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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa NA UT, all'udienza del 12 dicembre 2025 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 2146 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
(c.f. , Trustee del Trust “Garofano Parte_1 C.F._1
Trust Fund” C.F. ; P.IVA_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cristina Taurasi e Luigi D'Auria, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli
– attore –
CONTRO
già Controparte_1 Controparte_2
C.F. P.IVA_2
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Cimmino e Valentina Picascia, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli
– convenuta –
Oggetto: risoluzione per inadempimento di contratto di locazione e condanna al pagamento dei canoni.
Sulle conclusioni delle parti, come formulate all'udienza odierna.
IN FATTO E IN DIRITTO
in qualità di trustee del Trust “Garofano Trust Fund” Parte_1 ha convenuto dinanzi al Tribunale di Benevento la società
[...]
chiedendo la convalida dello sfratto Controparte_1 per morosità in relazione all'immobile sito in Solopaca (BN), località
Santaniello, censito al C.T. al F. 1, mappale 548 e parte del mappale 547
-1 di 5- (ora 713), oltre che l'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti, deducendo il mancato pagamento di 96 mensilità di canone per complessivi € 19.200,00 oltre IVA.
Il convenuto, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attore, opponendosi sia alla convalida dello sfratto che all'emissione dell'ordinanza di rilascio;
ha eccepito la nullità della domanda, la non qualificabilità del contratto come locazione in quanto avente ad oggetto un'area di parcheggio in tutto (in relazione al contratto del 21 maggio 2016) o in parte (i relazione al contratto del
19 novembre 2018), l'esistenza di un accordo tra il locatore ed il socio accomandatario della società conduttrice avente ad oggetto il non pagamento del canone stante il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento e comunque la compensazione con il credito per il mancato versamento del mantenimento all'accomandatario per i figli pari ad €
51.200,00.
Il Giudice con ordinanza del 4 luglio 2024, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta e che non sussistevano gravi motivi contrari all'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, ha ordinato alla conduttrice il rilascio dell'immobile e fissato per l'esecuzione il 3 settembre 2024 in caso di mancato rilascio;
ha disposto la conversione del rito e fissato udienza per la discussione, con concessione di termini per il deposito di memorie integrative e documenti, onerando il ricorrente di proporre il tentativo obbligatorio di mediazione.
L'intimante con memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. ha chiesto dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore;
la condanna della convenuta al pagamento di €
21.000,00 per i canoni non pagati dal 21 maggio 2016 sino alla data del rilascio del 10 gennaio 2025, oltre interessi e rivalutazione come per legge e condanna al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore.
La convenuta ha insistito per il rigetto della domanda, deducendo la natura non locatizia del contratto, l'esistenza di un accordo tra la socia accomandataria e il locatore avente ad oggetto la non debenza dei canoni, la compensazione con crediti alimentari della socia accomandataria e la cessazione della materia del contendere per avvenuto rilascio.
-2 di 5- In corso di causa le parti hanno precisato che il rilascio dell'immobile
è avvenuto in data 10 gennaio 2025.
Preliminarmente va rilevato che dalla documentazione agli atti risulta l'esperimento con esito negativo della procedura di mediazione.
Occorre preliminarmente rilevare che, come chiarito dalla corte di
Cassazione, “il trust, previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, pur essendo riconosciuto soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società dall'art. 73, comma 1, IR (come modificato dall'art. 1, comma
74, della l. n. 296 del 2006), non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal "trustee" nell'interesse di uno o più beneficiari;
ne deriva che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi - dotato altresì di legittimazione processuale - è solo il trustee” ( Cass. 34075/2024).
Pertanto correttamente il presente giudizio è stato introdotto dal trustee tenuto conto che gli immobili di cui è causa Controparte_3 sono stati conferiti in trust.
In ordine alla prima eccezione formulata dalla società resistente – ossia non configurabilità come locazione commerciale del contratto di cui è causa, per essere assimilabile ad un contratto avente ad oggetto il diritto di parcheggio- occorre rilevare che che non vi sono ostacoli alla qualificabilità del contratto di cui è causa come di locazione di immobile ad uso commerciale, tenuto conto che l'area fin dall'inizio era stata locata dalla società convenuta per consentire a quest'ultima di adibirla a parcheggio per i clienti della propria struttura commerciale, come si evince dalla lettura del contratto. Nel modificare il detto contratto in data 19 novembre 2018 le parti hanno poi previsto la realizzazione, in una parte dell'area locata, anche di un'attività commerciale di produzione, somministrazione e vendita di alimenti.
La domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento di parte convenuta è fondata.
Dalla lettura dei contratti del 21 maggio 2016 e del 19 novembre 2018 si evince che le parti avevano previsto in canone mensile di € 200,00 statuendo altresì che il pagamento del canone non potesse essere sospeso
-3 di 5- e che il mancato pagamento di almeno due mensilità costituisse inadempienza grave, legittimando il locatore a chiedere la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c..
Il convenuto non ha provato né a monte dedotto di aver effettuato i pagamenti, ma ha rappresentato che vi era stato un accordo tra il locatore e l'accomandataria della società, per cui gli stessi si impegnavano a compensare il credito per il canone con il credito per obbligazione di mantenimento dovuto dal locatore, e ha poi sollevato eccezione di compensazione con crediti di per mancato CP_1 pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli previsto in sede di separazione.
Occorre però rilevare che del detto accordo concluso tra le parti del contratto di locazione nessuna prova è documentale è stata depositata né
è stata articolata prova orale, come si evince dalla lettura della comparsa di costituzione nel procedimento di convalida di sfratto e dalla memoria integrativa depositata nel presente giudizio;
l'eccezione di compensazione è inammissibile, trattandosi, per la ragione più liquida, di credito di soggetto giuridico diverso dalla società CP_1 convenuta, titolare del debito per mancato pagamento dei canoni, di cui
è solo socia accomandataria. Al riguardo infatti Controparte_4 occorre precisare che la compensazione presuppone, alla luce di quanto disposto dagli art. 1241 e ss. c.c. che due persone siano obbligate l'una verso l'altra, mentre nel caso di specie non vi è identità soggettiva.
Pertanto, stante il rigetto delle eccezioni sollevate da parte convenuta, occorre rilevare che il mancato pagamento dei canoni di locazione dalla stipula del contratto fino a gennaio 2025 costituisce inadempimento di non scarsa importanza, giustificante la sua risoluzione.
Sulla domanda di condanna al rilascio dell'immobile deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, tenuto conto che pacifico è l'avvenuto rilascio dell'immobile in data 10 gennaio 2025.
Fondata è la domanda di pagamento dei canoni fino al rilascio, tenuto conto che pacifico è il mancato versamento degli stessi, ed infondate sono risultate le due eccezioni sollevate da parte convenuta, come argomentato. Sviluppando i calcoli, l'intimata deve essere condannata a corrispondere all'attore, trustee del detto trust cui sono stati
-4 di 5- conferiti i beni di cui è causa, la somma di € 20.800,00 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Parte convenuta, soccombente, deve essere condannata a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate nel dispositivo nella misura minima, tenuto conto della non complessità della causa e del suo svolgimento non complicato;
di esse deve essere disposto il pagamento a favore del difensore avendo lo stesso dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto alcun compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa NA
UT, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara la risoluzione del contratto di locazione di cui è causa per inadempimento del conduttore;
2. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio;
3. condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di € 20.800,00 al netto di IVA, a titolo di canoni scaduti in relazione al contratto di locazione di cui è causa, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
4. condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 2540,00 per compenso ed € 145,50 per spese vive, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge, disponendone il pagamento a favore del difensore antistatario.
Benevento, 12 dicembre 2025
Il Giudice
NA UT
-5 di 5-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa NA UT, all'udienza del 12 dicembre 2025 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 2146 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
(c.f. , Trustee del Trust “Garofano Parte_1 C.F._1
Trust Fund” C.F. ; P.IVA_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cristina Taurasi e Luigi D'Auria, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli
– attore –
CONTRO
già Controparte_1 Controparte_2
C.F. P.IVA_2
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Cimmino e Valentina Picascia, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli
– convenuta –
Oggetto: risoluzione per inadempimento di contratto di locazione e condanna al pagamento dei canoni.
Sulle conclusioni delle parti, come formulate all'udienza odierna.
IN FATTO E IN DIRITTO
in qualità di trustee del Trust “Garofano Trust Fund” Parte_1 ha convenuto dinanzi al Tribunale di Benevento la società
[...]
chiedendo la convalida dello sfratto Controparte_1 per morosità in relazione all'immobile sito in Solopaca (BN), località
Santaniello, censito al C.T. al F. 1, mappale 548 e parte del mappale 547
-1 di 5- (ora 713), oltre che l'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti, deducendo il mancato pagamento di 96 mensilità di canone per complessivi € 19.200,00 oltre IVA.
Il convenuto, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attore, opponendosi sia alla convalida dello sfratto che all'emissione dell'ordinanza di rilascio;
ha eccepito la nullità della domanda, la non qualificabilità del contratto come locazione in quanto avente ad oggetto un'area di parcheggio in tutto (in relazione al contratto del 21 maggio 2016) o in parte (i relazione al contratto del
19 novembre 2018), l'esistenza di un accordo tra il locatore ed il socio accomandatario della società conduttrice avente ad oggetto il non pagamento del canone stante il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento e comunque la compensazione con il credito per il mancato versamento del mantenimento all'accomandatario per i figli pari ad €
51.200,00.
Il Giudice con ordinanza del 4 luglio 2024, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta e che non sussistevano gravi motivi contrari all'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, ha ordinato alla conduttrice il rilascio dell'immobile e fissato per l'esecuzione il 3 settembre 2024 in caso di mancato rilascio;
ha disposto la conversione del rito e fissato udienza per la discussione, con concessione di termini per il deposito di memorie integrative e documenti, onerando il ricorrente di proporre il tentativo obbligatorio di mediazione.
L'intimante con memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. ha chiesto dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore;
la condanna della convenuta al pagamento di €
21.000,00 per i canoni non pagati dal 21 maggio 2016 sino alla data del rilascio del 10 gennaio 2025, oltre interessi e rivalutazione come per legge e condanna al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore.
La convenuta ha insistito per il rigetto della domanda, deducendo la natura non locatizia del contratto, l'esistenza di un accordo tra la socia accomandataria e il locatore avente ad oggetto la non debenza dei canoni, la compensazione con crediti alimentari della socia accomandataria e la cessazione della materia del contendere per avvenuto rilascio.
-2 di 5- In corso di causa le parti hanno precisato che il rilascio dell'immobile
è avvenuto in data 10 gennaio 2025.
Preliminarmente va rilevato che dalla documentazione agli atti risulta l'esperimento con esito negativo della procedura di mediazione.
Occorre preliminarmente rilevare che, come chiarito dalla corte di
Cassazione, “il trust, previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, pur essendo riconosciuto soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società dall'art. 73, comma 1, IR (come modificato dall'art. 1, comma
74, della l. n. 296 del 2006), non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal "trustee" nell'interesse di uno o più beneficiari;
ne deriva che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi - dotato altresì di legittimazione processuale - è solo il trustee” ( Cass. 34075/2024).
Pertanto correttamente il presente giudizio è stato introdotto dal trustee tenuto conto che gli immobili di cui è causa Controparte_3 sono stati conferiti in trust.
In ordine alla prima eccezione formulata dalla società resistente – ossia non configurabilità come locazione commerciale del contratto di cui è causa, per essere assimilabile ad un contratto avente ad oggetto il diritto di parcheggio- occorre rilevare che che non vi sono ostacoli alla qualificabilità del contratto di cui è causa come di locazione di immobile ad uso commerciale, tenuto conto che l'area fin dall'inizio era stata locata dalla società convenuta per consentire a quest'ultima di adibirla a parcheggio per i clienti della propria struttura commerciale, come si evince dalla lettura del contratto. Nel modificare il detto contratto in data 19 novembre 2018 le parti hanno poi previsto la realizzazione, in una parte dell'area locata, anche di un'attività commerciale di produzione, somministrazione e vendita di alimenti.
La domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento di parte convenuta è fondata.
Dalla lettura dei contratti del 21 maggio 2016 e del 19 novembre 2018 si evince che le parti avevano previsto in canone mensile di € 200,00 statuendo altresì che il pagamento del canone non potesse essere sospeso
-3 di 5- e che il mancato pagamento di almeno due mensilità costituisse inadempienza grave, legittimando il locatore a chiedere la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c..
Il convenuto non ha provato né a monte dedotto di aver effettuato i pagamenti, ma ha rappresentato che vi era stato un accordo tra il locatore e l'accomandataria della società, per cui gli stessi si impegnavano a compensare il credito per il canone con il credito per obbligazione di mantenimento dovuto dal locatore, e ha poi sollevato eccezione di compensazione con crediti di per mancato CP_1 pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli previsto in sede di separazione.
Occorre però rilevare che del detto accordo concluso tra le parti del contratto di locazione nessuna prova è documentale è stata depositata né
è stata articolata prova orale, come si evince dalla lettura della comparsa di costituzione nel procedimento di convalida di sfratto e dalla memoria integrativa depositata nel presente giudizio;
l'eccezione di compensazione è inammissibile, trattandosi, per la ragione più liquida, di credito di soggetto giuridico diverso dalla società CP_1 convenuta, titolare del debito per mancato pagamento dei canoni, di cui
è solo socia accomandataria. Al riguardo infatti Controparte_4 occorre precisare che la compensazione presuppone, alla luce di quanto disposto dagli art. 1241 e ss. c.c. che due persone siano obbligate l'una verso l'altra, mentre nel caso di specie non vi è identità soggettiva.
Pertanto, stante il rigetto delle eccezioni sollevate da parte convenuta, occorre rilevare che il mancato pagamento dei canoni di locazione dalla stipula del contratto fino a gennaio 2025 costituisce inadempimento di non scarsa importanza, giustificante la sua risoluzione.
Sulla domanda di condanna al rilascio dell'immobile deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, tenuto conto che pacifico è l'avvenuto rilascio dell'immobile in data 10 gennaio 2025.
Fondata è la domanda di pagamento dei canoni fino al rilascio, tenuto conto che pacifico è il mancato versamento degli stessi, ed infondate sono risultate le due eccezioni sollevate da parte convenuta, come argomentato. Sviluppando i calcoli, l'intimata deve essere condannata a corrispondere all'attore, trustee del detto trust cui sono stati
-4 di 5- conferiti i beni di cui è causa, la somma di € 20.800,00 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Parte convenuta, soccombente, deve essere condannata a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate nel dispositivo nella misura minima, tenuto conto della non complessità della causa e del suo svolgimento non complicato;
di esse deve essere disposto il pagamento a favore del difensore avendo lo stesso dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto alcun compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa NA
UT, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara la risoluzione del contratto di locazione di cui è causa per inadempimento del conduttore;
2. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio;
3. condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di € 20.800,00 al netto di IVA, a titolo di canoni scaduti in relazione al contratto di locazione di cui è causa, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
4. condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 2540,00 per compenso ed € 145,50 per spese vive, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge, disponendone il pagamento a favore del difensore antistatario.
Benevento, 12 dicembre 2025
Il Giudice
NA UT
-5 di 5-