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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOTTI PAOLO GIOVANNI NICOL, Presidente e Relatore
ROSSO PIERO, Giudice
VICINI ROBERTA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 A R L - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024AT0056313 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'Avviso di accertamento catastale per nuova determinazione di classamento e rendita catastale (Avviso di accertamento n. 2024AT0056313).
Secondo parte ricorrente l'atto di cui sopra non sarebbe stato preceduto dalla necessaria comunicazione di irregolarità di cui all'art. 36-bis, d.P.R. n. 600-1973 e/o art. 54-bis d.P.R. n. 633-1972; inoltre, la pretesa fiscale atterrebbe alla determinazione di classamento e rendita catastale per l'anno 2023 differente e, quindi, una maggiore imposta.
Infatti, con la rettifica della dichiarazione, l'Ufficio richiede al contribuente il versamento delle maggiori imposte determinabili con un maggior classamento e rendita catastale, con l'aggiunta di sanzioni ed interessi.
Con successivo atto depositato in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Asti ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate, attesa la conciliazione sottoscritta dalle parti, fuori udienza, ex art. 48 d.lgs. n. 546-1992.
All'udienza del 17 febbraio 2026, il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come appena esposto, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Asti ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate, attesa la conciliazione sottoscritta dalle parti, fuori udienza, ex art. 48 d.lgs. n. 546-1992.
Per l'effetto, deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Asti, sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese del giudizio.
Asti. 17/02/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOTTI PAOLO GIOVANNI NICOL, Presidente e Relatore
ROSSO PIERO, Giudice
VICINI ROBERTA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 A R L - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024AT0056313 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'Avviso di accertamento catastale per nuova determinazione di classamento e rendita catastale (Avviso di accertamento n. 2024AT0056313).
Secondo parte ricorrente l'atto di cui sopra non sarebbe stato preceduto dalla necessaria comunicazione di irregolarità di cui all'art. 36-bis, d.P.R. n. 600-1973 e/o art. 54-bis d.P.R. n. 633-1972; inoltre, la pretesa fiscale atterrebbe alla determinazione di classamento e rendita catastale per l'anno 2023 differente e, quindi, una maggiore imposta.
Infatti, con la rettifica della dichiarazione, l'Ufficio richiede al contribuente il versamento delle maggiori imposte determinabili con un maggior classamento e rendita catastale, con l'aggiunta di sanzioni ed interessi.
Con successivo atto depositato in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Asti ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate, attesa la conciliazione sottoscritta dalle parti, fuori udienza, ex art. 48 d.lgs. n. 546-1992.
All'udienza del 17 febbraio 2026, il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come appena esposto, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Asti ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate, attesa la conciliazione sottoscritta dalle parti, fuori udienza, ex art. 48 d.lgs. n. 546-1992.
Per l'effetto, deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Asti, sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese del giudizio.
Asti. 17/02/2026