 200.000,00. La sig.ra si impegna Parte_1 irrevocabilmente a liberare l'immobile casa coniugale per la data di vendita, salvo diverso accordo scritto tra le parti ed i futuri acquirenti. Fino al giorno in cui il sig. rimarrà Parte_2 nell'abitazione familiare, i coniugi continueranno a suddividere le spese con le stesse modalità adottate durante la vita coniugale: la sig.ra corrisponderà l'intera rata del mutuo Parte_1 mentre il sig. provvederà al pagamento delle utenze dell'immobile ed il vitto per Parte_2 la figlia. Dal giorno in cui il sig. lascerà l'abitazione familiare, le parti concordano Parte_2 che la predetta rata mensile del mutuo verrà sostenuta in parti uguali da entrambi e, pertanto, ciascun coniuge si impegna a versare sul conto corrente cointestato, acceso presso l'Istituto di Credito Banca Centro Emilia, filiale di Corporeno, che rimarrà a tal fine in essere, la metà della rata del mutuo entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese e ciò avverrà fino al trasferimento di proprietà dell'immobile. Dalla fuoriuscita dell'immobile casa coniugale del sig. , le utenze tutte dell'immobile verranno volturate alla moglie e la medesima ne Parte_2 pagherà direttamente i costi, imborsando eventualmente a prima richiesta il sig. nel Parte_2 caso le volture non fossero tempestive ed arrivassero bollette ancora inteste allo stesso. Dal mese in cui il sig. lascerà l'abitazione familiare, egli sarà inoltre tenuto al Parte_2 pagamento del contributo al mantenimento per la figlia e del 50% delle spese straordinarie, mentre la sig.ra oltre alla metà della rata mensile del mutuo di propria spettanza, Parte_1 si accollerà il costo delle utenze dell'immobile con le modalità sopra indicate. Le parti concordano, poi, che il ricavato della vendita dell'abitazione familiare verrà destinato, come segue: - in primo luogo, all'estinzione del mutuo gravante sull'immobile; - in secondo luogo, detratto l'importo del mutuo dal prezzo di vendita, senza riconoscimento alcuno e condizionatamente solo ed esclusivamente alla vendita dell'immobile, verrà corrisposta alla sig.ra direttamente in sede di stipula dell'atto di compravendita da parte Parte_1 acquirente, la somma di € 30.000,00; - in ultimo, detratto dal prezzo di vendita l'importo del mutuo e l'importo di € 30.000,00 corrisposto alla sig.ra alle condizioni di cui Parte_1 sopra, l'eventuale parte rimanente, verrà divisa al 50% tra i due coniugi. Eventuali spese tecniche, nonché di redazione del certificato energetico, di relazione tecnica integrativa e di agenzia saranno divise al 50% tra i coniugi.
5 10) I coniugi concordano che la sig.ra entro la data di trasferimento della proprietà Parte_1 dell'abitazione familiare a terzi o prima, qualora reperisca idoneo immobile ove trasferirsi insieme alla figlia asporti dalla casa coniugale di Via Canne n. 7, a sue esclusive ed Per_1 irripetibili spese, i beni di seguito indicati: cucina completa e mobile supporto televisore (no lavastoviglie); intero servizio di pentole e stoviglie varie;
set pattumiere presente nella zona cucina;
accessori da bagno marca HU (dosatore sapone, bicchiere spazzolino da denti); tavolo in legno massello presente in sala da pranzo corredato da sedie;
divano con penisola;
mobile antico presente sotto la tv in salotto;
specchio e n°4 quadri presenti nella scalinata;
n°2 reti matrimoniali e materassi;
asse e ferro da stiro;
orologio e quadretti raffiguranti le 4 stagioni presenti in cucina (marca HU) corredi di lenzuola varie con coperte;
set di spugne da bagno e n°2 spazzoloni per wc e ceste vestiti da lavare;
contenitori bucato + mollette stendipanni;
stendi abiti presente in camera di folletto modello 135; congelatore a Per_2 pozzetto presente in cantina;
bimby tm 6; robot aspira e lava pavimenti dreame d9; forno a microonde Candy;
taglia erba verde (o euro 150,00 in sostituzione che il sig. Parte_2 corrisponderà alla sig.ra ; biciclette della sig.ra e della figlia Parte_1 Parte_1 Per_1 valigie marca RA Biagiotti e American Tourister;
pesi e attrezzi da palestra di Per_2 componentistica tech acquistata da (computer, monitor etc); n°2 asciugacapelli;
Per_2 scaletta;
tavolo in cucina corredato da sedie. I coniugi concordano che il restante mobilio non indicato nel precedente elenco rimarrà nella disponibilità del sig. che potrà Parte_2 anch'egli asportarlo a sue irripetibili spese al trasferimento della proprietà dell'immobile a terzi.
11) Le parti convengono sin d'ora che le detrazioni di imposta relative ai lavori di manutenzione effettuati dai coniugi sull'abitazione familiare e dagli stessi non ancora utilizzate alla data di trasferimento della proprietà dell'immobile sito a Cento (FE), frazione Corporeno, Via Canne
n. 7, restino per i rimanenti periodi di imposta ai medesimi coniugi ma verranno incassati dal sig. tramite il suo datore di lavoro che poi riconoscerà alla moglie il 50% Parte_2 dell'imponibile una volta percepito, detratto il 50% delle spese per l'elaborazione del modello fiscale e detratto il 50% dell'IMU se ancora dovuta per l'immobile ex casa familiare. A tal proposito, a partire dal periodo di imposta relativo all'anno 2024 e per i rimanenti periodi di imposta, il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla sig.ra entro Parte_2 Parte_1
e non oltre 30 giorni dal ricevimento del beneficio, la metà della somma percepita a titolo di detrazioni fiscali per i predetti lavori di manutenzione, come sopra indicato.
12) I coniugi concordano inoltre che, alla sottoscrizione del presente accordo, la sig.ra Parte_1 trasferisca il saldo del conto corrente cointestato acceso presso l'Istituto di Credito Banca
Centro Emilia, filiale di Corporeno, in un proprio conto personale e che, pertanto, tale saldo
6 rimarrà nella totale disponibilità della moglie e non sarà oggetto di divisione con il marito. Le parti convengono altresì che, trasferita la proprietà dell'abitazione familiare a terzi ed estinto il relativo mutuo gravante sull'immobile, il predetto conto corrente cointestato accesso presso l'Istituto di Credito Banca Centro Emilia, filiale di Corporeno, verrà estinto. Parimenti la provvista del conto corrente del sig. presso Credem rimarrà di sua esclusiva Parte_2 pertinenza, come la provvista del libretto postale intestato alla sig.ra rimarrà nella Parte_1 sua esclusiva disponibilità, essendo comunque il tutto vincolato alla vendita dell'immobile.
13) I ricorrenti danno atto, anche ai fini del divorzio, ferme ed impregiudicate le statuizioni della presente separazione in modo particolare circa la condizione della vendita dell'immobile ed il vincolo territoriale della residenza della minore, che ogni altro rapporto patrimoniale è stato definito e condizionatamente a quanto sopra, rinunciano espressamente a qualsiasi altra pretesa restitutoria e/o risarcitoria in ordine alla comunione dei denari, titoli, valori di qualsiasi altra natura, arredi, beni mobili, immobili e beni mobili registrati, ovvero per pagamenti con denaro comune per l'acquisto, la manutenzione o la ristrutturazione di beni di proprietà comune o esclusiva o prevalente di uno dei due coniugi o prelievi di denaro comune e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o azione, ad eccezione di quanto espressamente previsto nella scrittura privata di manleva allegata al presente ricorso (doc. 12 – Scrittura privata di manleva).
14) I genitori quanto alla figlia si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo della Per_1 carta d'identità valida anche per l'espatrio e del passaporto, precisando che l'eventuale residenza all'estero ed oltre i 30 chilometri da Cento dovrà essere espressamente concordata tra i coniugi.
15) Le spese ed i diritti del presente procedimento saranno interamente compensati tra le parti, tanto che ognuna salderà direttamente il proprio legale. Gli avvocati sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 settembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 9 ottobre 2025.
In data 6 e 8 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
7 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] Parte_2
a Nola, e nata il [...] a [...], unitisi in matrimonio a Sarno Parte_1 il 2 agosto 1998 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Sarno: Atto n. 84 Parte
II Serie A Anno 1998).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarno, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 15 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1870/2025 R.G. promosso con ricorso in data 3 settembre 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...], residente a [...], frazione Parte_1
Corporeno, Via Canne n. 7, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina C.F._1
Pareschi del Foro di Ferrara, C.F. , che dichiara di voler ricevere le C.F._2 comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1 medesimo difensore in Ferrara, Viale Cavour n. 50, scala E, int. 2
e
, nato a [...] il [...], residente a [...], frazione Parte_2
Corporeno, Via Canne n. 7, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Michele C.F._3
Montanari del foro di Ferrara (C.F. ), che dichiara di voler ricevere le C.F._4 comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore Email_2
Cento (FE), Via Borgo del Ghetto n. 3
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e si danno atto della autosufficienza e reciproca indipendenza economica. Pertanto, ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento e sostentamento senza richiesta alcuna di mantenimento.
2) La sig. continuerà temporaneamente a dimorare e risiedere, assieme alla figlia Parte_1
nell'abitazione familiare di Cento (FE), frazione Corporeno, Via Canne n. 7, fino a Per_1 quando la proprietà dell'immobile non verrà venduta a terzi o, comunque, fino a quando la sig.ra non avrà reperito altro idoneo alloggio per sé e per la figlia Il sig. Parte_1 Per_1
, entro il 30.10.2025, si impegna a trasferire altrove la propria formale residenza. Parte_2
3) Le parti convengono che la signora e la figlia minore trasferiranno la Parte_1 Per_1 propria residenza in località diversa dall'attuale, con l'espressa limitazione che la nuova residenza dovrà essere stabilita entro un raggio massimo di trenta chilometri dal centro abitato di Cento (FE), al fine di garantire il mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi tra la minore e il padre, nonché l'equilibrio economico trovato sul mantenimento della minore. Tale vincolo di prossimità geografica rimarrà efficace fino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia salvo diverso accordo scritto tra i coniugi. La signora si Per_1 Parte_1 impegna espressamente a comunicare al signor l'avvenuto cambiamento di Parte_2 residenza, fornendo il nuovo indirizzo completo e tutti i recapiti necessari per garantire la continuità dei rapporti con la figlia minore come sopra indicato. Le parti riconoscono che la presente pattuizione è finalizzata esclusivamente alla tutela dell'interesse superiore della minore e al rispetto del principio di bigenitorialità, e che ogni eventuale controversia relativa alla sua interpretazione o applicazione sarà rimessa al giudice competente per territorio. Il presente patto è stato valutato al fine degli accordi economici contenuti nella presente separazione.
4) La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
e residenza presso la madre, con le modalità sopra indicate, che potrà assumere in autonomia le decisioni riguardanti l'ordinaria gestione di vita quotidiana della minore analogamente al padre quando la figlia sarà con lui. Entrambi i genitori prenderanno, invece, di comune accordo tutte le decisioni nell'interesse della minore, in particolare scelte attinenti a salute, istruzione, educazione, attività sportive, vacanze, viaggi ed educazione religiosa, trasferimenti.
2 5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia un giorno alla settimana indicativamente Per_1 il mercoledì dall'uscita dalla scuola sino al mattino successivo riportandola a scuola;
nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, il padre recupererà la minore alle ore 16.00 del mercoledì presso l'abitazione materna, riportandola alla stessa la mattina successiva entro le ore 9.00. Il sig. , inoltre, potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana Parte_2 alternati dal venerdì sera alle ore 21.00, quando recupererà dall'abitazione materna, alla Per_1 domenica sera riportandola alla madre entro le ore 21.00, fermi diversi accordi tra i genitori in ragione degli impegni lavorativi dei coniugi e di quelli scolastici e ricreativi della minore, tenendo conto della necessità di mantenere, nel limite del possibile, i costanti rapporti con il padre nell'interesse della figlia. Per quanto attiene alle festività natalizie, trascorrerà Per_1 con ogni genitore una settimana anche non consecutiva;
in ogni caso, ad anni alterni, la minore trascorrerà con la madre il giorno di Natale e con il padre quello di Capodanno e viceversa.
Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la figlia trascorrerà con la madre il giorno di
Pasqua e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive, trascorrerà con ogni genitore due settimane anche non consecutive da stabilirsi Per_1 concordemente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno.
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento ordinario della minore, la somma mensile di € 350,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese in cui il padre lascerà l'abitazione familiare di Cento (FE), frazione
Corporeno, Via Canne n. 7 e fino a quando la figlia non sarà divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
7) Ciascun genitore provvederà a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie documentate e sostenute nell'interesse della figlia, facendo in modo che l'altro genitore ne possa scaricare la quota del proprio contributo sulla sua dichiarazione dei redditi. Per
l'individuazione delle suddette spese si fa riferimento al seguente schema: • Spese mediche
(da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
d) occhiali da vista e lenti a contatto, con relativa prescrizione dell'oculista. • Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. • Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti
3 pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno, durante l'anno scolastico e per le vacanze estive;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. • Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione e master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede Universitaria.
• Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente. • Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) baby-sitter; b) campi estivi, soggiorno estivo di studio, sportivo, stage sportivi;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. Le spese straordinarie indicate dovranno essere debitamente documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute nonché alla figlia per la quale sono state effettuate. In particolare, le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale
(ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della figlia, per permettere ad ogni genitore di scaricarne il costo per la percentuale di competenza. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore in via alternativa: a mezzo raccomandata, messaggio WhatsApp, e-mail, con indicazione di massimadella spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni (salvo i casi di effettiva urgenza in cui il riscontro dovrà avvenire entro la giornata). In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il conto con i relativi giustificativi entro il giorno trenta di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta, in ogni modo si farà riferimento al protocollo di intesa del Tribunale di Ferrara.
8) I coniugi concordano che, ai fini fiscali, la figlia resterà al 50% a carico della madre e al 50%
a carico del padre, il tutto a partire da gennaio 2026 per motivi ammnistrativi, mentre, viste le condizioni del presente accordo, l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra facendosi parte diligente ciascun genitore perché ciò possa avvenire Parte_1 presso gli enti preposti.
4 9) Al fine di regolare i rapporti patrimoniali pendenti, le parti concordano irrevocabilmente di vendere a terzi la proprietà dell'abitazione familiare sita a Cento (FE), frazione Corporeno,
Via Canne n. 7 e, pertanto, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, i coniugi conferiranno incarico all'Agenzia Immobiliare Guercino Immobiliare, sita a Renazzo, Via Di
Renazzo n. 99 per la vendita al miglior prezzo realizzabile che, slavo diverso accordo scritto tra i coniugi ed eventuale diversa valutazione del perito della incaricata dai promissari CP_1 acquirenti, non deve essere inferiore ad euro 200.000,00. La sig.ra si impegna Parte_1 irrevocabilmente a liberare l'immobile casa coniugale per la data di vendita, salvo diverso accordo scritto tra le parti ed i futuri acquirenti. Fino al giorno in cui il sig. rimarrà Parte_2 nell'abitazione familiare, i coniugi continueranno a suddividere le spese con le stesse modalità adottate durante la vita coniugale: la sig.ra corrisponderà l'intera rata del mutuo Parte_1 mentre il sig. provvederà al pagamento delle utenze dell'immobile ed il vitto per Parte_2 la figlia. Dal giorno in cui il sig. lascerà l'abitazione familiare, le parti concordano Parte_2 che la predetta rata mensile del mutuo verrà sostenuta in parti uguali da entrambi e, pertanto, ciascun coniuge si impegna a versare sul conto corrente cointestato, acceso presso l'Istituto di Credito Banca Centro Emilia, filiale di Corporeno, che rimarrà a tal fine in essere, la metà della rata del mutuo entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese e ciò avverrà fino al trasferimento di proprietà dell'immobile. Dalla fuoriuscita dell'immobile casa coniugale del sig. , le utenze tutte dell'immobile verranno volturate alla moglie e la medesima ne Parte_2 pagherà direttamente i costi, imborsando eventualmente a prima richiesta il sig. nel Parte_2 caso le volture non fossero tempestive ed arrivassero bollette ancora inteste allo stesso. Dal mese in cui il sig. lascerà l'abitazione familiare, egli sarà inoltre tenuto al Parte_2 pagamento del contributo al mantenimento per la figlia e del 50% delle spese straordinarie, mentre la sig.ra oltre alla metà della rata mensile del mutuo di propria spettanza, Parte_1 si accollerà il costo delle utenze dell'immobile con le modalità sopra indicate. Le parti concordano, poi, che il ricavato della vendita dell'abitazione familiare verrà destinato, come segue: - in primo luogo, all'estinzione del mutuo gravante sull'immobile; - in secondo luogo, detratto l'importo del mutuo dal prezzo di vendita, senza riconoscimento alcuno e condizionatamente solo ed esclusivamente alla vendita dell'immobile, verrà corrisposta alla sig.ra direttamente in sede di stipula dell'atto di compravendita da parte Parte_1 acquirente, la somma di € 30.000,00; - in ultimo, detratto dal prezzo di vendita l'importo del mutuo e l'importo di € 30.000,00 corrisposto alla sig.ra alle condizioni di cui Parte_1 sopra, l'eventuale parte rimanente, verrà divisa al 50% tra i due coniugi. Eventuali spese tecniche, nonché di redazione del certificato energetico, di relazione tecnica integrativa e di agenzia saranno divise al 50% tra i coniugi.
5 10) I coniugi concordano che la sig.ra entro la data di trasferimento della proprietà Parte_1 dell'abitazione familiare a terzi o prima, qualora reperisca idoneo immobile ove trasferirsi insieme alla figlia asporti dalla casa coniugale di Via Canne n. 7, a sue esclusive ed Per_1 irripetibili spese, i beni di seguito indicati: cucina completa e mobile supporto televisore (no lavastoviglie); intero servizio di pentole e stoviglie varie;
set pattumiere presente nella zona cucina;
accessori da bagno marca HU (dosatore sapone, bicchiere spazzolino da denti); tavolo in legno massello presente in sala da pranzo corredato da sedie;
divano con penisola;
mobile antico presente sotto la tv in salotto;
specchio e n°4 quadri presenti nella scalinata;
n°2 reti matrimoniali e materassi;
asse e ferro da stiro;
orologio e quadretti raffiguranti le 4 stagioni presenti in cucina (marca HU) corredi di lenzuola varie con coperte;
set di spugne da bagno e n°2 spazzoloni per wc e ceste vestiti da lavare;
contenitori bucato + mollette stendipanni;
stendi abiti presente in camera di folletto modello 135; congelatore a Per_2 pozzetto presente in cantina;
bimby tm 6; robot aspira e lava pavimenti dreame d9; forno a microonde Candy;
taglia erba verde (o euro 150,00 in sostituzione che il sig. Parte_2 corrisponderà alla sig.ra ; biciclette della sig.ra e della figlia Parte_1 Parte_1 Per_1 valigie marca RA Biagiotti e American Tourister;
pesi e attrezzi da palestra di Per_2 componentistica tech acquistata da (computer, monitor etc); n°2 asciugacapelli;
Per_2 scaletta;
tavolo in cucina corredato da sedie. I coniugi concordano che il restante mobilio non indicato nel precedente elenco rimarrà nella disponibilità del sig. che potrà Parte_2 anch'egli asportarlo a sue irripetibili spese al trasferimento della proprietà dell'immobile a terzi.
11) Le parti convengono sin d'ora che le detrazioni di imposta relative ai lavori di manutenzione effettuati dai coniugi sull'abitazione familiare e dagli stessi non ancora utilizzate alla data di trasferimento della proprietà dell'immobile sito a Cento (FE), frazione Corporeno, Via Canne
n. 7, restino per i rimanenti periodi di imposta ai medesimi coniugi ma verranno incassati dal sig. tramite il suo datore di lavoro che poi riconoscerà alla moglie il 50% Parte_2 dell'imponibile una volta percepito, detratto il 50% delle spese per l'elaborazione del modello fiscale e detratto il 50% dell'IMU se ancora dovuta per l'immobile ex casa familiare. A tal proposito, a partire dal periodo di imposta relativo all'anno 2024 e per i rimanenti periodi di imposta, il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla sig.ra entro Parte_2 Parte_1
e non oltre 30 giorni dal ricevimento del beneficio, la metà della somma percepita a titolo di detrazioni fiscali per i predetti lavori di manutenzione, come sopra indicato.
12) I coniugi concordano inoltre che, alla sottoscrizione del presente accordo, la sig.ra Parte_1 trasferisca il saldo del conto corrente cointestato acceso presso l'Istituto di Credito Banca
Centro Emilia, filiale di Corporeno, in un proprio conto personale e che, pertanto, tale saldo
6 rimarrà nella totale disponibilità della moglie e non sarà oggetto di divisione con il marito. Le parti convengono altresì che, trasferita la proprietà dell'abitazione familiare a terzi ed estinto il relativo mutuo gravante sull'immobile, il predetto conto corrente cointestato accesso presso l'Istituto di Credito Banca Centro Emilia, filiale di Corporeno, verrà estinto. Parimenti la provvista del conto corrente del sig. presso Credem rimarrà di sua esclusiva Parte_2 pertinenza, come la provvista del libretto postale intestato alla sig.ra rimarrà nella Parte_1 sua esclusiva disponibilità, essendo comunque il tutto vincolato alla vendita dell'immobile.
13) I ricorrenti danno atto, anche ai fini del divorzio, ferme ed impregiudicate le statuizioni della presente separazione in modo particolare circa la condizione della vendita dell'immobile ed il vincolo territoriale della residenza della minore, che ogni altro rapporto patrimoniale è stato definito e condizionatamente a quanto sopra, rinunciano espressamente a qualsiasi altra pretesa restitutoria e/o risarcitoria in ordine alla comunione dei denari, titoli, valori di qualsiasi altra natura, arredi, beni mobili, immobili e beni mobili registrati, ovvero per pagamenti con denaro comune per l'acquisto, la manutenzione o la ristrutturazione di beni di proprietà comune o esclusiva o prevalente di uno dei due coniugi o prelievi di denaro comune e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o azione, ad eccezione di quanto espressamente previsto nella scrittura privata di manleva allegata al presente ricorso (doc. 12 – Scrittura privata di manleva).
14) I genitori quanto alla figlia si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo della Per_1 carta d'identità valida anche per l'espatrio e del passaporto, precisando che l'eventuale residenza all'estero ed oltre i 30 chilometri da Cento dovrà essere espressamente concordata tra i coniugi.
15) Le spese ed i diritti del presente procedimento saranno interamente compensati tra le parti, tanto che ognuna salderà direttamente il proprio legale. Gli avvocati sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 settembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 9 ottobre 2025.
In data 6 e 8 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
7 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] Parte_2
a Nola, e nata il [...] a [...], unitisi in matrimonio a Sarno Parte_1 il 2 agosto 1998 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Sarno: Atto n. 84 Parte
II Serie A Anno 1998).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarno, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 15 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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