CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 369/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
PU DR, OR
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 896/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico,4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Inps - 02121151001
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 2982002590027377 TRIBUTI VARI 2012
- AVVISO DI MORA n. 2982002590027377 2018 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico,4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160002007616 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160020708401 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160022649871 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160022649871 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160022649871 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170009431322 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190001929824 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190001929824 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220021169950 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230000462873 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230017347128 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230023459652 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240003145809 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240003145809 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240003145809 IRPEF-ALTRO 2019
- AVV. ADDEBITO n. 59820180000200638 INPS 2017
- AVVISO ADDEBITO n. 59820190001843380 INPS 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1737/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: Le parti insistono nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.5.2025 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento n. 298 2025 90027377 90/000 di importo pari ad euro 121.431,57 del 27.2.2025 eccependo la mancata notifica degli atti sottesi
(12 cartelle e 5 avvisi di addebito per debiti previdenziali); sosteneva il ricorrente di non aver mai avuto in precedenza contezza del debito indicato non essendo stato notificato, in precedenza, alcun atto, quindi eccepiva la eventuale prescrizione dei tributi, la decadenza ed il mancato calcolo degli interessi. Contestava peraltro la esistenza della pretesa tributaria . Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva ritualmente l'INPS che eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione della Corte adita in favore del giudice ordinario, con riferimento a cinque avvisi di addebito trattandosi di debiti di natura previdenziale;
contestava peraltro in ogni caso l'eccepita prescrizione stante la regolare e tempestiva notifica degli stessi.
Si costituiva l'AdE eccependo la inammissibilità del ricorso stante che, pur avendo il ricorrente impugnato un atto della Riscossione ed i relativi atti prodromici (rectius: cartelle) aveva citato in giudizio solo gli Enti impositori (AdE e INPS); contestava pertanto la propria legittimazione passiva stante la natura delle eccezioni proposte e quindi le ulteriori eezioni di decadenza e/o prescrizione..
Rigettata l'istanza di sospensione cautelare, all'udienza del 2.12.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene, preliminarmente di dover dichiarare la propria carenza di giurisdizione con riferimento ai cinque avvisi di addebito sottesi alla intimazione opposta, in quanto aventi ad oggetto debiti previdenziali e quindi di esclusiva competenza del Giudice ordinario, non avendo d'altronde il ricorrente limitato la propria contestazione agli atti aventi ad oggetti tributi ma a tutti gli atti sottesi.
Atteso quanto sopra, ritiene poi questa Corte di dover valutare, giusta eccezione della resistente AdE,
l'eventuale inammissibilità del ricorso, atteso che il ricorrente ha dichiarato di voler impugnare la intimazione di pagamento, cui erano sottese 12 cartelle 5 avvisi di addebito, contestando esclusivamente la mancata notifica delle cartelle ( e degli avvisi) e quindi la decadenza e prescrizione del tributo, notificando però il ricorso esclusivamente agli Enti impositori ma non ad DE.
Ritiene questa Corte che il ricorso vada dichiarato inammissibile.
È vero che in diverse pronunce, soprattutto dopo Cass. Civ., sez. un., 25/07/2007 n. 16412, la Corte di
Cassazione ha affermato che “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente per la riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, D.Lgs. n. 112/99, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. ord.1532/12; ord. 21220/12; 9762/14; ord.10528/17 ed altre)”.
Infatti, il D.Lgs. 13/04/1999 n. 112, di “riordino del servizio nazionale della riscossione”, all'art. 39, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, dispone che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
E infatti in questi casi si trattava però sempre di casi in cui il ricorrente aveva intimato solo il concessionario della riscossione, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti;
mentre nel caso in esame a non essere stata intimata è proprio l'DE , in un caso in cui l'atto viene impugnato solo per vizi propri (mancata notifica delle cartelle) .
E pur tenendo conto che quello tributario è sempre un giudizio di merito, in cui cioè il giudice accerta la fondatezza della pretesa tributaria, non va mai dimenticato che rimane comunque un giudizio impugnatorio.
Cosicché non è ammissibile che a non essere intimato sia proprio l'autore dei provvedimenti impugnati (in termini CGT di 2° grado della Sicilia – Sez. 7 n. 5010 dell'01.07.2024; CGT di 2° grado del Lazio – sezione
14 n. 4246 del 03.10.2022; questa Sezione, n. 2679 del 12.10.2023; sul fatto che, in generale, l'organo pubblico autore dell'atto impugnato “deve essere necessariamente evocato in giudizio” cfr. Cons. St., sez.
V, 31/03/2012 n. 1894).
Anche perché, diversamente ritenendo, la mancata intimazione proprio dell'DE si presta a comportamenti elusivi, essendo essa di solito l'unico soggetto in grado di dimostrare l'avvenuta notifica di atti presupposti e di eventuali atti interruttivi.
È per questo che in giurisprudenza si è affermato [cfr. Cass. civ., sez. trib., 25/11/2011 n. 24927 (che richiama
Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08)], che “nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546/92, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto; in tali casi, non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, cosicché il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario”.
E d'altronde nel caso in esame il ricorrente fa valere proprio il difetto di notifica da parte di DE degli atti sottesi alla successiva intimazione e una eventuale prescrizione, circostanza che avrebbe potuto essere smentita dalla prova della notifica di eventuali atti interruttivi, qualora fosse stata citata l'DE. Né d'altronde, come eccepito in ricorso, è stata data prova di eventuali pagamenti in merito.
Per completzza va osservato che con memoria “di replica” depositata in data 11.11.2025 parte ricorrente ha contestato la produzione documentale dell'AdE e la mancata prova da parte delle'Ente impositore della pretesa tributaria e quindi di eventuali avvisi di accertamento, pur non avendo in ricorso contestato mai la eventuale mancata notifica degli atti presupposti alle cartelle.
In merito, osserva questa Corte che nel processo tributario vige il divieto della mutatio libelli per cui il ricorrente, nel corso del procedimento, non può successivamente alla proposizione del ricorso modificare la domanda principale ampliando l'oggetto della controversia;
eventuali motivi aggiunti possono essere proposti solo in primo grado entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti e l'integrazione deve avvenire con un atto avente i requisiti del ricorso, da notificare alla controparte con le modalità previste dall'art. 20, commi 1 e 2, D.lgs. 546/92, e da depositare in segreteria ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 546/92.
Nel caso in esame a fronte della costituzione da parte dell'ADE in data 8.7.2025 e del relativo deposito della documentazione, la memoria di parte ricorrente a confutazione è stata depositata in data 11.11.25 e quindi non solo tardivamente ma senza peraltro che fosse stata notificata alle controparti con la conseguenza che la stessa va ritenuta inammissibile.
Atteso quanto sopra va pertanto dichiarata la carenza di giurisdizione relativamente alla pretesa di natura previdenziale inserita nella intimazione opposta e dichiarato per il resto inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore delle rispettive parti costituite .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.169,60, oltre accessori, in favore dell'AdE, ed € 3.962,00, oltre accessori, in favore dell'INPS.
Così deciso a Siracusa, il 02.12.2025.
Il OR Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
PU DR, OR
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 896/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico,4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Inps - 02121151001
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 2982002590027377 TRIBUTI VARI 2012
- AVVISO DI MORA n. 2982002590027377 2018 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico,4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160002007616 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160020708401 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160022649871 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160022649871 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160022649871 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170009431322 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190001929824 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190001929824 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220021169950 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230000462873 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230017347128 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230023459652 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240003145809 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240003145809 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240003145809 IRPEF-ALTRO 2019
- AVV. ADDEBITO n. 59820180000200638 INPS 2017
- AVVISO ADDEBITO n. 59820190001843380 INPS 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1737/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: Le parti insistono nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.5.2025 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento n. 298 2025 90027377 90/000 di importo pari ad euro 121.431,57 del 27.2.2025 eccependo la mancata notifica degli atti sottesi
(12 cartelle e 5 avvisi di addebito per debiti previdenziali); sosteneva il ricorrente di non aver mai avuto in precedenza contezza del debito indicato non essendo stato notificato, in precedenza, alcun atto, quindi eccepiva la eventuale prescrizione dei tributi, la decadenza ed il mancato calcolo degli interessi. Contestava peraltro la esistenza della pretesa tributaria . Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva ritualmente l'INPS che eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione della Corte adita in favore del giudice ordinario, con riferimento a cinque avvisi di addebito trattandosi di debiti di natura previdenziale;
contestava peraltro in ogni caso l'eccepita prescrizione stante la regolare e tempestiva notifica degli stessi.
Si costituiva l'AdE eccependo la inammissibilità del ricorso stante che, pur avendo il ricorrente impugnato un atto della Riscossione ed i relativi atti prodromici (rectius: cartelle) aveva citato in giudizio solo gli Enti impositori (AdE e INPS); contestava pertanto la propria legittimazione passiva stante la natura delle eccezioni proposte e quindi le ulteriori eezioni di decadenza e/o prescrizione..
Rigettata l'istanza di sospensione cautelare, all'udienza del 2.12.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene, preliminarmente di dover dichiarare la propria carenza di giurisdizione con riferimento ai cinque avvisi di addebito sottesi alla intimazione opposta, in quanto aventi ad oggetto debiti previdenziali e quindi di esclusiva competenza del Giudice ordinario, non avendo d'altronde il ricorrente limitato la propria contestazione agli atti aventi ad oggetti tributi ma a tutti gli atti sottesi.
Atteso quanto sopra, ritiene poi questa Corte di dover valutare, giusta eccezione della resistente AdE,
l'eventuale inammissibilità del ricorso, atteso che il ricorrente ha dichiarato di voler impugnare la intimazione di pagamento, cui erano sottese 12 cartelle 5 avvisi di addebito, contestando esclusivamente la mancata notifica delle cartelle ( e degli avvisi) e quindi la decadenza e prescrizione del tributo, notificando però il ricorso esclusivamente agli Enti impositori ma non ad DE.
Ritiene questa Corte che il ricorso vada dichiarato inammissibile.
È vero che in diverse pronunce, soprattutto dopo Cass. Civ., sez. un., 25/07/2007 n. 16412, la Corte di
Cassazione ha affermato che “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente per la riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, D.Lgs. n. 112/99, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. ord.1532/12; ord. 21220/12; 9762/14; ord.10528/17 ed altre)”.
Infatti, il D.Lgs. 13/04/1999 n. 112, di “riordino del servizio nazionale della riscossione”, all'art. 39, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, dispone che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
E infatti in questi casi si trattava però sempre di casi in cui il ricorrente aveva intimato solo il concessionario della riscossione, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti;
mentre nel caso in esame a non essere stata intimata è proprio l'DE , in un caso in cui l'atto viene impugnato solo per vizi propri (mancata notifica delle cartelle) .
E pur tenendo conto che quello tributario è sempre un giudizio di merito, in cui cioè il giudice accerta la fondatezza della pretesa tributaria, non va mai dimenticato che rimane comunque un giudizio impugnatorio.
Cosicché non è ammissibile che a non essere intimato sia proprio l'autore dei provvedimenti impugnati (in termini CGT di 2° grado della Sicilia – Sez. 7 n. 5010 dell'01.07.2024; CGT di 2° grado del Lazio – sezione
14 n. 4246 del 03.10.2022; questa Sezione, n. 2679 del 12.10.2023; sul fatto che, in generale, l'organo pubblico autore dell'atto impugnato “deve essere necessariamente evocato in giudizio” cfr. Cons. St., sez.
V, 31/03/2012 n. 1894).
Anche perché, diversamente ritenendo, la mancata intimazione proprio dell'DE si presta a comportamenti elusivi, essendo essa di solito l'unico soggetto in grado di dimostrare l'avvenuta notifica di atti presupposti e di eventuali atti interruttivi.
È per questo che in giurisprudenza si è affermato [cfr. Cass. civ., sez. trib., 25/11/2011 n. 24927 (che richiama
Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08)], che “nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546/92, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto; in tali casi, non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, cosicché il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario”.
E d'altronde nel caso in esame il ricorrente fa valere proprio il difetto di notifica da parte di DE degli atti sottesi alla successiva intimazione e una eventuale prescrizione, circostanza che avrebbe potuto essere smentita dalla prova della notifica di eventuali atti interruttivi, qualora fosse stata citata l'DE. Né d'altronde, come eccepito in ricorso, è stata data prova di eventuali pagamenti in merito.
Per completzza va osservato che con memoria “di replica” depositata in data 11.11.2025 parte ricorrente ha contestato la produzione documentale dell'AdE e la mancata prova da parte delle'Ente impositore della pretesa tributaria e quindi di eventuali avvisi di accertamento, pur non avendo in ricorso contestato mai la eventuale mancata notifica degli atti presupposti alle cartelle.
In merito, osserva questa Corte che nel processo tributario vige il divieto della mutatio libelli per cui il ricorrente, nel corso del procedimento, non può successivamente alla proposizione del ricorso modificare la domanda principale ampliando l'oggetto della controversia;
eventuali motivi aggiunti possono essere proposti solo in primo grado entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti e l'integrazione deve avvenire con un atto avente i requisiti del ricorso, da notificare alla controparte con le modalità previste dall'art. 20, commi 1 e 2, D.lgs. 546/92, e da depositare in segreteria ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 546/92.
Nel caso in esame a fronte della costituzione da parte dell'ADE in data 8.7.2025 e del relativo deposito della documentazione, la memoria di parte ricorrente a confutazione è stata depositata in data 11.11.25 e quindi non solo tardivamente ma senza peraltro che fosse stata notificata alle controparti con la conseguenza che la stessa va ritenuta inammissibile.
Atteso quanto sopra va pertanto dichiarata la carenza di giurisdizione relativamente alla pretesa di natura previdenziale inserita nella intimazione opposta e dichiarato per il resto inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore delle rispettive parti costituite .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.169,60, oltre accessori, in favore dell'AdE, ed € 3.962,00, oltre accessori, in favore dell'INPS.
Così deciso a Siracusa, il 02.12.2025.
Il OR Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni