TAR Catania, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 1240
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Accolto
    Inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita

    Il Tribunale ritiene che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come interpretato dalla giurisprudenza consolidata e confermato dall'art. 1911 c.o.m., si applichi anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri cessati dal servizio a domanda, purché soddisfino i requisiti di età e servizio, e che il termine per la presentazione della domanda non sia perentorio ai fini del diritto.

  • Rigettato
    Eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPS

    L'eccezione è infondata in quanto l'INPS è l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    L'eccezione è infondata perché il termine di prescrizione decorre dalla conoscenza dell'ammontare dell'indennità liquidata, onere probatorio a carico dell'INPS. Inoltre, il ricorrente è cessato dal servizio solo nel 2022, escludendo la prescrizione quinquennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 1240
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1240
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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