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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 204/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LU ER, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14197/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Inps Direzione Regionale Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 07120259028335460000
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80100 Napoli NA
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220116034727000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220157447021000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220160386932001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220174779284001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230036022257000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240086163590000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240093935966001
- AVVISO ADDEBITO n. 37120220011195313000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120220023110027000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120230000138404000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21869/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituito in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è a sua volta costituita con controdeduzioni, chiamando in causa l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e la Camera di Commercio.
L'Agenzia delle Entrate e l'INPS si sono a loro volte costituite con controdeduzioni.
La Camera di Commercio è rimasta contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 10/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato. All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90283354 60/000 di cui in epigrafe avente ad oggetto le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito INPS di cui in epigrafe, deducendo:
- l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi sottesi;
- il difetto di motivazione dell'atto;
- la prescrizione dei tributi;
- l'illegittimità della formazione del ruolo, delle sanzioni e degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la mancanza dell'attestazione di conformità; quindi, controdeduce che le cartelle sono state ritualmente notificate e che non è maturata la prescrizione;
infine, evidenzia che l'atto è adeguatamente motivato e che difetta la propria legittimazione passiva relativamente alla censura che attiene alla formazione del ruolo e alla determinazione di sanzioni e interessi.
L'Agenzia delle Entrate evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'INPS deduce il difetto di giurisdizione di questa Corte relativamente agli avvisi di addebito;
quindi, osserva che gli avvisi sono stati ritualmente notificati e che non è maturata la prescrizione.
Preliminarmente, va rilevato il difetto di giurisdizione di questa Corte relativamente agli avvisi di addebito emessi dall'INPS per i quali, non avendo natura tributaria, è competente il Giudice ordinario.
Nel resto, il ricorso è infondato. Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato l'intervenuta notifica a mezzo pec, tra il 24/10/22 e il 19/6/24, di tutte le cartelle impugnate.
Infondata, quindi, è l'eccezione di prescrizione, dato che dette notifiche hanno interrotto i termini prescrizionali che, alla data di notifica dell'atto impugnato (29/6/25), non erano ancora decorsi.
L'intervenuta prova della regolare notifica delle cartelle stesse preclude, poi, ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria, alla formazione del ruolo e alla quantificazione delle sanzioni e degli interessi. Infatti, l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo
Banca_1divenuto definitivo per mancata impugnazione non un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in forza dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento ( cfr. Cass. civ. Sez. V, 11-11-2016, n. 23046). In sostanza, il principio di autonomia degli atti impugnabili implica che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri;
in tal modo si realizza un sistema efficiente di concentrazione delle impugnazioni, tale che gli effetti degli atti si consolidano e le questioni si definiscono in via progressiva, mano a mano che non vengano tempestivamente impugnati gli atti via via notificati. Pertanto, eventuali vizi attinenti alle cartelle di pagamento non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, dato che la loro omessa impugnazione nel termine di legge le ha rese ormai inoppugnabili (Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 17718 del 02-09-2004).
Va rigettata, infine, l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto. Invero, sulla base del principio generale dettato dall'articolo 7, comma 1, della legge 212/2000, la motivazione costituisce elemento imprescindibile di tutti gli atti amministrativi e tributari, assolvendo per questi ultimi all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al giudice competente (cfr. Cassazione, sentenza n. 11176/2014). Tale principio generale vale anche per le intimazioni di pagamento che devono contenere la chiara indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa tributaria. Tuttavia, l'intimazione di pagamento si risolve in un mero sollecito di pagamento che trova il proprio fondamento non nell'intimazione stessa ma nelle cartelle di pagamento già portate a conoscenza del contribuente: pertanto, è da ritenersi sufficientemente motivata l'intimazione che rechi l'indicazione delle cartelle di cui si ingiunge il pagamento, senza che sia necessaria la materiale allegazione delle stesse: l'indicazione di questi dati, infatti, consente al contribuente di avere chiara consapevolezza del fondamento della pretesa impositiva e, quindi, di svolgere adeguatamente le proprie argomentazioni difensive.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente agli avvisi di addebito relativi agli omessi versamenti dei contributi INPS. Rigetta nel resto.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in euro 1.300,00 in favore di ciascuna di esse con distrazione per il patrocinatore di ADER dichiaratosi antistatario. Compensa le spese nei confronti dell'INPS
Così deliberato in Napoli, in data 10 dicembre 2025
Il giudice relatore Il presidente
LI RI RT EL
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LU ER, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14197/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Inps Direzione Regionale Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 07120259028335460000
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80100 Napoli NA
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220116034727000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220157447021000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220160386932001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220174779284001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230036022257000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240086163590000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240093935966001
- AVVISO ADDEBITO n. 37120220011195313000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120220023110027000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120230000138404000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21869/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituito in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è a sua volta costituita con controdeduzioni, chiamando in causa l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e la Camera di Commercio.
L'Agenzia delle Entrate e l'INPS si sono a loro volte costituite con controdeduzioni.
La Camera di Commercio è rimasta contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 10/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato. All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90283354 60/000 di cui in epigrafe avente ad oggetto le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito INPS di cui in epigrafe, deducendo:
- l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi sottesi;
- il difetto di motivazione dell'atto;
- la prescrizione dei tributi;
- l'illegittimità della formazione del ruolo, delle sanzioni e degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la mancanza dell'attestazione di conformità; quindi, controdeduce che le cartelle sono state ritualmente notificate e che non è maturata la prescrizione;
infine, evidenzia che l'atto è adeguatamente motivato e che difetta la propria legittimazione passiva relativamente alla censura che attiene alla formazione del ruolo e alla determinazione di sanzioni e interessi.
L'Agenzia delle Entrate evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'INPS deduce il difetto di giurisdizione di questa Corte relativamente agli avvisi di addebito;
quindi, osserva che gli avvisi sono stati ritualmente notificati e che non è maturata la prescrizione.
Preliminarmente, va rilevato il difetto di giurisdizione di questa Corte relativamente agli avvisi di addebito emessi dall'INPS per i quali, non avendo natura tributaria, è competente il Giudice ordinario.
Nel resto, il ricorso è infondato. Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato l'intervenuta notifica a mezzo pec, tra il 24/10/22 e il 19/6/24, di tutte le cartelle impugnate.
Infondata, quindi, è l'eccezione di prescrizione, dato che dette notifiche hanno interrotto i termini prescrizionali che, alla data di notifica dell'atto impugnato (29/6/25), non erano ancora decorsi.
L'intervenuta prova della regolare notifica delle cartelle stesse preclude, poi, ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria, alla formazione del ruolo e alla quantificazione delle sanzioni e degli interessi. Infatti, l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo
Banca_1divenuto definitivo per mancata impugnazione non un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in forza dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento ( cfr. Cass. civ. Sez. V, 11-11-2016, n. 23046). In sostanza, il principio di autonomia degli atti impugnabili implica che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri;
in tal modo si realizza un sistema efficiente di concentrazione delle impugnazioni, tale che gli effetti degli atti si consolidano e le questioni si definiscono in via progressiva, mano a mano che non vengano tempestivamente impugnati gli atti via via notificati. Pertanto, eventuali vizi attinenti alle cartelle di pagamento non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, dato che la loro omessa impugnazione nel termine di legge le ha rese ormai inoppugnabili (Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 17718 del 02-09-2004).
Va rigettata, infine, l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto. Invero, sulla base del principio generale dettato dall'articolo 7, comma 1, della legge 212/2000, la motivazione costituisce elemento imprescindibile di tutti gli atti amministrativi e tributari, assolvendo per questi ultimi all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al giudice competente (cfr. Cassazione, sentenza n. 11176/2014). Tale principio generale vale anche per le intimazioni di pagamento che devono contenere la chiara indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa tributaria. Tuttavia, l'intimazione di pagamento si risolve in un mero sollecito di pagamento che trova il proprio fondamento non nell'intimazione stessa ma nelle cartelle di pagamento già portate a conoscenza del contribuente: pertanto, è da ritenersi sufficientemente motivata l'intimazione che rechi l'indicazione delle cartelle di cui si ingiunge il pagamento, senza che sia necessaria la materiale allegazione delle stesse: l'indicazione di questi dati, infatti, consente al contribuente di avere chiara consapevolezza del fondamento della pretesa impositiva e, quindi, di svolgere adeguatamente le proprie argomentazioni difensive.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente agli avvisi di addebito relativi agli omessi versamenti dei contributi INPS. Rigetta nel resto.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in euro 1.300,00 in favore di ciascuna di esse con distrazione per il patrocinatore di ADER dichiaratosi antistatario. Compensa le spese nei confronti dell'INPS
Così deliberato in Napoli, in data 10 dicembre 2025
Il giudice relatore Il presidente
LI RI RT EL