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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/05/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
Il Giudice Unico, dott.ssa Maria Caroppoli, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio civile iscritto al R.G. n. 701673/2012 promossa da in persona del Curatore p.t., rappresentato, Parte_1
difeso e domiciliato come in atti;
attore contro in persona del Controparte_1
Liquidatore p.t., rappresentato, difeso e domiciliato come in atti;
convenuto
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento “ ”, Parte_1
premesso che la società in bonis era specializzata nel servizio di raccolta Parte_1
differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli imballaggi in plastica, carta e cartone, esponeva:
- che, dal 1.12.2001 a tutto l'anno 2002, la aveva effettuato il servizio di Parte_1
raccolta differenziata per conto del nei Comuni consorziati;
Controparte_2
- che, dalla documentazione contabile della fallita, supportata dai formulari di identificazione dei rifiuti raccolti nell'anno 2002, regolarmente firmati e timbrati dallo stesso, risultava un credito di €
520.712,41;
- che, nonostante i ripetuti solleciti, il Controparte_1
, subentrato nei rapporti giuridici del disciolto , era rimasto
[...] Controparte_2
inadempiente. Tanto premesso, l'attore chiedeva all'adito Tribunale di “accertare e dichiarare gli inadempimenti del (già Controparte_1 Controparte_2
relativi all'affidamento della gestione e trasporto della raccolta differenziata dei rifiuti, per
[...] causa imputabile esclusivamente allo stesso, e, per l'effetto, in adempimento dell'obbligazione assunta, condannare il convenuto al pagamento della somma di Euro 520.712,41 in favore dell'istante, oltre ad interessi ex d.lgs. 231/2001; condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al fallimento attore le spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge;
in caso di mancata condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio, porre le stesse a carico dell'Erario in virtù di ammissione al gratuito patrocinio del 21giugno 2012”.
Si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate e non CP_2
provate, con vittoria di spese.
Eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, vertendosi, nel caso di specie, in materia di organizzazione e gestione di un pubblico servizio.
Richiamava, al riguardo, quanto previsto dall'art. 4, c. 1, D.L. n. 90/08 conv. in L. n. 123/08, per cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppur realizzata con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati.
Invocava, quindi, la conforme giurisprudenza di legittimità per cui sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo le condotte materiali della P.A. lesive di diritti fondamentali (cfr.
SS.UU. n. 27187/07).
Eccepiva, quindi, la prescrizione quinquennale ovvero decennale dei crediti maturati nel 2002, non avendo la società richiesto alcunché sino alla notifica dell'atto di citazione.
Disconosceva tutta la documentazione prodotta in copia ex art. 2719 c.c. (risultanze contabili, formulari di identificazione dei rifiuti raccolti), non risultando depositate le fatture relative al servizio di raccolta reso. Evidenziava, comunque, che le scritture contabili, ancorché regolarmente tenute, non hanno valore probatorio in favore dell'imprenditore che le ha redatte.
Rappresentava, inoltre, che il contratto di servizio stipulato con l'ente locale veniva gestito in house dalla società partecipata al 51% alla quale era affidato anche il servizio di Parte_1
controllo ambientale e la gestione dei rapporti con la piattaforma CONAI;
che, a causa dei numerosi disservizi verificatesi e imputabili alla aveva dovuto farsi carico dei costi di Parte_1
gestione (carburante e buste per la raccolta) e scomputarli dal canone mensile di servizio;
che, pertanto, a fronte dell'inadempimento della non poteva considerarsi Parte_1
inadempiente.
In corso di causa, veniva incaricato dal GOT, Dott. il CTU Dott. il quale, preso atto Per_1 Per_2 del quesito formulato e verificata l'assenza della necessaria documentazione ai fini dell'espletamento delle operazioni, rimetteva gli atti al Tribunale. Successivamente, il Tribunale, nella persona della dott.ssa revocava l'incarico al CTU, dando atto dell'impossibilità Per_3
dello stesso di procedere alla redazione della consulenza tecnica per mancanza di documentazione.
Dopo ripetuti rinvii il fascicolo veniva sottoposto all'attenzione dello scrivente Magistrato per la prima volta in data 08.04.2025; all'udienza del 22.05.2025, dopo ampia discussione, il fascicolo veniva rimesso in decisione con deposito della motivazione all'esito della camera di consiglio.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argoentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Va dato atto dell'orientamento consolidato secondo cui la domanda di ingiustificato arricchimento
(avanzata autonomamente o in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile se la diversa azione - fondata sul contratto, su una specifica disposizione di legge o su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Resta invece preclusa se quest'ultima è rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o ancora per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Come è noto, Il documento contrattuale ha rilevanza non solo per l'esistenza e la validità dell'obbligazione, sia per le regole civilistiche sia per quelle di contabilità pubblica, ma anche per l'interpretazione ed esecuzione del rapporto in quanto la volontà degli enti pubblici dev'essere desunta esclusivamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non potendosi fare ricorso alle deliberazioni degli organi competenti, le quali, essendo atti estranei al documento contrattuale, assumono rilievo ai soli fini del procedimento di formazione della volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio e risultando pertanto prive di valore interpretativo o ricognitivo delle clausole negoziali, a meno che non siano espressamente richiamate dalle parti
Nel sistema di riparto dell'onere probatorio, come configurato ex art 2697 c.c., a carico della parte sussiste a monte, come è noto, un onere di allegazione specifico che consiste nell'esporre in modo dettagliato e chiaro, ma anche tempestivamente, i fatti che supportano la propria tesi. Trattasi di un onere di allegazione che si inserisce nel contesto del principio "onus probandi incumbit ei qui dicit", cioè la parte che sostiene un fatto ha l'onere di provarlo. Tale onere va coordinato, secondo il principio di circolarità, con l'onere probatorio: ne consegue che se una parte vuole provare un fatto, deve in primo luogo allegare compiutamente le circostanze concrete sulle quali esso poggia.
L'allegazione, peraltro, deve essere specifica, cioè deve indicare chiaramente i fatti rilevanti per la decisione. Tale onere riguardante i fatti sui quali poggia la domanda non esclude che i documenti, dei quali la parte intende avvalersi, debbano essere specificatamente indicati, onde consentire, tra l'altro, al Giudice di valutarne la rilevanza e l'ammissibilità.
Costituisce principio ormai acquisito quello secondo cui l'onere di allegazione e prova, anche nel rito civile ordinario, è soggetto alle preclusioni iniziali per cui i fatti di causa vanno indicati compiutamente all'atto della proposizione della domanda, Solo per la specificazione di essi le parti, a differenza di quanto avviene nei riti speciali, ed n particolare nel rito del lavoro, possono avvalersi degli scritti successivamente consentiti secondo la tempistica definita dal codice di rito.
Nel caso di specie, va rilevato innanzitutto il difetto di forma scritta del rapporto contrattuale per il quale è stata proposta la domanda di adempimento. A fronte di tale insuperabile deficit formale, la domanda di adempimento deve ritenersi immediatamente infondata in quanto priva della prova documentale, indispensabile per la configurazione del rapporto obbligatorio tra le parti.
Vi è inoltre che l'insuperabile deficit allegatorio in cui è incorsa parte attrice non ha consentito neppure al CTU già nominato di procedere all'espletamento dell'incarico peritale, il cui incarico è stato rimesso al Tribunale proprio per effetto della mancanza di documentazione idonea a verificare l'oggetto del contratto. La mancata allegazione, in uno con la mancata elencazione specifica dei documenti presuntivamente fondanti il rapporto, non ha in effetti consentito di effettuare alcun tipo di valutazione al tecnico incaricato dal tribunale che, diversamente, avrebbe dovuto procedere ad una consulenza meramente esplorativa.
La carenza di allegazione costituisce argomento più che sufficiente per fondare altresì il rigetto della domanda di indebito arricchimento formulata in corso di causa.
Alla luce delle considerazioni svolte la domanda non può trovare accoglimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle competenze di lite che si liquidano in euro 14.498,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario al 15%.
22.05.2025. CP_3
Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli