TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/12/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice IE GE ZI ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 2403 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via Carlo Fea n. 9, presso lo studio Parte_1 del procuratore Avv. Giovanni Paoletti, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma via Giulio Romano n. 46, presso la propria sede, rappresentato e difeso dal
Funzionario AR NI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. A seguito di decreto di omologa emesso il 20 maggio 2022 dal Tribunale di Velletri, all'esito di procedimento per ATPO, è stata riconosciuta in capo ad la sussistenza Parte_1 del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 18/1980, a decorrere dall'1 ottobre 2021.
Pur a seguito di notifica del decreto, eseguita il 12 ottobre 2022, e della comunicazione dei CP_ dati necessari per la liquidazione, effettuata il 21 dicembre 2022, l' non ha corrisposto la prestazione. CP_
1.1. Con ricorso depositato il 9 maggio 2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo che il giudice condanni l'Istituto al pagamento dei ratei e degli arretrati maturati per l'indennità di accompagnamento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. CP_
1.2. L' si è costituito in giudizio, affermando di aver liquidato le prestazioni il 28 luglio
2023 e di averne disposto il pagamento. Ha concluso quindi chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
2. Con provvedimento del 27 novembre 2025 è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 17 dicembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, riconoscendo di aver ricevuto il pagamento dei ratei per indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980 e degli interessi a decorrere dal 26 novembre 2023 e chiedendo il pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati sulla somma ricevuta, con decorrenza dall'1 ottobre 2021.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. L'avvenuto pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta con conseguente venir meno di ogni ragione del contendere consente di affermare la cessazione della materia del contendere.
3.1. Quanto alla domanda di pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati arretrati liquidati in € 11.546,34, (pagato oltre l'importo di €
128,11 per interessi a decorrere dal 26 novembre 2023: documentazione depositata da parte ricorrente in data 29 aprile 2025), occorre ricordare che l'art. 6 comma 6 legge 412/1991 prevede:
“Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento”.
3.1.1. La giurisprudenza, sul punto, ha chiarito che, in materia di prestazioni previdenziali, la rivalutabilità dei crediti, avendo quale unico presupposto l'inadempimento colposo del debitore, costituisce una proprietà intrinseca del credito stesso, in relazione alla quale opera il principio secondo cui la rivalutazione, non avendo autonomia rispetto al relativo credito, deve essere operata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di una specifica domanda (Cass. 15 luglio 2009, n. 16484).
3.1.2. Tanto premesso, deve affermarsi il diritto di al pagamento della Parte_1 maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolata sugli arretrati liquidati in €
11.546,34 e corrisposti tardivamente, a decorrere dalla scadenza del 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto (coincidente con la notifica del modello AP70, del 21 dicembre 2022), al
25 novembre 2023.
4. In merito alla regolamentazione delle spese, la Corte di Cassazione ha affermato che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. ord. 11 febbraio 2015 n. 2719), e ciò in forza del criterio della causalità (Cass. 29 novembre 2018, n. 30857). CP_
4.1. Pertanto, anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l' che attraverso il tardivo pagamento del dovuto e il pagamento solo parziale degli interessi (eseguito il 2 aprile 2024, dopo il deposito e la notifica del ricorso, e in violazione del termine di conclusione del procedimento anche alla luce del d.m. 18 gennaio 2008, n. 40) ha determinato il formarsi del contenzioso, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo alla luce del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, CP_ condanna l' al pagamento in favore di della maggior somma tra Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolata sugli arretrati per indennità ex art. 1 legge
18/1980 versati il 2 aprile 2024, pari ad € 11.546,34, a decorrere dalla scadenza del 120° giorno successivo alla notifica dell'AP70, del 21 dicembre 2022, al 25 novembre 2023; dichiara nel resto cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente dei compensi di lite, liquidati in €
1.865,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Velletri, 18 dicembre 2025
Il giudice
IE GE ZI