Ordinanza cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza 19 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00726/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00121/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2026, proposto dalla ditta New Città di Catania ODV, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B75C857123, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Di Pace, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Airgest S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Lo Pinto, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
della Cooperativa Sociale Nuova Luna e della Dolce Vita Società Cooperativa Sociale, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore , nella rispettiva qualità di mandante e mandataria del costituendo RTI aggiudicatario dell’appalto per cui è causa, rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento:
del provvedimento di aggiudicazione in favore delle controinteressate della gara d’appalto di servizi ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto “ Procedura aperta per l’affidamento del servizio sanitario aeroportuale presso l’aeroporto civile di Trapani Birgi – CIG B75C857123 ”, comunicato ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023 con nota prot. 001-1130-USC/2025 del 5.12.2025 e ove occorra della nota suddetta;
- ove occorrer possa, e ove interpretato in senso lesivo alla pretesa qui azionata, del disciplinare di gara, art. 6.4;
- del verbale di seduta pubblica del 25.9.2025, nella parte in cui la Commissione di gara ha esaminato la documentazione amministrativa e ammesso con riserva il raggruppamento controinteressato per necessità di disporre la verifica della garanzia provvisoria, anziché disporne l’estromissione della procedura di gara;
- del verbale di seduta pubblica del 2.10.2025, nella parte in cui la Commissione ha disposto l’ammissione del raggruppamento controinteressato alla procedura di gara e alla valutazione dell’offerta tecnica, anziché disporne l’esclusione;
- del verbale di seduta pubblica del 17.10.2025, nella parte in cui la Commissione ha disposto l’apertura dell’offerta tecnica del raggruppamento controinteressato, essendo ciò precluso per la mancanza del requisito di partecipazione, con conseguente obbligo della sua esclusione sin dalla fase amministrativa;
- del verbale di seduta riservata del 28.10.2025, nella parte in cui la Commissione di gara ha valutato l’offerta del raggruppamento controinteressato;
- del verbale di seduta pubblica del 4.11.2025, con il quale la Commissione di gara ha ammesso il raggruppamento controinteressato alla valutazione dell’offerta economica, lo ha individuato quale primo graduato e lo ha proposto aggiudicatario, anziché disporne l’esclusione dalla procedura;
- della graduatoria pubblicata nel portale degli acquisti telematici della Stazione appaltante, nella parte in cui individua il raggruppamento controinteressato come primo graduato e aggiudicatario anziché individuarlo nella sezione relativa ai soggetti esclusi, con conseguente aggiudicazione in favore dell’operatore economico ricorrente;
- di tutti gli atti di gara, anche non conosciuti e presupposti agli atti impugnati, nella parte in cui questi contengano prescrizioni, previsioni, comunque denominate, lesive dell’interesse sotteso al presente atto;
Nonché
per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, rispetto al quale la ricorrente si dichiara sin d’ora disponibile al subentro;
e per l’ordine all’amministrazione di pubblicare a portale tutti gli atti presupposti all’aggiudicazione, ivi compresi gli atti inerenti alla verifica dei requisiti di partecipazione e i verbali della Commissione giudicatrice inerenti alla valutazione delle offerte;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata e delle ditte controinteressate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. IN NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando del 20 giugno 2025, la Airgest S.p.A., società di gestione dell’aeroporto civile di Trapani Birgi indiceva una gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 29, 71 e 108 del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in appalto del " …servizio sanitario aeroportuale, presso l’aeroporto civile “V. Florio” di Trapani – Birgi – Triennio 2025 – 2028 – CIG B75C857123”.
L’importo complessivo del servizio posto a base di gara, per l’intero periodo contrattuale di ventiquattro mesi, con opzione di proroga per un ulteriore periodo di dodici mesi, ammontava ad € 1.217.619,20 (esente da IVA ex art. 10 del D.P.R. n. 633/72), di cui € 2.374,40 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
L’Amministrazione si determinava ad aggiudicare l’appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Avviata la gara, entro il termine stabilito presentavano le loro offerte il costituendo RTI Nuova Luna società cooperativa sociale – Dolce Vita società cooperativa sociale, la New Città di Catania O.D.V. ed il Consorzio Sicilia.
Con verbale n. 2 del 10.11.2025, il RUP ammetteva alla fase di valutazione delle offerte tecniche tutti gli operatori economici partecipanti.
In esito alla valutazione delle offerte presentate, con verbale n. 5 del 4 novembre 2025 la commissione giudicatrice, nel frattempo nominata con determinazione del 18.08.2025, aggiudicava l’appalto al costituendo RTI Nuova Luna/Dolce Vita Soc. Coop. (a cui venivano attribuiti punti 64,53 per l’offerta tecnica e punti 30,00 per l’offerta economica, e così in totale punti 94,533). Seconda risultava invece la New Città di Catania O.D.V. (cui venivano invece attribuiti punti 46,46 per l’offerta tecnica e punti 21,176 per l’offerta economica, e così in totale punti 67,643); il Consorzio Sicilia invece veniva escluso dalla procedura.
L’Amministrazione provvedeva a comunicare l’aggiudicazione il 5 dicembre 2025, mentre l’offerta e la documentazione amministrativa del concorrente aggiudicatario venivano pubblicati solo il 16 dicembre 2025, che veniva individuata come data di aggiudicazione.
Il 18 dicembre 2025, la ricorrente formulava istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione sostenendo che il raggruppamento aggiudicatario fosse privo dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dalla legge di gara. Con la stessa istanza veniva richiesta la pubblicazione di tutti gli atti relativi alla verifica dei requisiti di partecipazione generali e speciali, nonché di tutte le comunicazioni intercorse tra la stazione appaltante, l’aggiudicatario ed enti terzi finalizzate alla verifica dei requisiti.
2. In esito alla citata istanza di annullamento l’Amministrazione intimata, in data 24.12.2025, si limitava a disporre la prosecuzione del contratto in essere con la ricorrente, attuale gestore del servizio, fino al 28 febbraio 2026, sicché per chiedere l’annullamento dell’aggiudicazione e degli altri atti di gara è insorta la ditta la New Città di Catania con il ricorso in epigrafe, notificato il 5 gennaio 2026 e depositato il 20 gennaio successivo.
Il mezzo di tutela è stato affidato alle seguenti censure:
“I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 107, nonché degli artt. 1 e 2 del D.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6.3 e 6.4 del disciplinare di gara. Violazione del principio di autovincolo, del principio del risultato e del principio di fiducia. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.lgs. 36/2023. Violazione della lex specialis di gara (art. 3 del disciplinare). Eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta e sviamento. Contraddittorietà e indeterminatezza dell’offerta. Omessa dichiarazione di equivalenza del CCNL. Illegittima ammissione e valutazione dell’offerta del raggruppamento controinteressato.
III. Violazione e falsa applicazione art. 102 D.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione art. 16 del disciplinare di gara. Presentazione omessa o solo apparente del piano di assorbimento del personale uscente.
IV. Sull’accesso agli atti. Mancata pubblicazione degli atti presupposti rispetto all’aggiudicazione, con riferimento, tra l’altro, ai controlli eseguiti sul possesso dei requisiti”.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denunzia che l’appalto sarebbe stato aggiudicato ad un concorrente privo dei requisiti speciali di capacità tecnico-professionale prescritti dal disciplinare di gara e sostiene che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per mancanza del requisito del fatturato per servizi analoghi, che è stato dichiarato in misura cumulativa per i componenti del RTI, mentre la lex specialis ne avrebbe richiesto il possesso disgiunto in capo a mandanti e mandataria.
Sotto diverso profilo parte ricorrente denunzia, in via dichiaratamente prudenziale, per violazione dell’art. 68 del D.lgs. n. 36/2023, l’illegittimità del disciplinare nella parte in cui sembrerebbe consentire la partecipazione alla gara ai raggruppamenti verticali.
2.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta che il raggruppamento aggiudicatario, mentre nella domanda di partecipazione e nell’offerta economica avrebbe dichiarato di voler applicare al personale dipendente i CCNL indicati negli atti di gara, contraddittoriamente nel progetto di assorbimento del personale, che è parte integrante dell’offerta tecnica, ha indicato l’applicazione del “ CCNL Laboratori privati – Cifa” , con conseguente incertezza in ordine ad un elemento essenziale dell’offerta tecnica e dei costi della manodopera. In ogni caso, parte ricorrente rileva altresì che l’Amministrazione avrebbe dovuto acquisire dal raggruppamento aggiudicatario la dichiarazione di equivalenza del contratto “ CCNL Laboratori privati – Cifa” , con i CCNL cui ha fatto riferimento la legge di gara.
2.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta poi che il raggruppamento controinteressato avrebbe assolto solo formalmente all’obbligo, previsto dall’art. 57 del D.lgs. n. 36/2023, di allegare all’offerta tecnica un progetto di assorbimento, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale finalizzata a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato.
2.4. Da ultimo, con il quarto motivo, parte ricorrente si duole della mancata ostensione della documentazione richiesta all’Amministrazione il 18 dicembre 2025 ed afferente, come detto, alla verifica dei requisiti di partecipazione generali e speciali, ed a tutte le comunicazioni intercorse tra la stazione appaltante, il raggruppamento aggiudicatario ed enti terzi finalizzate alla verifica dei requisiti.
3. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione intimata e le ditte costituenti il raggruppamento controinteressato.
4. Con memoria del 26 gennaio 2026, la difesa di queste ultime ha chiesto il rigetto del ricorso e della connessa domanda cautelare evidenziando:
- quanto al primo motivo, che l’art. 6.4 del disciplinare di gara, nel richiedere in caso di raggruppamento temporaneo il possesso del requisito del fatturato per servizi analoghi di cui all’art. 6.3. in capo alla mandataria e alle mandanti, andrebbe inteso nel senso che tutte le imprese del RTI devono contribuire al raggiungimento del requisito, secondo le regole generali del cumulo, e non che ciascuna debba possederlo per intero, sicché nella fattispecie in conformità a quanto prescritto dall’art. 68, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, il raggruppamento nel suo complesso avrebbe ampiamente soddisfatto il requisito in parola, avendo fatturato per servizi analoghi un importo superiore ad € 370.000,00 sia nell’anno 2023 (€ 380.881,20), che nell’anno 2024 (€ 376.725,77);
- quanto al secondo motivo, che il raggruppamento controinteressato avrebbe manifestato chiaramente la propria volontà di applicare i CCNL indicati dalla Stazione Appaltante e che la diversa indicazione nel progetto di assorbimento del personale del “CCNL Laboratori Privati – Cifa” sarebbe un mero refuso, in tesi, inidoneo a ingenerare alcuna incertezza sulla volontà del concorrente;
- quanto al terzo motivo, che la sottoscrizione dell’elenco del personale impiegato dal gestore uscente prodotta dall’aggiudicatario in sede di gara dimostrerebbe, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente ed in modo inequivoco, la volontà di procedere al riassorbimento totale di detto personale, senza alcuna condizione o criterio di scelta;
- il quarto motivo sarebbe invece inammissibile per carenza di interesse in quanto volto, non a contestare la legittimità sostanziale dell’aggiudicazione, ma a lamentare la violazione di obblighi di trasparenza, in ogni caso la censura sarebbe infondata, atteso che la ricorrente avrebbe avuto pieno accesso ai documenti necessari per la proposizione del gravame.
5. Con memoria del 27 gennaio 2026, la resistente Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso articolando prospettazioni difensive sostanzialmente analoghe a quelle delle controinteressate.
Con memoria in pari data, parte ricorrente ha replicato alle eccezioni ed alle difese avversarie ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.
6. Con ordinanza n. 65 del 29 gennaio 2026, non appellata, la Sezione ha ritenuto che “ che non è ravvisabile una situazione di estrema gravità ed urgenza che meriti un intervento cautelare nelle more della definizione della causa nel merito, in considerazione del comunque possibile subentro della ricorrente stessa nel prosieguo del rapporto ” e che “ le esigenze cautelari della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate, in applicazione degli artt. 120, comma 6, e 119, comma 3, c.p.a. mediante la fissazione dell’udienza per la discussione del ricorso nel merito ”.
In vista della discussione le parti hanno versato nel fascicolo processuale le loro memorie conclusionali, ed il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza pubblica del 12 marzo 2026, nel corso della quale le parti hanno chiarito che non è stato stipulato il contratto e che il servizio è svolto, in proroga, dalla ricorrente.
7. Il Collegio ritiene fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, non ritenendosi pertanto di dover accogliere le richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente, atteso che la documentazione richiesta non è necessaria per la decisione.
7.1. Occorre premettere che il nuovo codice dei contratti di cui al D.lgs. 36/2023, nel delineare all’art. 68 la disciplina riguardante i “ raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ”, ha eliminato (per sostituzione) la previgente formulazione dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 (“ nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria ”), in tal modo recependo le statuizioni della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2022, in causa C-642/20.
In sostanza, il predetto art. 68 ha soppresso la distinzione tra ATI verticali e orizzontali, prevedendo quale unica tipologia l’ATI orizzontale, con conseguente responsabilità solidale di tutte le imprese, a prescindere dai requisiti posseduti e dalle corrispondenti quote di esecuzione dell’appalto. L’espunzione dell’ATI verticale dalla disciplina di settore è il risultato del recepimento della giurisprudenza comunitaria (ossia, nel dettaglio, della sentenza sopra citata, in cui si è statuito che “ l’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria ”).
Cosicché, secondo il nuovo codice dei contratti è consentita la presentazione di un’offerta sulla base del solo mandato collettivo, senza richiedere ulteriori requisiti e comportando la responsabilità solidale dei partecipanti (cfr. TAR Lazio, sez. I, 3 febbraio 2025, n. 2325).
7.2. Detto questo venendo alla fattispecie all’esame, il Collegio osserva anzitutto che l’art. 6.3 del disciplinare, come da precisazioni rese dalla stazione appaltante in corso di gara, stabiliva che ciascun operatore economico partecipante avrebbe dovuto aver eseguito, negli ultimi dieci anni, almeno un servizio analogo a quello oggetto di affidamento, per un importo annuo non inferiore ad € 370.000,00 e maturato in almeno una singola annualità.
Nell’ipotesi in cui a concorrere fosse un raggruppamento, l’art. 6.4, invece precisava poi che “ Il requisito dell’elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lettera a) deve essere posseduto nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti …”.
Ciò posto, parte ricorrente sostiene che le ditte costituenti il raggruppamento aggiudicatario sarebbero prive dei requisiti speciali di partecipazione prescritti dal disciplinare di gara, mentre la difesa delle controinteressate replica evidenziando che l’art. 6.4 del disciplinare di gara andrebbe inteso nel senso che tutte le imprese del RTI possono contribuire al raggiungimento del requisito, secondo le regole generali del cumulo. Analoga prospettazione difensiva è stata svolta dalla difesa dell’Amministrazione, che evidenzia che la clausola in questione, nel richiedere che il requisito sia posseduto da ciascun componente del RTI, non preciserebbe che tale possesso debba essere per l’intera quota.
Le prospettazioni difensive dell’Amministrazione e delle ditte controinteressate non convincono.
Posto che, come detto, l’art. 68 del D.lgs. n. 36/2023 ha eliminato la distinzione tra raggruppamenti orizzontali e verticali, il comma 11 della citata disposizione prevede poi che “ I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali ”.
Ancora il comma 4, lettera b), della norma stabilisce altresì che “ Le stazioni appaltanti possono:…b) specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive” .
In sintesi, la regola generale è che i requisiti in parola devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, a questa regola le stazioni appaltanti possono però motivatamente derogare prevedendo specifiche modalità con cui le ditte che fanno parte di tali raggruppamenti debbono ottemperare ai requisiti prescritti dalla legge di gara.
7.3. Tanto premesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nella fattispecie non sembra che l’Amministrazione abbia reso una specifica motivazione in ordine alla riportata previsione di cui all’art. 6.4 del disciplinare, concernente i requisiti di capacità tecnico professionale delle ditte facenti parte dei raggruppamenti partecipanti.
In effetti le regole di gara recano una motivazione solo a supporto della diversa (e generale) previsione dell’art. 6.3 che prevedeva, come detto, che ciascun operatore economico partecipante avrebbe dovuto aver eseguito, negli ultimi dieci anni, almeno un servizio analogo a quello oggetto di affidamento, per un importo annuo non inferiore ad € 370.000,00, precisando che “ Tale requisito viene richiesto al fine di garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità in considerazione delle peculiarità tecniche, estrema delicatezza e rilevanza pubblica di detto servizio ”.
In altri termini la regola riveniente dal disciplinare secondo cui, in caso di raggruppamento orizzontale, il citato requisito di capacità professionale deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti non risulta supportata da una specifica motivazione.
Cionondimeno però, a parere del Collegio, risulta decisiva per accogliere la censura articolata con il primo motivo di ricorso la circostanza che la disposizione di cui all’art. 6.4 del disciplinare non si presta ad interpretazioni diverse da quella letterale e che la legittimità di essa non è stata contestata in alcun modo dal raggruppamento controinteressato (v. ultra ).
7.3.1. Quanto al primo profilo è appena il caso di rammentare che il bando e più in generale la lex specialis di una procedura di gara devono essere interpretati in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, che è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima che del più generale principio, di cui pure si dirà infra , che vieta la disapplicazione del bando.
Ciò posto va rilevato poi che, per costante giurisprudenza (cfr. per tutte, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 11 novembre 2025, n. 8786), nelle gare pubbliche, nell'interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 del codice civile; ciò significa che, ai fini di tale interpretazione, devono essere applicate anche le regole di cui all'art. 1363 c.c., con la conseguenza che le clausole previste dalle regole di gara si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Nel caso di specie la legge di gara dal punto di vista letterale non lascia spazio a dubbi interpretativi, prevedendosi che “ il requisito dell’elenco dei servizi analoghi … deve essere posseduto nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti ”.
Quanto invece alla interpretazione sistematica della disposizione all’esame, non può che rilevarsi che il disciplinare prevedeva che i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché quelli afferenti la capacità professionale del personale medico ed infermieristico avrebbero dovuto essere soddisfatti dal raggruppamento “ nel complesso ”.
Ne deriva, come correttamente rilevato dalla ricorrente, che la diversa formulazione delle regole di gara solo con riguardo al requisito di capacità professionale afferente ai servizi analoghi esprime una precisa volontà dell’Amministrazione, vincolante e non suscettibile di essere diversamente interpretata.
7.3.2. Quanto alla mancata contestazione della clausola del disciplinare di cui si controverte, il Collegio osserva che, ove la si ritenesse immediatamente escludente, le controinteressate avrebbero dovuto provvedere alla tempestiva ed immediata impugnazione del bando, trattandosi di clausola che riguarda requisiti di partecipazione legati a situazioni e qualità di coloro che hanno chiesto di partecipare alla gara (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 29 gennaio 2003, n. 1 e 26 aprile 2018, n. 4).
Ove invece si ritenesse che la clausola in discorso esuli dal novero di quelle che, con assoluta e oggettiva certezza, incidono direttamente sull'interesse delle imprese impedendone la partecipazione (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 284), il bando avrebbe dovuto essere impugnato in parte qua con ricorso incidentale, non potendosi in questa sede invocare interpretazioni di esso che si risolvono nella sostanziale disapplicazione dell’atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva, che come è noto è preclusa a questo Giudice (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 20 marzo 2024, n. 2704).
7.4. Non gioverebbe alle controinteressate nemmeno invocare la nullità della riportata previsione di cui all’art. 6.4 del disciplinare, considerandola una clausola di esclusione dalla procedura ultronea rispetto a quelle previste dal codice e perciò nulla, a mente dell’art. 10 del D.lgs. n. 36/2023.
Non vi sono ragioni nella fattispecie all’esame per derogare all’insegnamento della più recente giurisprudenza amministrativa, che evidenzia che il secondo comma della richiamata disposizione "… è chiaro nel restringere la nullità alla violazione delle clausole di esclusione di tipo generale (cd. requisiti morali), attraverso il letterale riferimento agli artt. 94 e 95 del codice, che disciplinano, rispettivamente, le cause di esclusione automatiche e quelle non automatiche di carattere generale" (TAR Lazio, n. 21577 del 2 dicembre 2024); inoltre "l'art. 10, comma 2, "non stabilisce che i partecipanti alla gara possono essere esclusi solo in ragione delle cause escludenti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36 del 2023, riguardanti le cause di esclusione automatica e non automatica per mancanza dei requisiti generali, nel senso che queste esauriscono il novero delle possibili cause di esclusione" e "la previsione, riferita, anche quanto a formulazione letterale, alle sole cause escludenti di cui all'art. 94 e 95 del d.lgs. 36 del 2023, vuole significare che detti articoli contengono la completa attuazione dell'art. 57 della direttiva n. 2014/24/UE, inibendo la previsione di ulteriori cause escludenti e la diversa configurazione delle stesse a presidio dei requisiti di ordine generale " (Consiglio di Stato, sez. V, 13 agosto 2024, n. 7113; in termini TAR Lazio, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 21577 e TAR Latina, sez. I, 4 marzo 2025, n. 156).
In sostanza l'eventuale introduzione, come nel caso di specie, di requisiti - diversi da quelli di ordine generale - ulteriori e/o comunque difformi da quelli di matrice codicistica non configura un'ipotesi di nullità, bensì di annullabilità, con correlato onere di impugnazione della disposizione della lex specialis che li disponga, onere che nel caso di specie non è stato assolto.
8. Alla luce delle descritte coordinate normative ed interpretative è possibile scrutinare il merito della censura all’esame.
La ricorrente, in somma sintesi, sostiene che le componenti del RTI controinteressato hanno indicato un unico servizio svolto presso l’aeroporto di Comiso, che però sarebbe stato reso dalle due ditte congiuntamente ed il cui importo, pari a poco più di 550.000 euro, diviso per due non potrebbe mai raggiungere la cifra (370.000 euro) prevista dalla legge di gara quale requisito minimo di partecipazione.
Come rilevato dalla ricorrente, nei propri DG (allegati 12 e 13 del deposito originale) le due ditte componenti del raggruppamento aggiudicatario hanno dichiarato entrambe, a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, di avere svolto il servizio presso il Presidio Sanitario Aeroportuale di Comiso, rispettivamente per un importo di € 554.910,00 (Nuova Luna) e di € 553.149,00 (Dolce Vita).
Emerge tuttavia chiaramente dalla certificazione resa dalla SAC Aeroporto di Catania in data 18.03.2025, ed allegata all’istanza di partecipazione al fine di comprovare il requisito richiesto dalla legge di gara (cfr. allegato 14 del deposito originale), che a gestire il servizio di presidio sanitario presso l’Aeroporto di Comiso era un ATI composta, appunto, dalle società cooperative Nuova Luna e Dolce Vita. Pertanto gli importi contrattuali fatturati (indicati in euro 275.377,10 per il 2021; euro 330.452,52 per il 2022; euro 380.881,20 per il 2023; euro 376.725,77 per il 2024 ed euro 61.959,84 per il 2025), non possono che riferirsi, in mancanza di diverse specificazioni, ad entrambe le ditte.
Anche a non tener conto di quanto detto va osservato altresì:
- per un verso, che le citate attestazioni di cui ai DG (allegati 12 e 13 del deposito originale) delle due ditte componenti del raggruppamento aggiudicatario non sembrano comunque idonee ad asseverare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dall’art. 6.3., lettera a) del disciplinare, facendo in entrambi i casi riferimento ad un periodo superiore all’anno (precisamente dal 01.01.2022 al 31.12.2024);
- per altro verso, che i medesimi DG (cfr. pag. 19), nell’attestare il “Fatturato annuo specifico”, segnalano (significativamente) il requisito minimo di 370.000 euro previsto dal disciplinare, ed indicano per il periodo dall’1 gennaio al 31 dicembre 2024 gli importi di € 192.130,14 (Nuova Luna) e di € 184.595,63 (Dolce Vita), che sono manifestamente inferiori al citato requisito minimo.
9. Tanto premesso, poiché come è noto e come in precedenza è stato ribadito la lex specialis , una volta cristallizzata, vincola non solo gli operatori economici ma anche la stazione appaltante, la quale, salva la possibilità di autotutela - attività che non consta esservi stata - è soggetta al principio generale del c.d. autovincolo, in applicazione dell’art. 97 Cost. ( ex multis , Cons. Stato, III, 21 marzo 2022, n. 2003; V, 22 marzo 2016, n. 1173; III, 13 gennaio 2016, n. 74; VI, 21 gennaio 2015, n. 215), a mente delle citate disposizioni del disciplinare di gara il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso, non risultando comprovato il requisito di capacità tecnico professionale afferente ai servizi analoghi, nei termini previsti dall’art. 6.4 del disciplinare di gara.
Pertanto il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, al quale segue anche l’accoglimento della consequenziale domanda della ricorrente di essere dichiarata aggiudicataria della gara in questione (salva restando la verifica dei requisiti di partecipazione eventualmente autodichiarati).
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, a carico di Airgest S.p.A. e del raggruppamento controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Dichiara la ricorrente aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio sanitario aeroportuale presso l’aeroporto civile di Trapani Birgi.
Condanna Airgest S.p.A. e le controinteressate al pagamento in solido, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre oneri di legge e refusione, in solido, del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DE AB, Presidente
IN NA, Primo Referendario, Estensore
Elena HA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN NA | DE AB |
IL SEGRETARIO