TAR Palermo, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 726
TAR
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 19 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza dei requisiti di capacità tecnico-professionale del raggruppamento aggiudicatario

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, accertando che il raggruppamento aggiudicatario non aveva comprovato il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale relativo ai servizi analoghi secondo quanto previsto dall'art. 6.4 del disciplinare. La documentazione prodotta dalle ditte componenti il RTI indicava un unico servizio svolto congiuntamente, il cui importo, diviso tra le due, non raggiungeva la soglia minima richiesta annualmente. Inoltre, le attestazioni relative al fatturato annuo specifico per il periodo 2024 erano inferiori al minimo richiesto.

  • Accolto
    Conseguenza dell'annullamento dell'aggiudicazione

    In conseguenza dell'accoglimento del ricorso e dell'annullamento dell'aggiudicazione, il Tribunale ha dichiarato la ricorrente aggiudicataria della gara.

  • Accolto
    Violazione degli obblighi di trasparenza

    Sebbene il ricorso sia stato accolto per motivi sostanziali, la richiesta di accesso agli atti è stata implicitamente soddisfatta con l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di aggiudicazione alla ricorrente. Il Tribunale non ha esplicitamente statuito sulla richiesta di pubblicazione in dispositivo, ma l'accoglimento del ricorso implica la necessità di trasparenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 726
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 726
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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