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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 21/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 862/2021
Il Tribunale Ordinario di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 862 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021 vertente
T R A
) e Parte_1 C.F._1 [...]
), con l'Avv. SIMONA Parte_2 C.F._2
TOMASSETTI
ATTORI
E
), con la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
), con l'Avv. MARCO PESENTI Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attori: “L'avv.to Catini precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione” e, dunque: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa: - In via principale: accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 273/2021 emesso dal Tribunale di Fermo in data 23.03.2021, poiché infondato, iniusto ed illegittimo. - In via istruttoria: si chiede l'espletamento di una CTU al fine della corretta quantificazione delle somme spettanti all'opposta”
Convenuta: “L'avv.to Intorbida precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione” e, dunque: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: […] Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di Euro 26.347,83, oltre interessi di mora Controparte_3
da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.”
MOTIVAZIONE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE R AGIONI DI FATTO E DI
DIR ITTO DELLA DEC ISIONE
e citavano in giudizio Parte_1 Controparte_4 Controparte_1
opponendo tempestivamente e ritualmente il decreto ingiuntivo n.
[...]
273/2021 e chiedendone la caducazione.
Deducevano, a sostegno della domanda, che la somma ingiunta era il frutto di commissioni ed interessi applicati, con riferimento al finanziamento posto alla base del decreto ingiuntivo, in violazione di norme imperative.
Deducevano, ancora, che l'ingiungente non aveva assolto il suo onere probatorio in ordine alla certezza e liquidità del credito, atteso che l'estratto conto, anche qualora correttamente predisposto, non aveva efficacia nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Si costituiva tempestivamente in giudizio, con la mandataria
[...]
, chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_2 Controparte_1
e, in subordine, la condanna degli attori al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo ovvero di quella accertata all'esito del giudizio. A sostegno delle conclusioni deduceva la nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda attorea, con conseguente inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Deduceva, ancora, di aver documentalmente provato, anche in ordine al quantum, i fatti costitutivi del suo credito e, viceversa, il mancato assolvimento della parte avversa, anche per la genericità della citazione, dell'eccezione in ordine all'usurarietà degli interessi applicati.
Tenutasi la prima udienza, con ordinanza del 17.11.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnato termine per la mediazione obbligatoria la quale, pur avviata, dava esito negativo.
Con la memoria 183, comma VI, c.p.c. n. 2), parte attrice deduceva l'assenza della data di sottoscrizione del contratto nonché, ancora, la nullità dello stesso per omessa indicazione, sia nel contratto che nel documento di sintesi, del TAN e del TAEG/ISC.
Con la terza memoria 183, comma VI, c.p.c., parte convenuta contestava la suddetta memoria istruttoria avversaria sia in quanto contenente deduzioni inammissibili perché tardive, sia nel merito, rappresentando che il TAEG rileverebbe esclusivamente in ordine ad un'eventuale responsabilità precontrattuale
La causa, infine, veniva istruita documentalmente nonché mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio e, all'udienza del 02.02.2025, precisate ad opera delle parti le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione al decreto ingiuntivo è fondata nei limiti di seguito indicati.
Va innanzitutto premesso che parte convenuta ha documentalmente provato (cfr. contratto di finanziamento in atti) la fonte della sua obbligazione nei confronti degli attori e, cioè, il finanziamento (la cui stipulazione non è stata neppure contestata) concesso all'attrice Parte_1
e garantito dall'attore . Gli attori, per contro, su
[...] Controparte_4
cui il relativo onere della prova gravava, non hanno provato (e, prima ancora, allegato) di aver estinto l'obbligazione fatta valere dalla convenuta.
Ciò premesso, non risulta fondata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per cui è causa avanzata dalla parte attrice ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 117 TUB comma 8 e 9 delibera CICR del 4 marzo 2003 per non essere stato indicato nel contratto di finanziamento l'indice sintetico di costo. Ed invero, l'art. 117 TUB comma 8, ai fini dell'individuazione degli elementi di determinati contratti a pena di nullità fa riferimento a prescrizioni della Banca d'Italia, mentre la citata delibera è stata emessa dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, non potendo pertanto la stessa individuare, ai sensi dell'art. 117 TUB comma 8, elementi di determinati contratti a pena di nullità.
All'esito del giudizio è tuttavia emerso che nel contratto di finanziamento posto alla base della domanda della convenuta non era indicato il tasso di interesse dell'operazione, né gli altri prezzi e condizioni praticate, in violazione (rilevabile anche d'ufficio: cfr. Cass. n. 12964 del 2021) di quanto invece previsto dall'art. 117 TUB, violazione che comporta la necessità di ricalcolare, in senso maggiormente favorevole al soggetto finanziato, gli interessi nonché i prezzi e le condizioni del rapporto.
Peraltro, e diversamente da quanto invece dedotto dalla convenuta, non rileva, in ordine al quantum della sua pretesa, la mancata contestazione da parte degli attori delle operazioni di cui agli estratti conto prodotti, non essendo nel caso di specie applicabile l'art. 1832 c.c., atteso che il contratto per cui è causa è un finanziamento finalizzato e non già un conto corrente.
Alla luce di quanto detto, essendo emersa la mancata indicazione, nel contratto di finanziamento per cui è causa, del tasso di interesse nonché degli altri prezzi e condizioni, la pretesa della convenuta, in aderenza a quanto accertato dal consulente tecnico nominato - alle cui conclusioni questo giudice intende aderire per la logicità del percorso motivazionale seguito - deve essere rideterminata in € 13.078,05 (saldo alla data del
28/2/2019: cfr. relazione di consulenza tecnica depositata). Peraltro, correttamente il consulente tecnico non ha accolto le osservazioni del CTP di parte convenuta in ordine al fatto che tra i pagamenti effettuati dalla debitrice non dovessero essere inclusi quelli a titolo di pagamento dell'imposta di bollo, non risultando infatti, dai documenti prodotti, quali pagamenti siano imputabili a tal fine.
Deve essere, infine, pure rigettato il rilievo di parte convenuta in ordine al fatto che nel contratto di finanziamento per cui è causa, pur non essendo stato indicato il tasso di interesse, era stato indicato nelle condizioni generali il tasso di interesse di mora, atteso che parte convenuta si è limitata ad effettuare tale deduzione senza neppure indicare l'ammontare derivante dall'applicazione di tale tasso di interesse.
Alla luce di tutto quanto detto, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, e e Parte_1 [...] [...]
tra loro, al pagamento in CP_4
favore di della somma di € 13.078,05 oltre interessi Controparte_1
legali dal 28.02.2019.
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza tra le parti, devono essere interamente compensate, mentre le spese della CTU devono restare definitivamente a carico degli attori e della convenuta in pari quota tra loro.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 273/2021 emesso dal Tribunale di
Fermo e condanna e al Parte_1 Controparte_4
pagamento di € 13.078,05 oltre interessi legali dal 28.02.2019 in favore di;
Controparte_1
2. compensa tra le parti le spese di lite del giudizio;
3. pone le spese della CTU definitivamente a carico degli attori e della convenuta in pari quota tra loro.
21/06/2025 Il Giudice
Francesco De Perna