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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/08/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. 696/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Barbara Della Barile,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Barbara Zacchini e Rossella
Tammone,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Barbara Della Barile,
Convenute
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e delle convenute: come da note scritte del 18.7.2025;
1 conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 4.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 24.1.2025 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
che, a parziale modifica delle condizioni di separazione personale dalla moglie, CP_1
(di cui al verbale di udienza del 19.11.2015), fosse revocato, a far data dal mese di
[...]
maggio 2022, l'obbligo su di lui gravante di contribuzione al mantenimento della figlia CP_2
(nata dall'unione coniugale il 6.11.1999), ormai divenuta autosufficiente sul piano economico;
con comparsa di risposta del 24.4.2025 si è costituita in giudizio la quale Controparte_1
nulla ha opposto alla cessazione dell'obbligo di contribuzione paterna per a far data CP_2
dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
ella ha poi spiegato ulteriori domande in via riconvenzionale, a propria volta di parziale modifica delle condizioni di separazione, anche concernenti le altre due figlie della coppia e (nate Pt_2 Per_1
rispettivamente il 22.7.2002 e il 24.9.2005);
con comparsa del 11.7.2025 si è costituita in giudizio confermando di Controparte_2
avere raggiunto, già dal maggio 2022, una condizione di indipendenza economica, e prestando adesione alla domanda di revisione sul punto formulata dal padre;
all'udienza del 14.7.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo circa la modifica delle condizioni di separazione e hanno spiegato al contempo congiunta domanda di divorzio alle medesime condizioni;
con successive note scritte le parti hanno confermato le condizioni concordate, insistendo perché queste fossero recepite dal Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova (GE) il 19.9.1998, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
2 - i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale il 19.11.2015, omologata da questo Tribunale il 3.12.2015;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta riconciliazione fra i predetti;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. ritenuto, per altro verso, che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
contratto a Genova (GE) il 19.9.1998;
- anche a parziale modifica e integrazione delle condizioni di separazione di cui verbale di udienza del 19.11.2015, omologata dal Tribunale di Genova con decreto n. 6982/2015 del
3.12.2015, nonché quali condizioni di divorzio, omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni concordate) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
“1. le parti danno atto che la figlia è soggetto autosufficiente in grado di provvedere CP_2
autonomamente al proprio sostentamento dal mese di maggio 2022 e che da tale momento nulla è più dovuto dal Sig. er il mantenimento della stessa, così come confermato Parte_1
dalla stessa nella comparsa di costituzione depositata nel presente Controparte_2
3 procedimento. Gli stessi chiedono pertanto che venga dichiarata la cessazione dell'obbligo del
Sig. di versare un contributo al mantenimento di;
Parte_1 CP_2
2. il Signor a decorrere dal mese di agosto 2025, ed entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
verserà alla Signora a titolo di contributo al mantenimento di e , CP_1 Pt_2 Per_1
l'importo mensile di euro 958,40 (euro 479,20 per ogni figlia) tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie alla medesima intestate e già conosciute dal Signor Tale Parte_1
importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dal mese di agosto 2026, secondo la variazione degli indici ISTAT Nazionali;
3. le parti concordano fin d'ora che, qualora , pur mantenendo la propria residenza Per_1
presso l'abitazione materna, trasferisca la propria collocazione abitativa prevalente presso la casa paterna, l'obbligo del Sig. di versare la somma di euro 479,20 dovuta per il Parte_1
mantenimento di cesserà automaticamente, anche senza necessità di un Per_1
provvedimento del Tribunale o comunque dandosi atto che le parti sono fin d'ora concordi nei termini appena precisati. Parimenti le parti sono concordi: i) perché il predetto obbligo riprenderà automaticamente vigore qualora ritorni a vivere stabilmente presso la Per_1
casa materna;
ii) e viceversa perché, in caso di trasferimento della collocazione abitativa prevalente di presso la casa paterna nei termini di cui sopra e fintantoché permanga Per_1
tale collocazione abitativa prevalente presso la casa del padre, la Sig.ra si impegna a CP_1
versare al sig. titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Parte_1
l'importo mensile di euro 150,00 (centocinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo, concordato tra i coniugi, verrà rivalutato di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT Nazionali;
4. l'Assegno Unico Universale per verrà percepito integralmente dalla Sig.ra Per_1 CP_1
5. le deduzioni e/o detrazioni fiscali per e verranno effettuate nella misura del Per_1 Pt_2
100% da parte del genitore che ha sostenuto l'intera spesa e nella misura del 50% ciascuno per le spese sostenute dai genitori al 50%;
6. le spese straordinarie per e , ivi compresi le cure dermatologiche e i prodotti Per_1 Pt_2
viso necessari per la cura dell'acne di e il trattamento di depilazione laser attualmente Per_1
in corso di , verranno suddivise al 50% tra i genitori e saranno regolate dal Protocollo del Pt_2
Tribunale di Genova che qui si richiama integralmente. Tali spese verranno caricate
4 anticipatamente da ciascun genitore sulla carta di credito della figlia che dovrà sostenere tale spesa che successivamente fornirà ai genitori la relativa documentazione anche ai fini dello scarico fiscale;
7. per quanto riguarda le spese mediche di e , i coniugi, pur privilegiando Pt_2 Per_1
l'utilizzo della polizza del Sig. seguiranno il criterio utilizzato fino ad oggi e quindi Parte_1
utilizzeranno le rispettive polizze in base alle franchigie a disposizione. Qualora le spese sanitarie non siano coperte né dalla polizza del Sig. né da quella della Sig.ra Parte_1 CP_1
o qualora non sia prevista la copertura diretta da parte dell'assicurazione, tali spese verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e il rimborso delle spese documentate dovrà avvenire entro dieci giorni dalla richiesta fatta dal genitore che ha sostenuto la spesa.
Qualora la spesa superi euro 500,00, la metà dell'importo dovrà essere versata anticipatamente al genitore che sosterrà la spesa;
8. le parti concordano fin d'ora che, qualora la figlia decida di frequentare il corso di Pt_2
laurea magistrale in psicologia presso un Ateneo diverso da quello genovese, ogni genitore contribuirà al pagamento delle tasse universitarie nella misura del 50% ciascuno e provvederà
a versare sulla carta di credito ricaricabile della figlia il 50% delle spese documentate relative al canone di locazione, alla TARI, alle bollette e alle spese di viaggio, entro il limite massimo di euro 250,00 mensili per ciascun genitore.
9. Le parti dichiarano fin d'ora che, successivamente all'adempimento puntuale delle condizioni di cui sopra, non avranno più nulla a pretendere vicendevolmente ad eccezione di quanto indicato nel presente atto;
10. le parti si danno reciproco assenso ove occorresse per intervenire nell'emissione, rilascio
e/o rinnovo del proprio passaporto od ogni documento equipollente;
11. spese legali compensate”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 599, parte II, serie A, anno 1998), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.7.2025.
5 Il giudice estensore
dott. Matteo Gatti
Il presidente
dott. Giovanni Maddaleni
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Barbara Della Barile,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Barbara Zacchini e Rossella
Tammone,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Barbara Della Barile,
Convenute
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e delle convenute: come da note scritte del 18.7.2025;
1 conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 4.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 24.1.2025 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
che, a parziale modifica delle condizioni di separazione personale dalla moglie, CP_1
(di cui al verbale di udienza del 19.11.2015), fosse revocato, a far data dal mese di
[...]
maggio 2022, l'obbligo su di lui gravante di contribuzione al mantenimento della figlia CP_2
(nata dall'unione coniugale il 6.11.1999), ormai divenuta autosufficiente sul piano economico;
con comparsa di risposta del 24.4.2025 si è costituita in giudizio la quale Controparte_1
nulla ha opposto alla cessazione dell'obbligo di contribuzione paterna per a far data CP_2
dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
ella ha poi spiegato ulteriori domande in via riconvenzionale, a propria volta di parziale modifica delle condizioni di separazione, anche concernenti le altre due figlie della coppia e (nate Pt_2 Per_1
rispettivamente il 22.7.2002 e il 24.9.2005);
con comparsa del 11.7.2025 si è costituita in giudizio confermando di Controparte_2
avere raggiunto, già dal maggio 2022, una condizione di indipendenza economica, e prestando adesione alla domanda di revisione sul punto formulata dal padre;
all'udienza del 14.7.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo circa la modifica delle condizioni di separazione e hanno spiegato al contempo congiunta domanda di divorzio alle medesime condizioni;
con successive note scritte le parti hanno confermato le condizioni concordate, insistendo perché queste fossero recepite dal Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova (GE) il 19.9.1998, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
2 - i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale il 19.11.2015, omologata da questo Tribunale il 3.12.2015;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta riconciliazione fra i predetti;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. ritenuto, per altro verso, che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
contratto a Genova (GE) il 19.9.1998;
- anche a parziale modifica e integrazione delle condizioni di separazione di cui verbale di udienza del 19.11.2015, omologata dal Tribunale di Genova con decreto n. 6982/2015 del
3.12.2015, nonché quali condizioni di divorzio, omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni concordate) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
“1. le parti danno atto che la figlia è soggetto autosufficiente in grado di provvedere CP_2
autonomamente al proprio sostentamento dal mese di maggio 2022 e che da tale momento nulla è più dovuto dal Sig. er il mantenimento della stessa, così come confermato Parte_1
dalla stessa nella comparsa di costituzione depositata nel presente Controparte_2
3 procedimento. Gli stessi chiedono pertanto che venga dichiarata la cessazione dell'obbligo del
Sig. di versare un contributo al mantenimento di;
Parte_1 CP_2
2. il Signor a decorrere dal mese di agosto 2025, ed entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
verserà alla Signora a titolo di contributo al mantenimento di e , CP_1 Pt_2 Per_1
l'importo mensile di euro 958,40 (euro 479,20 per ogni figlia) tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie alla medesima intestate e già conosciute dal Signor Tale Parte_1
importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dal mese di agosto 2026, secondo la variazione degli indici ISTAT Nazionali;
3. le parti concordano fin d'ora che, qualora , pur mantenendo la propria residenza Per_1
presso l'abitazione materna, trasferisca la propria collocazione abitativa prevalente presso la casa paterna, l'obbligo del Sig. di versare la somma di euro 479,20 dovuta per il Parte_1
mantenimento di cesserà automaticamente, anche senza necessità di un Per_1
provvedimento del Tribunale o comunque dandosi atto che le parti sono fin d'ora concordi nei termini appena precisati. Parimenti le parti sono concordi: i) perché il predetto obbligo riprenderà automaticamente vigore qualora ritorni a vivere stabilmente presso la Per_1
casa materna;
ii) e viceversa perché, in caso di trasferimento della collocazione abitativa prevalente di presso la casa paterna nei termini di cui sopra e fintantoché permanga Per_1
tale collocazione abitativa prevalente presso la casa del padre, la Sig.ra si impegna a CP_1
versare al sig. titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Parte_1
l'importo mensile di euro 150,00 (centocinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo, concordato tra i coniugi, verrà rivalutato di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT Nazionali;
4. l'Assegno Unico Universale per verrà percepito integralmente dalla Sig.ra Per_1 CP_1
5. le deduzioni e/o detrazioni fiscali per e verranno effettuate nella misura del Per_1 Pt_2
100% da parte del genitore che ha sostenuto l'intera spesa e nella misura del 50% ciascuno per le spese sostenute dai genitori al 50%;
6. le spese straordinarie per e , ivi compresi le cure dermatologiche e i prodotti Per_1 Pt_2
viso necessari per la cura dell'acne di e il trattamento di depilazione laser attualmente Per_1
in corso di , verranno suddivise al 50% tra i genitori e saranno regolate dal Protocollo del Pt_2
Tribunale di Genova che qui si richiama integralmente. Tali spese verranno caricate
4 anticipatamente da ciascun genitore sulla carta di credito della figlia che dovrà sostenere tale spesa che successivamente fornirà ai genitori la relativa documentazione anche ai fini dello scarico fiscale;
7. per quanto riguarda le spese mediche di e , i coniugi, pur privilegiando Pt_2 Per_1
l'utilizzo della polizza del Sig. seguiranno il criterio utilizzato fino ad oggi e quindi Parte_1
utilizzeranno le rispettive polizze in base alle franchigie a disposizione. Qualora le spese sanitarie non siano coperte né dalla polizza del Sig. né da quella della Sig.ra Parte_1 CP_1
o qualora non sia prevista la copertura diretta da parte dell'assicurazione, tali spese verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e il rimborso delle spese documentate dovrà avvenire entro dieci giorni dalla richiesta fatta dal genitore che ha sostenuto la spesa.
Qualora la spesa superi euro 500,00, la metà dell'importo dovrà essere versata anticipatamente al genitore che sosterrà la spesa;
8. le parti concordano fin d'ora che, qualora la figlia decida di frequentare il corso di Pt_2
laurea magistrale in psicologia presso un Ateneo diverso da quello genovese, ogni genitore contribuirà al pagamento delle tasse universitarie nella misura del 50% ciascuno e provvederà
a versare sulla carta di credito ricaricabile della figlia il 50% delle spese documentate relative al canone di locazione, alla TARI, alle bollette e alle spese di viaggio, entro il limite massimo di euro 250,00 mensili per ciascun genitore.
9. Le parti dichiarano fin d'ora che, successivamente all'adempimento puntuale delle condizioni di cui sopra, non avranno più nulla a pretendere vicendevolmente ad eccezione di quanto indicato nel presente atto;
10. le parti si danno reciproco assenso ove occorresse per intervenire nell'emissione, rilascio
e/o rinnovo del proprio passaporto od ogni documento equipollente;
11. spese legali compensate”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 599, parte II, serie A, anno 1998), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.7.2025.
5 Il giudice estensore
dott. Matteo Gatti
Il presidente
dott. Giovanni Maddaleni
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